IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1
(Integrazione alla L.R. 41/2012)
1. Dopo l’articolo 41 della legge
regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria) è inserito il seguente:
"Art. 41 bis
(Disposizioni attuative)
1. Il competente Servizio della Giunta
regionale, entro il 1° settembre 2013, adotta i provvedimenti necessari
all’attuazione della presente legge.".
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L'Aquila,
addì 18 Giugno 2013
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI