IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 41/2007)

1.         Al comma 5, dell'articolo 6, della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), le parole "all'articolo 10, comma 2 e", sono soppresse.

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 41/2007)

1.         Il comma 2, dell'articolo 7, della l.r. 41/2007 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della l.r. 41/2007)

1.         Dopo il comma 1, dell'articolo 8, della l.r. 41/2007 è inserito il seguente:

"1 bis   Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla presente legge.".

2.         Al comma 2, dell'articolo 8, della l.r. 41/2007 le parole "le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni," sono soppresse.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 41/2007)

1.         Il comma 2, dell'articolo 10, della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"2.       Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12.".

2.         Il comma 3, dell'articolo 10, della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"3.       Nei casi in cui esercita le funzioni di cui al presente articolo, il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti.".

Art. 5

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 41/2007)

1.         Il comma 3, dell'articolo 11, della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"3.       Il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera b) e a maggioranza assoluta dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c) , d) ed f).".

Art. 6

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 41/2007)

1.         Al comma 2, dell'articolo 12, della l.r. 41/2007 le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

Art. 7

(Modifica all'art. 3 della l.r. 19.6.2012, n. 27)

1.         Alla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, della legge regionale 27/2012 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000) le parole "dieci anni" sono sostituite dalle parole "venti anni".

Art. 8

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L'Aquila, addì 7 Giugno 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI