IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Interpretazione
autentica dell’art. 11, comma 1, lett. c), della L.R.
5/2007)
1. All’art. 11, comma 1, della L.R. 30
marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della
costa teatina), la lettera c) è interpretata nel senso che all’interno della
Riserva è vietata la costruzione di nuovi edifici, fatto salvo quanto previsto
dalla lettera r).
Art.
2
(Integrazione
alla L.R. 2/2008)
1. Dopo l'art. 1 bis della L.R. 10 marzo
2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) è aggiunto
il seguente:
"Art.
1 ter
(Localizzazione
e realizzazione di centrali di compressione a gas)
1. La localizzazione e la realizzazione di
centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche
classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel
rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio
particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini
geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio.".
Art.
3
(Modifiche
alla L.R. 41/2011)
1. All'articolo 4, comma 2, della L.R. 2
dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture
sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella Città di
L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) le parole "novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti "il 31 luglio 2013".
Art.
4
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L'Aquila, addì 7 Giugno
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
****************
TESTO
DELL'ARTICOLO
4 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011,
N. 41
"Disposizioni
per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire
l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del
cratere"
COORDINATO
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 7 GIUGNO
2013, N. 14
"Interpretazione
autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2007, n. 5
(Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina) e
modifiche alla L.R. 2/2008 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio
regionale) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle
infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella
città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere)"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R. 2 dicembre 2011,
n. 41
Disposizioni per
l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire
l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del
cratere.
Art.
4
Interventi a favore del
Comune di L'Aquila per l'adeguamento delle infrastrutture e per interventi di
natura culturale o sportiva necessari per favorire l'aggregazione sociale nella
città di L'Aquila
1. Per l'attuazione di quanto previsto
all'articolo 1 la Regione sostiene, su iniziativa del Comune di L'Aquila,
l'adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività
sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire
l'aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani,
anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il
Comune di L'Aquila presenta alla Direzione regionale competente in materia di
politiche sociali, entro il 31 luglio 2013, specifici progetti corredati di
dettagliata relazione illustrativa e idoneo quadro economico finanziario,
indicando nel dettaglio la durata dell'intervento e la sua sostenibilità nel
tempo.
3. Alla valutazione dei progetti, per la
formazione di una graduatoria di priorità di ammissibilità a finanziamento, che
tiene conto anche della sostenibilità nel tempo dell'intervento, provvede una
commissione tecnica, composta da 3 dirigenti in servizio presso la Giunta o il
Consiglio regionale, integrata da un componente designato dalla Giunta Comunale
del Comune di L'Aquila. L'Attività di valutazione deve concludersi entro
quarantacinque giorni dalla data di costituzione della commissione. Per la valutazione
degli interventi che prevedano realizzazioni di infrastrutture la commissione è
integrata, altresì, da un componente con competenze tecniche indicato dalla
Giunta regionale.
4. La commissione di cui al comma 3 è
nominata dal Presidente della Giunta regionale che designa altresì i componenti
in servizio presso la Giunta regionale; il Presidente del Consiglio regionale
designa i componenti in servizio presso il Consiglio regionale. La
partecipazione alla commissione non dà diritto ad alcun compenso.
5. I progetti, nel rispetto della priorità
stabilita dalla commissione di cui al comma 3, sono ammessi a finanziamento,
per un importo massimo di € 4.000.000,00, mediante approvazione dell'elenco e
degli atti relativi agli interventi con deliberazione della Giunta regionale.
6. Sono ammissibili le spese per:
a) realizzazione di infrastrutture per la
totalità delle spese sostenute;
b) progetti per attività culturali,
sportive e ricreative in genere rivolte principalmente ai giovani ed agli
anziani per la totalità delle spese sostenute;
c) gestione di infrastrutture, comprese le
spese per manutenzione ordinaria, per il 50 per cento delle spese sostenute per
i primi quattro anni solari con un massimo per anno di euro 25.000,00.
7. Le risorse finanziarie assegnate sono
trasferite dalla Regione al Comune di L'Aquila per il 70% all'atto
dell'ammissione al finanziamento. Il restante importo è concesso all'atto della
conclusione dei progetti previa richiesta del Comune di L'Aquila, corredata
della certificazione delle spese sostenute, sottoscritta dal responsabile del
servizio finanziario, di una relazione dettagliata delle attività realizzate e,
per gli interventi infrastrutturali, di un idoneo verbale di collaudo
dell'opera.
8. Successivamente alla concessione
dell'anticipazione di cui al comma 7 e fino al termine dell'intervento, il
Comune di L'Aquila provvede altresì all'invio di una dettagliata relazione
annuale sullo stato di attuazione di ciascun intervento ammesso a
finanziamento.
9. Tutti i progetti sono conclusi entro
trentasei mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento. Il
mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la revoca del
finanziamento, fatti salvi gli interventi totali o parziali già realizzati.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
11 della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la
tutela e la valorizzazione della Costa Teatina), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
11
(Norme
transitorie di salvaguardia)
1. All'interno della Riserva sono
consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli
interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti
interventi:
a) alterazione delle caratteristiche
naturali;
b) apertura di nuove strade;
c) costruzione di nuovi edifici;
d) apertura di nuove cave, miniere e
discariche;
e) asportazione, anche parziale, e
danneggiamento delle formazioni minerali;
f) modificazione del regime delle acque.
Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con
opere di bioingegneria naturalistica;
g) la caccia, la cattura, il
danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o
turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi
compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali
reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di
perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati
debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal
Comune;
h) la realizzazione di allevamenti di
specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi
di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;
i) il danneggiamento e la raccolta delle
specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte
salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi ed
altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;
j) l'alterazione con qualsiasi mezzo,
diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico;
k) l'introduzione di armi, di esplosivi e
di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
l) l'esercizio di sport con mezzi
meccanici quali moto, fuoristrada;
m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi
pirotecnici non autorizzati;
n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli
non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del
volo;
o) il campeggio al di fuori delle aree
destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio
temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
p) l'installazione di cartelli
pubblicitari;
q) la circolazione di mezzi a motore lungo
le piste carrabili, eccetto gli attraversamenti o per lo svolgimento di
attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
r) la realizzazione di strutture ricettive
extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Sono garantiti i diritti reali e gli
usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le
consuetudini locali.
3. Sono comunque consentiti gli interventi
di cui alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18, art. 30, comma 1, lett.
a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.