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TESTI
DEGLI ARTICOLI 6, 7, 8, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE
REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N. 41
"Istituzione e disciplina del Consiglio delle
Autonomie locali"
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2012,
N. 27
"Disciplina delle modalità di affidamento di
impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione
Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici
e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica
sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000"
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 7 GIUGNO 2013, N.
15
"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre
2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e
modifica alla L.R. 19.6.2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento
di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione
Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici
e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica
sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000)"
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 22 Ordinario del 12 giugno 2013)
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Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26
(Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della
normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili
nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
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L.R.
11 DICEMBRE 2007, N. 41
Istituzione
e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 6
Durata in carica, rinnovo, decadenza
e surroga
1. Il CAL
dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.
2. I
componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le
modalità di cui al comma 4 dell'art. 3, e restano in carica fino alla seduta di
insediamento.
3. I
componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa,
dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata
dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.
4. Il
Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente
dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente
di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non
eletti del Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in
carica fino alla scadenza dell'organo.
4-bis. Qualora
non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo di cui al comma
4, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza
del componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è
verificata la vacanza e procede alla nomina di cui all'articolo 5.
5. Fino
alla reintegra dei componenti elettivi, il funzionamento del CAL è garantito
con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l'esercizio delle
funzioni di cui [all'articolo 10, comma 2 e] all'articolo 11, commi 3 e 4.
Art. 7
Delega
1. I
componenti del CAL, di cui all'art. 2, possono in via generale o di volta in
volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori dei
rispettivi enti.
2. [È
esclusa la possibilità di delega per le sedute dedicate all'esame degli atti
indicati dall'art. 72, comma 2, dello Statuto.]
Art. 8
Organizzazione e funzionamento
1. Il CAL
ha sede presso il Consiglio regionale.
1-bis. Le
sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e
le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla presente legge.
2. Le
modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, [le condizioni per la
validità delle sedute e delle deliberazioni,] le procedure interne di
funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità
per indire e svolgere le consultazioni delle generalità degli enti locali, sono
disciplinate da un Regolamento interno approvato dal CAL a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 71, comma 3,
dello Statuto regionale.
3. La
proposta di Regolamento, prima dell'approvazione, è trasmessa al Consiglio
regionale che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo
procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.
4. Il
Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL mettendo a disposizione
la sede di riunione e gli uffici.
4-bis. Per
l'attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del
Consiglio regionale le risorse umane occorrenti al funzionamento del CAL
mediante la riduzione della propria dotazione organica, esistente alla data di
entrata in vigore del presente comma, di un'unità di personale di categoria C1,
con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio regionale di
pari unità.
4-ter. Dall'attuazione
del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica della Regione. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio
pluriennale di previsione 2012- 2014, provvede alle attività con le risorse
finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando
l'invarianza della spesa regionale.
4-quater. Con
il trasferimento della dotazione organica la Giunta trasferisce sul bilancio
pluriennale di previsione 2012- 2014 del Consiglio regionale le corrispondenti
risorse finanziarie.
4-quinquies. Per
gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.
Art. 10
Attività consultiva
1. Il CAL
esprime parere obbligatorio:
a) sui
progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti
locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze
tra Regione ed Enti locali;
b) sul
Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di
proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il
rendiconto consuntivo;
c) sull'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno
2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
d) su
ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e
dalle leggi statali e regionali;
e) nelle
materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e
alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli
enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dello Statuto.
2. Il CAL
esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la
Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti
locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12.
3. Nei
casi in cui esercita le funzioni di cui al presente articolo, il CAL delibera a
maggioranza dei componenti presenti.
Art. 11
Iniziativa legislativa e attività
propositiva
1. Il
CAL, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 10:
a) esercita
l'iniziativa legislativa in attuazione dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto
e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio
regionale;
b) formula
motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;
c) presenta
osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti
locali;
d) nomina
e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti
dalla legge regionale;
e) indica
al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio
regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per
l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità con questo di leggi e
provvedimenti riguardanti gli enti locali;
f) propone
alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti
dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze
degli enti locali.
2. Ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere c), d) ed e), il
Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento,
garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.
3. Il CAL
delibera a maggioranza dei componenti presenti nei casi in cui esercita le
funzioni di cui al comma 1, lettera b) e a maggioranza assoluta dei componenti
nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed
f).
4. Per la
nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le
garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. e), il
CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni
e con la maggioranza assoluta nelle successive.
Art. 12
Procedure per l'acquisizione del
parere
1. L'iniziativa
per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta
regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del
regolamento interno e modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.
2. Il
parere di cui al comma 2 dell'articolo 10 è richiesto da almeno un quarto dei
componenti il Consiglio regionale.
3. Le
richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b)
del comma 1 dell'articolo 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta
sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti
e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo.
4. Il CAL
esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al
comma 1, lett. a), b) c) e d) dell'articolo 10 ed
entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett.
e), dell'articolo 10.
5. Il
Regolamento del Consiglio regionale e l'atto di Giunta di cui al comma 1
prevedono la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d'urgenza, i
termini di cui al comma 4.
6. Decorso
il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio
regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.
7. Nel
caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento
di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente,
all'approvazione dell'atto, o alla sua approvazione senza l'accoglimento di
dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2012, N. 27
Disciplina delle modalità di affidamento di impianti
sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo,
interventi a favore degli atleti paralimpici e
disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica
sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000.
Art. 3
(Modalità di affidamento)
1. Gli
Enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento, da adottare entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento
della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) garanzia
dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
b) utilizzo
dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione,
idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
c) selezione
da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la
valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
d) valutazione
della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa
indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone minimo che si intende
percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende
concedere a sostegno della gestione;
e) determinazione
della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere
i venti anni.
2. Gli
Enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono
individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1.
3. In
assenza del regolamento di cui al comma 1, la selezione dei soggetti affidatari
deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
4. I
Comuni che hanno già in adozione un regolamento in materia, lo adeguano alle
disposizioni di cui alla presente legge, entro i termini previsti dal comma 1.