IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

RILEVATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;

VISTO il decreto commissariale n. 9/2013 del 04/02/2013 “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2013” con cui sono stati approvati gli schemi di contratto da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori privati di specialistica ambulatoriale ed il tetto di spesa complessivo per l’acquisto di prestazioni da rendere nell’anno 2013 così come ripartito tra le singole strutture private di cui all’allegato 1 al medesimo provvedimento;

VISTA la riserva contenuta nel prefato decreto commissariale 9/2013, di rinviare, con riferimento allo Stabilimento FKT Santa Lucia, la procedura di interlocuzione e la sottoscrizione del relativo contratto ad eventuali successivi provvedimenti “all’esito delle verifiche tuttora in corso” avviate dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n.703/2012, alla luce delle diverse e ulteriori circostanze emerse (che risultano dalla nota della Giunta Regionale 11 gennaio 2011 prot. RA 5633 e della Regione Abruzzo 2 marzo 2011 prot. 20293), relative alla verifica del titolo in possesso del Direttore Sanitario della Struttura e ai controlli sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n.591/P del 01/07/2008 di approvazione del Manuale di autorizzazione della Regione Abruzzo, con cui, nello stabilire i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- al punto 32 della scheda 5.11- relativa agli ambulatori di riabilitazione (stabilimento di fisiochinesiterapia), stabilisce che il direttore medico responsabile dell’ambulatorio è un medico chirurgo specialista in medicina fisica e riabilitativa o altra specializzazione equipollente;

VISTO il DM 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” ;

VISTO il parere del Ministero della Salute prot. n.DGPROF 0017001-P-29/03/2013 avente ad oggetto “Equipollenza specializzazioni mediche ai fini dell’incarico di Direttore sanitario di ambulatorio ovvero di centro riabilitativo. Richiesta parere”

VISTA la nota ad oggetto “Comunicazione direttore tecnico” – acclarata al prot.RA/94039/Comm del 09/04/2013 –  con cui l’Amministratore del Centro FKT Santa Lucia Srl di Ortucchio ha comunicato il nominativo del nuovo Direttore tecnico del Centro de quo;

PRESO ATTO della dichiarazione allegata alla suddetta nota,  da cui si evince che il predetto Direttore Tecnico ha assunto l’incarico di che trattasi presso il Centro di FKT Santa Lucia a far data dal 1° aprile 2013;

VISTA la nota del competente Servizio regionale prot. n. RA 120899/DG19 del 9/05/2013 che dichiara la validità del titolo in possesso dell’attuale Direttore Sanitario del Centro FKT Santa Lucia ai fini della idoneità a ricoprire il predetto incarico;

CONSIDERATO che le verifiche di cui alla sopracitata nota prot. 20293 del 2 marzo 2011 riguardano nello specifico l’esito dei controlli in ordine all’appropriatezza e legittimità delle prestazioni ambulatoriali erogate dalla Struttura nel periodo gennaio-luglio 2010 con relativa proposta di decurtazione e, pertanto, non attengono a profili rilevanti ai fini della stipula del contratto per l’anno 2013;

VISTA la nota del competente Servizio regionale n. RA/298031/DG19 del 28/12/2012, con cui si rappresenta che allo stato attuale la suddetta Struttura risulta provvisoriamente autorizzata e accreditata;

RITENUTO, conseguentemente, di poter sciogliere la riserva contenuta nel decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 relativamente allo Stabilimento FKT Santa Lucia e, per l’effetto, ammettere la medesima struttura alla procedura di interlocuzione e alla sottoscrizione del relativo contratto per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale sia a pazienti regionali che extraregionali, da rendere nel periodo 1 aprile 2013 - 31 dicembre 2013;

CONSIDERATO che il testo del contratto approvato con il predetto decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 –allegato 2 al medesimo provvedimento- necessita di oggettive modifiche dovute alle mutate circostanze di fatto e diritto nel frattempo intervenute e meglio appresso indicate;

RITENUTO di stabilire che il contratto con il Centro FKT Santa Lucia sarà stipulato per il periodo 1° aprile 2013-31 dicembre 2013;

STABILITO pertanto, a modifica dell’articolo 17 del contratto di cui all’allegato 2 del decreto 9/2013 che il contratto in argomento, da sottoporre alla sottoscrizione del centro FKT Santa Lucia ha durata dal 1 aprile 2013 fino al 31 dicembre 2013;

RITENUTO doversi procedere in tal senso anche alla modifica del titolo e degli articoli 2.1, 3, 5.1, 14.1 e 14.4 dello schema di contratto di cui all’allegato 2 al decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013, come da allegato 1 al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della L.13/08/2010, n.136” e successive modifiche e correzioni;

DATO ATTO che le disposizioni di cui al libro II del predetto Decreto, entrate in vigore il 13/02/2013, prevedono che i soggetti di cui all’art.83, commi 1 e 2 acquisiscono d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia;

ATTESO che le predette disposizioni normative si inseriscono de jure nel contratto da sottoporre alla sottoscrizione dell’Erogatore;

RITENUTO di modificare l’ articolo 1 “Documentazione” dello schema negoziale approvato per gli Stabilimenti FKT con il decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013, come da allegato 1 al presente provvedimento;

RITENUTO altresì di modificare l’articolo 18 “Risoluzione del contratto” del predetto schema negoziale, inserendo la seguente causa di risoluzione del contratto “il rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. 159/2011”;

VISTO il Decreto Commissariale n.64/2012 del 14/11/2012 ad oggetto ”Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;

VISTO il Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 recante “Approvazione nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale D.M. 18/10/2012”, con cui, in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 18/10/2012, è stato approvato il nuovo nomenclatore tariffario regionale, le cui tariffe, come ivi stabilito, si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2013;

RITENUTO di approvare il testo del contratto da sottoporre alla struttura FKT Santa Lucia di Ortucchio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

PRESO ATTO che il tetto di spesa annuo -da ripartire in dodicesimi- previsto per il Centro FKT Santa Lucia di Ortucchio dall’allegato 1 al predetto decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 è stato fissato in Euro 282.874,00;

RITENUTO, pertanto di assegnare al Centro FKT Santa Lucia un tetto di spesa di Euro  212.155,50 calcolato in modo da rapportare il budget già previsto dall’allegato 1 al decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 per la medesima struttura e relativo all’annualità 2013, pari ad Euro 282.874,00, al predetto periodo 1 aprile 2013- 31 dicembre 2013 e quindi nella misura di 9/12;

RITENUTO inoltre di dover subordinare la sottoscrizione del contratto in oggetto alla notifica al Commissario ad Acta della rinuncia da parte del Centro Santa Lucia Srl al secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso n.105/2012 per l’annullamento parziale del decreto 9/2013 del 04/02/2013 relativo alle linee negoziali per la specialistica ambulatoriale anno 2013;

VISTO l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente all’allegato schema contrattuale (all 1), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a Centro FKT Santa Lucia entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi almeno quindici giorni dal predetto termine;

CONSIDERATO che in tale lasso di tempo l’erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, fissando la data per la stipula del contratto decorsi almeno dieci giorni;

ATTESO che, in ogni caso, viene fissata la data del 05 luglio 2013 come termine massimo per la sottoscrizione del contratto di che trattasi, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

SPECIFICATO che in caso di mancata sottoscrizione da parte della Struttura del contratto proposto, verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.04.2013 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti,  fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione della negoziazione con la struttura privata provvisoriamente accreditata di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di sciogliere nei confronti dello Stabilimento FKT Santa Lucia di Ortucchio la riserva contenuta nel decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 e, per l’effetto, ammettere la medesima struttura alla procedura di interlocuzione e alla sottoscrizione del relativo contratto per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da rendere, nel periodo 1 aprile 2013-31 dicembre 2013, sia a pazienti regionali che extraregionali;

2.         di approvare il testo del contratto contenente le modifiche indicate in narrativa, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), da sottoporre alla sottoscrizione del Centro FKT Santa Lucia;

3.         di assegnare al Centro FKT Santa Lucia un tetto di spesa di Euro  212.155,50 per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da rendere, nel periodo 1 aprile 2013- 31 dicembre 2013, sia a pazienti residenti sul territorio regionale, sia in favore dei non residenti;

4.         di subordinare la sottoscrizione del contratto in oggetto alla notifica al Commissario ad Acta della rinuncia da parte del Centro Santa Lucia Srl al secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso n.105/2012 per l’annullamento parziale del decreto 9/2013 del 04/02/2013 relativo alle linee negoziali per la specialistica ambulatoriale anno 2013;

5.         di stabilire che il presente decreto, unitamente all’ allegato schema contrattuale (all 1), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a Centro FKT Santa Lucia entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi almeno quindici giorni dal predetto termine;

6.         di stabilire che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ammesso alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando la data per la stipula del contratto decorsi almeno dieci giorni; ;

7.         di fissare la data del 05 luglio 2013 come termine massimo per la sottoscrizione del contratto di che trattasi, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

8.         di dare atto che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.04.2013 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti,  fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

9.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico per la relativa validazione;

10.       disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alla struttura privata provvisoriamente accreditata interessata e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 1

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