IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO - che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO - che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11
recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” pubblicata sul
B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000
istituendo, tra l’altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12
prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua,
in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione,
le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO - che ai sensi
dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli
adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro
regionale;
PRESO ATTO - che, con
Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata,
nelle more dell’imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti
amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio Politiche di
Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2;
DATO ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di
Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2,
il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A),
ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA - l’istanza, acquisita al protocollo
della Direzione n. RA/261632/DL27b del 21/11/2012, presentata dall’associazione
di promozione sociale denominata “IL GLICINE” concernente la richiesta di
iscrizione alla Sezione Prima, articolazione b) del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
PRESO ATTO
- che il competente Ufficio, in applicazione delle
richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta
istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando
la mancanza:
- nello statuto allegato: quanto
richiesto ai sensi dell’art. 3 lett. c (prestazioni
volontarie libere e gratuite degli associati); lett.
d (l'organo di amministrazione); lett. f (elettività
delle cariche associative); lett. g (i proventi delle attività non possono in nessun
caso essere divisi...); lett. h (obbligo di redigere
il bilancio); lett. h (obbligo di reinvestire
l'avanzo di gestione...); lett. j (modalità di
scioglimento); lett. k (obbligo di devoluzione del
patrimonio residuo....);
- domanda non è assoggettata a bollo;
- di quanto previsto all'art. 8 c. 2 lett. c (elenco nominativo di coloro che ricoprono le
cariche........); lett. e (relazione del legale rappresentante........); lettera f
(copia conforme certificato di attribuzione del codice fiscale) e lettera h
(marca da bollo per la regolarizzazione
del provvedimento di iscrizione o diniego);
DATO ATTO che, con nota
prot. n. RA/57684/DL33 del 27/02/2013, il competente
Ufficio ha comunicato, a norma dell’art.
10 bis della
L. 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del
formale provvedimento di diniego all’iscrizione, evidenziandone i motivi ostativi e
riservando, ai sensi della vigente normativa, la facoltà al richiedente di trasmettere
idonea documentazione atta a rimuovere i sopra evidenziati motivi ostativi, nel
termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della
sopracitata comunicazione;
RILEVATO altresì che
permane l’impossibilità all’iscrizione al Registro Regionale delle associazioni
di Promozione Sociale in quanto, l'associazione “de qua”, nel termine
assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi
ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione
stessa;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione
dell'associazione denominata “IL GLICINE” con sede legale nel Comune di Pescara
(PE), alla sezione Prima articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale, per la carenza
dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare
l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del
dirigente di servizio e di staff);
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte
di:
- prendere atto che con nota acquisita
al prot. della Direzione n. RA/261632/DL27b del
21/11/2012 l’Associazione di Promozione Sociale denominata “IL GLICINE” con
sede legale nel Comune di Pescara (PE) ha presentato istanza di iscrizione al
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con
L.R.11/12;
- prendere inoltre atto dell’esito
negativo dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito
alla istanza presentata dall'associazione denominata “IL GLICINE” con sede
legale nel Comune di Pescara (PE)
finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla sezione Prima articolazione a)
del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- formalizzare il diniego
all’iscrizione, in carta semplice, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, dell’Associazione denominata “IL GLICINE” con sede legale nel Comune
di Pescara (PE) alla Sezione Prima articolazione a) del Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale;
- precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso
ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art.11, della
L.R. 11/12;
- trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
- disporre, ai sensi dell’art. 3, comma
3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione
integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente
provvedimento, nonché la relativa notifica all'associazione interessata.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis