LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che
- ai sensi e per gli effetti dell’art.1
L.2 aprile 1968 nr.475 - così come modificata dalla legge di riordino del
settore farmaceutico n.362 dell’8 novembre 1991 e dal D.L. 24.01.2012 n.1,
convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27, siccome modificato e
integrato da D.L. n. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L.
07.08.2012, n. 135 - il numero di farmacie presenti su territorio comunale è
stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto al
parametro di cui al secondo comma del medesimo citato articolo, consente
l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del
parametro stesso;
- l’art.2 della L.362/1991 consente,
laddove particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle
condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, la possibilità di
istituire, nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di
una farmacia per comune, una nuova farmacia
in deroga al criterio della popolazione;
- l’art.1 della L.8 marzo 1968 nr.221 –
siccome modificata dalla legge di riordino del settore farmaceutico nr.362
dell’8.11.1991– prevede, al comma 3, che nei Comuni ove non sia aperta la
farmacia privata o pubblica prevista in pianta organica, le Regioni possano
istituire dispensari farmaceutici, la cui gestione sia affidata in ragione
delle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo – al titolare di una
farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della
farmacia più vicina;
- ai sensi e per gli effetti dell’art.
5, comma 1 L.8 novembre 1991, n.362 e s.m.i., le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in sede di revisione della
pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione
della popolazione del comune, provvedono alla nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche;
- ai sensi e per gli effetti dell’art.
1 della L.R. 21 maggio 2010, n. 20, la
Giunta regionale, nell’ambito del procedimento biennale di revisione della
pianta organica delle farmacie, può istituire dispensari farmaceutici, al di
fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362;
RICHIAMATA la nota prot. n.
RA/71629 del 30.03.2011 (all.1), siccome integrata dalla nota prot. RA/93442 del 28.04.2011 (all.2), parti integranti e
sostanziali del presente atto, con la quale la Giunta Regionale, Direzione
Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, ha
avviato, in ossequio alle disposizioni di cui all’art.2 L. 475/1968, il
procedimento di revisione biennale di pianta organica delle farmacie per l’anno
2010, con espresso invito volto a tutte le Amministrazioni comunali a redigere
la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie sul proprio
territorio;
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.
39 del 30.05.2011 (all.3), il Comune di Corropoli (TE) - nel rappresentare la
volontà di modifica della propria pianta organica delle farmacie - formulava
proposta di revisione della pianta organica delle farmacie, instando per la
istituzione della 2^ sede farmaceutica, ai sensi dell’art.2 della L.362/1991;
Omissis
ATTESO che nelle more della conclusione della fase
costitutiva del suddetto procedimento, che termina con l’adozione del
provvedimento regionale di deliberazione di Giunta regionale di modifica e/o di
conferma della pianta organica delle farmacie del Comune, è sopravvenuta la
nuova normativa di settore di cui al D.L. n.1/2012, convertito con
modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i., che
nell’ottica di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un
più ampio numero di farmacisti, ha diminuito rispetto alla previgente
disciplina, il rapporto di proporzione tra farmacie e popolazione, consentendo
agli stessi Comuni di istituire un numero di sedi farmaceutiche anche maggiori;
CONSIDERATO che, il
Comune di Corropoli non aveva i requisiti per l’istituzione di sedi
farmaceutiche ai sensi dell’art.11 del D.L. n.1/2012, convertito con
modificazioni in L. n.27/2012 e s.m.i.;
Omissis
CONSIDERATO che
- nella fase istruttoria del
procedimento intervenivano un congruo numero di soggetti fra cui, da ultimo, la
dr.ssa Francesca Salvi con nota del
23.04.2012 (all.13) - acquisita agli atti regionali con prot.n. RA/ 99916 del
02.05.2012 - subentrata alla titolarità
della sede farmaceutica unica del Comune di Corropoli agli “Eredi Masi”, che
formulando istanza di decentramento della suddetta sede farmaceutica, ai sensi
dell’art. 5 della L.362/1991, presso la località “Bivio” - individuata quale
circoscrizione della istituenda sede farmaceutica n. 2 del medesimo Comune con
Deliberazione di G.C. n. 39/2011- manifestava altresì la disponibilità a
gestire l’eventuale dispensario
farmaceutico da istituirsi nella località
Centro storico, ai sensi della L.R. 20/2012,
a seguito del decentramento della sede farmaceutica unica del Comune di
Corropoli;
Omissis
VISTA la deliberazione
di Giunta Comunale n. 63 del 11.10.2012 (all.15), con la quale il Comune di
Corropoli - nel confermare la volontà di modifica della propria pianta organica
delle farmacie già espressa, con Deliberazione di G.C. n. 39 del 30.05.2011 -
riformulava la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie
effettuata con D.G.C. n. 39/2011
Omissis
RITENUTO di dover
accogliere la scelta di pianificazione e programmazione adottata dal Comune di
Corropoli (TE) in riferimento alla quale l’Ente Locale nell’esprimere parere
favorevole al decentramento della sede farmaceutica n. 1 dal Centro Storico
alla zona “Bivio Corropoli” proponeva l’ istituzione della 2^ sede farmaceutica
nel Centro Storico e nelle more della apertura di quest’ultimo esercizio
farmaceutico, l’istituzione nella suddetta circoscrizione di un dispensario
farmaceutico;
Omissis
REPUTATA fondata la istituzione della seconda sede
farmaceutica nel Comune di Corropoli, allo scopo di garantire una efficace e
razionale copertura di tutto il territorio comunale nell’interesse della salute
degli abitanti distribuiti, nella seguente maniera:
- SEDE 1: Farmacia istituenda nel
Capoluogo: Tot. abitanti circa 1.588 (alla data del 30.05.2011- per combinato
disposto della D.G.C. n. 39/2011 e della D.G.C. 63/2012) ;
- SEDE 2: Farmacia da istituire nella
località “Bivio”: Tot. abitanti circa n. 3.216 alla data del 30.05.2011- per
combinato disposto della D.G.C. n. 39/2011 e della D.G.C. 63/2012);
RILEVATO che con
deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 11 ottobre 2012, il Comune di
Corropoli (TE) - nel confermare la volontà di modifica della propria pianta
organica delle farmacie, già espressa con Deliberazione di G.C. n. 39/2011-
formulava fra l’altro proposta di istituzione del dispensario farmaceutico nel
Centro Storico, nelle more della apertura della seconda sede farmaceutica nella
medesima circoscrizione, al fine di conservare la continuità territoriale e
temporale dell’assistenza farmaceutica;
RITENUTO di accogliere,
in considerazione delle plurime considerazioni sopra esposte, la proposta del
Comune di Corropoli (TE) inerente:
- il decentramento della sede
farmaceutica unica –in titolarità alla dr.ssa Francesca Salvi – dal Centro
storico alla località “Bivio Corropoli”, ai sensi dell’art. 5 della L.362/1991;
- l’istituzione della seconda sede farmaceutica presso il medesimo Comune,
ai sensi dell’art.2 L.362/1991;
- l’ istituzione di un dispensario
farmaceutico ai sensi dell’art.1 della L. 221/1968 siccome modificata dalla
L.362/1991 nelle more dell’apertura della seconda sede farmaceutica di nuova istituzione;
CONSIDERATO che la
suddivisione circoscrizionale delle sedi farmaceutiche, istituita ed
istituenda, proposta dalla
Amministrazione Comunale di Corropoli (TE), effettuata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 39/2011, siccome modificata con atto n. 63/2012, appare adeguata – per le ragioni
sopra indicate - a riequilibrare la situazione di scompenso creatasi
nell’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di
Corropoli in cui l’unica sede esistente è da ritenersi insufficiente per
assistere l’intero territorio comunale;
DATO ATTO dei pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale, in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente
provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della
Salute;
a voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa
1. di autorizzare il decentramento della
sede farmaceutica unica del Comune di Corropoli dal “ Centro storico” alla
località “Bivio”;
2. di modificare la pianta organica delle
farmacie del Comune di Corropoli (TE), mediante la istituzione della 2^sede
farmaceutica – con parallela revisione e rinumerazione
delle circoscrizioni di pertinenza alle sedi farmaceutiche, istituita e di
nuova istituzione;
3. di determinare che la sede farmaceutica
n. 1 del Comune di Corropoli è localizzata nella circoscrizione “Bivio
Corropoli” e che la sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione è localizzata
nel “Centro Storico”;
4. di determinare e delimitare
territorialmente, le zone assegnate alle
farmacie nel modo che segue :
- Sede Farmaceutica nr.1– Farmacia dr. ssa Francesca Salvi – ab.nr. 3.216 circa - RURALE
- strade ricomprese nella
circoscrizione farmaceutica Bivio Corropoli: P.zza Martiri delle Foibe,Via A.Binni,Via A. L.
Antinori, Via A.Manzoni, Via A. Moro, Via A. Radmilli, Via Adige,Via Brenta,
Via C. B. Cavour, Via C. Colombo, Via Dante Alighieri, Via E. De Nicola, Via E.
Flaiano, Via F. Flaiani, Via F. P. Michetti, Via F.lli Cervi, Via G. Boccaccio, Via G.
D’Annunzio, Via G. Parini, Via G. Almirante, Via G. Carducci, Via G. Cherubini,
Via G. Falcone, Via G. Flaiani, Via G. Leopardi, Via
G. Mazzini, Via G. Milli, Via G. Ungaretti, Via G. Verga, Via Gabbiano, Via
Giovanni XXIII, Via I. Silone, Via Isonzo, Via J. F. Kennedy, Via L. De Jacobis, Via L. Pirandello, Via L. Zanotti, Via L. Da
Vinci, Via M. Delfico, Via Montagnola, Via N. Rosati, Via N. Palma, Via P.
Borsellino, Via Pianagallo, Via Piave, Via Pignotti,
Via Po, Via Ravigliano, Via S. Pertini, Via S. Quasimodo, Via S. Scolastica,
Via Sfasciaportone, Via T. Edison, Via T. Tasso, Via
Tevere, Via U. Foscolo, Via Bachelet, Via Vomano, Viale A. De Gasperi, Viale
Adriatico, Viale Gran Sasso, Viale Piane San Donato, Viale Vibrata, Via Arno.
- Sede Farmaceutica n. 2 –nuova
istituzione– località Centro Storico,
ab.nr. 1.588 circa - Rurale
- strade ricomprese nella
circoscrizione farmaceutica: L.go Cesare Battisti, L.go Zuccarini, Piazza Concezio Rosa, Piazza D. Acquaviva,
Piazza G. Marconi, Piazza Piè di Corte, Via A. Borgognoni, Via A. Tonelli, Via
Accattapane, Via B. Manoia, Via Badia, Via Borghetto,
Via Centurati, Via Cisterna, Via Colle, Via Cona, Via
degli Ulivi, Via dei Pini, Via dei Platani, Via del Genio, Via della Vittoria,
Via E. D’Audiutorio, Via F. Barnabei,
Via F. P. Tosti, Via F. Speca, Via G. D’Aristotile,
Via I. Foschi, Via IV Novembre, Via L. Ruggieri, Via
N. Ricci, Via San Giuseppe, Via Telve di Sopra, Via Trocco,
Via V. U. Foschi, Viale dei Celestini, Viale Roma, Via Borghetto, L.go Flaiani, Via F. Palizzi, Via
M. Ranalli, Via Barnabei,
Via L. Einaudi, Via G. Rossini, Via G. Verdi, Via G. Mameli, Via P. Micca;
5. di determinare che l’ubicazione, collocazione nella circoscrizione “Bivio Corropoli” della
sede farmaceutica n. 1 del Comune di Corropoli debba rispettare la distanza
minima di 3000 mt. dalle farmacie esistenti, ancorchè
ubicate in Comuni diversi;
6. di istituire un dispensario farmaceutico, ai sensi dell’art.1 della L. 221/1968 siccome
modificata dalla L.362/1991, presso la
sede farmaceutica n.2 del Comune di Corropoli (TE), esclusivamente nelle more
del conferimento in titolarità della sede farmaceutica di nuova istituzione, ai
sensi della normativa vigente;
7. di precisare che i punti 1,2, 5 e 6 del
presente provvedimento costituiscono atti contestuali di un unico procedimento
nei confronti di diversi soggetti, da applicarsi pertanto secondo contestuale
tempistica;
8. di demandare al Dirigente del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute
l’affidamento della gestione del suddetto dispensario al titolare della sede
farmaceutica unica del Comune di Corropoli, con effetto a far data dalla
notifica del presente atto;
9. di precisare che l’erogazione del
servizio farmaceutico debba avvenire in
ossequio alla disciplina vigente in materia di orari e turni delle farmacie;
10. di
disporre che il dispositivo del presente provvedimento venga pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.