IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012,n. 11 recante“Disciplina delle Associazioni
di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T.
n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con
l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano
il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett.
a) b) e c), e cheil mancato rispetto degli
adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro
regionale;
PRESO ATTO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle more
dell’imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti amministrativi
connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio
Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su
Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio
Assistenziali, U2;
DATO ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di
Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2,
il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL.
B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita al protocollo della Direzione n. 101148 del 17/04/13, presentata, in
carta libera ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97,
dall’associazione di promozione sociale denominata “VOLONTARI DEL SOCCORSO S.
FILIPPO NERI ONLUS” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima,
del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, articolazione a);
RILEVATO che il
competente ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata,
ed ha riscontrato una carenza della documentazione inviata;
DATO ATTO che il
competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha
riscontratola regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto
menzionata;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione dell’Associazione “VOLONTARI DEL SOCCORSO S. FILIPPO NERI ONLUS”,
alla Sezione Prima, articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare,
gli artt.5 (Autonomia della funzione
dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed
art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7
(finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R.
14.09.1999 n.77”;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte
in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:
- di prendere atto che con nota
acquisita al prot. della Direzione n. 101148 del
17/04/13 l’Associazione di Promozione
Sociale denominata “ VOLONTARI DEL SOCCORSO S. FILIPPO NERI ONLUS”, con sede
legale nel Comune di Lanciano (CH) alla via Follani
n. 1, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- di prendere inoltre atto che ai sensi
dell'art. 17 del D.Lgs 460/97 l'associazione gode
dell'esenzione dall'imposta di bollo;
- di dare atto cheil
competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate
istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei
requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione
“de qua”, alla Sezione Prima, nell’ articolazione a) socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
- di iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “VOLONTARI DEL
SOCCORSO S. FILIPPO NERI ONLUS”, con sede legale nel Comune di Lanciano (CH)
alla via Follani n. 1, alla Sezione Prima del
Registro Regionale, nella seguente articolazione a) socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale esente dall'imposta di bollo
ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97;
- di disporre la notifica del presente
provvedimento all’Associazione interessata;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- di disporre ai sensi del comma 5 art.
8, della L.R.11/2012,la pubblicazione integrale della
presente determinazione sul B.U.R.A.T..
IL
DIRIGENTE SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis