STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS 81/2008).

DETERMINAZIONE 08.10. 2011, n SG/97

SG/97 - Istituzione gruppo di lavoro per l’esame delle problematiche connesse alla valutazione del rischio stress lavoro–correlato di cui all’art.28, comma 1, del D. Lgs.  9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 931 del 13.11.2002 è stata costituita, ai sensi della L.R. 10.05.2002 7 (Legge Finanziaria 2002), la Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

 

PREMESSO che la L.R. 10.05.2002 7 all’Art. 16 comma 12 stabilisce che il Dirigente Responsabile della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” è individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le sedi di lavoro della Giunta Regionale ai sensi dell’Art. 2 dell’ex D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;

 

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 05.10.2009  è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente Responsabile della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106,  che all’art. 28 menziona espressamente tra i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori quelli connessi allo “stress lavoro correlato  (SLC)” secondo i contenuti dell’Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro datato 8 ottobre 2004;

 

RILEVATO che la valutazione di tale fattore di rischio è divenuta obbligatoria per le P.A. a decorrere dal 31 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 8 comma 12 del D.L. n. 78/2010, di approvazione della manovra economica del Governo;

 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  del 18 novembre 2010 prot. n. 15/Segr/0023692, di recepimento delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la sicurezza e salute sul lavoro, con cui sono state impartite indicazioni metodologiche al fine di dare pratica attuazione al precetto normativo mediante l’espletamento di una serie di attività di valutazione, i cui risultati devono essere riportati nei documenti di valutazione dei rischi entro termini ristretti;

 

PRESO ATTO che il percorso  delineato dalla citata circolare ministeriale prevede un’articolata serie di fasi da seguire per realizzare e completare le attività di valutazione ed indica anche gli oggetti su cui concentrare l’attenzione e le modalità operative e gestionali dell’indagine da porre in essere, che possono essere così sintetizzate:

 

La valutazione prende in esame non i singoli lavoratori, ma gruppi omogenei (ad esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ciascun datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale.

La valutazione si articola in due fasi.

La prima fase è necessaria e deve evidenziare “indicatori oggettivi e verificabili” di vario tipo:

-              Eventi “sentinella”: indice di infortuni, turn-over, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori, procedimenti disciplinari, assenze dal posto di lavoro ecc.;

-              Fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro ed attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, turni ecc.;

-              Fattori di contesto del lavoro: ruolo, conflitti interpersonali, relazioni interpersonali sul  lavoro, autonomia decisionale/controllo, interfaccia famiglia/lavoro ecc.

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo, applicabili anche dai soggetti della prevenzione, che consentano una valutazione oggettiva complessiva e, quando possibile parametrica dei fattori sopra indicati.

Per la valutazione dei fattori di contesto e di contenuto del lavoro occorre comunque sentire i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Negli enti e nelle aziende di maggiori dimensioni la consultazione è resa più semplice perché è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori.

La scelta delle modalità con cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Nel caso non emergano fattori di rischio il datore di lavoro dovrà semplicemente annotarlo nei documenti di valutazione dei rischi (DVR).

In caso contrario, cioè quando emergano fattori di rischio da stress lavoro correlato, si procede all’adozione di “opportuni interventi correttivi” (ad esempio interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi ecc.).

Se la situazione non migliora si procede alla fase eventuale  della “valutazione approfondita”.

Tale fase prevede una valutazione maggiormente approfondita perché vengono presi in esame gli elementi soggettivi dei lavoratori.

In questa fase si rende necessario il coinvolgimento  di un  psicologo sociale o del lavoro, (da affiancare al medico competente) che attraverso strumenti specifici quali questionari, focus-group ed interviste semi-strutturate possa elaborare un documento complessivo in cui registrare le problematiche in riferimento ai gruppi di lavoratori omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate.

 

 

CONSIDERATO che per l’avvio delle attività sopra indicate si rende necessario attivare un apposito gruppo di lavoro multidisciplinare del quale sono chiamati a far parte il Datore di lavoro, con funzioni di coordinamento, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), i Medici Competenti, i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), un Dirigente della Direzione Risorse umane o suo delegato ed altre figure di supporto eventualmente ritenute necessarie per integrarne le relative competenze;

 

VISTA la nota n. RA/213917 del 19.10.2011 della Direzione Risorse Umane e Strumentali  con cui è stato comunicato il nominativo del Dott. Alfredo Moroni, Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale e Contenzioso, quale componente dell’istituendo Gruppo di Lavoro;

 

RITENUTO di dover formalizzare la costituzione del Gruppo di Lavoro nella composizione sopra specificata, al fine di pervenire in tempi rapidi all’espletamento delle fasi  delineate dalla direttiva ministeriale, con particolare riferimento alla  acquisizione dei dati  oggettivi sopra indicati, alla condivisione della metodologia per il rilevamento dei dati ed alla individuazione del “campione rappresentativo”  dei dipendenti  della Giunta Regionale da prendere in considerazione per l’esame e l’approfondimento di eventuali fattori di stress.

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTA la L.R. n. 3 del 25.03.2002;

D E T E R M I N A

 

Per le motivazioni espresse in premessa:

 

1.            Di procedere alla costituzione e al formale insediamento del Gruppo di Lavoro per l’esame delle problematiche connesse  alla valutazione del rischio stress lavoro–correlato di cui all’art.28, comma 1, del D. Lgs.  9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nella seguente composizione:

-              Dott. Fausto Fanti, Datore di lavoro della Giunta Regionale d’Abruzzo, con funzione di coordinamento dei lavori,

-              Prof.ssa Loreta Tobia, Medico competente per L’Aquila e Teramo e relative Province;

-              Dott. Enrico Scassa, Medico competente per Chieti e Pescara e relative Province;

-              Responsabile  pro-tempore del Servizio Prevenzione e Protezione della Giunta Regionale d’Abruzzo,

-              Dott.ssa Anna Chiara Catitti, specialista statistico-informatico della Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro,

-              Dott. Ing. Fabrizio Collini, specialista Ingegnere della Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e sicurezza sul Lavoro,

-              Dott. Alfredo Moroni, Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale e Contenzioso,

-              Sig.ra Angela Petricone, RLS,( rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) CGIL-FP,

-              Dott.ssa Cinzia De Michele, RLS CGIL-FP,

-              Sig. Giuseppe Liberatoscioli, RLS CISL-FPS,

-              Rag. Arnaldo Vitelli, RLS CISL-FPS,

-              Dott. Fabrizio Pieri, RLS UIL-FPI,

-              Sig. Luciano Di Giacomo, RLS SULPM-UGL.

 

2.            Di dare atto che le riunioni del Gruppo di Lavoro in oggetto saranno convocate a cura del Datore di Lavoro e che le funzioni di segreteria saranno svolte a cura del personale assegnato alla Struttura speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro nelle sedi di L’Aquila e di Pescara;

 

3.            Di dare atto che nessun compenso è corrisposto ai componenti del Gruppo di lavoro che partecipino ai relativi lavori in qualità di dipendenti della Regione; agli stessi è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell’Amministrazione Regionale per le partecipazioni a sessioni di lavoro che comportino la necessità di spostarsi in luoghi diversi dall’ordinaria sede di lavoro.

 

4.            Di precisare che le attività che saranno svolte nella specifica materia dai componenti esterni ( medici competenti e Responsabile S.P.P.),  rientrano nell’ambito delle prestazioni professionali disciplinate dalle rispettive convenzioni attualmente in essere con la Giunta Regionale d’Abruzzo, per cui il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale .

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

 

Il DATORE UNICO DI LAVORO

della GIUNTA REGIONALE

Dott. Fausto Fanti