IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DH31/189/Usi Civici del 20/03/2013, che forma
parte integrante e sostanziale del
presente decreto, il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico
ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di
Sviluppo Rurale, Forestale Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la
richiesta di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site
nel Comune di Ortucchio;
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 3 datato 16/10/2012 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra
richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione
con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di Ortucchio, oltre alle 10
annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le
spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 3 datato 16/10/2012 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di
riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104
della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n.
68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 3
datato 16/10/2012;
DATO ATTO che il
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Ortucchio (AQ) a favore di n. 2 Ditte indicate
nell’allegato “A” elenco n. 3 datato 16/10/2012 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Ortucchio a riscuotere i canoni come indicati nel più volte
citato allegato “A” elenco n. 3 datato 16/10/2012 nonché effettuare
l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Ortucchio ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma
dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne
avranno diritto;
- -di fare obbligo al Comune di Ortucchio a
reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98:
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio,
con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine
di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..
L’Aquila, 22.04.2013
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott.
Giovanni CHIODI
Segue
allegato