LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTI gli artt. 111 e 127 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;

VISTE

-          la L.R. 14.08.1981, n. 32, recante “Norme per il trasferimento alle Unità Locali Socio-Sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica” come modificata dalla L.R. 11.07.1991, n. 33;

-          la L. 24.11.1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii.;

-          la L.R. 19.07.1984, n. 47, recante “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

-          la L.R. 25.10.1994, n. 72, recante “Piano Sanitario Regionale 1994 – 1996”, come modificata ed integrata dall' art. unico della L.R. 28.04.1995, n. 81;

-          la D.G.R. 14.3.2005, n. 307, recante “Vigilanza sulle farmacie. Approvazione schema di verbale di ispezione”;

RICHIAMATI

-          il R.D. 30.9.1938, n. 1706, recante “Approvazione del Regolamento per il servizio farmaceutico”;

-          il D.P.R. 9.10.1990, n. 309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e ss.mm.ii.;

-          il D.M. del 18.11.2003, recante “Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali”, siccome integrato dal D.M. del 22.06.2005, recante “Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali”;

-          il D.LGS. 6.4.2006, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari” e ss.mm.ii.;

-          il D.M. del 03.12.2008 recante “Pubblicazione della XII Edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica Italiana”, come integrato e corretto dal D.M. del 26.2.2010, recante “Avviso relativo all'aggiornamento e correzione della XII edizione della «Farmacopea Ufficiale» della Repubblica italiana”;

PREMESSO CHE:

-          ai sensi del paragrafo 3.5 punto 6 della L.R. n. 72/94, siccome modificata ed integrata dalla L.R. n. 81/1995, "la U.S.L (…) svolge attività ispettiva e di vigilanza sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e su quelle di cui sono titolari i privati", avvalendosi di apposita Commissione nominata dalla stessa U.S.L. e composta "(...) dal responsabile del Servizio Farmaceutico dell'U.S.L. o da un farmacista suo delegato; da un farmacista designato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia (...) ", assistiti da un funzionario U.S.L. che riveste qualità di segretario;

-          la suddetta attività di vigilanza ha la specifica funzione di verificare la corretta gestione dell'esercizio farmaceutico nonché l'erogazione dell'assistenza farmaceutica e la conduzione tecnico-professionale della Farmacia stessa;

CONSIDERATO CHE l'attività ispettiva e di vigilanza sulle farmacie viene svolta dalle competenti Commissioni Aziendali mediante l’utilizzo dello schema di verbale unico d’ispezione per tutte le AA.SS.LL. regionali, approvato con la richiamata D.G.R. 14.3.2005, n. 307;

ATTESO CHE  SI RENDE NECESSARIO conformare il suddetto verbale unico d’ispezione, quale strumento formale di attestazione dell’espletata funzione di vigilanza e controllo, alla normativa successivamente intervenuta ed attualmente vigente in materia;

CONSIDERATO

-          che l’attività ispettiva è attività complessa che varia in funzione della tipologia di autorizzazione alla quale la stessa è preordinata;

-          che la suddetta attività è prevista ai sensi della vigente normativa sopracitata ai fini dell’apertura e dell’esercizio della farmacia ed ai fini del trasferimento dei locali della sede farmaceutica;

DATO ATTO che l’attività ispettiva e di vigilanza sulle farmacie si estrinseca, per quanto sopraesposto, nelle seguenti attività di ispezione preventiva per l’apertura o per trasferimento locali dell’esercizio farmaceutico e di ispezione ordinaria/straordinaria, si rende necessaria l’adozione di due distinti verbali unici di ispezione sulle farmacie valevoli per tutto il territorio regionale;

ATTESO CHE a seguito del processo di razionalizzazione delle Unità Operative Complesse e dei Dipartimenti Strutturali delle AA.SS.LL. ad opera del Decreto del Commissario ad Acta 14.04.2011, n. 15/2011, per responsabile del Servizio Farmaceutico dell'U.S.L., di cui alla L.R. n. 32/81 e alla L.R. n. 72/94, da nominare quale componente della Commissione di cui sopra, debba intendersi il responsabile della Struttura afferente alla Farmaceutica Territoriale di ciascuna A.S.L.;

CONSIDERATO CHE

-          l'attività di vigilanza sulle farmacie operanti sul territorio - laddove si incentri nella verifica della regolarità degli aspetti amministrativi attinenti il servizio quali ad esempio l'autorizzazione al servizio farmaceutico - è di competenza della struttura afferente alla Farmaceutica Territoriale della A.S.L.;

-          l'attività di vigilanza sulle farmacie - oltre alla suddetta verifica della regolarità degli aspetti amministrativi attinenti il servizio - è inerente anche al controllo degli aspetti tecnico-professionali dell'attività farmaceutica;

RICHIAMATA la L.R. 19.07.1984, n. 47, inerente alla disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria che individua, all'art. 2 lettera 1), nell'Autorità Sanitaria Locale -ovvero il Sindaco del Comune territorialmente competente - l'Organo preposto alla erogazione della sanzioni amministrative;

RIBADITO CHE:

-          per tutte le ipotesi non espressamente previste dalla normativa sopra indicata, la stessa rinvia alle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981;

-          nella specifica fattispecie di controllo effettuato presso farmacie convenzionate pubbliche, la competenza all’erogazione delle eventuali sanzioni amministrative è da rinvenirsi - per quanto sopra dedotto ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, della L. n. 689/1981 - in capo alla Amministrazione Regionale e, nello specifico, nel Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute - funzionalmente competente in merito -;

PRESO ATTO

-          che dalla data di approvazione della D.G.R. 14.03.2005, n. 307 con la quale veniva approvato, tra l’altro, il verbale unico d’ispezione sono intervenute modifiche normative ed aggiornamenti della Farmacopea Ufficiale;

-          della richiesta avanzata dalle AA.SS.LL. e dagli Ordini dei Farmacisti di modificare il verbale unico di ispezione sulle farmacie al  fine di conformarlo alla suddetta normativa e delle relative proposte di modifica del medesimo;

CONSIDERATO che sono stati predisposti, sentiti i Responsabili delle Strutture afferenti alla Farmaceutica Territoriale delle AA.SS.LL. e i Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti nella riunione del 18.10.2012, due distinti schemi di verbale d'ispezione, - in allegato alla presente proposta di deliberazione (All. A e B) per farne parte integrante e sostanziale - da utilizzare per l'intero ambito territoriale regionale per l'attività ispettiva preventiva all’apertura della farmacia o per trasferimento locali e per l’attività ispettiva ordinaria/straordinaria sulle farmacie convenzionate pubbliche e private;

ATTESO CHE i predetti verbali d’ispezione preventiva per l’apertura o per trasferimento locali dell’esercizio farmaceutico e d’ispezione ordinaria/straordinariasulle farmacie sostituiscono integralmente il verbale approvato con D.G.R. 14.03.2005, n. 307 (All. A);

RITENUTO quindi di dover provvedere all’approvazione dei succitati schemi di verbale d’ispezione preventiva per l’apertura o per trasferimento locali dell’esercizio farmaceutico e d’ispezione ordinaria/straordinaria sulle farmacie;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 111 T.U.LL.SS., l’efficacia dei provvedimenti amministrativi di conferimento della titolarità di una sede farmaceutica rilasciati dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute è subordinata all’ispezione preventiva svolta dalle competenti Commissioni Aziendali all’esito della quale viene redatto apposito verbale d’ispezione;

ATTESO CHE i suddetti verbali d’ispezione devono essere trasmessi dalle competenti AA.SS.LL. territoriali al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute – giusta D.G.R. 307/2005;

RILEVATO che allo stato attuale i citati verbali d’ispezione preventiva per l’apertura dell’esercizio farmaceutico non vengono regolarmente trasmessi dalle competenti AA.SS.LL. territoriali;

RITENUTO di dover ribadire l’obbligatorietà della trasmissione dei verbali d’ispezione preventiva per l’apertura dell’esercizio farmaceutico, ai fini di una effettiva ricognizione della suddetta attività ispettiva svolta dalle competenti AA.SS.LL. territoriali;

DATO ATTO  dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del  presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.         di modificare la D.G.R. 14.03.2005, n. 307 adottando, nello specifico, gli schemi di verbale d'ispezione (allegati A E B) sulle farmacie convenzionate, sia pubbliche che private — parte integrante e sostanziale della presente deliberazione — quali verbali valevoli per tutto il territorio regionale per l'attività ispettiva preventiva per l’apertura o per trasferimento  locali dell’esercizio farmaceutico e per l’attività ispettiva ordinaria/straordinaria sulle farmacie;

2.         di disporre che i verbali d’ispezione preventiva per l’apertura dell’esercizio farmaceutico devono essere trasmessi entro sette giorni dall’apertura medesima al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, ai fini di una effettiva ricognizione della suddetta attività ispettiva svolta dalle competenti AA.SS.LL. territoriali; 

3.         di fare salve le modalità procedurali relative alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'allegato B della D.G.R. 14.03.2005, n. 307, nonché il relativo verbale di accertata violazione amministrativa — di cui all'allegato C del richiamato provvedimento;

4.         di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale di provvedere alla trasmissione del presente atto ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti ed ai Sindaci dei Comuni d’Abruzzo;

5.         di dare immediata pubblicazione sul B.U.R.A. nonché sul Portale della Sanità: http://sanitab.regione.abruzzo.it.

 

Seguono allegati

Allegato A

Allegato B