IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

 

Omissis

VISTA la Legge 21 ottobre 2005 n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”,  in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera b); l’articolo 7, comma 2 e comma 4; l’articolo 9 e l’articolo 23;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”;

ATTESO che:

-           la legge 219/2005 stabilisce all’articolo 6, comma 1, lettera b) che, con apposito accordo da sancirsi ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotti uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individui anche le tariffe minime di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;

-           in data 20 marzo 2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato sottoscritto l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 115/CSR), recante “Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali”;

-           con la Deliberazione del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 41/09 del 17 giugno 2009, sono stati recepiti i principi generali del succitato Accordo del  20 marzo;

-           l’Accordo del 20 marzo 2008, secondo quanto disposto dall’art. 27, comma 2 della Legge 219/2005, sostituisce il D.M. 18 settembre 1991, recante “Determinazione dello schema tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori di volontari di sangue”.

-           l’ Accordo del 20 marzo 2008 prevede all’articolo 1 , comma 1, lettera e) che le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei principi generali e dei criteri contenuti nell’accordo, degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di autosufficienza, sicurezza, qualità e della propria organizzazione territoriale, provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

-           con il succitato Accordo Stato-Regioni sono state definite le tariffe di rimborso per lo svolgimento delle attività associative (promozione del dono del sangue, chiamata dei donatori, etc.) e di raccolta del sangue e degli emocomponenti, che le suddette tariffe sono da ritenersi quale livello minimo di rimborso uniforme su tutto il territorio nazionale e che pertanto in sede regionale e/o aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l’avvio di sperimentazioni gestionali al fine del  raggiungimento dell’autosufficienza;

Omissis

VISTA la L.R. n. 64 del  18.12.2012 – pubblicata sul BURA N° 92 del 21 Dicembre 2012 Serie Speciale – avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)” ed in particolare l’articolo 79, comma 3  il quale dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sia approvata la Convenzione regionale per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;

RILEVATO pertanto che appare necessario addivenire, con provvedimenti generali e contemporanei, alla definizione dei nuovi rapporti e alla stipulazione delle nuove Convenzioni, sulla base della normativa sopravvenuta;

Omissis

RICHIAMATO l'articolo 11 della Legge n. 219/2005 che, in considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie, individua alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

DATO ATTO che – quale parte integrante dello schema tipo dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - sono state definite le quote minime di rimborso alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per l’attività svolta a favore del sistema sangue nazionale;

CONSIDERATO

-           che le tariffe vigenti nella regione Abruzzo per l’attività di raccolta, secondo le modalità ed i criteri approvati con le delibere di Consiglio Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre 1995 e con la DGR n. 91 del 13.02.2004, risultano superiori rispetto a quelle definite con l’Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008;

-           a far data dal 1 gennaio 2013 in seguito alla stipula della convenzione di cui al presente decreto, cessa l’erogazione del contributo integrativo previsto dall’art. 8, comma 8, della convenzione regionale vigente, pari al 20 % del contributo dell’anno precedente sul raggiungimento di obiettivi predefiniti;

CONSIDERATO che sulle Associazioni di donatori, relativamente alle Unità di raccolta,  gravano gli oneri conseguenti alla necessità di dare attuazione alle norme sugli adeguamenti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dall’Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, così come recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 314 del 9 maggio 2011;

RILEVATO che l’Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008 non definisce  la tariffazione di attività svolte dalle Associazioni ai fini di raccolta (visite di idoneità per i nuovi donatori, visite di controllo per i donatori sospesi, trasporto emocomponenti raccolti e campioni biologici, etc.).

RITENUTO che, in considerazione di quanto esposto nei precedenti punti, è opportuno provvedere ad una maggiorazione della tariffa minima prevista dall’Accordo per l’attività di raccolta di sangue intero, da stabilirsi nella misura di cinque euro per unità di sangue;

DATO ATTO che, come previsto dall’art. 11, comma 2 del succitato Accordo n. 115/CSR, le tariffe di rimborso per le attività associative, che a far data dal 1° gennaio 2013 costituiscono la base di riferimento per il presente accordo, sono state rivalutate in base all’indice medio FOI dell’ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati).

DATO ATTO che la tariffa per la raccolta del sangue e degli emocomponenti effettuata in forma collaborativa è stata calcolata considerando forfettariamente i costi per il personale, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie non tariffate nell'attività di raccolta,  per l’assicurazione, il rimborso delle spese di trasferta ed il ribaltamento dei costi di gestione indiretti.

DATO ATTO che per gli anni successivi al 2013 le tariffe verranno adeguate annualmente sulla base dell’indice FOI dell’ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

Omissis

TUTTO ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di approvare  lo schema di  convenzione (allegato  1) - di cui costituisce parte integrante e sostanziale - tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue di seguito indicate:

-           l’Associazione di donatori volontari di sangue AVIS Regionale Abruzzo;

-           l’Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS PESCARA;

-           l’Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS TERAMO;

-           l’Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue VAS L’Aquila;

-           l’Associazione di donatori volontari di sangue A.Do.S. Lanciano;

-           l’Associazione di donatori volontari di sangue CUORE aff.to FIDAS Giulianova;

-           l’Associazione di donatori volontari di sangue FRATRES DI Magliano dei Marsi (AQ);

2.         di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute di stipulare la convenzione di cui al punto precedente, entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente decreto;

3.         di stabilire che, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, le Aziende sanitarie della Regione siano tenute a stipulare appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale di cui al punto 1);

4.         di precisare che il testo di convenzione allegato al presente decreto sostituisce interamente lo schema tipo di Convenzione  approvato con le delibere di Consiglio Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre 1995 e le tariffe approvate con DGR n. 91 del 13.02.2004

5.         di stabilire che la decorrenza delle quote di rimborso di cui all’allegato A dello schema di convenzione sia fissata al 1 gennaio 2013;

6.         di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute le attività di coordinamento e vigilanza sull’attuazione della convenzione di cui al presente Decreto nonché l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta attività oggetto della convenzione stessa;

7.         di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.  della Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale Sangue;

8.         di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo http// sanitab.regione.abruzzo.it;

9.         Di trasmettere il presente atto al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la dovuta validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato A