LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che

-           ai sensi e per gli effetti dell’art.1 L.2 aprile 1968 nr.475 - così come modificata dalla legge di riordino del settore farmaceutico n.362 dell’8 novembre 1991 e dal D.L. 24.01.2012 n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27, siccome modificato e integrato da D.L. n. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135 - il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;

-           la popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma del medesimo citato articolo, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso;

-           l’art.2 della L.362/1991 consente, laddove particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, la possibilità di istituire, nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune,  una nuova farmacia in deroga al criterio della popolazione;

-           l’art.1 della L.8 marzo 1968 nr.221 – siccome modificata dalla legge di riordino del settore farmaceutico nr.362 dell’8.11.1991– prevede, al comma 3, che nei Comuni ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista in pianta organica, le Regioni possano istituire dispensari farmaceutici, la cui gestione sia affidata in ragione delle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo – al titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina;

-           ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 L.8 novembre 1991, n.362 e s.m.i., le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche;

-           ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della L.R.  21 maggio 2010, n. 20, la Giunta regionale, nell’ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie, può istituire dispensari farmaceutici, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

RICHIAMATA  la nota prot. n. RA/71629 del 30.03.2011 (all.1), siccome integrata dalla nota prot. RA/93442 del 28.04.2011 (all.2), parti integranti e sostanziali del presente atto, con la quale la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, ha avviato, in ossequio alle disposizioni di cui all’art.2 L. 475/1968, il procedimento di revisione biennale di pianta organica delle farmacie per l’anno 2010, con espresso invito volto a tutte le Amministrazioni comunali a redigere la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie sul proprio territorio;

RILEVATO   che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 30.05.2011 (all.3), il Comune di Corropoli (TE) - nel rappresentare la volontà di modifica della propria pianta organica delle farmacie - formulava proposta di revisione della pianta organica delle farmacie, instando per la istituzione della 2^ sede farmaceutica, ai sensi dell’art.2 della L.362/1991;

Omissis

ATTESO che  nelle more della conclusione della fase costitutiva del suddetto procedimento, che termina con l’adozione del provvedimento regionale di deliberazione di Giunta regionale di modifica e/o di conferma della pianta organica delle farmacie del Comune, è sopravvenuta la nuova normativa di settore di cui al D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i., che nell’ottica di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di farmacisti, ha diminuito rispetto alla previgente disciplina, il rapporto di proporzione tra farmacie e popolazione, consentendo agli stessi Comuni di istituire un numero di sedi farmaceutiche anche maggiori;

CONSIDERATO che, il Comune di Corropoli non aveva i requisiti per l’istituzione di sedi farmaceutiche ai sensi dell’art.11 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n.27/2012 e s.m.i.;

Omissis

CONSIDERATO che           

-           nella fase istruttoria del procedimento intervenivano un congruo numero di soggetti fra cui, da ultimo, la dr.ssa Francesca Salvi  con nota del 23.04.2012 (all.13) - acquisita agli atti regionali con prot.n. RA/ 99916 del 02.05.2012 -  subentrata alla titolarità della sede farmaceutica unica del Comune di Corropoli agli “Eredi Masi”, che formulando istanza di decentramento della suddetta sede farmaceutica, ai sensi dell’art. 5 della L.362/1991, presso la località “Bivio” - individuata quale circoscrizione della istituenda sede farmaceutica n. 2 del medesimo Comune con Deliberazione di G.C. n. 39/2011- manifestava altresì la disponibilità a gestire l’eventuale  dispensario farmaceutico da istituirsi  nella località Centro storico, ai sensi della L.R. 20/2012,  a seguito del decentramento della sede farmaceutica unica del Comune di Corropoli;

Omissis

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 11.10.2012 (all.15), con la quale il Comune di Corropoli - nel confermare la volontà di modifica della propria pianta organica delle farmacie già espressa, con Deliberazione di G.C. n. 39 del 30.05.2011 - riformulava la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie effettuata con D.G.C. n. 39/2011

Omissis

RITENUTO di dover accogliere la scelta di pianificazione e programmazione adottata dal Comune di Corropoli (TE) in riferimento alla quale l’Ente Locale nell’esprimere parere favorevole al decentramento della sede farmaceutica n. 1 dal Centro Storico alla zona “Bivio Corropoli” proponeva l’ istituzione della 2^ sede farmaceutica nel Centro Storico e nelle more della apertura di quest’ultimo esercizio farmaceutico, l’istituzione nella suddetta circoscrizione di un dispensario farmaceutico;

Omissis

REPUTATA  fondata la istituzione della seconda sede farmaceutica nel Comune di Corropoli, allo scopo di garantire una efficace e razionale copertura di tutto il territorio comunale nell’interesse della salute degli abitanti distribuiti, nella seguente maniera:

-           SEDE 1: Farmacia istituenda nel Capoluogo: Tot. abitanti circa 1.588 (alla data del 30.05.2011- per combinato disposto della D.G.C. n. 39/2011 e della D.G.C. 63/2012) ;

-           SEDE 2: Farmacia da istituire nella località “Bivio”: Tot. abitanti circa n. 3.216 alla data del 30.05.2011- per combinato disposto della D.G.C. n. 39/2011 e della D.G.C. 63/2012);

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 11 ottobre 2012, il Comune di Corropoli (TE) - nel confermare la volontà di modifica della propria pianta organica delle farmacie, già espressa con Deliberazione di G.C. n. 39/2011- formulava fra l’altro proposta di istituzione del dispensario farmaceutico nel Centro Storico, nelle more della apertura della seconda sede farmaceutica nella medesima circoscrizione, al fine di conservare la continuità territoriale e temporale dell’assistenza farmaceutica;

RITENUTO di accogliere, in considerazione delle plurime considerazioni sopra esposte, la proposta del Comune di Corropoli (TE) inerente:

-           il decentramento della sede farmaceutica unica –in titolarità alla dr.ssa Francesca Salvi – dal Centro storico alla località “Bivio Corropoli”, ai sensi dell’art. 5 della L.362/1991;

-           l’istituzione della seconda  sede farmaceutica presso il medesimo Comune, ai sensi dell’art.2 L.362/1991;

-           l’ istituzione di un dispensario farmaceutico ai sensi dell’art.1 della L. 221/1968 siccome modificata dalla L.362/1991 nelle more dell’apertura della seconda  sede farmaceutica di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la suddivisione circoscrizionale delle sedi farmaceutiche, istituita ed istituenda,  proposta dalla Amministrazione Comunale di Corropoli (TE), effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2011, siccome modificata con atto n.  63/2012, appare adeguata – per le ragioni sopra indicate - a riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di Corropoli in cui l’unica sede esistente è da ritenersi insufficiente per assistere l’intero territorio comunale;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.         di autorizzare il decentramento della sede farmaceutica unica del Comune di Corropoli dal “ Centro storico” alla località “Bivio”;

2.         di modificare la pianta organica delle farmacie del Comune di Corropoli (TE), mediante la istituzione della 2^sede farmaceutica – con parallela revisione e rinumerazione delle circoscrizioni di pertinenza alle sedi farmaceutiche, istituita e di nuova istituzione;

3.         di determinare che la sede farmaceutica n. 1 del Comune di Corropoli è localizzata nella circoscrizione “Bivio Corropoli” e che la sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione è localizzata nel “Centro Storico”;

4.         di determinare e delimitare territorialmente,  le zone assegnate alle farmacie nel modo che segue :  

-           Sede Farmaceutica nr.1– Farmacia dr. ssa Francesca Salvi – ab.nr. 3.216 circa - RURALE

-           strade ricomprese nella circoscrizione farmaceutica Bivio Corropoli: P.zza Martiri delle Foibe,Via A.Binni,Via A. L. Antinori, Via A.Manzoni, Via A. Moro, Via A. Radmilli, Via Adige,Via Brenta, Via C. B. Cavour, Via C. Colombo, Via Dante Alighieri, Via E. De Nicola, Via E. Flaiano, Via F. Flaiani, Via F. P. Michetti, Via F.lli Cervi, Via G. Boccaccio, Via G. D’Annunzio, Via G. Parini, Via G. Almirante, Via G. Carducci, Via G. Cherubini, Via G. Falcone, Via G. Flaiani, Via G. Leopardi, Via G. Mazzini, Via G. Milli, Via G. Ungaretti, Via G. Verga, Via Gabbiano, Via Giovanni XXIII, Via I. Silone, Via Isonzo, Via J. F. Kennedy, Via L. De Jacobis, Via L. Pirandello, Via L. Zanotti, Via L. Da Vinci, Via M. Delfico, Via Montagnola, Via N. Rosati, Via N. Palma, Via P. Borsellino, Via Pianagallo, Via Piave, Via Pignotti, Via Po, Via Ravigliano, Via S. Pertini, Via S. Quasimodo, Via S. Scolastica, Via Sfasciaportone, Via T. Edison, Via T. Tasso, Via Tevere, Via U. Foscolo, Via Bachelet, Via Vomano, Viale A. De Gasperi, Viale Adriatico, Viale Gran Sasso, Viale Piane San Donato, Viale Vibrata, Via Arno.

-           Sede Farmaceutica n. 2 –nuova istituzione–  località Centro Storico, ab.nr. 1.588 circa - Rurale

-           strade ricomprese nella circoscrizione farmaceutica: L.go Cesare Battisti, L.go Zuccarini, Piazza Concezio Rosa, Piazza D. Acquaviva, Piazza G. Marconi, Piazza Piè di Corte, Via A. Borgognoni, Via A. Tonelli, Via Accattapane, Via B. Manoia, Via Badia, Via Borghetto, Via Centurati, Via Cisterna, Via Colle, Via Cona, Via degli Ulivi, Via dei Pini, Via dei Platani, Via del Genio, Via della Vittoria, Via E. D’Audiutorio, Via F. Barnabei, Via F. P. Tosti, Via F. Speca, Via G. D’Aristotile, Via I. Foschi, Via IV Novembre, Via L. Ruggieri, Via N. Ricci, Via San Giuseppe, Via Telve di Sopra, Via Trocco, Via V. U. Foschi, Viale dei Celestini, Viale Roma, Via Borghetto, L.go Flaiani, Via F. Palizzi, Via M. Ranalli, Via Barnabei, Via L. Einaudi, Via G. Rossini, Via G. Verdi, Via G. Mameli, Via P. Micca;

5.         di determinare che  l’ubicazione, collocazione  nella circoscrizione “Bivio Corropoli” della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Corropoli debba rispettare la distanza minima di 3000 mt. dalle farmacie esistenti, ancorchè ubicate in Comuni diversi;

6.         di istituire un dispensario farmaceutico,  ai sensi dell’art.1 della L. 221/1968 siccome modificata dalla L.362/1991,  presso la sede farmaceutica n.2 del Comune di Corropoli (TE), esclusivamente nelle more del conferimento in titolarità della sede farmaceutica di nuova istituzione, ai sensi della normativa vigente;

7.         di precisare che i punti 1,2, 5 e 6 del presente provvedimento costituiscono atti contestuali di un unico procedimento nei confronti di diversi soggetti, da applicarsi pertanto secondo contestuale tempistica;

8.         di demandare al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute l’affidamento della gestione del suddetto dispensario al titolare della sede farmaceutica unica del Comune di Corropoli, con effetto a far data dalla notifica del presente atto;

9.         di precisare che l’erogazione del servizio farmaceutico debba avvenire  in ossequio alla disciplina vigente in materia di orari e turni delle farmacie;

10.       di  disporre che il dispositivo del presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.