LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTO il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", con cui sono stati definiti i criteri generali per l’accertamento dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica;

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che prevede  l’esclusione dai Livelli essenziali di Assistenza e l’erogabilità con onere a carico dell'interessato delle certificazioni mediche (comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, ivi includendovi le certificazioni di idoneità sanitaria per attività sportiva, con l’eccezione delle:

1.         certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra  dilibera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;

2.         certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche;

VISTA la L.R.  12 novembre 1997, 132 “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive, nel testo novellato dalla L.R. 21 dicembre 2012, n. 67, e in particolare i commi da 1 a 5, che così dispongono:

“I costi per gli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della relativa certificazione, sono a carico dell'atleta o della Società Sportiva o dell'Ente o Istituzione che richiede la visita.

Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione e, tenuto conto della funzione sociale delle attività sportive, non possono essere superiori al 50% di quelle previste dalla vigente normativa in materia. La riduzione prevista per le tariffe di cui al presente comma sono applicabili solo dopo il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro sanitario.

Il costo di ulteriori esami specialistici o strumentali eseguiti presso le Aziende USL, ovvero presso strutture accreditate o autorizzate, è regolato dalla normativa vigente.

Con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2013, sono definite le tariffe per il rilascio delle certificazioni di medicina sportiva e dei connessi accertamenti.

A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 4 è abrogato il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale). Restano a carico del Servizio Sanitario Regionale le certificazioni relative alla pratica sportiva incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza dalla vigente normativa.”;

RIBADITA la funzione sociale delle attività sportive e il valore istituzionale della tutela sanitaria delle attività sportive, che la legge regionale 132/1997 inserisce espressamente “nel contesto delle attività e delle iniziative volte alla promozione e conservazione della salute e delle condizioni di benessere psico-fisico della popolazione nei suoi vari aspetti” (art. 1) e ribadisce nel contesto dell’art. 6, testualmente richiamato;

CONSIDERATO che il Comitato di vigilanza in materia di Medicina dello Sport, riunitosi nella seduta del 5 febbraio 2013 per discutere delle innovazioni normative apportate dalla L.R. 67/2012, cit., ha espresso l’avviso che in sede di definizione della tariffa non si debba prescindere dal rispetto della ratio legis, che è anche quella di assicurare la corretta esecuzione dei controlli sulla popolazione sportiva, di garantire il maggior grado di sicurezza nell’esercizio dell’attività sportiva, di incentivarne possibilmente l’esercizio, in quanto espressione di corretti stili di vita, tenendo conto della funzione di prevenzione sanitaria e quindi di tutela della salute pubblica che tali controlli contribuiscono ad  assicurare;

ATTESO che, sulla base delle considerazioni svolte,  il predetto Comitato ha indicato una modulazione della tariffa come specificato al punto seguente, da ritenersi  congrua a soddisfare sia l’esigenza di garantire la remunerazione del servizio,  sia quella di rispondere alle finalità di incentivazione della pratica sportiva e dei controlli necessari a tutela della salute della popolazione sportiva, contemperandole;

RITENUTO pertanto di dover definire, secondo il dettato dell’art. 6 L.R. 132/1997,  le tariffe relative agli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della relativa certificazione, nel modo che segue:

1.         CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA A DEL D.M. 18.2.82.

Comprensivi degli accertamenti di base: visita medica, esame completo urine, elettrocardiogramma, oltre esami specialistici integrativi stabiliti dalla normativa vigente:

Tariffa 36,00 euro

2.         CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA B DEL D.M. 18.2.82

Comprensivi degli accertamenti di base: visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test da sforzo dei due gradini di Masters oppure con cicloergometro, oltre esami specialistici integrativi stabiliti dalla normativa vigente:

Tariffa 50,00 euro

RILEVATO che, in conformità all’art.6, comma 3, L.R. 132/1997,  il  costo degli accertamenti specialistici e strumentali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale dalla normativa vigente, richiesti dal medico visitatore per approfondimenti necessari ai fini del rilascio delle certificazioni, è sottoposto all'ordinario regime di compartecipazione alla spesa sanitaria valido in via generale per le prestazioni ambulatoriali;

RIBADITO che le certificazioni di idoneità dei minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche sono rese gratuitamente ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

DATO ATTO che il Consiglio Regionale, con deliberazione di cui al verbale 134/6 del 27.11.2012, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  ha stabilito di impegnare “la Giunta Regionale a far sì che le somme che verranno risparmiate con la sospensione delle misure agevolative previste dal comma 2, dell’art. 6, della L.R. 132/1997, come novellato dalla legge regionale recante “Disposizioni normative in materia sanitaria” vengano impegnate prioritariamente per implementare, assicurare e migliorare la funzionalità dei Centri pubblici di Medicina sportiva di cui al comma 6 dello stesso art. 6 della L.R. n. 132/1997”;

RITENUTO, in conformità all’indirizzo espresso dal Consiglio Regionale, di raccomandare alle Aziende Unità Sanitarie Locali, a garanzia della regolare ed efficiente operatività dei Servizi pubblici di  Medicina dello sport nelle medesime istituiti,  che gli importi versati dagli utenti a titolo di tariffa per certificazioni di medicina sportiva, ai sensi del presente provvedimento, siano prioritariamente destinati -  ricorrendone la necessità o l’opportunità -  ad assicurarne il regolare funzionamento, implementarlo o migliorarlo;

CONSIDERATO che il presente atto non genera oneri a carico del Bilancio Regionale;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed approvate

1.         di approvare le tariffe relative alle certificazioni di idoneità sportiva, come di seguito indicato:

a)         CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA A DEL D.M. 18.2.82.

Comprensivi degli accertamenti di base: visita medica, esame completo urine, elettrocardiogramma, oltre esami specialistici integrativi stabiliti in via generale dalla normativa vigente:

Tariffa 36,00 euro

b)         CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA B DEL D.M. 18.2.82 Comprensivi degli accertamenti di base: visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test da sforzo dei due gradini di Masters oppure con cicloergometro, oltre esami specialistici integrativi stabiliti in via generale dalla normativa vigente:

Tariffa 50,00 euro

2.         Di ribadire che, in conformità all’art.6, comma 3, L.R. 132/1997, il costo degli accertamenti specialistici e strumentali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale dalla normativa vigente, richiesti dal medico visitatore per approfondimenti necessari ai fini del rilascio delle certificazioni, è sottoposto all'ordinario regime di compartecipazione alla spesa sanitaria valido in via generale per le prestazioni ambulatoriali.

3.         Di raccomandare alle Aziende Unità Sanitarie Locali, a garanzia della regolare ed efficiente operatività dei Servizi pubblici di Medicina dello sport nelle medesime istituiti, che gli importi versati dagli utenti a titolo di tariffa per certificazioni di medicina sportiva, ai sensi del presente provvedimento, siano prioritariamente destinati -  ricorrendone la necessità o l’opportunità – ad assicurarne il regolare funzionamento,  implementarlo o migliorarlo.

3.         Di stabilire che il presente provvedimento sia notificato ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

4.         Di precisare che le tariffe di cui al presente atto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.