IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Modifica
all’art. 17 della L.R. 2/2013)
1. Al comma 7, dell’art.17, della l.r. 10/1/2013 n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione
Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)”, sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: “La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare
lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire
al disagio socio economico dei lavoratori marittimi dipendenti, imbarcati sulle
Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri di stanza nel
porto di Pescara al 31/12/2012, che risultino iscritti nel ruolino d’equipaggio
delle stesse Unità alla data del 30/4/2013 ed a quella di entrata in vigore
della presente legge. Nei limiti delle risorse a tal fine destinate, ai
lavoratori come sopra individuati è corrisposto
un contributo una tantum di importo paritario”.
Art.
2
(Modifica
all’art. 3 bis della L.R. 6/2013)
1. Il comma 1, dell’art 3 bis, della L.r. 11/3/2013 n. 6 recante “Misure urgenti per lo sviluppo
del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo” è sostituito dal
seguente:
“1.
In via straordinaria, è autorizzato il trasferimento alla Provincia di Pescara
dello stanziamento di cui al comma 2, per l’adozione di misure urgenti
propedeutiche a consentire alle unità da pesca di lunghezza fuori tutta
superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, di stanza
nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare in condizioni di maggiore
sicurezza l’attività di prelievo ittico, nelle more del completamento delle
operazioni di dragaggio dello stesso scalo marittimo”.
Art.3
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L'Aquila, addì 5 Giugno
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
***************
TESTI
DELL'ARTICOLO
17 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2
"Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)"
DELL'ARTICOLO
3-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2013, N. 6
"Misure
urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in
Abruzzo"
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 GIUGNO 2013, N. 13
"Modifica
al comma 7, dell’art. 17, della L.R. 10.1.2013, n. 2 recante “Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)” e modifica al comma
1, dell’art. 3 bis, della L.R. 11.3.2013, n. 6 recante “Misure urgenti per lo
sviluppo dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo”"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
***************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web http:/www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
***************
L.R. 10 gennaio 2013,
n. 2
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).
Art.
17
(Interventi
in favore della marineria di Pescara)
1. Al fine di tutelare le risorse ittiche
del mare, è autorizzato il differimento dal 5.10.2012 al 28.2.2013
dell'intervento finanziario straordinario per l'erogazione di aiuti a favore
delle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che
esercitano la pesca a strascico, approvato con delibera della Giunta regionale
n. 404 del 25 giugno 2012.
2. L'aiuto di cui al comma 1 è corrisposto
nel rispetto dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 e dell'art. 24 del Reg. (CE)
n. 1198/2006 fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00, in conformità
alla scheda informativa comunicata alla Commissione europea in data 21 giugno
2012.
3. Nell'anno 2013, previo esperimento dei
necessari adempimenti volti a conformarle alla vigente normativa comunitaria in
materia di aiuti di stato alla Pesca, sono applicate ulteriori misure di aiuto
a favore della Marineria di Pescara, in dipendenza dei disagi arrecati
dall'insabbiamento del Porto di Pescara, in aderenza alle statuizioni dettate
dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con
modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.
4. Al finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede con le risorse assegnate alla Regione Abruzzo
dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con
modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.
5. Nello stato di previsione dell'entrata
del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 23101 - UPB 02.02.006 denominato
"Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012,
n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con lo
stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.
6. Nello stato di previsione della spesa
del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 141501 - UPB 08.01.016 denominato
"Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L.
18.10.2012, n. 179 convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con
lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.
7. La competente Direzione della Giunta
regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli
aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro
650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad
utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00,
per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi dipendenti,
imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri di
stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, che risultino iscritti nel ruolino
d’equipaggio delle stesse Unità alla data del 30/4/2013 ed a quella di entrata
in vigore della presente legge. Nei limiti delle risorse a tal fine destinate,
ai lavoratori come sopra individuati è corrisposto un contributo una tantum di importo
paritario.
L.R. 11 marzo 2013, n.
6
Misure urgenti per lo
sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo.
Art.
3-bis
(Rimborso
oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio)
1. In via straordinaria, è autorizzato il
trasferimento alla Provincia di Pescara dello stanziamento di cui al comma 2,
per l’adozione di misure urgenti propedeutiche a consentire alle unità da pesca
di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante
e circuizione, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare in
condizioni di maggiore sicurezza l’attività di prelievo ittico, nelle more del
completamento delle operazioni di dragaggio dello stesso scalo marittimo.
2. L'onere straordinario è posto a carico
della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo
stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 - 141502, denominato
"Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo
4 della L.R. 11.03.2013, n. 6.