IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo considera
l’introduzione del reddito minimo garantito, quale misura di contrasto alla
povertà ed all'esclusione sociale e prestazione concernente un diritto
fondamentale riguardante le persone, quale priorità dell’azione amministrativa
pubblica.
2. La Regione impronta la sua azione in
modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivante da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
Art.
2
(Iniziative
della Regione in fase ascendente)
1. La Regione condivide la risoluzione
2010/2039 del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito
minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva
in Europa e si impegna a partecipare alla formazione di atti europei in materia
secondo le procedure stabilite dalla l.r. 30 ottobre
2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai
processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli
obblighi europei).
Art.
3
(Proposta
di Legge alle Camere)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle
finalità di cui all’articolo 1, entro novanta giorni dall’approvazione in
Consiglio Regionale della presente legge, predispone una Proposta di legge alle
Camere, ai sensi dell’articolo 121, secondo comma, della Costituzione
sull’introduzione del reddito minimo garantito.
Art.
4
(Norma
finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.
Art.
5
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L'Aquila, addì 18 Giugno 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
***************
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3, 38 E 121
DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CITATI DALLA LEGGE REGIONALE
18.06.2013, n. 16 "Interventi a sostegno del reddito minimo
garantito" (in questo stesso Bollettino)
***************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
***************
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art.
2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art.
3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art.
38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art.
121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.