GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

 

DELIBERAZIONE 03.12.2012, n. 813

Aggiornamento dell’Allegato C ai sensi art. 76 del DPGR 3/Reg del 13/08/2007 recante ”Regolamento: disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATE le norme:

-              R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ”Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

-              D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

-              Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.

-              L. R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

-              D.P.G.R. n. 3/Reg del 13/08/2007 recante ”Regolamento: disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee” (di seguito Regolamento);

RICHIAMATO l’art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775  - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici che, tra l’altro, statuisce “Dopo trenta giorni dall’avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta”.

RICHIAMATO il vigente Allegato C del Regolamento che enuncia “Le osservazioni ed opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all’istante”.

CONSIDERATO che per evitare una possibile violazione del segreto tecnico, commerciale o industriale, nel rispetto della L. 241/90, la visione del progetto deve essere riservata solo a coloro legittimati a farlo (i titolari di interesse qualificato, titolari di interessi pubblici o privati nonché  portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio) purché abbiano fatto pervenire osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione entro, e non oltre, i trenta giorni di pubblicazione sul BURA;

VALUTATO, di dover precisare, per maggior chiarezza, ai sensi del richiamato art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,  che le osservazioni ed opposizioni al rilascio della concessione possono essere fatte, sulla scorta della domanda, entro i trenta giorni di pubblicazione sul B.U.R.A. della ordinanza di istruttoria di cui all’Allegato C del Regolamento e,  sulla scorta del progetto,  a partire dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.;

RICHIAMATO l’art. 76 del Regolamento che demanda alla Giunta Regionale, su proposta della Direzione preposta, l’aggiornamento degli Allegati al Regolamento medesimo;

RITENUTO, quindi, di dover modificare  l’Allegato C) “Parte I - Schema di Ordinanza di Istruttoria“ di cui al comma 1 dell’art. 14 del Regolamento, modificato ed allegato come  Allegato 1 alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale,  che sostituisce il capoverso relativo alle osservazioni, come di seguito enunciato:

«Il progetto sarà visionabile fino ai trenta giorni consecutivi al  31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all’istante»;

DATO ATTO:

-              della regolarità tecnica e amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

-              della dichiarazione del Dirigente del Servizio gestione delle acque che l’atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale e, pertanto, non viene sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi del comma 2, dell’art. 1 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

-              del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate:

-              di approvare la modifica all’Allegato C) “Parte I - Schema di Ordinanza di Istruttoria“ di cui al comma 1 dell’art. 14 del Regolamento, allegato come  Allegato 1 alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce  il capoverso relativo alle osservazioni in:

«Il progetto sarà visionabile fino ai trenta giorni consecutivi al  31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all’istante»;

-              di pubblicare la presente Deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito Acque pubbliche della Regione Abruzzo alla sezione Ambiente e Territorio.