IL
DIRETTORE REGIONALE
VISTA la legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, recante
‘Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile’ e, in particolare,
art. 18, che al comma 1 disciplina le modalità per promuovere la più ampia
partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di
previsione, prevenzione ed emergenza;
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, che all’art. 108, comma 1, lett. a), punto 7), attribuisce alle regioni le funzioni
relative agli interventi per la organizzazione e l’ utilizzo del volontariato;
VISTO il D.P.R.
194/2001 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione civile”
VISTA la L.R.
14.12.1993 n. 72 “Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile” che
riconosce la funzione del volontariato quale forma spontanea di partecipazione
alle attività di protezione civile;
VISTA la L. R. 20
luglio 1989 n. 58 “Volontariato
associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012 “Indirizzi operativi volti
ad assicurare l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato
all’attività di protezione civile“ G.U. n. 27 del 1 febbraio 2013 nella quale è
previsto:
- che le Regioni entro 180 giorni dalla
data di adozione del provvedimento devono armonizzare le disposizioni regionali
vigenti in materia di volontariato di protezione civile agli Indirizzi di che
trattasi;
- in particolare dovranno disciplinare
l’iscrizione, la gestione e la cancellazione delle Organizzazioni di
volontariato nell’Elenco Territoriale, assicurando la verifica dei requisiti di
base delle Organizzazioni;
- che nella Direttiva viene sottolineata
la necessità che le Organizzazioni che operano per la Protezione Civile siano
dotate di idoneità tecnico-operativa;
DATO ATTO che con
Deliberazione di Giunta regionale n. 178 del 4 marzo 2013 è stato disposto di:
1. di adottare come propri i contenuti
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012,
“Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”( all. A) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio
2013;
2. di ritenere che, nelle more della
revisione della L.R. n. 58 “Volontariato associazionismo ed Albo Regionale per
la Protezione Civile” e s.m.i., per l’Amministrazione
regionale sia utile intraprendere l’istituzione dell’”Elenco territoriale del
volontariato di protezione civile “ attuando una prima fase di revisione ed
aggiornamento dell’Albo regionale;
3. di ritenere necessario ai fini di tale
istituzione, procedere alla verifica dei
requisiti minimi di cui alla Direttiva ……….omissis…………….
4. di demandare al Direttore della
Direzione LL.PP. e Protezione Civile l’adozione di tutti gli atti necessari al
conseguimento della finalità di cui sopra.
RITENUTO di dover
adempiere a quanto disposto dalla Giunta Regionale;
RILEVATO che:
- ai fini di una corretta e ragionevole
azione amministrativa, si rende necessario estendere la verifica dei requisiti
e della capacità di autonomia operativa anche alle Organizzazioni per le quali
è in corso di perfezionamento l’ammissione all’Albo,
- il Servizio Emergenze Interventi e
Volontariato, Ufficio Volontariato, mezzi e colonna mobile regionale, ha
predisposto una relazione nella quale propone la sospensione delle nuove
iscrizioni, ai sensi dell’art. 14 della L.R.58/89 al fine di procedere alla
verifica dei requisiti e alla riorganizzazione del volontariato;
VISTA la relazione
istruttoria redatta dal Responsabile dell’Ufficio Volontariato e mezzi del
Servizio Emergenze Interventi e Volontariato, allegata alla presente quale
parte integrante della presente (all. A) nella quale
viene evidenziato:
- che procedere a nuove ammissioni
all’Albo regionale, sulla base di requisiti regionali superati e oggetto di
prossima revisione, sarebbe un’attività eccedente e incoerente con il processo di revisione
dell’albo e con le nuove modalità di iscrizione previste nella citata
Direttiva;
- di ritenere per tale motivo di dover
attuare l’art. 14 della L.R. n. 58/89 che prevede: “…..omissis…….la temporanea
sospensione di nuove iscrizioni all’Albo di cui all’art. 8 della presente
legge. Il relativo provvedimento ………omissis……., è pubblicato sul primo numero
utile del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”;
- di ritenere che tali disposizioni
valgono anche per le richieste di iscrizione pendenti,
- di ritenere che il periodo di
sospensione temporanea compatibilmente con le esigenze di riforma del
volontariato, dovrà essere di mesi quattro, prorogabili a sei;
RITENUTO:
- di condividere le motivazioni espresse
nella relazione istruttoria (all. A) del Servizio
Emergenze Interventi e Volontariato, Ufficio Volontariato, mezzi e colonna
mobile regionale;
- di dover prevedere la temporanea
sospensione di nuove iscrizioni all’Albo regionale delle Organizzazioni
estendendo tale azione anche nei confronti delle Organizzazioni che hanno
inoltrato domanda e per le quali ancora non si è proceduto al perfezionamento
dell’ammissione;
VISTA la L.R. n.77/99,
art. 5, comma 1 e 2, lettera l. e s.m.i. con la quale
si attribuisce ai Dirigenti regionali l’adozione di atti e provvedimenti che le
disposizioni previgenti assegnavano all’Organo di Direzione Politica nonché
l’attuazione delle attività amministrative utili al conseguimento degli
obiettivi dei programmi e dei progetti assunti dal citato Organo;
DISPONE
per le motivazioni
espresse in narrativa:
1. di condividere i contenuti della
relazione istruttoria dell’ Ufficio Volontariato, mezzi e colonna mobile
regionale del Servizio Emergenza Interventi e Volontariato, allegata alla
presente quale parte integrante e sostanziale della presente (all.A), nella quale viene evidenziato:
- che procedere a nuove ammissioni
all’Albo regionale, sulla base di requisiti regionali superati e oggetto di
prossima revisione, sarebbe un’attività eccedente e incoerente con il processo di revisione
dell’albo e con le nuove modalità di iscrizione previste nella citata
Direttiva;
- di ritenere per tale motivo di dover
attuare l’art. 14 della L.R. n. 58/89 che prevede: “…..omissis…….la temporanea
sospensione di nuove iscrizioni all’Albo di cui all’art. 8 della presente
legge. Il relativo provvedimento ………omissis……., è pubblicato sul primo numero
utile del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”;
- di ritenere che tali disposizioni
valgono anche per le richieste di iscrizione pendenti;
- di ritenere che il periodo di sospensione
temporanea compatibilmente con le esigenze di riforma del volontariato, dovrà
essere di mesi quattro, prorogabili a sei;
2. di disporre, per quanto sopra espresso,
la sospensione temporanea delle iscrizioni di nuove Organizzazioni di
Volontariato di protezione civile all’Albo regionale ai sensi dell’art. 14
della L.R. n.58/89, per un periodo di quattro mesi;
3. di stabilire che tale periodo di
sospensione è prorogabile di due mesi per un totale di sei su richiesta
motivata del Servizio Emergenze Interventi e Volontariato e dietro
predisposizione di determina direttoriale;
4. di stabilire che tali disposizioni
investono anche le richieste di iscrizioni pendenti, in corso di istruttoria;
5. di inviare la presente determinazione
al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la pubblicazione sul primo
numero utile;
6. di dare ampia diffusione a quanto
disposto.
IL
DIRETTORE REGIONALE
F.to Ing. Pierluigi Caputi
Segue
allegato