IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

 

Omissis

PREMESSO che:

-           la L. 21.10.2005, n. 219 stabilisce all’art. 6, c. 1, lett. b) che con apposito accordo da sancirsi ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotti uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individui anche le tariffe minime di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;

-           in data 20 marzo 2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato sottoscritto l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 115/CSR), recante “Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali”;

-           con la Deliberazione del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 41/09 del 17 giugno 2009, sono stati recepiti i principi generali del succitato Accordo Stato–Regioni del  20 marzo;

-           l’Accordo Stato–Regioni del 20 marzo 2008, secondo quanto disposto dall’art. 27, comma 2 della Legge 219/2005, sostituisce il D.M. 18 settembre 1991, recante “Determinazione dello schema tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori di volontari di sangue”;

-           l’ Accordo Stato–Regioni del 20 marzo 2008 prevede all’articolo 1 , comma 1, lettera e) che le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei principi generali e dei criteri contenuti nell’accordo, degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di autosufficienza, sicurezza, qualità e della propria organizzazione territoriale, provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre disposizioni vigenti in materia;

-           il predetto Accordo prevede all’art. 1, c. 1, lett. e) che «le Regioni e le Province Autonome, (…) provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre disposizioni vigenti in materia» disponendo altresì, all’art. 1, c. 1, lett. d), che «possono accedere alle convenzioni previste dal presente accordo esclusivamente le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/2005 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, e regolarmente iscritte ai registri e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91»;

Omissis

RICHIAMATI

-           il D.P.C.M. 06.05.2005, n. 97 recante “Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa” nel quale, tra i suoi compiti, all’art. 2, c. 1, lett. d) ed e)  rientrano quelli di «concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale (…) e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie»;

-           il D.Lgs. 28.09.2012, n. 178 che ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, la trasformazione della medesima in Associazione di diritto privato, ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del Codice civile e l’iscrizione di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale (art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 178/2012);

DATO ATTO che, nell’ambito del procedimento avviato con la citata nota prot. n. RA/183467 del 07.08.2012, sono emerse delle criticità con riguardo alla stipula della convenzione con il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa italiana, trattandosi di un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (D.P.C.M. n. 97/2005), non iscritto nel Registro regionale delle Associazioni di Volontariato;

ATTESO che le sedi locali della Croce Rossa Italiana svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito del sistema regionale delle attività trasfusionali, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di autosufficienza regionale di sangue, pertanto, la mancata stipula della convenzione in questione pregiudicherebbe la continuità del servizio di raccolta di sangue sul territorio regionale (effettuato presso l’Unità di Raccolta fissa della Croce Rossa sita in L’Aquila e mediante l’Unità di Raccolta mobile gestita dalla medesima) nonché la stessa garanzia dell’autosufficienza;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo non è autosufficiente per emocomponenti e che la Croce Rossa gestisce in L’Aquila una Unità di Raccolta la cui attività è di tutta rilevanza come si evince dai dati relativi all’anno 2012, pari a n. 4606 unità di sangue intero raccolto;

CONSIDERATO che – alla luce di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 ed al fine di perseguire, per l’anno 2013, il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e assicurare la continuità delle attività trasfusionali svolte in misura consistente dalle sedi locali dell’Associazione Croce Rossa Italiana – il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale  della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo con nota Prot. nr. RA/ 32829 del 5 febbraio 2013 poneva specifico quesito all’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute sulla possibilità di disciplinare, in via transitoria e solo per l’anno in corso, i rapporti in materia di attività trasfusionali tra la Regione Abruzzo ed il Comitato regionale della Croce Rossa Italiana mediante uno specifico accordo;

VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della salute prot. 0000950-P del 15.02.2013    omissis    con cui - nel richiamare la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, terzo capoverso del D.lgs. n. 178 del 2012 la quale, mediante il meccanismo del rinvio delle norme, prevede che per gli anni 2012 e 2013 la CRI possa sottoscrivere convenzioni con altre amministrazioni per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitare a favore del Servizio Sanitario Nazionale  - precisa che  “…sulla base delle argomentazioni formulate e nel rispetto dell’assetto normativo vigente, si ritiene pertanto che codesta regione possa avviare la procedura finalizzata alla stipula delle convenzioni per garantire le attività trasfusionali, già nel corrente anno…”;

Omissis

RILEVATO pertanto necessario addivenire, con provvedimenti contemporanei, alla definizione dei nuovi rapporti e alla stipulazione delle nuove Convenzioni, sulla base della normativa sopravvenuta e del parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute succitato;

Omissis

RICHIAMATO l'articolo 11 della Legge n. 219/2005 che, in considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie, individua alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

DATO ATTO che – quale parte integrante dello schema tipo dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - sono state definite le quote minime di rimborso alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per l’attività svolta a favore del sistema sangue nazionale;

CONSIDERATO:

-           che le tariffe vigenti nella regione Abruzzo per l’attività di raccolta, secondo le modalità ed i criteri approvati con le delibere di Consiglio Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre 1995 e con la DGR n. 91 del 13.02.2004, risultano superiori rispetto a quelle definite con l’Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008;

-           a far data dal 1 gennaio 2013 in seguito alla stipula della convenzione di cui al presente decreto, cessa l’erogazione del contributo integrativo previsto dall’art. 8, comma 8, della convenzione regionale vigente, pari al 20 % del contributo dell’anno precedente sul raggiungimento di obiettivi predefiniti;

CONSIDERATO che sulle Associazioni di donatori/sugli enti gestori, relativamente alle Unità di raccolta,  gravano gli oneri conseguenti alla necessità di dare attuazione alle norme sugli adeguamenti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dall’Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, così come recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 314 del 9 maggio 2011;

RILEVATO che l’Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008 non definisce  la tariffazione di attività svolte dalle Associazioni ai fini di raccolta (visite di idoneità per i nuovi donatori, visite di controllo per i donatori sospesi, trasporto emocomponenti raccolti e campioni biologici, etc.);

RITENUTO che, in considerazione di quanto esposto nei precedenti punti, è opportuno provvedere ad una maggiorazione della tariffa minima prevista dall’Accordo per l’attività di raccolta di sangue intero, da stabilirsi nella misura di cinque euro per unità di sangue;

DATO ATTO che, come previsto dall’art. 11, comma 2 del succitato Accordo n. 115/CSR, le tariffe di rimborso per le attività associative, che a far data dal 1° gennaio 2013 costituiscono la base di riferimento per il presente accordo, sono state rivalutate in base all’indice medio FOI dell’ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati);

DATO ATTO che la tariffa per la raccolta del sangue e degli emocomponenti effettuata in forma collaborativa è stata calcolata considerando forfettariamente i costi per il personale, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie non tariffate nell'attività di raccolta,  per l’assicurazione, il rimborso delle spese di trasferta ed il ribaltamento dei costi di gestione indiretti;

Omissis

 

TUTTO ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di approvare  lo schema di  convenzione (allegato  2) - di cui costituisce parte integrante e sostanziale - tra il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nell’anno 2013;

2.         di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute di stipulare la convenzione di cui al punto precedente, entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente decreto;

3.         di stabilire che, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, le Aziende sanitarie della Regione siano tenute a stipulare appositi accordi formali con il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa per partecipazione alle attività trasfusionali (L. n. 219/2005), in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale di cui al punto 1);

4.         di precisare che il testo di convenzione allegato al presente decreto sostituisce interamente lo schema tipo di Convenzione  approvato con le delibere di Consiglio Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre 1995 e le tariffe approvate con DGR n. 91 del 13.02.2004

5.         di stabilire che la decorrenza delle quote di rimborso di cui all’allegato A dello schema di convenzione sia fissata al 1 gennaio 2013;

6.         di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute le attività di coordinamento e vigilanza sull’attuazione della convenzione di cui al presente Decreto nonché l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta attività oggetto della convenzione stessa;

7.         di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.  della Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale Sangue;

8.         di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo http// sanitab.regione.abruzzo.it;

9.         di trasmettere il presente atto al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 2

Allegato A