IL DIRETTORE REGIONALE

 

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, recante ‘Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile’ e, in particolare, art. 18, che al comma 1 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di  protezione civile alle attività di previsione, prevenzione ed emergenza;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che all’art. 108, comma 1, lett. a), punto 7), attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per la organizzazione e l’ utilizzo del volontariato;

VISTO il D.P.R. 194/2001 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione civile”

VISTA la L.R. 14.12.1993 n. 72 “Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile” che riconosce la funzione del volontariato quale forma spontanea di partecipazione alle attività di protezione civile;

VISTA la L. R. 20 luglio 1989 n. 58  “Volontariato associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato all’attività di protezione civile“ G.U. n. 27 del 1 febbraio 2013 nella quale è previsto:

-          che le Regioni entro 180 giorni dalla data di adozione del provvedimento devono armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di protezione civile agli Indirizzi di che trattasi;

-          in particolare dovranno disciplinare l’iscrizione, la gestione e la cancellazione delle Organizzazioni di volontariato nell’Elenco Territoriale, assicurando la verifica dei requisiti di base delle Organizzazioni;

-          che nella Direttiva viene sottolineata la necessità che le Organizzazioni che operano per la Protezione Civile siano dotate di idoneità tecnico-operativa;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta regionale n. 178 del 4 marzo 2013 è stato disposto di:

1.         di adottare come propri i contenuti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012, “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”( all. A) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2013;

2.         di ritenere che, nelle more della revisione della L.R. n. 58 “Volontariato associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile” e s.m.i., per l’Amministrazione regionale sia utile intraprendere l’istituzione dell’”Elenco territoriale del volontariato di protezione civile “ attuando una prima fase di revisione ed aggiornamento dell’Albo regionale;

3.         di ritenere necessario ai fini di tale istituzione, procedere  alla verifica dei requisiti minimi di cui alla Direttiva ……….omissis…………….

4.         di demandare al Direttore della Direzione LL.PP. e Protezione Civile l’adozione di tutti gli atti necessari al conseguimento della finalità di cui sopra.

RITENUTO di dover adempiere a quanto disposto dalla Giunta Regionale;

RILEVATO che:

-          ai fini di una corretta e ragionevole azione amministrativa, si rende necessario estendere la verifica dei requisiti e della capacità di autonomia operativa anche alle Organizzazioni per le quali è in corso di perfezionamento l’ammissione all’Albo,

-          il Servizio Emergenze Interventi e Volontariato, Ufficio Volontariato, mezzi e colonna mobile regionale, ha predisposto una relazione nella quale propone la sospensione delle nuove iscrizioni, ai sensi dell’art. 14 della L.R.58/89 al fine di procedere alla verifica dei requisiti e alla riorganizzazione del volontariato;

 

VISTA la relazione istruttoria redatta dal Responsabile dell’Ufficio Volontariato e mezzi del Servizio Emergenze Interventi e Volontariato, allegata alla presente quale parte integrante della presente (all. A) nella quale viene evidenziato:

-          che procedere a nuove ammissioni all’Albo regionale, sulla base di requisiti regionali superati e oggetto di prossima revisione, sarebbe un’attività eccedente  e incoerente con il processo di revisione dell’albo e con le nuove modalità di iscrizione previste nella citata Direttiva;

-          di ritenere per tale motivo di dover attuare l’art. 14 della L.R. n. 58/89 che prevede: “…..omissis…….la temporanea sospensione di nuove iscrizioni all’Albo di cui all’art. 8 della presente legge. Il relativo provvedimento ………omissis……., è pubblicato sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”;

-          di ritenere che tali disposizioni valgono anche per le richieste di iscrizione pendenti,

-          di ritenere che il periodo di sospensione temporanea compatibilmente con le esigenze di riforma del volontariato, dovrà essere di mesi quattro, prorogabili a sei;

RITENUTO:

-          di condividere le motivazioni espresse nella relazione istruttoria (all. A) del Servizio Emergenze Interventi e Volontariato, Ufficio Volontariato, mezzi e colonna mobile regionale;

-          di dover prevedere la temporanea sospensione di nuove iscrizioni all’Albo regionale delle Organizzazioni estendendo tale azione anche nei confronti delle Organizzazioni che hanno inoltrato domanda e per le quali ancora non si è proceduto al perfezionamento dell’ammissione;

 

VISTA la L.R. n.77/99, art. 5, comma 1 e 2, lettera l. e s.m.i. con la quale si attribuisce ai Dirigenti regionali l’adozione di atti e provvedimenti che le disposizioni previgenti assegnavano all’Organo di Direzione Politica nonché l’attuazione delle attività amministrative utili al conseguimento degli obiettivi dei programmi e dei progetti assunti dal citato Organo;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.         di condividere i contenuti della relazione istruttoria dell’ Ufficio Volontariato, mezzi e colonna mobile regionale del Servizio Emergenza Interventi e Volontariato, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente (all.A), nella quale viene evidenziato:

-          che procedere a nuove ammissioni all’Albo regionale, sulla base di requisiti regionali superati e oggetto di prossima revisione, sarebbe un’attività eccedente  e incoerente con il processo di revisione dell’albo e con le nuove modalità di iscrizione previste nella citata Direttiva;

-          di ritenere per tale motivo di dover attuare l’art. 14 della L.R. n. 58/89 che prevede: “…..omissis…….la temporanea sospensione di nuove iscrizioni all’Albo di cui all’art. 8 della presente legge. Il relativo provvedimento ………omissis……., è pubblicato sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”;

-          di ritenere che tali disposizioni valgono anche per le richieste di iscrizione pendenti;

-          di ritenere che il periodo di sospensione temporanea compatibilmente con le esigenze di riforma del volontariato, dovrà essere di mesi quattro, prorogabili a sei;

2.         di disporre, per quanto sopra espresso, la sospensione temporanea delle iscrizioni di nuove Organizzazioni di Volontariato di protezione civile all’Albo regionale ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.58/89, per un periodo di quattro mesi;

3.         di stabilire che tale periodo di sospensione è prorogabile di due mesi per un totale di sei su richiesta motivata del Servizio Emergenze Interventi e Volontariato e dietro predisposizione di determina direttoriale;

4.         di stabilire che tali disposizioni investono anche le richieste di iscrizioni pendenti, in corso di istruttoria;

5.         di inviare la presente determinazione al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la pubblicazione sul primo numero utile;

6.         di dare ampia diffusione a quanto disposto.

                                                             

IL DIRETTORE REGIONALE

F.to  Ing. Pierluigi Caputi

Segue allegato

Allegato A - Relazione