GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 03.12.2012, n. 813
Aggiornamento dell’Allegato C ai sensi art. 76 del DPGR 3/Reg del 13/08/2007 recante ”Regolamento: disciplina dei
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo
delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE le norme:
- R. D. 11
dicembre 1933, n. 1775 ”Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici”;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Legge 7
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
- L. R. 14
settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”;
- D.P.G.R. n. 3/Reg del 13/08/2007
recante ”Regolamento: disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione
di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque
sotterranee” (di seguito Regolamento);
RICHIAMATO l’art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici che, tra l’altro, statuisce “Dopo trenta
giorni dall’avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto,
mediante ordinanza del Genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il
termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il
quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la
derivazione richiesta”.
RICHIAMATO il vigente Allegato C del Regolamento che enuncia
“Le osservazioni ed opposizioni al rilascio della concessione da parte di
titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un
pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni
decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza
all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all’istante”.
CONSIDERATO che per evitare una possibile violazione del
segreto tecnico, commerciale o industriale, nel rispetto della L. 241/90, la
visione del progetto deve essere riservata solo a coloro legittimati a farlo (i
titolari di interesse qualificato, titolari di interessi pubblici o privati
nonché portatori di interessi diffusi,
costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio) purché
abbiano fatto pervenire osservazioni od opposizioni al rilascio della
concessione entro, e non oltre, i trenta giorni di pubblicazione sul BURA;
VALUTATO, di dover precisare, per maggior chiarezza, ai
sensi del richiamato art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che le osservazioni ed opposizioni al
rilascio della concessione possono essere fatte, sulla scorta della domanda,
entro i trenta giorni di pubblicazione sul B.U.R.A.
della ordinanza di istruttoria di cui all’Allegato C del Regolamento e, sulla scorta del progetto, a partire dal 31° giorno successivo alla data
di pubblicazione sul B.U.R.A.;
RICHIAMATO l’art. 76 del Regolamento che demanda alla Giunta
Regionale, su proposta della Direzione preposta, l’aggiornamento degli Allegati
al Regolamento medesimo;
RITENUTO, quindi, di dover modificare l’Allegato C) “Parte I - Schema di Ordinanza
di Istruttoria“ di cui al comma 1 dell’art. 14 del Regolamento, modificato ed
allegato come Allegato 1 alla presente
deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce il capoverso relativo alle
osservazioni, come di seguito enunciato:
«Il progetto sarà visionabile fino ai trenta giorni
consecutivi al 31° giorno successivo
alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della
presente ordinanza. Entro questo periodo le osservazioni e le opposizioni al
rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o
privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o
comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta
al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente
dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo
Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all’istante»;
DATO ATTO:
- della
regolarità tecnica e amministrativa e della legittimità del presente
provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la
firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;
- della
dichiarazione del Dirigente del Servizio gestione delle acque che l’atto non
comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale e,
pertanto, non viene sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti ai
sensi del comma 2, dell’art. 1 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;
- del
parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con
gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
Per le motivazioni in premessa che si intendono
integralmente richiamate:
- di
approvare la modifica all’Allegato C) “Parte I - Schema di Ordinanza di
Istruttoria“ di cui al comma 1 dell’art. 14 del Regolamento, allegato come Allegato 1 alla presente deliberazione e che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce il capoverso relativo alle osservazioni in:
«Il progetto sarà visionabile fino ai trenta giorni
consecutivi al 31° giorno successivo
alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della
presente ordinanza. Entro questo periodo le osservazioni e le opposizioni al
rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o
privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o
comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta
al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente
dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo
Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all’istante»;
- di
pubblicare la presente Deliberazione sul B.U.R.A. e
sul sito Acque pubbliche della Regione Abruzzo alla sezione Ambiente e
Territorio.