STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE (D.LGS 81/2008).
DETERMINAZIONE 05.09.2012, n. SG/53
SG/53 - Nomina preposti – Art. 2 e art. 19 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.
VISTA la L.R. 10 maggio 2002, n.
7, con cui la Regione Abruzzo ha istituito la Struttura Speciale di Supporto”
Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”inserendola nell’ambito delle
strutture organizzative permanenti della Giunta Regionale d’Abruzzo previste
dagli articoli 10 e 14 della L.R. 14 settembre 1999,
n. 77 e s.m.i., recante”Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
VISTO in particolare l’art. 16 comma 12 della citata L.R. n.7 del 2002 che ha stabilito che “il Dirigente della
Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro è
individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le sedi di lavoro della
Giunta Regionale d’Abruzzo ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.
n. 626 del 1994”, (oggi art. 2 del D. Lgs. n. 81 del
2008);
VISTA la
deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del
15 marzo 2010, con cui sono state
ridefinite le attribuzioni della predetta struttura regionale e dei due uffici
nei quali la stessa si articola, tenendo conto dell’ampliamento delle
competenze determinato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81, recante l’approvazione del nuovo “Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 5
ottobre 2009, con cui è stato conferito al sottoscritto Dott. Fausto Fanti
l’incarico di dirigente responsabile della Struttura Speciale di Supporto
“Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” e, quindi, di Datore Unico di
Lavoro della Giunta Regionale d’Abruzzo;
RICHIAMATE le note circolari prot.
n. RA/ 26282 del 10 febbraio 2010 e prot. n. RA/63152
del giorno 8 aprile 2010, con cui sono state impartite alle strutture regionali
le Direttive per l’individuazione dei Preposti nel rispetto della vigente
disciplina normativa (art. 2 comma 1 lett. e), art. 19 e art. 56 del D.Lgs. n. 81 del 2008);
RILEVATO che per effetto di quest’ultima circolare sono
stati individuati quali preposti, nell’ambito dell’ordinamento regionale, tutti
i responsabili degli uffici, titolari di posizioni organizzative e/o comunque
personale di categoria”D”relativamente ai lavoratori assegnati nell’ambito dei
rispettivi uffici;
RILEVATO altresì che gli obblighi a carico dei preposti
previsti dall’art. 19 del citato D. Lgs. n. 81/2008
derivano dalla stessa definizione normativa di “Preposto” contenuta nell’art.
2 comma 1 lett. e) e sono strettamente
connessi al ruolo ed alla posizione di sovraordinazione
gerarchica dei Titolari di Ufficio rispetto al restante personale, previo
integrale recepimento da parte del Legislatore del costante orientamento
giurisprudenziale formatosi nella specifica materia antinfortunistica;
VISTO il prospetto riepilogativo dei funzionari che sono
stati individuati, a cura delle Direzioni Regionali e delle Strutture Speciali
di Supporto, quali Preposti nell’ambito delle varie sedi di servizio centrali e
periferiche, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione sotto la lettera”A”.
DATO ATTO che per la formazione dei preposti sono stati
organizzati e sono ancora in corso di svolgimento distinti corsi di formazione
per i preposti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n.81 del 2008 e nel rispetto del recente specifico
accordo in tema di formazione approvato in data 21 dicembre 2011 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome;
RITENUTO di dover formalizzare, per finalità meramente
riepilogativa e ricognitiva, la nomina a
Preposto di tutti i responsabili di ufficio della Giunta Regionale d’Abruzzo,
sulla scorta delle comunicazioni e delle determinazioni pervenute agli atti di
questa struttura da parte delle Direzioni
e Strutture Speciali di supporto, per l’espletamento presso le sedi di lavoro
centrali e periferiche della Giunta regionale d’Abruzzo dei compiti previsti
dagli articoli 2 comma 1 lett. e) e 19 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999,
n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” ed in particolare gli articoli 5 e 14 che demandano ai
Dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi , con
autonomi poteri di gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e rilevato che il
trattamento dei dati utilizzati con il
presente atto è finalizzato a garantire il rispetto degli obblighi normativi di
sicurezza e salute posti a carico del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei
Preposti ai sensi degli art. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81
del 2008, nel rispetto delle Regole
generali per il trattamento dei dati stabilite nel Titolo III°
Capo I° del Codice;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di
nominare Preposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 comma 1 lett. e)
e 19 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., i
Responsabili di ufficio della Giunta Regionale d’Abruzzo di cui all’accluso
elenco riepilogativo che si allega come parte integrane e sostanziale sotto la
lettera “A”;
2. di dare
atto che con successivi provvedimenti si provvederà a nominare Preposti
funzionari e o dipendenti appartenenti ad altre categorie relativamente
agli uffici periferici della Giunta Regionale dove non sono presenti funzionari
titolari di posizioni organizzative;
3. di dare
atto che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono rispettare scrupolosamente le prescrizioni
riportate all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 -
Obblighi del preposto, che, per comodità di consultazione si trascrivono qui di
seguito:
a) sovrintendere
e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza
della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere
l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
d) informare
il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
e) astenersi,
salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato;
f) segnalare
tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi
e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare
appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37;
4. di
precisare che il presente provvedimento ha natura meramente dichiarativa e non attributiva di competenze che derivano
direttamente dalle disposizioni del Testo Unico sopra richiamate, come chiarito
in precedenza con circolare di questa struttura
prot. n. RA/63152 del giorno 8 aprile 2010
richiamata nelle premesse e consultabile sul link di questa stessa struttura;
5. di trasmettere
copia della presente determinazione alle Direzioni e Strutture Speciali di
Supporto affinchè le stesse provvedano a notificare
copia dello stesso provvedimento ai soggetti interessati per conoscenza ed
accettazione dei relativi contenuti;
6. di dare
atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
7. di dare
atto, infine, che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
DATORE UNICO DI LAVORO
della GIUNTA
REGIONALE
(Dott. Fausto Fanti)