IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN
QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Omissis
VISTA la Legge 21 ottobre 2005 n. 219, “Nuova disciplina
delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati”, in particolare l’articolo
6, comma 1, lettera b); l’articolo 7, comma 2 e comma 4; l’articolo 9 e
l’articolo 23;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile
2007, recante: “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e
Federazioni dei donatori volontari di sangue”;
ATTESO che:
- la
legge 219/2005 stabilisce all’articolo 6, comma 1, lettera b) che, con apposito
accordo da sancirsi ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotti uno schema tipo per
la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di
sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività
trasfusionali e che tale schema tipo individui anche le tariffe minime di
rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;
- in
data 20 marzo 2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett.
b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato sottoscritto l’Accordo tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n.
115/CSR), recante “Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei
rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni
di donatori di sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali”;
- con
la Deliberazione del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 41/09 del 17
giugno 2009, sono stati recepiti i principi generali del succitato Accordo
del 20 marzo;
- l’Accordo
del 20 marzo 2008, secondo quanto disposto dall’art. 27, comma 2 della Legge
219/2005, sostituisce il D.M. 18 settembre 1991, recante “Determinazione dello
schema tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori
di volontari di sangue”.
- l’
Accordo del 20 marzo 2008 prevede all’articolo 1 , comma 1, lettera e) che le
Regioni e le Province Autonome, sulla base dei principi generali e dei criteri
contenuti nell’accordo, degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di
autosufficienza, sicurezza, qualità e della propria organizzazione
territoriale, provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono
regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre
disposizioni vigenti in materia.
- con
il succitato Accordo Stato-Regioni sono state definite le tariffe di rimborso
per lo svolgimento delle attività associative (promozione del dono del sangue,
chiamata dei donatori, etc.) e di raccolta del sangue e degli emocomponenti,
che le suddette tariffe sono da ritenersi quale livello minimo di rimborso
uniforme su tutto il territorio nazionale e che pertanto in sede regionale e/o
aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici
progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale,
ivi compreso l’avvio di sperimentazioni gestionali al fine del raggiungimento dell’autosufficienza;
Omissis
VISTA la L.R. n. 64 del 18.12.2012 – pubblicata sul BURA N° 92 del 21
Dicembre 2012 Serie Speciale – avente ad oggetto “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE,
2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE,
2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE,
2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E
1857/2006. (Legge europea regionale 2012)” ed in particolare l’articolo 79,
comma 3 il quale dispone che entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sia
approvata la Convenzione regionale per la regolamentazione dei rapporti tra la
Regione e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
RILEVATO pertanto che appare necessario addivenire,
con provvedimenti generali e contemporanei, alla definizione dei nuovi rapporti
e alla stipulazione delle nuove Convenzioni, sulla base della normativa
sopravvenuta;
Omissis
RICHIAMATO l'articolo 11 della Legge n. 219/2005
che, in considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati
costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale
non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle
Regioni e delle Aziende sanitarie, individua alcuni principi generali di
programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in
materia di attività trasfusionali;
DATO ATTO che – quale parte integrante dello schema
tipo dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - sono state definite le
quote minime di rimborso alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari
di sangue per l’attività svolta a favore del sistema sangue nazionale;
CONSIDERATO
-
che le tariffe vigenti nella regione Abruzzo per l’attività di raccolta,
secondo le modalità ed i criteri approvati con le delibere di Consiglio
Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre 1995 e con
la DGR n. 91 del 13.02.2004, risultano superiori rispetto a quelle definite con
l’Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008;
- a
far data dal 1 gennaio 2013 in seguito alla stipula della convenzione di cui al
presente decreto, cessa l’erogazione del contributo integrativo previsto
dall’art. 8, comma 8, della convenzione regionale vigente, pari al 20 % del
contributo dell’anno precedente sul raggiungimento di obiettivi predefiniti;
CONSIDERATO che sulle Associazioni di donatori,
relativamente alle Unità di raccolta,
gravano gli oneri conseguenti alla necessità di dare attuazione alle
norme sugli adeguamenti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti
dall’Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, così come recepito
dalla Regione Abruzzo con DGR n. 314 del 9 maggio 2011;
RILEVATO che l’Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008
non definisce la tariffazione di
attività svolte dalle Associazioni ai fini di raccolta (visite di idoneità per
i nuovi donatori, visite di controllo per i donatori sospesi, trasporto
emocomponenti raccolti e campioni biologici, etc.).
RITENUTO che, in considerazione di quanto esposto
nei precedenti punti, è opportuno provvedere ad una maggiorazione della tariffa
minima prevista dall’Accordo per l’attività di raccolta di sangue intero, da
stabilirsi nella misura di cinque euro per unità di sangue;
DATO ATTO che, come previsto dall’art. 11, comma 2
del succitato Accordo n. 115/CSR, le tariffe di rimborso per le attività
associative, che a far data dal 1° gennaio 2013 costituiscono la base di
riferimento per il presente accordo, sono state rivalutate in base all’indice
medio FOI dell’ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati).
DATO ATTO che la tariffa per la raccolta del sangue
e degli emocomponenti effettuata in forma collaborativa è stata calcolata
considerando forfettariamente i costi per il personale, per l’erogazione delle
prestazioni sanitarie non tariffate nell'attività di raccolta, per l’assicurazione, il rimborso delle spese
di trasferta ed il ribaltamento dei costi di gestione indiretti.
DATO ATTO che per gli anni successivi al 2013 le
tariffe verranno adeguate annualmente sulla base dell’indice FOI dell’ISTAT,
con decorrenza dal 1° gennaio 2014 fino al rinnovo triennale, fatti salvi
interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.
Omissis
TUTTO ciò premesso
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente
si richiamano
1. di
approvare lo schema di convenzione (allegato 1) - di cui costituisce parte integrante e
sostanziale - tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di
donatori volontari di sangue di seguito indicate:
- l’Associazione di donatori volontari
di sangue AVIS Regionale Abruzzo;
- l’Associazione di donatori volontari
di sangue FIDAS PESCARA;
- l’Associazione di donatori volontari
di sangue FIDAS TERAMO;
- l’Associazione/Federazione di
donatori volontari di sangue VAS L’Aquila;
- l’Associazione di donatori volontari
di sangue A.Do.S. Lanciano;
- l’Associazione di donatori volontari
di sangue CUORE aff.to FIDAS Giulianova;
- l’Associazione di donatori volontari
di sangue FRATRES DI Magliano dei Marsi (AQ);
2. di
dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale
della Direzione Politiche della Salute di stipulare la convenzione di cui al
punto precedente, entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente decreto;
3. di
stabilire che, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente decreto,
le Aziende sanitarie della Regione siano tenute a stipulare appositi accordi
formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue
operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute
nella convenzione regionale di cui al punto 1);
4. di
precisare che il testo di convenzione allegato al presente decreto sostituisce
interamente lo schema tipo di Convenzione
approvato con le delibere di Consiglio Regionale n. 118/17 del 7
febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre 1995 e le tariffe approvate con DGR n.
91 del 13.02.2004
5. di
stabilire che la decorrenza delle quote di rimborso di cui all’allegato A dello
schema di convenzione sia fissata al 1 gennaio 2013;
6. di
demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione
Politiche della Salute le attività di coordinamento e vigilanza sull’attuazione
della convenzione di cui al presente Decreto nonché l’attuazione di tutti gli
adempimenti necessari per la corretta attività oggetto della convenzione
stessa;
7. di
trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai
Direttori Generali delle AA.SS.LL. della
Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali regionali, al
Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale
Sangue;
8. di
pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo nonché sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo
http// sanitab.regione.abruzzo.it;
9. Di
trasmettere il presente atto al Tavolo
di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale,
costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze per la dovuta validazione.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi
Seguono
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