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 TESTI

DEGLI ARTICOLI 6, 7, 8, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N. 41

"Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali"

DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2012, N. 27

"Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 7 GIUGNO 2013, N. 15

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e modifica alla L.R. 19.6.2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000)"

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 Ordinario del 12 giugno 2013)

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 Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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 L.R. 11 DICEMBRE 2007, N. 41

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 6

Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

1.         Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.

2.         I componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 3, e restano in carica fino alla seduta di insediamento.

3.         I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

4.         Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.

4-bis.   Qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza del componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina di cui all'articolo 5.

5.         Fino alla reintegra dei componenti elettivi, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l'esercizio delle funzioni di cui [all'articolo 10, comma 2 e] all'articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 7

Delega

1.         I componenti del CAL, di cui all'art. 2, possono in via generale o di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti.

2.         [È esclusa la possibilità di delega per le sedute dedicate all'esame degli atti indicati dall'art. 72, comma 2, dello Statuto.]

Art. 8

Organizzazione e funzionamento

1.         Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale.

1-bis.   Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla presente legge.

2.         Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, [le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni,] le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere le consultazioni delle generalità degli enti locali, sono disciplinate da un Regolamento interno approvato dal CAL a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 71, comma 3, dello Statuto regionale.

3.         La proposta di Regolamento, prima dell'approvazione, è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.

4.         Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici.

4-bis.   Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio regionale le risorse umane occorrenti al funzionamento del CAL mediante la riduzione della propria dotazione organica, esistente alla data di entrata in vigore del presente comma, di un'unità di personale di categoria C1, con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio regionale di pari unità.

4-ter.   Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.

4-quater.         Con il trasferimento della dotazione organica la Giunta trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie.

4-quinquies.    Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 10

Attività consultiva

1.         Il CAL esprime parere obbligatorio:

a)         sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;

b)         sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;

c)         sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

d)        su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;

e)         nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dello Statuto.

2.         Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12.

3.         Nei casi in cui esercita le funzioni di cui al presente articolo, il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti.

Art. 11

Iniziativa legislativa e attività propositiva

1.         Il CAL, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 10:

a)         esercita l'iniziativa legislativa in attuazione dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale;

b)         formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;

c)         presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;

d)        nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;

e)         indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;

f)         propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.

2.         Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere c), d) ed e), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.

3.         Il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera b) e a maggioranza assoluta dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f).

4.         Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. e), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.

Art. 12

Procedure per l'acquisizione del parere

1.         L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del regolamento interno e modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.

2.         Il parere di cui al comma 2 dell'articolo 10 è richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale.

3.         Le richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo.

4.         Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d) dell'articolo 10 ed entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell'articolo 10.

5.         Il Regolamento del Consiglio regionale e l'atto di Giunta di cui al comma 1 prevedono la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 4.

6.         Decorso il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.

7.         Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto, o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2012, N. 27

Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000.

Art. 3

(Modalità di affidamento)

1.         Gli Enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

a)         garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

b)         utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

c)         selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

d)        valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

e)         determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere i venti anni.

2.         Gli Enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1.

3.         In assenza del regolamento di cui al comma 1, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4.         I Comuni che hanno già in adozione un regolamento in materia, lo adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge, entro i termini previsti dal comma 1.