IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge
Art.
1
(Modifiche
alla L.R. 11.3.2013, n. 6)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6,
recante “Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della
Pesca in Abruzzo”, dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:
“Art.
3 bis
(Rimborso
oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio)
1. In
conformità con quanto disposto al precedente articolo 3, comma 2, è
autorizzata l’erogazione in favore dell’Associazione Armatori Pescara per le
spese assicurative e per gli interventi derivanti dai danni anche economici per
il mancato dragaggio del Porto di Pescara ed in funzione dell’obbligo di
movimentazione delle imbarcazioni e caricamento prodotti ittici.
2. L’onere straordinario è posto a carico
della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo
stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato
“Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4
della L.R. 11.03.2013, n. 6”.
2. Al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in
termini di competenza e di cassa:
- lo stanziamento del capitolo di
entrata 03.05.002 – 35020, denominato “Entrate derivanti dal 50% degli oneri di
urbanizzazione per il recupero dei sottotetti” è incrementato in € 76.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa
08.01.016 – 141502, denominato “Intervento straordinario in favore della
Marineria di Pescara – Art. 4 della L.R. 11.03.2013,
n. 6” è incrementato di € 76.000,00.
Art.
2
(Modifica
alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 recante “Disciplina del comando
presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità”)
1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 70, il
periodo “Per soddisfare le esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del
Piano sanitario regionale può essere utilizzato, in applicazione dell’art. 44
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (…)” è sostituito dal seguente “Per far
fronte a specifiche esigenze connesse alle attività di programmazione e
controllo in ambito sanitario proprie della Direzione Politiche della Salute della
Regione Abruzzo, anche in relazione agli adempimenti connessi all’attuazione
del Piano di Rientro e dei Programmi Operativi può essere utilizzato (…)”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale 19 agosto 1996, n. 70 è abrogato.
3. I comandi in essere alla data di
approvazione della presente legge sono assoggettati alla nuova disciplina
stabilita dalla medesima.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicatanel “Bollettino Ufficiale
della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlae di farla osservare
come legge della RegioneAbruzzo.
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L’Aquila, addì 8 maggio
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
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TESTO
DELL'ARTICOLO
1 DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 70
"Disciplina
del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto
sanità"
COORDINAT0
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 8 MAGGIO 2013, N. 11
"Modifiche
alla L.R. 11.3.2013, n. 6 (Misure urgenti per lo
sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e alla L.R. 19.8.1996, n. 70 (Disciplina del comando presso la
Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità)"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico.
Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R.
19 AGOSTO 1996, N. 70
Disciplina del comando
presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità.
Art.
1
1. Per far fronte a specifiche esigenze
connesse alle attività di programmazione e controllo in ambito sanitario
proprie della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, anche in
relazione agli adempimenti connessi all’attuazione del Piano di Rientro e dei
Programmi Operativi può essere utilizzato personale proveniente dalle Unità
sanitarie locali in posizione di comando esclusivamente in relazione ai posti
vacanti per qualifica corrispondenti alla posizione giuridica dei dipendenti.
2. [Il comando ha la durata massima di un
anno e può essere prorogato per motivate ed inderogabili esigenze di servizio
per un ulteriore anno fino a tre anni].
3. Il comando deve essere sempre motivato
da esigenze organizzative urgenti che devono risultare da una dettagliata
relazione del competente dirigente di servizio, avallata dal coordinatore di
settore, ovvero dal componente la Giunta interessato per materia; dalla stessa
relazione deve emergere anche la tipologia delle attività che dovrebbero essere
espletate dal dipendente da comandare.
4. Al personale comandato presso la
Regione Abruzzo sono corrisposti gli emolumenti fissi e continuativi spettanti,
in base alla vigente disciplina contrattuale, per la qualifica di inquadramento
presso l’ente di provenienza.
5. Al personale sino all’VIII qualifica funzionale sono, altresì, corrisposti gli
emolumenti accessori previsti per i dipendenti di corrispondente qualifica
funzionale della Regione Abruzzo.
Al personale di
qualifica dirigenziale comandato presso la Regione Abruzzo competono, altresì,
le indennità di funzione, ovvero di posizione e di risultato, previste dalla
vigente disciplina contrattuale per il personale regionale, in relazione
all’incarico conferito.