IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

 

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6)

1.         Alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6, recante “Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo”, dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 3 bis

(Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio)

1.         In  conformità con quanto disposto al precedente articolo 3, comma 2, è autorizzata l’erogazione in favore dell’Associazione Armatori Pescara per le spese assicurative e per gli interventi derivanti dai danni anche economici per il mancato dragaggio del Porto di Pescara ed in funzione dell’obbligo di movimentazione delle imbarcazioni e caricamento prodotti ittici.

2.         L’onere straordinario è posto a carico della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6”.

2.         Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

-          lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 – 35020, denominato “Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti” è incrementato in € 76.000,00;

-          lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Art. 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6” è incrementato di € 76.000,00.

Art. 2

(Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 recante “Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità”)

1.         All’articolo 1, comma 1, della  legge regionale 19 agosto 1996, n. 70, il periodo “Per soddisfare le esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del Piano sanitario regionale può essere utilizzato, in applicazione dell’art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (…)” è sostituito dal seguente “Per far fronte a specifiche esigenze connesse alle attività di programmazione e controllo in ambito sanitario proprie della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, anche in relazione agli adempimenti connessi all’attuazione del Piano di Rientro e dei Programmi Operativi può essere utilizzato (…)”.

2.         Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 è abrogato.

3.         I comandi in essere alla data di approvazione della presente legge sono assoggettati alla nuova disciplina stabilita dalla medesima.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicatanel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare come legge della RegioneAbruzzo.

 

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L’Aquila, addì 8 maggio 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTO

DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 70

"Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità"

COORDINAT0

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 8 MAGGIO 2013, N. 11

"Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e alla L.R. 19.8.1996, n. 70 (Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico.

Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 19 AGOSTO 1996, N. 70

Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità.

Art. 1

1.         Per far fronte a specifiche esigenze connesse alle attività di programmazione e controllo in ambito sanitario proprie della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, anche in relazione agli adempimenti connessi all’attuazione del Piano di Rientro e dei Programmi Operativi può essere utilizzato personale proveniente dalle Unità sanitarie locali in posizione di comando esclusivamente in relazione ai posti vacanti per qualifica corrispondenti alla posizione giuridica dei dipendenti.

2.         [Il comando ha la durata massima di un anno e può essere prorogato per motivate ed inderogabili esigenze di servizio per un ulteriore anno fino a tre anni].

3.         Il comando deve essere sempre motivato da esigenze organizzative urgenti che devono risultare da una dettagliata relazione del competente dirigente di servizio, avallata dal coordinatore di settore, ovvero dal componente la Giunta interessato per materia; dalla stessa relazione deve emergere anche la tipologia delle attività che dovrebbero essere espletate dal dipendente da comandare.

4.         Al personale comandato presso la Regione Abruzzo sono corrisposti gli emolumenti fissi e continuativi spettanti, in base alla vigente disciplina contrattuale, per la qualifica di inquadramento presso l’ente di provenienza.

5.         Al personale sino all’VIII qualifica funzionale sono, altresì, corrisposti gli emolumenti accessori previsti per i dipendenti di corrispondente qualifica funzionale della Regione Abruzzo.

Al personale di qualifica dirigenziale comandato presso la Regione Abruzzo competono, altresì, le indennità di funzione, ovvero di posizione e di risultato, previste dalla vigente disciplina contrattuale per il personale regionale, in relazione all’incarico conferito.