IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge
Art.
1
(Modifica all’articolo 7 della L.R. n. 15 del 23 ottobre 2003 recante "Interventi a
sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze
zootecniche, sanitarie e veterinarie")
1. Il comma 2 bis dell’articolo 7 della L.R.
15/2003 è sostituito dal seguente:
"2 bis. Nel
limite delle risorse disponibili, iscritte nei pertinenti capitoli di spesa,
Art.
2
(Integrazioni alla L.R. 24.4.2013 n. 10 recante "Modifiche alle leggi
regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei
Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione
Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015),
n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore
dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997
(Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle
circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione
di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative")
1. Al comma 1, dell’articolo 3, della L.R.
n. 10/2013, dopo le parole "Allegato 3.1", è aggiunto il seguente
periodo: "Gli stanziamenti previsti nel prospetto integrativo
"Tabella 1" sono riferiti anche alle attività svolte nell’anno
2012.".
Art.
3
(Modifiche
alla L.R. 41/2011)
1. L’articolo 3, della L.R. 2
dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture
sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella Città di
L’Aquila e degli altri Comuni del cratere) è sostituito dal seguente:
“Art. 3
1. Per le finalità di cui all’articolo 1,
2. Entro il 31 luglio 2013 il Comune di L’Aquila provvede alla
presentazione, alla Direzione Regionale competente in materia di politiche per
lo sport, di un progetto preliminare per la realizzazione della struttura di
cui al comma 1 corredato di idoneo quadro economico illustrativo dei costi di
realizzazione.
3. Sono ammissibili a finanziamento i costi per la
realizzazione della infrastruttura per la sua totalità
che può essere affidata in convenzione a eventuali enti gestori del complesso
sportivo.
4.
5. L’ulteriore venti per cento è
trasferito su richiesta del Comune di L’Aquila previo presentazione di idonea
certificazione delle spese sostenute pari al cinquanta per cento della spesa
complessivamente prevista, sottoscritta dal responsabile del servizio
finanziario. Il restante importo è trasferito su istanza corredata da idonea
documentazione attestante il completamento e collaudo dell’opera.
6. Per l’intervento di cui al presente
articolo è finalizzato l’importo di €
Art.
4
(Contributo a favore del Comune
di San Vito Chietino per la salvaguardia del Trabocco
di Punta Turchino)
1.
2. A tal fine concede al comune di San Vito Chietino,
per il solo anno 2013, un contributo straordinario di € 40.000,00, finalizzato
al consolidamento del manufatto.
3. L’onere posto a carico della Regione Abruzzo per complessivi
€ 40.000,00 trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nel
capitolo di spesa di nuova istituzione denominato:
Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino
– consolidamento Trabocco Punta Turchino.
Art.
5
(Norma
finanziaria)
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e
cassa:
a) lo
stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002-35020 denominato "Entrate
derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei
sottotetti" è incrementato di € 24.000,00;
b) lo
stanziamento del capitolo di spesa 01.01.002-11623 denominato "Tassa di
abilitazione alla ricerca dei tartufi" è incrementato di € 16.000,00;
c) lo
stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato
"Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino per consolidamento Trabocco Punta Turchino",
è incrementato di € 40.000,00.
Art.
6
(Tutela
del patrimonio arboreo della regione)
1.
2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi
monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3,
dell'art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto "Norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", è vietato sul territorio dei
centri urbani regionali il danneggiamento, l’abbattimento e l’espianto di:
a) alberi ad alto
fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali
ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della
lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;
b) filari e
alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
c) alberi ad alto
fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e
culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze
storiche private.
3. L’abbattimento e l’espianto del patrimonio arboreo di cui al
comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito
previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo
ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o
complementari aventi minore impatto ambientale.
Art.
7
(Contributo
al CIAPI e al COTIR)
1. All'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI, al fine di
sopperire a parte delle passività pregresse nonché per le funzioni di supporto
alle province, è concesso per il solo anno 2013 un contributo straordinario
rispettivamente di € 500.000,00 e € 50.000,00.
2. Al Consorzio Divulgazione Sperimentazione Tecniche Irrigue
(COTIR) per l'esercizio finanziario 2013 è assegnata la somma complessiva di €
400.000,00 per le attività di ricerca e sperimentazione agraria ai sensi del
comma 3, dell'art. 2, della L.R. 53/1997.
3. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di
cassa:
a) in diminuzione
del capitolo di spesa 02.01.009-321907 denominato "Oneri derivanti da
transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia
di ordinamento del personale", per € 950.000,00;
b) in aumento del
capitolo di spesa 11.01.003-51611 denominato "Contributo al CIAPI per spese
correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle
province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione
professionale e servizi all'impiego - L.R. 2.11.1994,
n. 74", per € 500.000,00;
c) in aumento del
capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B.
11.01.003 denominato "Contributo alla Fondazione CIAPI per spese di
funzionamento", per € 50.000,00;
d) in aumento del
capitolo di spesa 07.02.011-102499 denominato "Interventi nel settore
agricolo e agro alimentare - L.R. 30.5.1997, n.
53" per € 400.000,00.
Art.
8
(Funzionamento
della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale IPA Adriatico)
1. Al fine di consentire un adeguato funzionamento della
Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA e l'espletamento delle
rimanenti attività sui Programmi di Cooperazione Internazionale della Regione
Abruzzo 2006-2011, è autorizzata, per il solo anno 2013, la spesa complessiva
di € 50.000,00.
2. Al bilancio 2013 sono apportate le seguenti variazioni:
- capitolo n.
61637, U.P.B. 01.01.007 denominato "Intervento
regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in Via di Sviluppo L.R. 14.12.1989, n. 105 e L.R.
20.4.1995, n. 63": in aumento € 50.000,00;
- capitolo n. 11442 U.P.B.
02.01.008 denominato "Spese per la gestione e per la diffusione di Servizi e pubblicazioni giornalistici" in diminuzione €
50.000,00.
3.
Art.
9
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 8 maggio 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
***************
TESTI
DELL'ARTICOLO
7 DELLA LEGGE REGIONALE
23 OTTOBRE 2003, N. 15
"Interventi
a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di
emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie"
DELL'ARTICOLO
3 DELLA LEGGE REGIONALE
24 APRILE 2013, N. 10
"Modifiche
alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione
dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della
Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale
2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore
dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997
(Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle
circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione
di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative"
COORDINATI
CON
28.05.2013,
N.12
"Modifiche
all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art.
3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco
di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a
favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della
Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate
in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi
della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti
delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R. 23
ottobre 2003, n. 15
Interventi a sostegno delle
aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche,
sanitarie e veterinarie.
Art.
7
(Norma
finanziaria)
1. Al fine di assicurare la realizzazione delle misure di
interventi previste dall'art. 2 della presente legge, è istituito un fondo
comune denominato "Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie nella
Regione Abruzzo" nella UPB 07 02 009 denominata
"Interventi vari nel settore zootecnico" del bilancio regionale per
l'esercizio 2003 con dotazioni pari ad Euro 500.000,00.
2. La dotazione del fondo è ripartita tra i capitoli di spesa 82409 e 102419, di nuova istituzione ed iscrizione,
gestiti rispettivamente dalla Direzione Sanità per gli interventi di cui al
precedente art. 2, lettere a), c) ed i) e dalla Direzione Agricoltura, Foreste
e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca per gli interventi di cui al
precedente art. 2, lettere b), d), e), f), g) e h).
2-bis. Nel limite delle risorse disponibili, iscritte nei pertinenti
capitoli di spesa,
3. Per gli anni successivi la dotazione del fondo e dei
capitoli di spesa indicati nel precedente comma 2 è determinata dalle leggi di
bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 di
contabilità.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
per l'esercizio 2003 sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e cassa:
(Omissis)
L.R. 24
aprile 2013, n. 10
Modifiche alle leggi regionali
n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di
Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione
Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015),
n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore
dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997
(Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle
circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi
Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative.
Art.
3
(Modifiche alla legge regionale
10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2013)")
1. L'Allegato 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 gennaio
2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2013)" è integrato con il prospetto "Allegato 3.1". Gli
stanziamenti previsti nel prospetto integrativo "Tabella 1" sono
riferiti anche alle attività svolte nell’anno 2012.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 7 della
legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
7
(Disposizioni per la tutela e
la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di
particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e
culturale)
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa
in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si
intendono:
a) l'albero ad
alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o
artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere
considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o
di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le
alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale,
ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad
alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza
storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e
residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al
comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai
comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e
li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la
persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro
un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o
il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno
2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il testo dell'articolo 2 della
legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo,
Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
2
(Ricerca
e sperimentazione)
1.
2.
3.