STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE (D.LGS 81/2008).
DETERMINAZIONE 08.10. 2011, n SG/97
SG/97 - Istituzione gruppo di lavoro per l’esame delle
problematiche connesse alla valutazione del rischio stress lavoro–correlato
di cui all’art.28, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 931
del 13.11.2002 è stata costituita, ai sensi della L.R.
10.05.2002 n° 7 (Legge Finanziaria 2002), la
Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”;
PREMESSO che la L.R. 10.05.2002 n° 7 all’Art. 16 comma 12 stabilisce che il Dirigente
Responsabile della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e
Sicurezza sul Lavoro” è individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le
sedi di lavoro della Giunta Regionale ai sensi dell’Art. 2 dell’ex D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 563
del 05.10.2009 è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente Responsabile della Struttura Speciale di
Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81, così come corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
106, che all’art. 28 menziona
espressamente tra i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori quelli
connessi allo “stress lavoro correlato
(SLC)” secondo i contenuti dell’Accordo quadro europeo sullo stress nei
luoghi di lavoro datato 8 ottobre 2004;
RILEVATO che la valutazione di tale fattore di rischio è
divenuta obbligatoria per le P.A. a decorrere dal 31 dicembre 2010 ai sensi
dell’art. 8 comma 12 del D.L. n. 78/2010, di approvazione della manovra
economica del Governo;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali del 18 novembre 2010 prot. n. 15/Segr/0023692, di
recepimento delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente
per la sicurezza e salute sul lavoro, con cui sono state impartite indicazioni
metodologiche al fine di dare pratica attuazione al precetto normativo mediante
l’espletamento di una serie di attività di valutazione, i cui risultati devono
essere riportati nei documenti di valutazione dei rischi entro termini
ristretti;
PRESO ATTO che il percorso
delineato dalla citata circolare ministeriale prevede un’articolata
serie di fasi da seguire per realizzare e completare le attività di valutazione
ed indica anche gli oggetti su cui concentrare l’attenzione e le modalità
operative e gestionali dell’indagine da porre in essere, che possono essere
così sintetizzate:
La valutazione prende in esame non i singoli lavoratori, ma
gruppi omogenei (ad esempio per mansioni o partizioni organizzative) che
risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che
ciascun datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della
effettiva organizzazione aziendale.
La valutazione si articola in due fasi.
La prima fase è necessaria e deve evidenziare “indicatori
oggettivi e verificabili” di vario tipo:
- Eventi
“sentinella”: indice di infortuni, turn-over, specifiche e frequenti lamentele
formalizzate da parte dei lavoratori, procedimenti disciplinari, assenze dal
posto di lavoro ecc.;
- Fattori
di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro ed attrezzature, carichi e ritmi di
lavoro, turni ecc.;
- Fattori
di contesto del lavoro: ruolo, conflitti interpersonali, relazioni
interpersonali sul lavoro, autonomia
decisionale/controllo, interfaccia famiglia/lavoro ecc.
In questa prima fase possono essere utilizzate liste di
controllo, applicabili anche dai soggetti della prevenzione, che consentano una
valutazione oggettiva complessiva e, quando possibile parametrica dei fattori
sopra indicati.
Per la valutazione dei fattori di contesto e di contenuto
del lavoro occorre comunque sentire i lavoratori e/o i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS).
Negli enti e nelle aziende di maggiori dimensioni la
consultazione è resa più semplice perché è possibile sentire un campione
rappresentativo di lavoratori.
La scelta delle modalità con cui sentire i lavoratori è
rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione
adottata.
Nel caso non emergano fattori di rischio il datore di lavoro
dovrà semplicemente annotarlo nei documenti di valutazione dei rischi (DVR).
In caso contrario, cioè quando emergano fattori di rischio
da stress lavoro correlato, si procede all’adozione di “opportuni interventi
correttivi” (ad esempio interventi organizzativi, tecnici, procedurali,
comunicativi, formativi ecc.).
Se la situazione non migliora si procede alla fase
eventuale della “valutazione
approfondita”.
Tale fase prevede una valutazione maggiormente approfondita
perché vengono presi in esame gli elementi soggettivi dei lavoratori.
In questa fase si rende necessario il coinvolgimento di un
psicologo sociale o del lavoro, (da affiancare al medico competente) che
attraverso strumenti specifici quali questionari, focus-group
ed interviste semi-strutturate possa elaborare un documento complessivo in cui
registrare le problematiche in riferimento ai gruppi di lavoratori omogenei di
lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate.
CONSIDERATO che per l’avvio delle attività sopra indicate si
rende necessario attivare un apposito gruppo di lavoro multidisciplinare del
quale sono chiamati a far parte il Datore di lavoro, con funzioni di
coordinamento, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), i
Medici Competenti, i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), un
Dirigente della Direzione Risorse umane o suo delegato ed altre figure di
supporto eventualmente ritenute necessarie per integrarne le relative
competenze;
VISTA la nota n. RA/213917 del 19.10.2011 della Direzione
Risorse Umane e Strumentali con cui è
stato comunicato il nominativo del Dott. Alfredo Moroni, Dirigente del Servizio
Amministrazione del Personale e Contenzioso, quale componente dell’istituendo
Gruppo di Lavoro;
RITENUTO di dover formalizzare la costituzione del Gruppo di
Lavoro nella composizione sopra specificata, al fine di pervenire in tempi
rapidi all’espletamento delle fasi
delineate dalla direttiva ministeriale, con particolare riferimento alla acquisizione dei dati oggettivi sopra indicati, alla condivisione
della metodologia per il rilevamento dei dati ed alla individuazione del
“campione rappresentativo” dei
dipendenti della Giunta Regionale da
prendere in considerazione per l’esame e l’approfondimento di eventuali fattori
di stress.
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77,
recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 3 del 25.03.2002;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di
procedere alla costituzione e al formale insediamento del Gruppo di Lavoro per
l’esame delle problematiche connesse
alla valutazione del rischio stress lavoro–correlato
di cui all’art.28, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
nella seguente composizione:
- Dott.
Fausto Fanti, Datore di lavoro della Giunta Regionale d’Abruzzo, con funzione
di coordinamento dei lavori,
- Prof.ssa
Loreta Tobia, Medico competente per L’Aquila e Teramo
e relative Province;
- Dott.
Enrico Scassa, Medico competente per Chieti e Pescara e relative Province;
- Responsabile pro-tempore del Servizio Prevenzione e
Protezione della Giunta Regionale d’Abruzzo,
- Dott.ssa
Anna Chiara Catitti, specialista statistico-informatico
della Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul
Lavoro,
- Dott.
Ing. Fabrizio Collini, specialista Ingegnere della
Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e sicurezza sul Lavoro,
- Dott.
Alfredo Moroni, Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale e
Contenzioso,
- Sig.ra
Angela Petricone, RLS,( rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza) CGIL-FP,
- Dott.ssa
Cinzia De Michele, RLS CGIL-FP,
- Sig.
Giuseppe Liberatoscioli, RLS CISL-FPS,
- Rag.
Arnaldo Vitelli, RLS CISL-FPS,
- Dott.
Fabrizio Pieri, RLS UIL-FPI,
- Sig.
Luciano Di Giacomo, RLS SULPM-UGL.
2. Di dare
atto che le riunioni del Gruppo di Lavoro in oggetto saranno convocate a cura
del Datore di Lavoro e che le funzioni di segreteria saranno svolte a cura del
personale assegnato alla Struttura speciale di Supporto Tutela della Salute e
Sicurezza sul lavoro nelle sedi di L’Aquila e di Pescara;
3. Di dare
atto che nessun compenso è corrisposto ai componenti del Gruppo di lavoro che partecipino
ai relativi lavori in qualità di dipendenti della Regione; agli stessi è
riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio secondo il trattamento
spettante al personale dipendente dell’Amministrazione Regionale per le
partecipazioni a sessioni di lavoro che comportino la necessità di spostarsi in
luoghi diversi dall’ordinaria sede di lavoro.
4. Di
precisare che le attività che saranno svolte nella specifica materia dai
componenti esterni ( medici competenti e Responsabile S.P.P.), rientrano nell’ambito delle prestazioni
professionali disciplinate dalle rispettive convenzioni attualmente in essere
con la Giunta Regionale d’Abruzzo, per cui il presente provvedimento non
comporta oneri a carico del bilancio regionale .
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
Il DATORE UNICO DI LAVORO
della GIUNTA
REGIONALE
Dott. Fausto Fanti