IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Modifica
all'articolo 6 della l.r. 41/2007)
1. Al comma 5, dell'articolo 6, della
legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio
delle Autonomie locali), le parole "all'articolo 10, comma 2 e", sono
soppresse.
Art.
2
(Modifica
all'articolo 7 della l.r. 41/2007)
1. Il comma 2, dell'articolo 7, della l.r. 41/2007 è abrogato.
Art.
3
(Modifiche
ed integrazioni all'articolo 8 della l.r. 41/2007)
1. Dopo il comma 1, dell'articolo 8, della
l.r. 41/2007 è inserito il seguente:
"1 bis Le sedute del CAL sono valide con la presenza
della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con le
maggioranze previste dalla presente legge.".
2. Al comma 2, dell'articolo 8, della l.r. 41/2007 le parole "le condizioni per la validità
delle sedute e delle deliberazioni," sono soppresse.
Art.
4
(Modifiche
all'articolo 10 della l.r. 41/2007)
1. Il comma 2, dell'articolo 10, della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:
"2. Il CAL esprime, altresì, parere
facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono
opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità
dei cui all'articolo 12.".
2. Il comma 3, dell'articolo 10, della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui esercita le funzioni di
cui al presente articolo, il CAL delibera a maggioranza dei componenti
presenti.".
Art.
5
(Modifica
all'articolo 11 della l.r. 41/2007)
1. Il comma 3, dell'articolo 11, della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:
"3. Il CAL delibera a maggioranza dei
componenti presenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1,
lettera b) e a maggioranza assoluta dei componenti nei casi in cui esercita le
funzioni di cui al comma 1, lettere a), c) , d) ed f).".
Art.
6
(Modifica
all'articolo 12 della l.r. 41/2007)
1. Al comma 2, dell'articolo 12, della l.r. 41/2007 le parole "comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 2".
Art.
7
(Modifica
all'art. 3 della l.r. 19.6.2012, n. 27)
1. Alla lettera e), del comma 1, dell'art.
3, della legge regionale 27/2012 (Disciplina delle modalità di affidamento di
impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione
Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici
e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica
sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000) le parole "dieci
anni" sono sostituite dalle parole "venti anni".
Art.
8
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L'Aquila, addì 7 Giugno
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI