IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DH31/288/ Usi Civici del 12/04/2013, che forma
parte integrante e sostanziale del
presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali
Demanio Civico ed Armentizio della Direzione
Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di
terre civiche site nel Comune di ARCHI (CH);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 21 datato 11/12/2012 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra
richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione
con contestuale affrancazione, i dati catastali, il canone annuo da
corrispondere al Comune di ARCHI, oltre alle 10 annualità pregresse nonché
l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le
spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 21 datato 11/12/2012 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di
riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104
della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n.
68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n.
21 datato 11/12/2012;
DATO ATTO che il
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di ARCHI (CH) a
favore delle 14 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 21 datato 11/12/2012
formato da n.3 facciate;
- di fare obbligo al Comune di
ARCHI a riscuotere i canoni come
indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 21 datato 11/12/2012
nonché effettuare l’affrancazione;
- di fare obbligo al Comune di
ARCHI (CH) a reinvestire i proventi
derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di ARCHI ad applicare la riduzione prevista dal 4°
comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che
ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio,
con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120
giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo..
L’Aquila 08.05.2013
IL
PRESIDENTE
Dott.
Giovanni Chiodi
Segue
allegato