IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

(Modifica all’art. 17 della L.R. 2/2013)

 

1.         Al comma 7, dell’art.17, della l.r. 10/1/2013 n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)”, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi dipendenti, imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, che risultino iscritti nel ruolino d’equipaggio delle stesse Unità alla data del 30/4/2013 ed a quella di entrata in vigore della presente legge. Nei limiti delle risorse a tal fine destinate, ai lavoratori come sopra individuati è corrisposto  un contributo una tantum di importo paritario”.

Art. 2

(Modifica all’art. 3 bis della L.R. 6/2013)

1.         Il comma 1, dell’art 3 bis, della L.r. 11/3/2013 n. 6 recante “Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo” è sostituito dal seguente:

“1. In via straordinaria, è autorizzato il trasferimento alla Provincia di Pescara dello stanziamento di cui al comma 2, per l’adozione di misure urgenti propedeutiche a consentire alle unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare in condizioni di maggiore sicurezza l’attività di prelievo ittico, nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio dello stesso scalo marittimo”.

Art.3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L'Aquila, addì 5 Giugno 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)"

DELL'ARTICOLO 3-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2013, N. 6

"Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 GIUGNO 2013, N. 13

"Modifica al comma 7, dell’art. 17, della L.R. 10.1.2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)” e modifica al comma 1, dell’art. 3 bis, della L.R. 11.3.2013, n. 6 recante “Misure urgenti per lo sviluppo dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo”"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web http:/www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 10 gennaio 2013, n. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 17

(Interventi in favore della marineria di Pescara)

1.         Al fine di tutelare le risorse ittiche del mare, è autorizzato il differimento dal 5.10.2012 al 28.2.2013 dell'intervento finanziario straordinario per l'erogazione di aiuti a favore delle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che esercitano la pesca a strascico, approvato con delibera della Giunta regionale n. 404 del 25 giugno 2012.

2.         L'aiuto di cui al comma 1 è corrisposto nel rispetto dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 e dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1198/2006 fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00, in conformità alla scheda informativa comunicata alla Commissione europea in data 21 giugno 2012.

3.         Nell'anno 2013, previo esperimento dei necessari adempimenti volti a conformarle alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alla Pesca, sono applicate ulteriori misure di aiuto a favore della Marineria di Pescara, in dipendenza dei disagi arrecati dall'insabbiamento del Porto di Pescara, in aderenza alle statuizioni dettate dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.

4.         Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede con le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.

5.         Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 23101 - UPB 02.02.006 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.

6.         Nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 141501 - UPB 08.01.016 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.

7.         La competente Direzione della Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi dipendenti, imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, che risultino iscritti nel ruolino d’equipaggio delle stesse Unità alla data del 30/4/2013 ed a quella di entrata in vigore della presente legge. Nei limiti delle risorse a tal fine destinate, ai lavoratori come sopra individuati è corrisposto  un contributo una tantum di importo paritario.

L.R. 11 marzo 2013, n. 6

Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo.

Art. 3-bis

(Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio)

1.         In via straordinaria, è autorizzato il trasferimento alla Provincia di Pescara dello stanziamento di cui al comma 2, per l’adozione di misure urgenti propedeutiche a consentire alle unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare in condizioni di maggiore sicurezza l’attività di prelievo ittico, nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio dello stesso scalo marittimo.

2.         L'onere straordinario è posto a carico della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 - 141502, denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6.