IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che,
con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione sociale” viene data attuazione all’art. 9 della
Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che,
in particolare, la stessa L.R. n.85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale
delle cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità
per l’iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi
che ne fanno domanda;
RILEVATO
- che,
con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni
in materia di cooperazione sociale;
- che,
nelle more dell’attuazione della L.R. n.
38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le
iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative
sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”,
continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale
con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale
istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;
PRESO ATTO
- che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
- che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
VISTA l’istanza acquisita al prot.
della Direzione n. RA/113825/DL33 del 02.05.2013, presentata dalla Cooperativa sociale
denominata “IdeOsaMente Società Cooperativa Sociale”
con sede legale nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH) concernente la richiesta
di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale;
RILEVATO che il competente Ufficio, in applicazione
delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata all’istanza sopramenzionata ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la
iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “B” dell’Albo regionale;
RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi
delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della
cooperativa sociale denominata “IdeOsaMente Società
Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH)
dell’Albo regionale;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia
della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio
e di staff);
DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa che di
seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
1. prendere
atto
- che, con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/113825/DL33 del 02.05.2013
presentata dalla Cooperativa sociale denominata “IdeOsaMente
Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Santa Maria Imbaro
(CH) ha presentato istanza di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale;
- che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata all’istanza stessa ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la
iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “B” dell’Albo
regionale;
2. iscrivere,
ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale
denominata “IdeOsaMente Società Cooperativa Sociale”
con sede legale nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH) alla Sezione “B”
dell’Albo regionale;
3. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre,
altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul
B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
dott.
Germano De Sanctis