STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS 81/2008).

 

DETERMINAZIONE 05.09.2012, n. SG/53                

SG/53 - Nomina preposti – Art. 2 e art. 19 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.

 

VISTA la L.R. 10 maggio 2002, n. 7, con cui la Regione Abruzzo ha istituito la Struttura Speciale di Supporto” Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”inserendola nell’ambito delle strutture organizzative permanenti della Giunta Regionale d’Abruzzo previste dagli articoli 10 e 14 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., recante”Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

VISTO in particolare l’art. 16 comma 12 della citata L.R. n.7 del 2002 che ha stabilito che “il Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro è individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le sedi di lavoro della Giunta Regionale d’Abruzzo ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 626 del 1994”, (oggi art. 2 del D. Lgs. n. 81 del 2008);

 

VISTA la  deliberazione di Giunta Regionale n. 165   del  15 marzo 2010, con cui  sono state ridefinite le attribuzioni della predetta struttura regionale e dei due uffici nei quali la stessa si articola, tenendo conto dell’ampliamento delle competenze determinato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante l’approvazione del nuovo “Testo Unico della Salute e Sicurezza  nei luoghi di lavoro”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 5 ottobre 2009, con cui è stato conferito al sottoscritto Dott. Fausto Fanti l’incarico di dirigente responsabile della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” e, quindi, di Datore Unico di Lavoro della Giunta Regionale d’Abruzzo;

 

RICHIAMATE le note circolari prot. n. RA/ 26282 del 10 febbraio 2010 e prot. n. RA/63152 del giorno 8 aprile 2010, con cui sono state impartite alle strutture regionali le Direttive per l’individuazione dei Preposti nel rispetto della vigente disciplina normativa (art. 2 comma 1 lett. e), art. 19 e art. 56 del D.Lgs. n. 81 del 2008);

 

RILEVATO che per effetto di quest’ultima circolare sono stati individuati quali preposti, nell’ambito dell’ordinamento regionale, tutti i responsabili degli uffici, titolari di posizioni organizzative e/o comunque personale di categoria”D”relativamente ai lavoratori assegnati nell’ambito dei rispettivi uffici;

 

RILEVATO altresì che gli obblighi a carico dei preposti previsti dall’art. 19 del citato D. Lgs. n. 81/2008 derivano dalla stessa definizione normativa di “Preposto” contenuta nell’art. 2  comma 1 lett. e) e sono strettamente connessi al ruolo ed alla posizione di sovraordinazione gerarchica dei Titolari di Ufficio rispetto al restante personale, previo integrale recepimento da parte del Legislatore del costante orientamento giurisprudenziale formatosi nella specifica materia antinfortunistica;

 

VISTO il prospetto riepilogativo dei funzionari che sono stati individuati, a cura delle Direzioni Regionali e delle Strutture Speciali di Supporto, quali Preposti nell’ambito delle varie sedi di servizio centrali e periferiche, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sotto la lettera”A”.

 

DATO ATTO che per la formazione dei preposti sono stati organizzati e sono ancora in corso di svolgimento distinti corsi di formazione per i preposti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n.81 del 2008 e nel rispetto del recente specifico accordo in tema di formazione approvato in data 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

 

RITENUTO di dover formalizzare, per finalità meramente riepilogativa e  ricognitiva, la nomina a Preposto di tutti i responsabili di ufficio della Giunta Regionale d’Abruzzo, sulla scorta delle comunicazioni e delle determinazioni pervenute agli atti di questa struttura da parte  delle Direzioni e Strutture Speciali di supporto, per l’espletamento presso le sedi di lavoro centrali e periferiche della Giunta regionale d’Abruzzo dei compiti previsti dagli articoli 2 comma 1 lett. e) e 19 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare gli articoli 5 e 14 che demandano ai Dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi , con autonomi  poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e rilevato che il trattamento dei dati  utilizzati con il presente atto è finalizzato a garantire il rispetto degli obblighi normativi di sicurezza e salute posti a carico del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti ai sensi degli art. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008,  nel rispetto delle Regole generali per il trattamento dei dati stabilite nel Titolo III° Capo del Codice;

 

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa,

 

1.            di nominare Preposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 comma 1 lett. e) e 19 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,  i Responsabili di ufficio della Giunta Regionale d’Abruzzo di cui all’accluso elenco riepilogativo che si allega come parte integrane e sostanziale sotto la lettera “A”;

 

2.            di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà a nominare  Preposti  funzionari e o dipendenti appartenenti ad altre categorie relativamente agli uffici periferici della Giunta Regionale dove non sono presenti funzionari titolari di posizioni organizzative;

 

3.            di dare atto che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono  rispettare scrupolosamente le prescrizioni riportate all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 - Obblighi del preposto, che, per comodità di consultazione si trascrivono qui di seguito:

 

a)            sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b)           verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c)            richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d)           informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e)           astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f)            segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g)            frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37;

 

4.            di precisare che il presente provvedimento ha natura meramente dichiarativa  e non attributiva di competenze che derivano direttamente dalle disposizioni del Testo Unico sopra richiamate, come chiarito in precedenza con circolare di questa struttura  prot. n. RA/63152 del giorno 8 aprile 2010 richiamata nelle premesse e consultabile sul link di questa stessa struttura;

 

5.            di trasmettere copia della presente determinazione alle Direzioni e Strutture Speciali di Supporto affinchè le stesse provvedano a notificare copia dello stesso provvedimento ai soggetti interessati per conoscenza ed accettazione dei relativi contenuti;

 

6.            di dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

7.            di dare atto, infine, che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DATORE UNICO DI LAVORO

della GIUNTA REGIONALE

(Dott. Fausto Fanti)