IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto
2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato
nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai
disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
RILEVATO che la
predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza
commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati
accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;
VISTO il decreto
commissariale n. 9/2013 del 04/02/2013 “Linee negoziali per la regolamentazione
dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di specialistica
ambulatoriale privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2013” con cui
sono stati approvati gli schemi di contratto da sottoporre alla sottoscrizione
degli erogatori privati di specialistica ambulatoriale ed il tetto di spesa
complessivo per l’acquisto di prestazioni da rendere nell’anno 2013 così come
ripartito tra le singole strutture private di cui all’allegato 1 al medesimo
provvedimento;
VISTA la riserva
contenuta nel prefato decreto commissariale 9/2013, di rinviare, con
riferimento allo Stabilimento FKT Santa Lucia, la procedura di interlocuzione e
la sottoscrizione del relativo contratto ad eventuali successivi provvedimenti
“all’esito delle verifiche tuttora in corso” avviate dall’Amministrazione in
esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n.703/2012, alla luce delle
diverse e ulteriori circostanze emerse (che risultano dalla nota della Giunta
Regionale 11 gennaio 2011 prot. RA 5633 e della
Regione Abruzzo 2 marzo 2011 prot. 20293), relative
alla verifica del titolo in possesso del Direttore Sanitario della Struttura e
ai controlli sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
RICHIAMATA la
Deliberazione G.R. n.591/P del 01/07/2008 di approvazione del Manuale di
autorizzazione della Regione Abruzzo, con cui, nello stabilire i requisiti
minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici per le strutture che
erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- al punto 32
della scheda 5.11- relativa agli ambulatori di riabilitazione (stabilimento di
fisiochinesiterapia), stabilisce che il direttore medico responsabile
dell’ambulatorio è un medico chirurgo specialista in medicina fisica e
riabilitativa o altra specializzazione equipollente;
VISTO il DM 30 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Tabelle relative alle
discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale” ;
VISTO il parere del
Ministero della Salute prot. n.DGPROF
0017001-P-29/03/2013 avente ad oggetto “Equipollenza specializzazioni mediche
ai fini dell’incarico di Direttore sanitario di ambulatorio ovvero di centro
riabilitativo. Richiesta parere”
VISTA la nota ad
oggetto “Comunicazione direttore tecnico” – acclarata al prot.RA/94039/Comm del 09/04/2013 –
con cui l’Amministratore del Centro FKT Santa Lucia Srl
di Ortucchio ha comunicato il nominativo del nuovo Direttore tecnico del Centro
de quo;
PRESO ATTO della
dichiarazione allegata alla suddetta nota,
da cui si evince che il predetto Direttore Tecnico ha assunto l’incarico
di che trattasi presso il Centro di FKT Santa Lucia a far data dal 1° aprile
2013;
VISTA la nota del
competente Servizio regionale prot. n. RA 120899/DG19
del 9/05/2013 che dichiara la validità del titolo in possesso dell’attuale
Direttore Sanitario del Centro FKT Santa Lucia ai fini della idoneità a
ricoprire il predetto incarico;
CONSIDERATO che le
verifiche di cui alla sopracitata nota prot. 20293
del 2 marzo 2011 riguardano nello specifico l’esito dei controlli in ordine
all’appropriatezza e legittimità delle prestazioni ambulatoriali erogate dalla
Struttura nel periodo gennaio-luglio 2010 con relativa proposta di decurtazione
e, pertanto, non attengono a profili rilevanti ai fini della stipula del
contratto per l’anno 2013;
VISTA la nota del
competente Servizio regionale n. RA/298031/DG19 del 28/12/2012, con cui si
rappresenta che allo stato attuale la suddetta Struttura risulta
provvisoriamente autorizzata e accreditata;
RITENUTO,
conseguentemente, di poter sciogliere la riserva contenuta nel decreto commissariale
n.9/2013 del 04/02/2013 relativamente allo Stabilimento FKT Santa Lucia e, per
l’effetto, ammettere la medesima struttura alla procedura di interlocuzione e
alla sottoscrizione del relativo contratto per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale sia a pazienti regionali che extraregionali, da
rendere nel periodo 1 aprile 2013 - 31 dicembre 2013;
CONSIDERATO che il
testo del contratto approvato con il predetto decreto commissariale n.9/2013
del 04/02/2013 –allegato 2 al medesimo provvedimento- necessita di oggettive
modifiche dovute alle mutate circostanze di fatto e diritto nel frattempo
intervenute e meglio appresso indicate;
RITENUTO di stabilire
che il contratto con il Centro FKT Santa Lucia sarà stipulato per il periodo 1°
aprile 2013-31 dicembre 2013;
STABILITO pertanto, a
modifica dell’articolo 17 del contratto di cui all’allegato 2 del decreto
9/2013 che il contratto in argomento, da sottoporre alla sottoscrizione del
centro FKT Santa Lucia ha durata dal 1 aprile 2013 fino al 31 dicembre 2013;
RITENUTO doversi
procedere in tal senso anche alla modifica del titolo e degli articoli 2.1, 3,
5.1, 14.1 e 14.4 dello schema di contratto di cui all’allegato 2 al decreto
commissariale n.9/2013 del 04/02/2013, come da allegato 1 al presente
provvedimento;
VISTO il D.Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della L.13/08/2010, n.136” e successive
modifiche e correzioni;
DATO ATTO che le
disposizioni di cui al libro II del predetto Decreto, entrate in vigore il
13/02/2013, prevedono che i soggetti di cui all’art.83, commi 1 e 2
acquisiscono d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia;
ATTESO che le predette
disposizioni normative si inseriscono de jure nel
contratto da sottoporre alla sottoscrizione dell’Erogatore;
RITENUTO di modificare
l’ articolo 1 “Documentazione” dello schema negoziale approvato per gli
Stabilimenti FKT con il decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013, come da
allegato 1 al presente provvedimento;
RITENUTO altresì di
modificare l’articolo 18 “Risoluzione del contratto” del predetto schema
negoziale, inserendo la seguente causa di risoluzione del contratto “il
rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai
sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs.
159/2011”;
VISTO il Decreto
Commissariale n.64/2012 del 14/11/2012 ad oggetto ”Approvazione protocolli di
valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;
VISTO il Decreto
Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 recante “Approvazione nomenclatore
tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
D.M. 18/10/2012”, con cui, in attuazione del Decreto del Ministero della Salute
18/10/2012, è stato approvato il nuovo nomenclatore tariffario regionale, le
cui tariffe, come ivi stabilito, si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2013;
RITENUTO di approvare
il testo del contratto da sottoporre alla struttura FKT Santa Lucia di
Ortucchio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato 1);
PRESO ATTO che il tetto
di spesa annuo -da ripartire in dodicesimi- previsto per il Centro FKT Santa
Lucia di Ortucchio dall’allegato 1 al predetto decreto commissariale n.9/2013
del 04/02/2013 è stato fissato in Euro 282.874,00;
RITENUTO, pertanto di
assegnare al Centro FKT Santa Lucia un tetto di spesa di Euro 212.155,50 calcolato in modo da rapportare il
budget già previsto dall’allegato 1 al decreto commissariale n.9/2013 del
04/02/2013 per la medesima struttura e relativo all’annualità 2013, pari ad
Euro 282.874,00, al predetto periodo 1 aprile 2013- 31 dicembre 2013 e quindi
nella misura di 9/12;
RITENUTO inoltre di dover
subordinare la sottoscrizione del contratto in oggetto alla notifica al
Commissario ad Acta della rinuncia da parte del Centro Santa Lucia Srl al secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso
n.105/2012 per l’annullamento parziale del decreto 9/2013 del 04/02/2013
relativo alle linee negoziali per la specialistica ambulatoriale anno 2013;
VISTO l’art. 8, comma
4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi
contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti
dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO che il
presente decreto, unitamente all’allegato schema contrattuale (all 1), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, a Centro FKT Santa Lucia entro sette giorni dalla data di adozione
e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi almeno quindici
giorni dal predetto termine;
CONSIDERATO che in tale
lasso di tempo l’erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni
al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante
dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario
provvederà a fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione
delle controdeduzioni, fissando la data per la stipula del contratto decorsi
almeno dieci giorni;
ATTESO che, in ogni
caso, viene fissata la data del 05 luglio 2013 come termine massimo per la
sottoscrizione del contratto di che trattasi, anche a seguito della eventuale
procedura di interlocuzione;
VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca
dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di
validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque
vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma
preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
SPECIFICATO che in caso
di mancata sottoscrizione da parte della Struttura del contratto proposto,
verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione
dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies del D. Lsg.
30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
CONSIDERATO che le
prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.04.2013 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno
indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato
interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art.
2041 del c.c.;
RILEVATO che quanto
sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di
addivenire in tempi rapidi alla definizione della negoziazione con la struttura
privata provvisoriamente accreditata di che trattasi e che, pertanto, il
presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute
e dell’Economia e delle Finanze;
Tutto ciò premesso
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di sciogliere nei confronti dello
Stabilimento FKT Santa Lucia di Ortucchio la riserva contenuta nel decreto
commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 e, per l’effetto, ammettere la medesima
struttura alla procedura di interlocuzione e alla sottoscrizione del relativo
contratto per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da
rendere, nel periodo 1 aprile 2013-31 dicembre 2013, sia a pazienti regionali
che extraregionali;
2. di approvare il testo del contratto
contenente le modifiche indicate in narrativa, che si allega al presente
decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), da sottoporre alla
sottoscrizione del Centro FKT Santa Lucia;
3. di assegnare al Centro FKT Santa Lucia
un tetto di spesa di Euro 212.155,50 per
l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da rendere,
nel periodo 1 aprile 2013- 31 dicembre 2013, sia a pazienti residenti sul
territorio regionale, sia in favore dei non residenti;
4. di subordinare la sottoscrizione del
contratto in oggetto alla notifica al Commissario ad Acta della rinuncia da
parte del Centro Santa Lucia Srl al secondo ricorso
per motivi aggiunti al ricorso n.105/2012 per l’annullamento parziale del
decreto 9/2013 del 04/02/2013 relativo alle linee negoziali per la
specialistica ambulatoriale anno 2013;
5. di stabilire che il presente decreto,
unitamente all’ allegato schema contrattuale (all 1),
viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a Centro FKT
Santa Lucia entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del
contratto viene effettuata decorsi almeno quindici giorni dal predetto termine;
6. di stabilire che il termine di cui
sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ammesso alla
contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario
ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema
di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario
provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni
fissando la data per la stipula del contratto decorsi almeno dieci giorni; ;
7. di fissare la data del 05 luglio 2013
come termine massimo per la sottoscrizione del contratto di che trattasi, anche
a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;
8. di dare atto che le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.04.2013 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno
indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato
interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art.
2041 del c.c.;
9. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico per la relativa validazione;
10. disporre che il presente provvedimento
venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e
comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alla struttura privata
provvisoriamente accreditata interessata e che sia pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi
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