IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

(Interpretazione autentica dell’art. 11, comma 1, lett. c), della L.R. 5/2007)

1.         All’art. 11, comma 1, della L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina), la lettera c) è interpretata nel senso che all’interno della Riserva è vietata la costruzione di nuovi edifici, fatto salvo quanto previsto dalla lettera r).

Art. 2

(Integrazione alla L.R. 2/2008)

1.         Dopo l'art. 1 bis della L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente:

"Art. 1 ter

(Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas)

1.         La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio.".

Art. 3

(Modifiche alla L.R. 41/2011)

1.         All'articolo 4, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella Città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) le parole "novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "il 31 luglio 2013".

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L'Aquila, addì 7 Giugno 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTO

DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE  2 DICEMBRE 2011, N. 41

"Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA  7 GIUGNO 2013, N. 14

"Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina) e modifiche alla L.R. 2/2008 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 2 dicembre 2011, n. 41

Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere.

Art. 4

Interventi a favore del Comune di L'Aquila per l'adeguamento delle infrastrutture e per interventi di natura culturale o sportiva necessari per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila

1.         Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 la Regione sostiene, su iniziativa del Comune di L'Aquila, l'adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche.

2.         Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di L'Aquila presenta alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, entro il 31 luglio 2013, specifici progetti corredati di dettagliata relazione illustrativa e idoneo quadro economico finanziario, indicando nel dettaglio la durata dell'intervento e la sua sostenibilità nel tempo.

3.         Alla valutazione dei progetti, per la formazione di una graduatoria di priorità di ammissibilità a finanziamento, che tiene conto anche della sostenibilità nel tempo dell'intervento, provvede una commissione tecnica, composta da 3 dirigenti in servizio presso la Giunta o il Consiglio regionale, integrata da un componente designato dalla Giunta Comunale del Comune di L'Aquila. L'Attività di valutazione deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione della commissione. Per la valutazione degli interventi che prevedano realizzazioni di infrastrutture la commissione è integrata, altresì, da un componente con competenze tecniche indicato dalla Giunta regionale.

4.         La commissione di cui al comma 3 è nominata dal Presidente della Giunta regionale che designa altresì i componenti in servizio presso la Giunta regionale; il Presidente del Consiglio regionale designa i componenti in servizio presso il Consiglio regionale. La partecipazione alla commissione non dà diritto ad alcun compenso.

5.         I progetti, nel rispetto della priorità stabilita dalla commissione di cui al comma 3, sono ammessi a finanziamento, per un importo massimo di € 4.000.000,00, mediante approvazione dell'elenco e degli atti relativi agli interventi con deliberazione della Giunta regionale.

6.         Sono ammissibili le spese per:

a)         realizzazione di infrastrutture per la totalità delle spese sostenute;

b)         progetti per attività culturali, sportive e ricreative in genere rivolte principalmente ai giovani ed agli anziani per la totalità delle spese sostenute;

c)         gestione di infrastrutture, comprese le spese per manutenzione ordinaria, per il 50 per cento delle spese sostenute per i primi quattro anni solari con un massimo per anno di euro 25.000,00.

7.         Le risorse finanziarie assegnate sono trasferite dalla Regione al Comune di L'Aquila per il 70% all'atto dell'ammissione al finanziamento. Il restante importo è concesso all'atto della conclusione dei progetti previa richiesta del Comune di L'Aquila, corredata della certificazione delle spese sostenute, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, di una relazione dettagliata delle attività realizzate e, per gli interventi infrastrutturali, di un idoneo verbale di collaudo dell'opera.

8.         Successivamente alla concessione dell'anticipazione di cui al comma 7 e fino al termine dell'intervento, il Comune di L'Aquila provvede altresì all'invio di una dettagliata relazione annuale sullo stato di attuazione di ciascun intervento ammesso a finanziamento.

9.         Tutti i progetti sono conclusi entro trentasei mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi totali o parziali già realizzati.

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 11

(Norme transitorie di salvaguardia)

1.         All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a)         alterazione delle caratteristiche naturali;

b)         apertura di nuove strade;

c)         costruzione di nuovi edifici;

d)        apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e)         asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

f)         modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

g)         la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Comune;

h)         la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;

i)          il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;

j)          l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico;

k)         l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

l)          l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

m)        l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

n)         il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

o)         il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p)         l'installazione di cartelli pubblicitari;

q)         la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto gli attraversamenti o per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r)         la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2.         Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

3.         Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.