IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

 

Art. 1

 

(Modifica all’articolo 7 della L.R. n. 15 del 23 ottobre 2003 recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie")

1.         Il comma 2 bis dell’articolo 7 della L.R. 15/2003 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Nel limite delle risorse disponibili, iscritte nei pertinenti capitoli di spesa, la Giunta regionale procede all’erogazione delle risorse dando priorità agli interventi di cui al punto D, per le Aziende di Allevamento, e per le specie zootecniche tradizionalmente attivate in regione, bovini, ovini e caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile.".

Art. 2

(Integrazioni alla L.R. 24.4.2013 n. 10 recante "Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative")

1.         Al comma 1, dell’articolo 3, della L.R. n. 10/2013, dopo le parole "Allegato 3.1", è aggiunto il seguente periodo: "Gli stanziamenti previsti nel prospetto integrativo "Tabella 1" sono riferiti anche alle attività svolte nell’anno 2012.".

Art. 3

(Modifiche alla L.R. 41/2011)

1.         L’articolo 3, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella Città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

1.         Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione sostiene il Comune di L’Aquila per la ristrutturazione e riorganizzazione del complesso sportivo "Centi Colella" attraverso la realizzazione di una struttura anche ad uso foresteria.

2.         Entro il 31 luglio 2013 il Comune di L’Aquila provvede alla presentazione, alla Direzione Regionale competente in materia di politiche per lo sport, di un progetto preliminare per la realizzazione della struttura di cui al comma 1 corredato di idoneo quadro economico illustrativo dei costi di realizzazione.

3.         Sono ammissibili a finanziamento i costi per la realizzazione della infrastruttura per la sua totalità che può essere affidata in convenzione a eventuali enti gestori del complesso sportivo.

4.         La Direzione regionale di cui al comma 2 provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, alla verifica della rispondenza dell’intervento alle disposizioni di cui al presente articolo e al termine dell’istruttoria al trasferimento dell’anticipo pari al settanta per cento delle risorse di cui al successivo comma 6.

5.         L’ulteriore venti per cento è trasferito su richiesta del Comune di L’Aquila previo presentazione di idonea certificazione delle spese sostenute pari al cinquanta per cento della spesa complessivamente prevista, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario. Il restante importo è trasferito su istanza corredata da idonea documentazione attestante il completamento e collaudo dell’opera.

6.         Per l’intervento di cui al presente articolo è finalizzato l’importo di € 400.000,00 a valere sul complessivo stanziamento di cui al successivo articolo 11.".

Art. 4

(Contributo a favore del Comune di San Vito Chietino per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino)

1.         La Regione Abruzzo riconosce la valenza culturale, storica e artistica del Trabocco di Punta Turchino, sito nel territorio del comune di San Vito Chietino.

2.         A tal fine concede al comune di San Vito Chietino, per il solo anno 2013, un contributo straordinario di € 40.000,00, finalizzato al consolidamento del manufatto.

3.         L’onere posto a carico della Regione Abruzzo per complessivi € 40.000,00 trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino – consolidamento Trabocco Punta Turchino.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.         Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002-35020 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" è incrementato di € 24.000,00;

b)         lo stanziamento del capitolo di spesa 01.01.002-11623 denominato "Tassa di abilitazione alla ricerca dei tartufi" è incrementato di € 16.000,00;

c)         lo stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino per consolidamento Trabocco Punta Turchino", è incrementato di € 40.000,00.

Art. 6

(Tutela del patrimonio arboreo della regione)

1.         La Regione, ai sensi dell’articolo 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l'ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.

2.         Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell'art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l’abbattimento e l’espianto di:

a)         alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;

b)         filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;

c)         alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3.         L’abbattimento e l’espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.

Art. 7

(Contributo al CIAPI e al COTIR)

1.         All'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI, al fine di sopperire a parte delle passività pregresse nonché per le funzioni di supporto alle province, è concesso per il solo anno 2013 un contributo straordinario rispettivamente di € 500.000,00 e € 50.000,00.

2.         Al Consorzio Divulgazione Sperimentazione Tecniche Irrigue (COTIR) per l'esercizio finanziario 2013 è assegnata la somma complessiva di € 400.000,00 per le attività di ricerca e sperimentazione agraria ai sensi del comma 3, dell'art. 2, della L.R. 53/1997.

3.         Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         in diminuzione del capitolo di spesa 02.01.009-321907 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale", per € 950.000,00;

b)         in aumento del capitolo di spesa 11.01.003-51611 denominato "Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e servizi all'impiego - L.R. 2.11.1994, n. 74", per € 500.000,00;

c)         in aumento del capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B. 11.01.003 denominato "Contributo alla Fondazione CIAPI per spese di funzionamento", per € 50.000,00;

d)         in aumento del capitolo di spesa 07.02.011-102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agro alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53" per € 400.000,00.

Art. 8

(Funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale IPA Adriatico)

1.         Al fine di consentire un adeguato funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA e l'espletamento delle rimanenti attività sui Programmi di Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011, è autorizzata, per il solo anno 2013, la spesa complessiva di € 50.000,00.

2.         Al bilancio 2013 sono apportate le seguenti variazioni:

-          capitolo n. 61637, U.P.B. 01.01.007 denominato "Intervento regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in Via di Sviluppo L.R. 14.12.1989, n. 105 e L.R. 20.4.1995, n. 63": in aumento € 50.000,00;

-          capitolo n. 11442 U.P.B. 02.01.008 denominato "Spese per la gestione e per la diffusione di Servizi e pubblicazioni giornalistici" in diminuzione € 50.000,00.

3.         La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 8 maggio 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE  23 OTTOBRE 2003, N. 15

"Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie"

DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE  24 APRILE 2013, N. 10

"Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

28.05.2013, N.12

"Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 23 ottobre 2003, n. 15

Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1.         Al fine di assicurare la realizzazione delle misure di interventi previste dall'art. 2 della presente legge, è istituito un fondo comune denominato "Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie nella Regione Abruzzo" nella UPB 07 02 009 denominata "Interventi vari nel settore zootecnico" del bilancio regionale per l'esercizio 2003 con dotazioni pari ad Euro 500.000,00.

2.         La dotazione del fondo è ripartita tra i capitoli di spesa 82409 e 102419, di nuova istituzione ed iscrizione, gestiti rispettivamente dalla Direzione Sanità per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettere a), c) ed i) e dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettere b), d), e), f), g) e h).

2-bis.   Nel limite delle risorse disponibili, iscritte nei pertinenti capitoli di spesa, la Giunta regionale procede all’erogazione delle risorse dando priorità agli interventi di cui al punto D, per le Aziende di Allevamento, e per le specie zootecniche tradizionalmente attivate in regione, bovini, ovini e caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile.

3.         Per gli anni successivi la dotazione del fondo e dei capitoli di spesa indicati nel precedente comma 2 è determinata dalle leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 di contabilità.

4.         Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2003 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis)

L.R. 24 aprile 2013, n. 10

Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)")

 

1.         L'Allegato 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è integrato con il prospetto "Allegato 3.1". Gli stanziamenti previsti nel prospetto integrativo "Tabella 1" sono riferiti anche alle attività svolte nell’anno 2012.

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 7

(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale)

 

1.         Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a)         l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b)         i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c)         gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2.         Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3.         Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4.         Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5.         Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Ricerca e sperimentazione)

1.         La Regione riconosce quali Centri preferenziali di ricerca e sperimentazione agraria i Centri realizzati con il contributo dello Stato, della Regione, della Comunità europea, e quelli alla cui gestione partecipa anche l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.).

2.         La Giunta regionale adotta iniziative per il sostegno e lo sviluppo dell'innovazione in campo agricolo, della pesca marittima e l’acquacoltura e provvede ad erogare incentivi di sostegno alla ricerca ed alla sperimentazione nell'ambito di programmi organici.

3.         La Giunta regionale, anche tramite l'A.R.S.S.A., può finanziare progetti di ricerca e sperimentazione da affidare ai Centri di cui al comma 1 del presente articolo che abbiano particolare competenza nei settori specifici di attività.