IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare, con specifico riferimento agli interventi  ivi dettagliati, il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2 comma 88 della L. n. 191/2009, per l’intera vigenza di detti Programmi Operativi;

ATTESO che la riferita deliberazione del 7 giugno 2012 incarica il Sub Commissario a collaborare con il Commissario ad Acta tra l’altro per l’“attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e di accreditamenti istituzionali mediante adeguamento della vigente normativa regionale”;

VISTA la L.R. n. 32 del 31.07.2007 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008 pubblicata sul BURA 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, successivamente modificata ed integrata con la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 36/2009 del 01/06/2009;

RICHIAMATO il Manuale di Autorizzazione che, nel dettagliare al § 2.1 i requisiti minimi strutturali e tecnologici generali afferenti tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie di ricovero a ciclo continuo e diurno (codice paragrafo STG), alla lettera o) prevede il possesso degli “impianti di distribuzione dei gas medicali”;

CONSIDERATO che nella Regione Abruzzo i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL regionali, competenti nella verifica del possesso dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi e per gli effetti della citata LR n. 32/2007, hanno rilevato difficoltà interpretative del predetto requisito generale di cui alla lett. o), con la conseguente non uniforme applicazione presso le diverse tipologie di strutture di ricovero, come risulta dalla corrispondenza agli atti della Regione e dalle risultanze delle verifiche condotte anche dal Comando Carabinieri NAS di Pescara;

PRECISATO che il citato Manuale di Autorizzazione detta nei successivi paragrafi requisiti minimi strutturali e tecnologici specifici per ogni tipologia di struttura sanitaria, tra le quali:

-          l’Area di Degenza delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti (par. 3.9);

-          le RSA Disabili Adulti (par. 4.1.3), le Unità Speciali di Accoglienza Prolungata (USAP, par. 4.1.4), le Residenze Assistenziali Disabili Adulti (par. 4.1.5), ricomprese nella residenzialità e semiresidenzialità per disabili;

-          le Residenze Sanitarie Assistenziali Anziani (RSA Anziani, par. 4.4.1), le Residenze Sanitarie Assistenziali Demenze (RSA Demenze, par. 4.4.2) e le Residenze Assistenziali Anziani (RAA, par. 4.4.3) ricomprese nella residenzialità e semiresidenzialità per anziani non autosufficienti;

-          l’Ospedale di Comunità (par. 4.5) ricompreso come le RSA, le RA e le USAP tra le strutture di ricovero;

RILEVATO che solo tra i requisiti autorizzativi specifici dell’Area di degenza del ricovero per acuti e dell’Ospedale di Comunità è stabilito l’impianto centralizzato per gas medicali con prese vuoti ed ossigeno, e per l’USAP è prevista la presa per ossigeno per ogni posto letto; 

CONSIDERATO che le suddette distinzioni tengono evidentemente conto del differente livello di assistenza medica ed infermieristica che viene erogato in ciascuna tipologia strutturale residenziale e di ricovero, che nelle RSA ed a maggior ragione nelle RA è necessariamente inferiore rispetto al carico assistenziale proprio di una struttura di ricovero per acuti (Presidio Ospedaliero Pubblico o Casa di Cura privata accreditata), ovvero di una struttura residenziale preposta anche all’erogazione di cure complesse, quale l’USAP o l’Ospedale di Comunità, e quindi della differente frequenza e/o intensità di ricorso alla somministrazione di gas medicali presso i diversi setting assistenziali;

DATO ATTO che pertanto le suddette strutture residenziali di RSA ed RA, nelle loro diverse classificazioni di anziani disabili e dementi, debbano rispondere come tutte le altre strutture di ricovero ai requisiti generali di cui al citato paragrafo 2.1 assicurando pertanto gli impianti di distribuzione dei gas medicali, e che per le stesse non trova applicazione la predisposizione dell’impianto centralizzato con prese vuoti ed ossigeno, come invece espressamente previsto dal Manuale di Autorizzazione per le strutture di ricovero per acuti, per l’Ospedale di Comunità e per l’USAP;

PRECISATO a tal proposito che nelle predette RSA ed RA  l’utilizzo dei gas medicali possa essere legittimamente garantito attraverso presidi alternativi che usufruiscano di un’unica fonte erogativa dedicata alla Struttura nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza per gli utenti e per gli operatori ed in materia di antincendio; 

STABILITO quindi che la lett. o) del paragrafo 2.1 STG del Manuale di Autorizzazione di cui alla DGR n. 571/P del 01/07/2008 come modificata ed integrata con il Decreto commissariale n. 36/2009 del 01/06/2009 è da intendersi nel senso che l’impianto di distribuzione dei gas medicali debba prevedere un impianto centralizzato con prese vuoti ed ossigeno per ogni posto letto nelle strutture di ricovero per acuti, nelle USAP e negli Ospedali di comunità, mentre nelle RSA e nelle RA può essere garantito anche con l’utilizzo di presidi alternativi nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza per gli utenti e per gli operatori ed in materia di antincendio, in aderenza con i requisiti specifici stabiliti per le diverse tipologie strutturali residenziali e di ricovero in parola;

PRECISATO a tal proposito che ai sensi e per gli effetti della soprarichiamata LR 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali sono competenti nella verifica del rispetto di tutte le condizioni minime di sicurezza normativamente previste;

RILEVATO che il presente atto riveste carattere di urgenza, e, come tale, sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

TUTTO  CIÒ  PREMESSO

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

-          di precisare, ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione nella Regione Abruzzo della vigente normativa in materia di autorizzazione accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private, di cui alla LR 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., che la lett. o) del paragrafo 2.1 (codice STG) “Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali” validi per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie di ricovero a ciclo continuo o diurno del Manuale di Autorizzazione, approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01/07/2008 come modificata ed integrata con la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 36/2009 del 01/06/2009, è da intendersi nel senso che l’impianto di distribuzione dei gas medicali debba prevedere un impianto centralizzato con prese vuoti ed ossigeno per ogni posto letto nelle strutture di ricovero per acuti, nelle USAP e negli Ospedali di comunità, mentre nelle RSA e nelle RA può essere garantito anche con l’utilizzo di presidi alternativi nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza per gli utenti e per gli operatori ed in materia di antincendio, in aderenza con i requisiti specifici stabiliti nello stesso Manuale di Autorizzazione per le diverse tipologie strutturali residenziali e di ricovero sopramenzionate; 

-          di precisare altresì che, ai sensi e per gli effetti della LR 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali sono competenti nella verifica del rispetto di tutte le condizioni minime di sicurezza normativamente previste; 

-          di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la validazione prevista nell’Accordo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico.

 

Pescara, 22.04.2013

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni CHIODI