LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
PREMESSO CHE:
- con propria Deliberazione n. 917 del
27.12.2012, pubblicata sul B.U.R.A. n.5 Ordinario del
06.02.2013, è stato approvato Bando di Selezione denominato “BANDO DI SELEZIONEPER INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE OVE HANNO SEDE I
MUNICIPI E/O ALTRE FUNZIONI PUBBLICHE COMUNALI”, sulla cui base formulare la
graduatoria regionale per il riparto dei fondi, quale SAD per l’utilizzo degli
stanziamenti di cui alla Linea di Azione VI.1.2.a -
Interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico delle strutture ove hanno
sede i Municipi e/o altre funzioni pubbliche comunali (con esclusione delle
scuole)- del PAR FAS Abruzzo 2007/2013;
- la succitata deliberazione prevede
inoltre:
1. il termine di 90 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.A. del Bando per la
presentazione delle domande, con
scadenza il giorno 7 maggio 2013;
2. un cofinanziamento obbligatorio da
parte dei Comuni di una quota non inferiore al 10% del finanziamento regionale
richiesto;
PREMESSO inoltre, che
sono stati formulati agli uffici regionali quesiti e richieste di chiarimenti
da parte dei Comuni e tecnici per la predisposizione della documentazione a
corredo della domanda di finanziamento di che trattasi;
VISTA la nota del 20
febbraio 2013 del Presidente dell’ANCI Abruzzo con la quale è stato chiesto di
riconsiderare l’obbligo del cofinanziamento per i piccoli comuni;
TENUTO CONTO che per
mero errore materiale:
- solo sulla deliberazione è stato
indicato l’importo di € 18.674.022,00 relativo alla disponibilità finanziaria
per la Linea di Azione VI.1.2.a, mentre nel Bando
allegato “A” è stata riportata l’importo disponibile pari ad € 18.300.520,00;
- sono stati indicati nel numero di 49 i
Comuni ricadenti nel cratere sismico;
CONSIDERATO che nel PAR
FAS Abruzzo 2007/2013, nell’ambito della Linea di Azione VI.1.2.a
da destinare al finanziamento degli “Interventi di messa in sicurezza dal
rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni
pubbliche comunali”, non è stato previsto l’obbligo di cofinaziamento
da parte dei Comuni;
RITENUTO di dover
aderire alla richiesta del Presidente dell’ANCI Abruzzo di riconsiderare
l’obbligo del cofinanziamento per i piccoli Comuni per dare la possibilità di
partecipazione al bando anche ai detti Comuni, e di dover confermare che il
cofinanziamento del 10% sul finanziamento regionale richiesto resta
obbligatorio solo per i Comuni che superano i 3.000 abitanti alla data
dell’ultimo censimento ISTAT;
DATO ATTO, che
conseguentemente a detta modifica, è opportuno e necessario stabilire un nuovo
termine di 30 giorni per la presentazione delle domande a decorrere dalla
pubblicazione sul B.U.R.A. del presente
provvedimento;
RITENUTO di dover
evidenziare i seguenti chiarimenti esplicativi:
- relativamente a quanto indicato nel
punto 7 del Bando “elaborati di calcolo e scheda di sintesi di Livello 2: si
premette la distinzione tra il Livello 2 di approfondimento della verifica
sismica ed il Livello di conoscenza dell’edificio (LC1 – LC2 – LC 3) richiesto
per l’esecuzione della stessa.
Per Livello 2 si
intende l’esecuzione della verifica sismica o valutazione della sicurezza
secondo quanto disposto dalle NTC 2008 in quanto la parte relativa alla norme
tecniche della OPCM 3274/2003 è stata abrogata.
Nel bando viene
indicata la scheda di sintesi predisposta dal DPC per acquisire le informazioni
utili a rappresentare lo studio di vulnerabilità eseguito. Essa è indicata come
scheda DPC livello 1-2, per non confonderla con la scheda DPC Livello 0 utile
solo per un censimento delle opere (non contiene alcuna informazione
valutativa, solo dati generali).
La scheda può essere
scaricata dal sito della protezione civile all’indirizzo:
Alla voce SCHEDA DPC
livello 1-2 per EDIFICI
Per quanto riguarda il
livello di conoscenza LC da raggiungere, anche per esso si deve far riferimento
alle NTC 2008 e, comunque, per il tipo di verifica richiesto dal bando appare
sufficiente un livello di conoscenza limitato LC1. Le Linee Guida regionali
rendevano obbligatorio il livello LC2 solo per gli ospedali.
Sarà cura del tecnico
incaricato valutare il giusto livello di conoscenza su cui basare la verifica
sismica (più basso è il livello, più basso risulterà l’indice di rischio, in
quanto inficiato proprio dalla mancanza di informazioni) e, eventualmente,
approfondire le analisi in fase di progettazione dell’intervento esecutivo per
cui, in genere, si dovrebbe avere almeno un LC2 (il DPC richiede un LC3 in caso
di estese carenze strutturali documentate;
- per quanto riguarda il tipo di analisi
da eseguire (lineare - non lineare -…..) il tecnico è
libero di scegliere in base a quanto stabilito dalle NTC 2008. In generale le
Linee Guida regionali sono state elaborate solo per i programmi regionali e
quindi sono obbligatorie solo per essi e per l’applicazione della OPCM
3274/2003. A far data dal 1 luglio 2009, il riferimento normativo sono le nuove
NTC 2008 e la relativa Circolare esplicativa;
- si ribadisce che non possono essere
ammessi a finanziamento immobili di proprietà privata anche in parte;
- in considerazione che l’applicazione
delle disposizioni contenute nella L.R. n.28/2011
sono state rinviate, per ora non è richiesta la presentazione dell’attestazione
di congruità prevista nel bando al punto 7;
- la domanda di finanziamento deve
essere riferita ad un singolo immobile di proprietà comunale e non sono
ammissibili proposte su più edifici che prevedono interventi spalmati sul
territorio comunale con relativo frazionamento del finanziamento;
- possono essere considerati validi i
documenti necessari per la partecipazione al bando redatti in attuazione alla
OPCM 3362/2004, a condizione che vengano aggiornati gli indicatori di rischio
(calcolati con le norme dell’OPCM 3274/2003) che devono essere trasformati ai
sensi delle NTC 2008. Gli Uffici regionali della Protezione Civile hanno
provveduto ad eseguire la trasformazione suddetta e ad inserire i nuovi dati
con la Determina 42/DC del 2012;
- i finanziamenti regionali possono
essere utilizzati esclusivamente per interventi di opere per la messa in
sicurezza dal rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed
altre funzioni pubbliche comunali, pertanto non sono ammissibili richieste per
arredamenti o mobilio, sistemazioni esterne delle aree, acquisto di macchinari
o mezzi di trasporto anche elettrici ecc.;
RICHIAMATA la Legge 7
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare l’art. 12,
comma 1) nel quale è previsto che “la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
VISTO il D.L. 22-6-2012
n. 83 “Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica
amministrazione” che dispone la pubblicità sulla rete internet degli atti
sottoposti agli obblighi di cui al citato comma 12 della legge 241/1990;
VISTO il PAR FAS
Abruzzo 2007-2013, recepito dal CIPE con Delibera n. 79 del 30/9/2011,
pubblicata sulla G.U. n.47 serie generale del
25/2/2012, e le successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che il
Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione LL.PP. con la
sottoscrizione dell’atto:
- ha espresso parere favorevole in
merito alla regolarità tecnico-amministartiva ed alla
legittimità del presente atto;
- ha dichiarato che il presente atto
comporta spesa a carico del bilancio regionale, secondo le procedure previste
per il PAR-FAS;
PRESO ATTO altresì che
il Direttore della Direzione Lavori Pubblici Ciclo Idrico Integrato, Difesa Del
Suolo e della Costa e Protezione Civile ha espresso parere favorevole in merito
alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati
alla Direzione;
A termini delle vigenti
norme legislative e regolamentari;
Ad unanimità di voti
espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
esposte nella narrativa del presente atto:
1. di stabilire la proroga del termine del
Bando di Selezione approvato con delibera di G.R. n.
917 del 27.12.2012 denominato “BANDO DI SELEZIONEPER
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO
DELLE STRUTTURE OVE HANNO SEDE I MUNICIPI E/O ALTRE FUNZIONI PUBBLICHE
COMUNALI” concedendo ai Comuni altri 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento
per la presentazione delle istanze di finanziamento sulla cui base formulare la
graduatoria regionale per il riparto dei fondi della Linea di Azione VI.1.2.a - Interventi di messa in sicurezza dal rischio
sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi e/o altre funzioni pubbliche
comunali (con esclusione delle scuole)- del PAR FAS Abruzzo 2007/2013.
2. Di stabilire che il “cofinanziamento”
comunale della quota non inferiore al 10% del finanziamento regionale richiesto
resta obbligatorio solo per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000
abitanti risultanti dall’ultimo censimento ISTAT.
3. Di rettificare sulla deliberazione n.
917 del 27.12.2012 l’importo da € 18.674.022,00 ad € 18.300.520,00 relativo
alla disponibilità finanziaria per la Linea di Azione VI.1.2.a,
unitamente al numero 49 dei Comuni esclusi ricadenti nel cratere sismico, che
devono intendersi tutti i Comuni individuati con i decreti del Commissario
Delegato P.C. nn. 3 e 11 rispettivamente del
16.04.2009 e 17.07.2009 e s.m.i. .
4. Di evidenziare che trovano diretta
applicazione al Bando i chiarimenti riportati in premessa con le lettere da a)
a g).
5. Di disporre la pubblicazione in forma
integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A. e
sul sito internet della Regione e la sua trasmissione in copia, per quanto di
competenza, al ServizioPolitiche Nazionali per lo
Sviluppo della Giunta Regionale.
Segue
allegato