LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTO il D.Lgs. 387 del 29.12.2003 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in particolare
l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative il procedimento dell’autorizzazione unica,
che al comma 1 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti,
autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed
urgenti;
VISTO il D.P.R. 327 del
08/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTA la L.R. n. 7 del 03/03/2010 “Disposizioni regionali in materia
di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTA la L.R. n. 28 del 19/06/2012 “Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia
di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela
del territorio regionale)”;
PRESO ATTO dell’istanza
del 08/08/2012 presentata dalle Società EN.E.R. Wind
s.r.l. e acquisita al protocollo regionale n°
RA/189477 del 21/08/2012 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico
di potenza pari a 4 MWe da ubicarsi nel Comune di Torrebruna (CH);
CONSIDERATO che la L.R. 7/2010 all’art. 5, dispone, tra l’altro, di conferire
agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di
"autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione
della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di competenza
regionale o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla
normativa vigente;
CONSIDERATO che nella
fattispecie trattasi di opere che interessano il territorio del solo Comune di Torrebruna e che pertanto, ai sensi dell’art. 3 comma 3
lettera a), costituisce autorità espropriante il Comune ove insiste l’opera;
CONSIDERATA la
possibilità di conferire ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R.
n. 7/2010, all’Amministrazione Comunale di Torrebruna
la funzione di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni
di esecuzione della relativa procedura, relativamente alla costruzione
dell’impianto eolico di potenza pari a 4
MWe da ubicarsi nel Comune di Torrebruna
(CH). Società proponente: EN.E.R. Wind s.r.l. di Faenza
(RA) – di cui all’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, acquisita al protocollo
regionale n° RA/189477 del 21/08/2012;
DATO ATTO, altresì, che
l’art. 5 comma 6 della richiamata L.R. n. 7/2010
dispone che “con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le
modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di
convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato”;
CONSIDERATO doveroso
non impedire lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica ex art. 12
D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e
quindi, nelle more della determinazione delle modalità di attuazione delle
deleghe di cui all’art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010,
di procedere attraverso la definizione di delibera di giunta straordinaria e
specifica, facendo riferimento allo schema di Convenzione approvato dalla
Conferenza Permanete Regione-Enti Locali di cui all’art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010 e ai criteri per il calcolo dei compensi da
erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate;
DATO ATTO che l’intero
onere finanziario della spesa per l’acquisizione degli immobili ovvero del loro
asservimento nonché dell’intera procedura espropriativa, così come individuato
all’art. 5 commi 5 e 8 della L.R. n. 7 del
03/03/2010, sono a carico del soggetto Proponente, che è, per l’impianto in
oggetto la Società EN.E.R.WIND s.r.l. con sede legale
in Faenza (RA) - Via Granarolo n.175/3;
RITENUTO di dover
approvare l’Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli
Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” recante la formula
per il calcolo degli importi da erogare agli stessi Enti, approvato dalla
Conferenza Permanente Regione Enti Locali come risulta dalla copia dei verbali
in data 04/07/2007 e 08/07/2009 in atti della Regione Abruzzo, evidenziando che
le opere oggetto del presente provvedimento sono opere private dichiarate di
pubblica utilità ai sensi di legge e pertanto tutti gli oneri di previsione
della spesa per l’acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento
nonché per l’espletamento delle procedure espropriative, sono a carico dei
proponenti e rese direttamente dagli stessi all’autorità espropriante;
RITENUTO di dover
approvare l’Allegato B “Convenzione per parco eolico Torrebruna
– En.E.R. WIND s.r.l.” redatto secondo lo Schema di
convenzione approvato dalla Conferenza
Permanente Regione Enti Locali, tenuto conto della facoltà della Regione di
delegare con provvedimenti regionali le funzioni espropriative agli Enti
locali, stabilendone limiti e modalità, come negli incontri della
Conferenza di cui ai verbali del 04/07/2007 e 08/07/2009, in atti della
Regione Abruzzo;
PRESO ATTO di dover
avviare la fase dell’intera procedura di esproprio per l’impianto eolico sito
nel Comune di Torrebruna (CH), proposto dalla Società
EN.E.R. Wind s.r.l. con istanza del 08/08/2012
acquisita al protocollo regionale n° RA/189477 del
21/08/2012;
RITENUTO
opportuno, così come previsto dall’art.
6 comma 2 del D.P.R. 327/01 - che prevede che le Regioni individuino ed organizzino l’ufficio per le
espropriazioni, ovvero attribuiscano i relativi poteri ad un ufficio già
esistente - individuare l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA quale ufficio idoneo alla
definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell’impianto di
che trattasi e alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti l’adozione
del presente atto;
PRESO ATTO che in fase
di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/03 la struttura competente istruisce la pratica nella sua completa
documentazione, comprensiva di Piano particellare di esproprio;
RITENUTO pertanto
opportuno definire i costi istruttori in favore della Regione per la fase di
istruttoria preliminare all’avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e per il rilascio dell’autorizzazione con la
conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell’Allegato A
“Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali
affidatari di procedure espropriative delegate”;
DATO ATTO infine, che
il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché in
ordine alla legittimità del presente Provvedimento;
A VOTI unanimi resi
nelle forme di legge
DELIBERA
per i motivi espressi
in narrativa che si intendono integralmente richiamati:
1) Di delegare all’Amministrazione
Comunale di Torrebruna (CH), ai sensi e per gli
effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le
funzioni di “autorità espropriante” per la realizzazione delle opere relative
al progetto di “costruzione di un impianto eolico di 4 MWe
da ubicarsi nel Comune di Torrebruna (CH). Società
Proponente EN.E.R. Wind s.r.l. - istanza del
08/08/2012 acquisita al protocollo regionale n°
RA/189477 del 21/08/2012”.
2) Di approvare l’allegato A “Criteri per
il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure
espropriative delegate” approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti
Locali.
3) Di approvare l’Allegato B “Convenzione
per parco eolico Torrebruna – EN.E.R.
Wind s.r.l.” redatto secondo lo schema di convenzione approvato dalla
Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare con l’Amministrazione
Comunale di Torrebruna (CH), autorizzando all’uopo il
Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della
“Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” o suo delegato;
4) Di individuare ai sensi dell’art. 6
comma 2 del DPR 327/01, l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA quale ufficio idoneo alla
definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell’impianto di
che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l’adozione del
presente atto;
5) Di stabilire che i costi istruttori
relativi alla fase di istruttoria preliminare all’avvio del procedimento ex
art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio
dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così
come previsti nella quota Pp dell’Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da
erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” siano
versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula delle
convenzioni, in favore della Regione
Abruzzo sul capitolo di entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di
istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. – L.R. 09.08.2006 n. 27”;
6) Che il presente provvedimento venga
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono
allegati