IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27 nonché
il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
VISTO il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
VISTA
DATO ATTO che con
VISTO l’allegato “A” elenco n.
28 datato 21/02/2013 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata
dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con
contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di Elice, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione
del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 28 datato 21/02/2013 sopra richiamato;
VISTA
RITENUTO che sussistono le
condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione,
ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al
più volte citato allegato “A” elenco n. 28 datato 21/02/2013;
DATO ATTO il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione
Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione
le terre civiche site nel Comune di Elice a favore delle 10 Ditte indicate
nell’allegato “A” elenco n. 28 datato 21/02/2013 formato da n. 3 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Elice di riscuotere i canoni
come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 28 datato 21/02/2013
nonché effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Elice ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno
diritto;
- di fare obbligo al Comune di Elice a reinvestire il
capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98:
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione
Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori
materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce
titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli
atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre
imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine
di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
L’Aquila 08.05.2013
IL
PRESIDENTE
Dott.
Giovanni Chiodi
Segue
allegato