IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Integrazione alla L.R. 41/2012)

1.         Dopo l’articolo 41 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è inserito il seguente:

"Art. 41 bis

(Disposizioni attuative)

1.         Il competente Servizio della Giunta regionale, entro il 1° settembre 2013, adotta i provvedimenti necessari all’attuazione della presente legge.".

Art. 2

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Giugno 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI