INTEGRAZIONI

 

Art. 20 bis

Presidenza del Consiglio

1.         Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo il giuramento del Sindaco e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.

2.         L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con la presenza di due terzi dei componenti il Consiglio ed a maggioranza assoluta di voti.

3.         Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente colui che ha conseguito maggior numero di voti.

4.         Se a seguito della seconda votazione i candidati da ammettere al ballottaggio risultino più di due a causa di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il candidato anziano per maggiore cifra individuale.

5.         In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal consigliere anziano per maggiore cifra individuale.

6.         Se il consigliere anziano è assente o rifiuta, le funzioni sono assunte dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. Il consigliere anziano che rifiuta non presiede più il Consiglio in nessuna altra circostanza.     

7.         La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Sindaco.

8.         Il Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che lo riguarda.

Art. 20 ter

Compiti del Presidente

1.         Il Presidente del Consiglio Comunale è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, dei gruppi e dei singoli Consiglieri.

2.         Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, ne predispone l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento; il regolamento assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco. 

3.         Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, sospende e scioglie l'adunanza.           

4.         Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina i compiti ed i poteri del presidente nei rapporti con il Sindaco, con i gruppi e con i Consiglieri.

Art. 20 quater

Dimissioni del Presidente

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.”

MODIFICHE

L’art. 31, comma 1, primo periodo, è così sostituito:”Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti”.

L’art. 25, comma 2, è così sostituito: “I processi verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale”.

Integrazione disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07.02.2013

Art. 39 bis

Incarichi acontratto

“La copertura dei posti di responsabili dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Francesco Cerasoli