IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN
QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Omissis
PREMESSO che:
- la L. 21.10.2005, n. 219 stabilisce
all’art. 6, c. 1, lett. b) che con apposito accordo
da sancirsi ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotti uno schema tipo per la
stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue
per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che
tale schema tipo individui anche le tariffe minime di rimborso delle attività
associative uniformi su tutto il territorio nazionale;
- in data 20 marzo 2008, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21
ottobre 2005, n. 219, è stato sottoscritto l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 115/CSR), recante
“Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le
Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di
sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali”;
- con la Deliberazione del Commissario
ad acta della Regione Abruzzo n. 41/09 del 17 giugno 2009, sono stati recepiti
i principi generali del succitato Accordo Stato–Regioni del 20 marzo;
- l’Accordo Stato–Regioni del 20 marzo
2008, secondo quanto disposto dall’art. 27, comma 2 della Legge 219/2005,
sostituisce il D.M. 18 settembre 1991, recante “Determinazione dello schema
tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori di
volontari di sangue”;
- l’ Accordo Stato–Regioni del 20 marzo
2008 prevede all’articolo 1 , comma 1, lettera e) che le Regioni e le Province
Autonome, sulla base dei principi generali e dei criteri contenuti
nell’accordo, degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di
autosufficienza, sicurezza, qualità e della propria organizzazione
territoriale, provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono
regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre
disposizioni vigenti in materia;
- il predetto Accordo prevede all’art.
1, c. 1, lett. e) che «le Regioni e le Province
Autonome, (…) provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono
regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre
disposizioni vigenti in materia» disponendo altresì, all’art. 1, c. 1, lett. d), che «possono accedere alle convenzioni previste
dal presente accordo esclusivamente le Associazioni e Federazioni di donatori
di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge
219/2005 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, e regolarmente
iscritte ai registri e/o provinciali del volontariato di cui alla legge
266/91»;
Omissis
RICHIAMATI
- il D.P.C.M. 06.05.2005, n. 97 recante
“Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”
nel quale, tra i suoi compiti, all’art. 2, c. 1, lett.
d) ed e) rientrano quelli di «concorrere
al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio
sanitario nazionale (…) e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e
socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; promuovere
la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i
donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme
statutarie»;
- il D.Lgs.
28.09.2012, n. 178 che ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, la
trasformazione della medesima in Associazione di diritto privato, ai sensi del
Libro I, Titolo II, capo II, del Codice civile e l’iscrizione di diritto nel
registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle
associazioni di promozione sociale (art. 1, c. 1, D.Lgs.
n. 178/2012);
DATO ATTO che,
nell’ambito del procedimento avviato con la citata nota prot.
n. RA/183467 del 07.08.2012, sono emerse delle criticità con riguardo alla
stipula della convenzione con il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana
Croce Rossa italiana, trattandosi di un ente dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico (D.P.C.M. n. 97/2005), non iscritto nel Registro regionale
delle Associazioni di Volontariato;
ATTESO che le sedi
locali della Croce Rossa Italiana svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito
del sistema regionale delle attività trasfusionali, con particolare riguardo al
perseguimento degli obiettivi di autosufficienza regionale di sangue, pertanto,
la mancata stipula della convenzione in questione pregiudicherebbe la
continuità del servizio di raccolta di sangue sul territorio regionale
(effettuato presso l’Unità di Raccolta fissa della Croce Rossa sita in L’Aquila
e mediante l’Unità di Raccolta mobile gestita dalla medesima) nonché la stessa
garanzia dell’autosufficienza;
CONSIDERATO che la
Regione Abruzzo non è autosufficiente per emocomponenti e che la Croce Rossa
gestisce in L’Aquila una Unità di Raccolta la cui attività è di tutta rilevanza
come si evince dai dati relativi all’anno 2012, pari a n. 4606 unità di sangue
intero raccolto;
CONSIDERATO che – alla
luce di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 ed al fine
di perseguire, per l’anno 2013, il raggiungimento dell’autosufficienza
regionale e assicurare la continuità delle attività trasfusionali svolte in
misura consistente dalle sedi locali dell’Associazione Croce Rossa Italiana –
il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della
Regione Abruzzo con nota Prot. nr. RA/ 32829 del 5
febbraio 2013 poneva specifico quesito all’Ufficio Legislativo del Ministero
della Salute sulla possibilità di disciplinare, in via transitoria e solo per
l’anno in corso, i rapporti in materia di attività trasfusionali tra la Regione
Abruzzo ed il Comitato regionale della Croce Rossa Italiana mediante uno
specifico accordo;
VISTO il parere
dell’Ufficio Legislativo del Ministero della salute prot.
0000950-P del 15.02.2013 omissis con cui - nel richiamare la disposizione di
cui all’articolo 8, comma 1, terzo capoverso del D.lgs. n. 178 del 2012 la
quale, mediante il meccanismo del rinvio delle norme, prevede che per gli anni
2012 e 2013 la CRI possa sottoscrivere convenzioni con altre amministrazioni
per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitare a favore del Servizio
Sanitario Nazionale - precisa che “…sulla base delle argomentazioni formulate e
nel rispetto dell’assetto normativo vigente, si ritiene pertanto che codesta
regione possa avviare la procedura finalizzata alla stipula delle convenzioni
per garantire le attività trasfusionali, già nel corrente anno…”;
Omissis
RILEVATO pertanto
necessario addivenire, con provvedimenti contemporanei, alla definizione dei
nuovi rapporti e alla stipulazione delle nuove Convenzioni, sulla base della
normativa sopravvenuta e del parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero
della Salute succitato;
Omissis
RICHIAMATO l'articolo
11 della Legge n. 219/2005 che, in considerazione del fatto che
l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale
sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per
il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende
sanitarie, individua alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti
a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività
trasfusionali;
DATO ATTO che – quale
parte integrante dello schema tipo dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20
marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
- sono state definite le quote minime di rimborso alle Associazioni e
Federazioni di donatori volontari di sangue per l’attività svolta a favore del
sistema sangue nazionale;
CONSIDERATO:
- che le tariffe vigenti nella regione
Abruzzo per l’attività di raccolta, secondo le modalità ed i criteri approvati
con le delibere di Consiglio Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09
del 12 dicembre 1995 e con la DGR n. 91 del 13.02.2004, risultano superiori
rispetto a quelle definite con l’Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008;
- a far data dal 1 gennaio 2013 in
seguito alla stipula della convenzione di cui al presente decreto, cessa
l’erogazione del contributo integrativo previsto dall’art. 8, comma 8, della
convenzione regionale vigente, pari al 20 % del contributo dell’anno precedente
sul raggiungimento di obiettivi predefiniti;
CONSIDERATO che sulle
Associazioni di donatori/sugli enti gestori, relativamente alle Unità di
raccolta, gravano gli oneri conseguenti
alla necessità di dare attuazione alle norme sugli adeguamenti organizzativi,
tecnologici e strutturali previsti dall’Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16
dicembre 2010, così come recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 314 del 9
maggio 2011;
RILEVATO che l’Accordo
n. 115/CSR del 20 marzo 2008 non definisce
la tariffazione di attività svolte dalle Associazioni ai fini di
raccolta (visite di idoneità per i nuovi donatori, visite di controllo per i
donatori sospesi, trasporto emocomponenti raccolti e campioni biologici, etc.);
RITENUTO che, in
considerazione di quanto esposto nei precedenti punti, è opportuno provvedere
ad una maggiorazione della tariffa minima prevista dall’Accordo per l’attività
di raccolta di sangue intero, da stabilirsi nella misura di cinque euro per
unità di sangue;
DATO ATTO che, come
previsto dall’art. 11, comma 2 del succitato Accordo n. 115/CSR, le tariffe di
rimborso per le attività associative, che a far data dal 1° gennaio 2013
costituiscono la base di riferimento per il presente accordo, sono state
rivalutate in base all’indice medio FOI dell’ISTAT (prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati);
DATO ATTO che la
tariffa per la raccolta del sangue e degli emocomponenti effettuata in forma
collaborativa è stata calcolata considerando forfettariamente i costi per il
personale, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie non tariffate
nell'attività di raccolta, per
l’assicurazione, il rimborso delle spese di trasferta ed il ribaltamento dei
costi di gestione indiretti;
Omissis
TUTTO ciò premesso
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di approvare lo schema di
convenzione (allegato 2) - di cui
costituisce parte integrante e sostanziale - tra il Comitato Regionale dell’Associazione
Italiana Croce Rossa e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività
trasfusionali nell’anno 2013;
2. di dare mandato al Dirigente del
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche
della Salute di stipulare la convenzione di cui al punto precedente, entro 30
gg. dalla data di approvazione del presente decreto;
3. di stabilire che, entro 90 giorni dalla
data di approvazione del presente decreto, le Aziende sanitarie della Regione
siano tenute a stipulare appositi accordi formali con il Comitato Regionale
dell’Associazione Italiana Croce Rossa per partecipazione alle attività
trasfusionali (L. n. 219/2005), in attuazione delle indicazioni contenute nella
convenzione regionale di cui al punto 1);
4. di precisare che il testo di convenzione
allegato al presente decreto sostituisce interamente lo schema tipo di
Convenzione approvato con le delibere di
Consiglio Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre
1995 e le tariffe approvate con DGR n. 91 del 13.02.2004
5. di stabilire che la decorrenza delle
quote di rimborso di cui all’allegato A dello schema di convenzione sia fissata
al 1 gennaio 2013;
6. di demandare al Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute le attività
di coordinamento e vigilanza sull’attuazione della convenzione di cui al
presente Decreto nonché l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la
corretta attività oggetto della convenzione stessa;
7. di trasmettere il presente
provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle
AA.SS.LL. della Regione nonché ai
Responsabili dei Servizi Trasfusionali regionali, al Direttore del Centro
Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale Sangue;
8. di pubblicare il presente provvedimento
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale
della Sanità della Regione Abruzzo http// sanitab.regione.abruzzo.it;
9. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di
Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della
Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta
validazione.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi
Seguono
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