IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
COMMISSARIO
AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2009 con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario con il compito
di affiancare, con specifico riferimento agli interventi ivi dettagliati, il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Abruzzese, avviato
nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2 comma
88 della L. n. 191/2009, per l’intera vigenza di detti Programmi Operativi;
ATTESO che la riferita
deliberazione del 7 giugno 2012 incarica il Sub Commissario a collaborare con
il Commissario ad Acta tra l’altro per l’“attuazione
della normativa statale in materia di autorizzazioni e di accreditamenti istituzionali
mediante adeguamento della vigente normativa regionale”;
VISTA la L.R. n. 32 del 31.07.2007 recante “Norme generali in
materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private” e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008 pubblicata sul BURA n° 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali
di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie,
successivamente modificata ed integrata con la Deliberazione del Commissario ad
Acta n. 36/2009 del 01/06/2009;
RICHIAMATO il Manuale
di Autorizzazione che, nel dettagliare al § 2.1 i requisiti minimi strutturali
e tecnologici generali afferenti tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di ricovero a ciclo continuo e diurno (codice paragrafo STG), alla lettera o)
prevede il possesso degli “impianti di distribuzione dei gas medicali”;
CONSIDERATO che nella
Regione Abruzzo i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL regionali,
competenti nella verifica del possesso dei requisiti minimi autorizzativi ai
sensi e per gli effetti della citata LR n. 32/2007, hanno rilevato difficoltà
interpretative del predetto requisito generale di cui alla lett. o), con la
conseguente non uniforme applicazione presso le diverse tipologie di strutture
di ricovero, come risulta dalla corrispondenza agli atti della Regione e dalle
risultanze delle verifiche condotte anche dal Comando Carabinieri NAS di
Pescara;
PRECISATO che il citato
Manuale di Autorizzazione detta nei successivi paragrafi requisiti minimi
strutturali e tecnologici specifici per ogni tipologia di struttura sanitaria,
tra le quali:
- l’Area di Degenza delle strutture che
erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o
diurno per acuti (par. 3.9);
- le RSA Disabili Adulti (par. 4.1.3),
le Unità Speciali di Accoglienza Prolungata (USAP, par. 4.1.4), le Residenze
Assistenziali Disabili Adulti (par. 4.1.5), ricomprese nella residenzialità e
semiresidenzialità per disabili;
- le Residenze Sanitarie Assistenziali
Anziani (RSA Anziani, par. 4.4.1), le Residenze Sanitarie Assistenziali Demenze
(RSA Demenze, par. 4.4.2) e le Residenze Assistenziali Anziani (RAA, par.
4.4.3) ricomprese nella residenzialità e semiresidenzialità per anziani non
autosufficienti;
- l’Ospedale di Comunità (par. 4.5)
ricompreso come le RSA, le RA e le USAP tra le strutture di ricovero;
RILEVATO che solo tra i
requisiti autorizzativi specifici dell’Area di degenza del ricovero per acuti e
dell’Ospedale di Comunità è stabilito l’impianto centralizzato per gas medicali
con prese vuoti ed ossigeno, e per l’USAP è prevista la presa per ossigeno per
ogni posto letto;
CONSIDERATO che le
suddette distinzioni tengono evidentemente conto del differente livello di
assistenza medica ed infermieristica che viene erogato in ciascuna tipologia
strutturale residenziale e di ricovero, che nelle RSA ed a maggior ragione
nelle RA è necessariamente inferiore rispetto al carico assistenziale proprio
di una struttura di ricovero per acuti (Presidio Ospedaliero Pubblico o Casa di
Cura privata accreditata), ovvero di una struttura residenziale preposta anche
all’erogazione di cure complesse, quale l’USAP o l’Ospedale di Comunità, e
quindi della differente frequenza e/o intensità di ricorso alla
somministrazione di gas medicali presso i diversi setting
assistenziali;
DATO ATTO che pertanto
le suddette strutture residenziali di RSA ed RA, nelle loro diverse
classificazioni di anziani disabili e dementi, debbano rispondere come tutte le
altre strutture di ricovero ai requisiti generali di cui al citato paragrafo
2.1 assicurando pertanto gli impianti di distribuzione dei gas medicali, e che
per le stesse non trova applicazione la predisposizione dell’impianto
centralizzato con prese vuoti ed ossigeno, come invece espressamente previsto
dal Manuale di Autorizzazione per le strutture di ricovero per acuti, per
l’Ospedale di Comunità e per l’USAP;
PRECISATO a tal
proposito che nelle predette RSA ed RA
l’utilizzo dei gas medicali possa essere legittimamente garantito
attraverso presidi alternativi che usufruiscano di un’unica fonte erogativa dedicata alla Struttura nel rispetto della
vigente normativa in materia di sicurezza per gli utenti e per gli operatori ed
in materia di antincendio;
STABILITO quindi che la
lett. o) del paragrafo 2.1 STG del Manuale di Autorizzazione di cui alla DGR n.
571/P del 01/07/2008 come modificata ed integrata con il Decreto commissariale
n. 36/2009 del 01/06/2009 è da intendersi nel senso che l’impianto di
distribuzione dei gas medicali debba prevedere un impianto centralizzato con
prese vuoti ed ossigeno per ogni posto letto nelle strutture di ricovero per
acuti, nelle USAP e negli Ospedali di comunità, mentre nelle RSA e nelle RA può
essere garantito anche con l’utilizzo di presidi alternativi nel rispetto della
vigente normativa in materia di sicurezza per gli utenti e per gli operatori ed
in materia di antincendio, in aderenza con i requisiti specifici stabiliti per
le diverse tipologie strutturali residenziali e di ricovero in parola;
PRECISATO a tal
proposito che ai sensi e per gli effetti della soprarichiamata LR 31/07/2007,
n. 32 e s.m.i., i Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali sono competenti nella verifica del rispetto di tutte
le condizioni minime di sicurezza normativamente previste;
RILEVATO che il
presente atto riveste carattere di urgenza, e, come tale, sarà trasmesso ai
Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua
adozione;
TUTTO CIÒ
PREMESSO
per le motivazioni e
precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
trascritte ed approvate
DECRETA
- di precisare, ai fini di una uniforme
interpretazione ed applicazione nella Regione Abruzzo della vigente normativa
in materia di autorizzazione accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private,
di cui alla LR 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., che la
lett. o) del paragrafo 2.1 (codice STG) “Requisiti minimi strutturali e
tecnologici generali” validi per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di ricovero a ciclo continuo o diurno del Manuale di Autorizzazione, approvato
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01/07/2008 come
modificata ed integrata con la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 36/2009 del 01/06/2009, è da intendersi nel senso
che l’impianto di distribuzione dei gas medicali debba prevedere un impianto
centralizzato con prese vuoti ed ossigeno per ogni posto letto nelle strutture
di ricovero per acuti, nelle USAP e negli Ospedali di comunità, mentre nelle
RSA e nelle RA può essere garantito anche con l’utilizzo di presidi alternativi
nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza per gli utenti e
per gli operatori ed in materia di antincendio, in aderenza con i requisiti
specifici stabiliti nello stesso Manuale di Autorizzazione per le diverse
tipologie strutturali residenziali e di ricovero sopramenzionate;
- di precisare altresì che, ai sensi e
per gli effetti della LR 31/07/2007, n. 32 e s.m.i.,
i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali sono competenti
nella verifica del rispetto di tutte le condizioni minime di sicurezza
normativamente previste;
- di pubblicare il presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la
validazione prevista nell’Accordo per l’attuazione del Piano di Rientro dai
disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio
economico.
Pescara, 22.04.2013
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni CHIODI