Omissis
VISTO il Decreto Ministeriale
18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva
agonistica", con cui sono stati definiti i criteri generali per l’accertamento
dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica;
VISTO il D.P.C.M. 29 novembre
2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che prevede l’esclusione dai
Livelli essenziali di Assistenza e l’erogabilità con
onere a carico dell'interessato delle certificazioni mediche (comprese le
prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio) non rispondenti a
fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni
di legge, ivi includendovi le certificazioni di idoneità sanitaria per attività
sportiva, con l’eccezione delle:
1. certificazioni richieste dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica
nell'ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi
dell'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra
dilibera scelta ai sensi dell'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;
2. certificazioni di idoneità di
minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società
dilettantistiche;
VISTA
“I
costi per gli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della
relativa certificazione, sono a carico dell'atleta o della Società Sportiva o
dell'Ente o Istituzione che richiede la visita.
Le relative tariffe sono quelle
stabilite dalla Regione e, tenuto conto della funzione sociale delle attività
sportive, non possono essere superiori al 50% di quelle previste dalla vigente
normativa in materia. La riduzione prevista per le tariffe di cui al presente
comma sono applicabili solo dopo il raggiungimento
degli obiettivi del piano di rientro sanitario.
Il costo di ulteriori esami
specialistici o strumentali eseguiti presso le Aziende USL, ovvero presso
strutture accreditate o autorizzate, è regolato dalla normativa vigente.
Con apposita deliberazione di
Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2013, sono
definite le tariffe per il rilascio delle certificazioni di medicina sportiva e
dei connessi accertamenti.
A decorrere dalla data di
pubblicazione della deliberazione di cui al comma 4 è abrogato il comma 7
dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 26 (Disposizioni
urgenti in materia di spesa sociale). Restano a carico del
Servizio Sanitario Regionale le certificazioni relative alla pratica sportiva
incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza dalla vigente normativa.”;
RIBADITA la funzione sociale
delle attività sportive e il valore istituzionale della tutela sanitaria delle
attività sportive, che la legge regionale 132/1997 inserisce espressamente “nel
contesto delle attività e delle iniziative volte alla promozione e
conservazione della salute e delle condizioni di benessere psico-fisico della
popolazione nei suoi vari aspetti” (art. 1) e ribadisce nel contesto dell’art.
6, testualmente richiamato;
CONSIDERATO che il Comitato di
vigilanza in materia di Medicina dello Sport, riunitosi nella seduta del 5
febbraio 2013 per discutere delle innovazioni normative apportate dalla L.R. 67/2012, cit., ha espresso l’avviso che in sede di
definizione della tariffa non si debba prescindere dal rispetto della ratio legis, che è anche quella
di assicurare la corretta esecuzione dei controlli sulla popolazione sportiva,
di garantire il maggior grado di sicurezza nell’esercizio dell’attività
sportiva, di incentivarne possibilmente l’esercizio, in quanto espressione di
corretti stili di vita, tenendo conto della funzione di prevenzione sanitaria e
quindi di tutela della salute pubblica che tali controlli contribuiscono ad assicurare;
ATTESO che, sulla base delle
considerazioni svolte,
il predetto Comitato ha indicato una modulazione della tariffa
come specificato al punto seguente, da ritenersi congrua a soddisfare sia l’esigenza di
garantire la remunerazione del servizio,
sia quella di rispondere alle finalità di incentivazione della pratica
sportiva e dei controlli necessari a tutela della salute della popolazione
sportiva, contemperandole;
RITENUTO pertanto di dover
definire, secondo il dettato dell’art.
1. CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI
CUI ALLA TABELLA A DEL D.M. 18.2.82.
Comprensivi
degli accertamenti di base: visita medica, esame completo urine, elettrocardiogramma,
oltre esami specialistici integrativi stabiliti dalla normativa vigente:
Tariffa 36,00 euro
2. CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI
CUI ALLA TABELLA B DEL D.M. 18.2.82
Comprensivi
degli accertamenti di base: visita medica, esame completo urine, spirometria
semplice, elettrocardiogramma con test da sforzo dei due gradini di Masters oppure con cicloergometro, oltre esami
specialistici integrativi stabiliti dalla normativa vigente:
Tariffa 50,00 euro
RILEVATO che, in conformità
all’art.6, comma
RIBADITO che le certificazioni
di idoneità dei minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle
società dilettantistiche sono rese gratuitamente ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli
essenziali di assistenza”;
DATO ATTO che il Consiglio
Regionale, con deliberazione di cui al verbale n°
134/6 del 27.11.2012, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, ha
stabilito di impegnare “
RITENUTO, in conformità
all’indirizzo espresso dal Consiglio Regionale, di raccomandare alle Aziende
Unità Sanitarie Locali, a garanzia della regolare ed efficiente operatività dei
Servizi pubblici di Medicina
dello sport nelle medesime istituiti,
che gli importi versati dagli utenti a titolo di tariffa per
certificazioni di medicina sportiva, ai sensi del presente provvedimento, siano
prioritariamente destinati - ricorrendone
la necessità o l’opportunità - ad
assicurarne il regolare funzionamento, implementarlo o migliorarlo;
CONSIDERATO che il presente
atto non genera oneri a carico del Bilancio Regionale;
DATO ATTO che il Direttore
Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere favorevole
in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di
deliberazione;
A voti unanimi espressi nelle
forme di legge,
DELIBERA
per le
motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed
approvate
1. di approvare le tariffe relative
alle certificazioni di idoneità sportiva, come di seguito indicato:
a) CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA A DEL D.M. 18.2.82.
Comprensivi
degli accertamenti di base: visita medica, esame completo urine,
elettrocardiogramma, oltre esami specialistici integrativi stabiliti in via
generale dalla normativa vigente:
Tariffa
36,00 euro
b) CERTIFICATI PER GLI
SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA B DEL D.M.
18.2.82 Comprensivi degli accertamenti di base: visita medica, esame completo
urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test da sforzo dei due
gradini di Masters oppure con cicloergometro, oltre
esami specialistici integrativi stabiliti in via generale dalla normativa
vigente:
Tariffa
50,00 euro
2. Di ribadire che, in conformità all’art.6, comma
3. Di raccomandare alle Aziende Unità Sanitarie Locali, a
garanzia della regolare ed efficiente operatività dei Servizi pubblici di
Medicina dello sport nelle medesime istituiti, che gli importi versati dagli
utenti a titolo di tariffa per certificazioni di medicina sportiva, ai sensi
del presente provvedimento, siano prioritariamente destinati - ricorrendone la necessità
o l’opportunità – ad assicurarne il regolare funzionamento, implementarlo o migliorarlo.
3. Di stabilire che il presente provvedimento sia notificato ai
Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
4. Di precisare che le tariffe di cui al presente atto si
applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.