IL SOGGETTO ATTUATORE

 

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo è stata interessata in data 6 aprile 2009 da un devastante evento sismico che ha causato numerose vittime, ingenti danni ai centri urbani, ai centri storici nonché alle attività economiche;

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti direttive;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare  l’art. 196 del D.L.gs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

RILEVATO che la gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni degli edifici, nonché dei rifiuti inerti da C&D, derivanti da interventi di interventi edilizi di manutenzione, ristrutturazione, attualmente costituisce un elemento di forte criticità ambientale che deve essere affrontata e risolta con iniziative efficaci, con l’organizzazione di una rete integrata di impianti di smaltimento e/o recupero, con il massimo coordinamento delle istituzioni pubbliche ed il coinvolgimento delle Associazioni di categoria interessate, anche al fine di limitare il più possibile, fenomeni di abbandono e smaltimento abusivo dei materiali e dei rifiuti;

VISTA la Legge 24.06.2009, n. 77 avente per oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”,pubblicata sulla G.U. 27 giugno 2009, n. 147, S.O;

RICHIAMATI i provvedimenti emessi con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) ed in particolare:

-          OPCM 3754del 09.04.2009 “Ulteriori disposizioni urgenti”;

-          OPCM 3760del 30.04.2009 “Conferenza dei Servizi ed Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”;

-          OPCM 3767del 13.05.2009 “Deposito temporaneo e trattamento dei rifiuti”;

-          OPCM 3771del 19.05.2009 “ Ripresa delle attività produttive, esenzioni autostradali e contributi per l’autonoma sistemazione”;

-          OPCM 3797del 30.07.2009 “Ulteriori misure per le aree colpite dal terremoto”;

-          OPCM 3813del 29.09.2009 “Ulteriori disposizioni per il territorio abruzzese colpito dal terremoto ”;

-          OPCM 3857del 10.03.2010 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo ”;

-          OPCM 3913del 22.12.2010 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”;

-          OPCM 3923 del 18.02.2011 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ( macerie, centro storico dell’Aquila e frazioni e ripresa delle attività sportive);

-          OPCM 3942del 20.05.2011 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”;

-          OPCM 4014 del 23.03.2012 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 – norme in materia di rimozione e smaltimento delle macerie;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

RICHIAMATO il  D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto applicabile;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato  ulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 129 del 22.02.2006, avente per oggetto “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007 avente per oggetto: “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”;

VISTA la DGR n. 693 del 13.09.2010, inerente: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 778 del 11.10.2010, inerente “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 19.05.2009, con la quale il Comune dell’Aquila ha individuato come primo sito di deposito temporaneo e selezione macerie il sito della cava “ex Teges”, ubicato in località “Pontignone di Paganica” del Comune dell’Aquila (AQ);

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot.n. 21112/09 del 17.08.2009 del Settore Ambiente ed Ecologia del Comune dell’Aquila con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 5, dell’OPCM n. 3797/2009 si affidano alla ASM SpA i servizi relativi alla raccolta trasporto, raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti e loro caratterizzazione, nonché quello relativo all’avvio degli stessi alle attività di recupero e smaltimento;

VISTA la nota del Commissario Delegato per la ricostruzione prot.n. 2305/AG del 18.03.2010;

VISTO il Protocollo d’Intesa siglato in data 02.12.2012 tra il MATTM, la Provincia dell’Aquila ed il Comune dell’Aquila relativo a: “Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex teges in località Pontignone”;

PRESO ATTO che in data 25.02.2011 è stata sottoscritta apposita convenzione tra la SOGESID SpA ed il Commissario Delegato per la ricostruzione avente ad oggetto le attività di supporto tecnico da fornire da parte della SOGESID SpA;

PRESO ATTO che con Decreto n. 51 del 16.03.2011 “Interventi urgenti nella cava ex teges per il trattamento e lo stoccaggio dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 6 aprile 2009”, il Commissario delegato per la ricostruzione ha disposto quanto segue:

-          art.1: l’approvazione, in linea con il progetto preliminare consegnato dalla SOGESID SpA con nota prot. n. 979 del 7.03.2011, della realizzazione degli interventi relativi a:

1.         esecuzione del piano delle indagini geognostiche, geotecniche ed ambientali;

2.         ampliamento delle aree impermeabilizzate di deposito dei rifiuti;

3.         acquisizione dell’impianto perla selezione e trattamento degli inerti e dei mezzi per il movimento di  terra e delle attrezzature;

-          art. 2: di autorizzare il Comune dell’Aquila, e per esso la società ASM SpA, ad eseguire e/o affidare secondo le specifiche tecniche fornite dalla SOGESID SpA, agli interventi di cui al suddetto punto 2, ed acquisire l’impianto di cui al suddetto punto 3);

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all’OPCM n. 4014 del 23.03.2012 ed in particolare:

-          art. 2, comma 3), lett. a 2) “il Soggetto Attuatore, inoltre, si avvale di ASM SpA, che in deroga alla normativa vigente assicura la gestione del sito di Pontignone a vantaggio dei comuni di cui al comma 1, nonché la vigilanza sull’attività di conferimento differenziato presso i cantiieri….omissis…”;

-          art. 2, comma 4) “il commissario delegato, per il tramite del Soggetto Attuatore, attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  e del Mare, con la Provincia dell’Aquila e con il Comune dell’Aquila in data 2 dicembre 2010, concernente le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex teges in località Pontignone di Paganica del Comune dell’Aquila. A tal fine il termine del 31.12.2009 previsto dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  rep n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato sino al termine dello stato di emergenza”;

-          art. 2, comma 6, lett. c) “Il Commissario Delegato per il tramite del Soggetto Attuatore, progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e sentiti i comuni competenti per territorio, siti di smaltimento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle frazioni merceologiche d cui all’articolo 1, impianti di trattamento degli stessi nonché opere di recupero ambientale tramite l’utilizzo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi che, a seguito di trattamento, anche attraverso miscelazione con altri rifiuti non pericolosi, ivi compresi terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito di cui al precedente articolo 1, comma 8 o materiali non aventi proprietà diverse ai sensi dell’art. 181. Comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., presentino livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d’uso della Tabella 1 dell’Allegato V della parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all’art. 9 del D.M 5.02.1998 e s.m.i.

-          art. 4, comma 3) “gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2005, n, UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d’uso del sito da recuperare;

-          art. 2, comma 6, lett. f) “il Soggetto Attuatore, inoltre, si avvale degli uffici regionali e provinciali per l’espletamento delle attività connesse con la gestione dei rifiuti…omissis…

VISTO il “Piano per la gestione delle macerie e rocce da scavo derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione”, redatto dal Soggetto Attuatore in ottemperanza dell’art. 2 dell’OPCM n. 3923/2011, cosi come modificato dall’OPCM n. 4014/2012;

VISTA la nota prot.n. 1853/STM del 26.04.2011 con la quale il Commissario Delegato per la ricostruzione trasmette all’ASM SpA il progetto di riqualificazione ambientale redatto dalla SOGESID SpA richiedendo alla stessa ASM SpA di: “…omissis… provvedere prime dell’inizio dei lavori, a richiedere l’autorizzazione al competente Ufficio regionale di gestione dei rifiuti, avvalendosi delle procedure acceleratorie previste dall’art. 13 dell’OPCM n. 3853 del 10.03.2010”;

VISTA la nota prot.n. 717 del 18.05.2011 con la quale ASM SpA ha attivato, presso il competente Servizio regionale per la Valutazione Impatto Ambientale (VIA), la procedura di verifica di Assoggettabilità (V.A) ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

PRESO ATTO che ASM SpA, con nota prot.n. 729 del 18.05.2011 ha richiesto al Commissario Delegato per la ricostruzione, alla Struttura Tecnica di Missione, alla Struttura per la Gestione dell’Emergenza, al Comune dell’Aquila, alla Provincia dell’Aquila ed alla SOGESID SpA, di fornire, in particolare,  i seguenti chiarimenti:

1.         ai sensi dell’OPCM n. 3857 del 10.03.2010 e dell’OPCM n. 3767 del 15.05.2009 i termini per provvedere alla rimozione dei materiali di cui all’art. 1, comma 2 dell’OPCM n. 3767 citata;

2.         le procedure e le modalità di gara da espletare per effettuare il conferimento dei rifiuti, se le stesse dovranno prevedere l’avvio del materiale depositato a recupero o smaltimento e la copertura finanziaria da indicare nel bando di gara;

3.         la possibilità di poter accelerare l’acquisizione dell’impianto mobile di frantumazione e vagliatura al fine di poter ottemperare alle richieste, tra cui quelle del Comune dell’Aquila, Assessorato allo sport, di materiale idoneo alla realizzazione dello strato di posa di fondazioni per nuove strutture, facendo presente che l’impianto indicato nel capitolato per la fornitura degli impianti  mezzi e forniture di cui al progetto redatto dalla SOGESID SpA (elaborato “O”), necessita delle previste autorizzazioni per cui la tempistica di utilizzo, tra esperimento delle gara di acquisizione e successive autorizzazioni, consiglia di valutare il ricorso a modalità di acquisizione diverse, tra cui il nolo a freddo o a caldo, di impianti già in possesso di autorizzazione;

VISTA la nota prot.n. 2472/STM del 08.06.2011, con la quale il Commissario Delegato per la Ricostruzione invita ASM SpA a porre in essere, senza ulteriore indugio, gli interventi urgenti nell’area della cava “Ex Teges”, previsti nel progetto redatto dalla SOGESID SpA;

PRESO ATTO della nota prot.n. 717 del 18.05.2011 con la quale ASM SpA ha avanzato, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., domanda di autorizzazione unica  per la realizzazione e gestione di un “Polo Impiantistico” per il trattamento delle macerie prodotte dal sisma del 06.04.2009, concernente un impianto di recupero (R13 – R5), per la produzione di materia prima seconda (M.P.S.) e per la realizzazione del  ripristino ambientale della cava denominata “Ex Teges” (invaso n. 1 e 2 ), ubicata in loc. “Pontignone di Paganica  del Comune dell’Aquila  in aree  ricadenti ai fogli catastali n. 15 e 27 e sulle seguenti particelle:

  INVASO

FOGLIO

PARTICELLE

1

15

Particelle in disponibilità in virtù del Decreto n. 69 del Commissario Delegato per la Ricostruzione e del verbale di accertamento  dello stato di consistenza  e di immissione in possesso redatti in data 1.08.2011

305, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370. 371, 372, 373, 415, 487, 499, 500, 501, 506, 507, 586, 587, 685, 710, 711, 712, 713.

2

27

Particelle in disponibilità in virtù del Decreto n. 70 del Commissario Delegato per la Ricostruzione e del verbale di accertamento  dello stato di consistenza  e di immissione in possesso redatti in data 1.08.2011

323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 845, 846, 847, 983, 894, 895.

 

VISTA la documentazione inviata in allegato alla domanda di autorizzazione unica, costituita dai seguenti elaborati progettuali:

ELABORATI DESCRITTIVI

-          Elaborato A: Relazione generale

-          Elaborato B: Considerazioni Geologico – Tecniche per la mitigazione del rischio di distacco di materiali dai fronti e versanti della cava;

-          Elaborato C: Relazione sull’impianto elettrico;

-          Elaborato D: Rilievo fotografico;

-          Elaborato E: Relazione di Compatibilità Ambientale;

-          Elaborato F: Piano di sicurezza e coordinamento;

-          Elaborato G: Computo metrico estimativo;

-          Elaborato H: Analisi dei Prezzi;

-          Elaborato I: Elenco dei prezzi unitari;

-          Elaborato J: Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera;

-          Elaborato K: Fornitura impianti, mezzi e attrezzature  - prezzi a base di gara;

-          Elaborato L : Quadro economico;

-          Elaborato M: Cronoprogramma;

-          Elaborato N: Capitolato speciale d’appalto;

-          Elaborato O: Capitolato per la fornitura di impianti, mezzi e attrezzature;

ELABORATI GRAFICI

-          Elaborato n. 1 : Inquadramento territoriale – corografia;

-          Elaborato n. 2 : Planimetria generale dell’area di intervento;

-          Elaborato n. 3: Planimetria catastale;

-          Elaborato n. 4 : Planimetria stato attuale;

-          Elaborato n. 5 : Planimetria interventi di progetto;

-          Elaborato n. 6: Interventi di mitigazione del rischio di distacco di materiali dai versanti della cava;

-          Elaborato n. 7: ampliamento aree impermeabilizzate;

-          Elaborato n. 8: Opere Tipo;

-          Elaborato n. 9 Layout di cantiere.

DATO ATTO che è stato individuato come responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi delle disposizioni della L. 241/1990 e s.m.i., il dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il SGR della Regione Abruzzo secondo le disposizioni dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., ha comunicato, con nota prot.n. RA/123862 del 9.06.2011 e successiva nota integrativa del 16.06.2011, inviata via e-mail, l’avvio del procedimento istruttorio ed ha convocato un’apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 23.06.2011;

VISTO il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi  (CdS) del 23.06.2011;

PRESO ATTO che nella suddetta Conferenza è emerso che: “omissis …  i presenti concordano che il procedimento istruttorio viene sospeso al fine di acquisire da parte del Commissario Delegato il progetto complessivo ai fini della sua autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Al fine di acquisire, altresì, chiarimenti in merito alla progettazione della viabilità collegata al sito in esame ed al relativo soggetto titolare del procedimento anche ai fini VIA, richiedono al Commissario Delegato per la Ricostruzione l’avvio delle procedure definitive di occupazione d’urgenza ed acquisizione delle aree interessate dal progetto complessivo di ripristino ambientale, nonché l’emanazione di un OPCM da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri che equipari il progetto complessivo finalizzato al ripristino dell’area e della viabilità connessa alla deroga normativa (tempistica) già ammessa ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’OPCM 3767/2009 in considerazione del fatto che l’attività da svolgere nel sito in esame è riferita ad operazioni di recupero di rifiuti. La CdS chiede, altresì, la Commissario Delegato per la Ricostruzione di emanare uno specifico provvedimento che chiarisca in modo univoco i procedimenti riferiti alle analisi e campionamento dei materiali e delle procedure per la gestione dei flussi dei rifiuti costituenti le macerie”;

PRESO ATTO della documentazione consegnata in sede di CdS dal Comune dell’Aquila, agli atti del SGR, e dei provvedimenti che hanno consentito l’uso del sito in esame;

VISTE le seguenti note del Commissario Delegato per la Ricostruzione e nello specifico:

-          nota prot.n. 2797/STM del 29.06.2011, con la quale è stato richiesto alla ex Struttura Tecnica di Missione a procedere, in merito alle procedure ablative delle aree interessate dal progetto in esame, agli adempimenti per i quali è stata incaricata con nota prot.n. 1962/STM del 18.05.2011;

-          nota prot.n. 2859/STM del 01.07.2011, con la quale è stato richiesto di disciplinare le modalità di analisi e campionamento dei materiali e delle procedure per la gestione dei flussi dei rifiuti costituenti le macerie;

-          nota prot.n. 2833/STM del 01.07.2011, con la quale si richiede all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila di accelerare le procedure finalizzate a definire ed approvare io tracciato per la viabilità di accesso al sito di stoccaggio temporaneo della cava “Ex Teges”;

VISTA la nota della SOGESID SpA prot.n. 003689 del 15.09.2011;

VISTA la nota prot.n. 1627 dell’11.10.2011 con la quale l’ASM SpA, in ottemperanza a quanto disposto in sede di CdS del 23.06.2011, ha trasmesso il “piano di esercizio” del sito in esame;

DATO ATTO che con nota prot.n. RA/253449 del 6.12.2011 e successiva nota inviata via e-mail del 16.12.2011, il SGR della Regione Abruzzo ha provveduto a convocare apposita CdS per il 21.12.2012, richiedendo ad ASM SpA di trasmettere a tutti gli Enti individuati dal Responsabile del procedimento copia della documentazione integrativa richiesta in sede di CdS del 23.06.2012;

VISTA la nota prot.n. 2032 del 9.12.2011  con la quale ASM SpA, in ottemperanza alle disposizioni della CdS del  23.06.2012 e di quanto richiesto dal SGR con nota prot.n. RA/253449 del 6.12.2011, ha trasmesso la seguente documentazione da intendersi sostitutiva di quanto precedentemente trasmesso e nello specifico:

ELABORATI DESCRITTIVI

-          Elaborato A:  Relazione generale;

-          Elaborato B:  Relazione tecnica

-          Elaborato C: Relazione Geologica, Geomorfologia ed Idrogeologica;

-          Elaborato D: Relazione Idrologica ed idraulica;

-          Elaborato E: Relazione geotecnica e sismica;

-          Elaborato F: Studio di inserimento urbanistico;

-          Elaborato G: Studio di fattibilità ambientale;

-          Elaborato H: Relazione paesaggistica;

-          Elaborato I: Cronoprogramma;

-          Elaborato J: Documentazione fotografica.

ELABORATI GRAFICI

-          Elaborato n. 1: Corografia di inquadramento;

-          Elaborato n. 2: Corografia generale;

-          Elaborato n. 3: Planimetria con ubicazione delle indagini geologiche, geotecniche e ambientali;

-          Elaborato n. 4: Carta geologica;

-          Elaborato n. 5: Carta geomorfologia;

-          Elaborato n. 6: Carta idrogeologica;

-          Elaborato n. 7: Corografia dei bacini;

-          Elaborato n. 8: Rilievo planoaltimetrico con ubicazione coni ottici;

-          Elaborato n. 9: Planimetria catastale;

-          Elaborato n. 10: Fase 1: ampliamento piazzale a quota ingresso invaso n. 1 – planimetria;

-          Elaborato n. 11: Fase 1: ampliamento piazzale a quota ingresso invaso n. 1 – sezioni;

-          Elaborato n.  12: Fase 2: messa in sicurezza scarpate invaso n. 2 – Planimetria e profilo;

-          Elaborato n.  13: Fase 2: messa in sicurezza scarpate invaso n. 2 – Sezioni;

-          Elaborato n.  14: Fase 2:  invaso n. 2 riempimento fino a q.ta  608.00 – Planimetria e profilo;

-          Elaborato n.  15: Fase 2:  invaso n. 2 riempimento fino a q.ta  608.00 – Sezioni;

-          Elaborato n.  16: Fase 3:  messa in sicurezza scarpate invaso n. 1 – Planimetria e profilo;

-          Elaborato n.  17: Fase 3:  messa in sicurezza scarpate invaso n. 1 – Sezioni 1/2;

-          Elaborato n.  18: Fase 3:  messa in sicurezza scarpate invaso n. 1 – Sezioni 2/2;

-          Elaborato n.  19: Riempimento invaso 1 q.ta 594.00 e messa in sicurezza scarpate – Planimetrie e profili;

-          Elaborato n.  20: Riempimento invaso 1 q.ta 594.00 e messa in sicurezza scarpate – Sezioni;

-          Elaborato n.  21: Fase 3 : Invaso n. 1 post – operam –Planimetria e profilo;

-          Elaborato n.  22: Fase 3 : Invaso n. 1 post – operam –Sezioni;

-          Elaborato n.  23: Fase 4 : Invaso n. 2 post – operam  - Planimetria e profilo;

-          Elaborato n.  24: Fase 4 : Invaso n. 2 post – operam  - Sezioni;

PRESO ATTO di quanto emerso in sede di CdS del 21.12.2011 e nello specifico:

Omissis

 

Procedura di esproprio del sito – contenzioso

Il Soggetto Attuatore, Dott. Ing. Romano relaziona relativamente alla problematica esproprio delle aree in parola. Chiarisce che la sospensiva del TAR ha riguardato il solo Decreto n. 69/2011, in riferimento all’apposizione del vincolo all’esproprio, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della L. 241/1990 che prevede nelle procedure di esproprio il coinvolgimento delle parti. F presente che il TAR si pronuncerà nel merito il 12.10.2012 e che la gestione del sito attualmente è svolta alla luce di una procedura di occupazione temporanea d’urgenza, finalizzata all’esproprio, con scadenza al 31.12.2011 ed in corso di rinnovo.

Procedura di sito contaminato

Il rappresentante della Regione evidenzia che nella relazione SOGESID, è riportato un superamento sulle acque sotterranee (IPA) rilevati sui piezometri ubicati nell’area tra l’invaso 1 e l’invaso 2, a tal riguardo si chiede ai proponenti quando sono state effettuate le analisi e se siano state avviate le procedure ai sensi del Titolo V del D.Lgs 152/2006. Si chiarisce che le analisi sono state eseguite nel mese di agosto 2011 e che i piezometri sono stati realizzati al fine del monitoraggio del sito anche in fase di gestione. Si fa presente inoltre che sono state eseguite analisi sui cumuli delle macerie stoccate nel deposito dell’invaso 1 e per alcuni di essi sono state riscontrati gli stessi superamenti di idrocarburi. È necessario approfondire la correlazione tra i superamenti riscontrati  sulle macerie con quelli riscontrati sulla falda e con quanto altro presente nell’intorno dell’area e afferibile, seppure in via di ipotesi, alla presenza degli inquinanti. Si invita il gestore del sito ad attivare immediatamente le procedure ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Il soggetto attuatore si impegna ad individuare le amministrazioni competenti per l’attivazione della suddetta procedura. Si precisa che le verifiche di cui alla suddetta norma, sono propedeutiche alla conclusione della procedura di V.A. dell’impianto mobile e conseguentemente per il rilascio della autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Si precisa, altresì, che il ripristino ambientale non potrà avvenire prescindendo dai risultati della caratterizzazione di cui all’art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Procedura Valutazione di Assoggettabilità

Il rappresentante dell’ufficio Valutazione Impatto Ambientale (VIA), fa presente che la Ditta CSA ha attivato la procedura di Valutazione di Assoggettabilità (V.A.) per l’installazione di un impianto di recupero mobile  (R5) nel sito di deposito temporaneo in parola, ove è prevista la realizzazione del progetto di cui ai lavori del presente tavolo. Lo stesso, pertanto, chiede se il progetto presentato sie riferibile esclusivamente all’attività di ripristino ambientale, ovvero ricomprenda anche l’attività di trattamento delle macerie. Nella seconda ipotesi la Ditta ASM dovrà attivare apposita procedura di Valutazione di Assoggettabilità (V.A.) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 4/2008. Si chiarisce che il progetto in esame riguarda esclusivamente l’attività di ripristino ambientale della cava, mentre l’attività di recupero R5 verrà eseguita tramite tramite l’utilizzo di un impianto mobile autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con l’attivazione di specifiche campagne di attività, all’interno del sito in argomento, tenendo conto che la campagna di attività è legata alle specifiche esigenze della gestione delle macerie del sisma del 6.04.2009, anche in relazione all’art.9, comma 5 del D.L 39/2009 convertito in legge n. 77/2009.

Conclusioni

A conclusione della seduta, la CdS, esprime all’unanimità dei presenti, il parere favorevole condizionato all’esito positivo delle predette procedure, fatti salvi i diritti dei terzi. L’Ing Serafino Martini dichiara che l’autorità Competente in materia di VIA è un organo collegiale denominato CRR-VIA. In tal senso di invita il SGR ad acquisire i provvedimenti definitivi conseguenti a dette procedure e di procedere ove possibile all’emanazione del provvedimento autorizzativo. Relativamente al piano di gestione dell’impianto e della caratterizzazione dei rifiuti, la CdS rinvia ad un esame puntuale da tenersi, tra il soggetto attuatore – Amministrazione provinciale dell’Aquila – ARTA su proposta di ASM…..omissis”;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi in sede di CdS da parte dei rappresentanti dell’ARTA Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e del Comune dell’Aquila, condizionati alle definizioni delle procedure evidenziate in sede di CdS;

PRESO ATTO alla lucedi quanto emerso in sede di CdS, che il progetto in esame riguarda esclusivamente l’attività di messa in riserva R13 e di ripristino ambientale del sito “Ex Teges”, tramite  l’utilizzo di materia prima seconda (MPS) derivante dall’attività di un impianto mobile di recupero (R5) installato in sito tramite l’attivazione di specifiche campagne di attività ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

EVIDENZIATO pertanto, che per il progetto in esame non è necessaria l’attivazione della procedura di valutazione di assoggettabilità (VA) ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che invece necessita per l’attività per l’installazione di specifiche campagne mobili di trattamento delle macerie nel sito in esame;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 3) dell’OPCM n. 4014 del 23.03.2012, gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2005, n, UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d’uso del sito da recuperare;

VISTA la nota del 10.01.202 con la quale ASM SpA, in riferimento alla procedura di sito contaminato evidenziata in sede di CdS del 21.12.2011, ha effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. quale gestore del sito in esame e soggetto non responsabile della possibile contaminazione, nello specifico comunica che: “omissis…L’Aquilana Società Multiservizi spa, in qualità di gestore del sito ex Teges, in Pontignone, a seguito di quanto emerso dalle analisi geognostiche, geotecniche ed ambientali effettuate nell’ambito della progettazione del “Ripristino Ambientale della cava ex Teges”, comunica il superamento delle concentrazioni di soglia di alcuni parametri con riferimento alla tab. 1 All. 5 Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”;

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla SOGESID SpA con nota prot.n. 001723 del 05.04.2012, con la quale in base ad ulteriori campagne di monitoraggio eseguite sul sito e ha valutazioni tecniche ha definito quanto segue:

“omissis ….

-          sulla base delle valutazioni e delle misure sopra esposte si può ritenere ininfluente per l’area dell’invaso n. 1 la Procedura di sito contaminato avanzata nel corso della Conferenza dei Servizi;

-          con riferimento alla discarica adiacente il secondo invaso è necessario definire di intesa con gli Enti competenti le misure di intervento da attuare ai fini della messa in sicurezza/bonifica;

-          tanto consente di poter separare l’attuazione delle procedure per le due aree (1° e 2° invaso) e proseguire, fermo il rispetto di quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia, con il ripristino ambientale del 1° invaso di discarica … omissis”;

VISTA la nota dell’ASM SpA, prot.n. 1482 del 21.06.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/149411 del 21.06.2012, con la quale l’ASM SpA, in relazione ad ulteriori campagne di monitoraggio eseguite sul sito ed a quanto comunicato  dalla SOGESID SpA con nota prot.n. 001723 del 5.04.2012, comunica quanto segue:

“Omissis ……

-          per quanto riguarda l’invaso n. 1 non appare indicata una relazione tra il materiale conferito nella ex cava teges ed il superamento dei parametri (agosto 2011);

-          per quanto riguarda l’invaso n. 1 con riferimento ai controlli e alle analisi effttuati la concentrazione non supera il limite della tabella 2 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006;

-          come indicato da SOGESID SPA, con riferimento alla procedura di sito contaminato di cui alla comunicazione ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/2006 prot. ASM n. 66 del 10.01.202, restano da definire le misure da attuare ai fini della bonifica e messa in sicurezza per l’invaso n. 2 …. omissis”;

EVIDENZIATO che, alla luce delle suddette comunicazioni della SOGESID SpA e della ASM SpA, che la procedura avviata ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è riferibile al solo invaso n. 2 del sito denominato “ex Teges”;

DATO ATTO che il Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie con nota prot. n. 312/1.1.12 del 24.07.2012, ha trasmesso il verbale della CdS del 24.07.2012, nella quale è stato approvato, con prescrizioni, il Piano di Caratterizzazione (PdCa), redatto dalla SOGESID SpA, a seguito della comunicazione avanzata dall’ASM SpA, ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,  relativo alla caratterizzazione ambientale della discarica adiacente l’invaso n. 2 della cava “Ex Teges”;

EVIDENZIATO che le attività di ripristino ambientale dell’invaso n. 2 potranno essere attivate solo a seguito della realizzazione del PdCA, approvato in sede di conferenza del 24.07.2012 e della conclusione della procedura avviata ai sensi dell’att. 245 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

VISTO il cronoprogramma relativo alle n. 4 fasi di riempimento degli invasi nN. 1 e 2, riportate al punto 5.2. della relazione tecnica redatta dalla SOGESID SpA;

EVIDENZIATO che le fasi nn. 2 e 4, relative al ripristino dell’invaso n. 2 potranno essere realizzate solo a seguito della conclusione delle procedure di caratterizzazione avviate ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che l’esercizio dell’invaso n. 1 è condizionato allatrasmissione di un  nuovo crono - programma di riempimento dello stesso invaso, da attuare nelle more della definizione della procedura di caratterizzazione dell’invaso n. 2;

EVIDENZIATO che le attività di conferimento presso il sito in esame (invaso n. 1), sono già in essere come sito di deposito temporaneo in relazione a quanto stabilito all’art. 2, coma 4 dell’OPCM n. 4014/2012;

DATO ATTO checon nota prot.n. 725/1.1.6 del 28.12.2012, il Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie ha comunicato quanto segue:

“Omissis …

Con riferimento a quanto rappresentato relativamente all’oggetto, si comunica che l’area dell’ex cava teges” è disponibile in forza:

1.         dei decreti n. 69 e n. 70 del 14 luglio 2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

2.         dei verbali di accertamento dello stato di consistenza e di immissione in possesso redatti in data 1 agosto 2011 ed acquisiti dall’Agenzia del Territorio de L’Aquila con protocolli n. 5331 dell’8.8.2011, n. 5336 dell’8.8.2011

Si specifica inoltre che:

-          il quantitativo in ingresso giornaliero delle macerie non sarà superiore a 2000 tonn./giorno;

-          il quantitativo massimo di macerie stoccate come messa in riserva (R13) avrà la potenzialità di 500.000 tonnellate… omissis”;

DATO ATTO che con la nota suddetta è stato trasmesso il: “Manuale Operativo per la gestione dei materiali provenienti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 2009 per l’intervento di ripristino ambientale della cava ex teges” ed il relativo parere rilasciato dall’ARTA – Distretto Provinciale dell’Aquila, prot.n. 5119 del 10.07.2012;

PRESO ATTO del parere tecnico favorevole espresso dall’ARTA - Distretto Provinciale dell’Aquila, relativamente al documento “Manuale Operativo per la gestione dei materiali provenienti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 6.04.2009 per l’intervento di ripristino della cavaex teges”, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Omissis ….

-          dovrà essere garantita e documentata la rintracciabilità dei vari lotti di rifiuto da sottoporre a caratterizzazione analitica: i relativi rapporti di prova dovranno essere conservati presso gli uffici dell’ASM SPA e messi a disposizione, su richiesta, agli Enti preposti al controllo. Le campagne di campionamento dovranno essere comunicate all’ARTA Abruzzo competente per territorio con sufficiente anticipo, anche per il tramite di fax o mail. Entro il mese di marzo di ogni anno dovrà essere trasmessa al Distretto Provinciale ARTA Abruzzo di l’Aquila ed all’Amministrazione provinciale – Settore Ambiente, una relazione riepilogativa delle lavorazioni effettuate nell’annualità precedente comprensiva dei quantitativi dei rifiuti trattati, dei risultati degli accertamenti analitici effettuati sui singoli lotti prima e dopo le operazioni di trattamento come previsto dal manuale operativo in parola, la destinazione finale (idoneità o meno del recupero o smaltimento) .. omissis”;

RICHIAMATE ledisposizioni dell’art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., cosi come modificato dal D.L. 78 del 31.05.2010, che testualmente recita: “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni trasmessa dalla ASM SpA ai sensi delle disposizioni della DGR n. 1227 del 29.11.2007 e s.m.i.;

CONSIDERATO pertanto, che dall’esame della documentazione prodotta dalla ASM SpA non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

di APPROVARE ai sensi dell’art art. 2, comma 6, lett. c)dell’OPCM  n. 4014 del 23 marzo 2012 il progetto di un impianto per la messa in riserva (R13) delle macerie prodotte dal sisma del 06.04.2009 e del ripristino ambientale del sito denominato “Ex Teges” (invaso n. 1 e n. 2), ubicato in loc. “Pontignone di Paganica” del Comune dell’Aquila (AQ), secondo gli elaborati descrittivi e grafici che seguono, in aree ricadenti al foglio catastale n. 15 e sulle seguenti particelle:

INVASO

Attività

FOGLIO

PARTICELLE

1

Messa in riserva (R13)

 e Ripristino ambientale

15

Particelle in disponibilità in virtù del Decreto n. 69 del Commissario Delegato per la Ricostruzione e del verbale di accertamento  dello stato di consistenza  e di immissione in possesso redatti in data 1.08.2011.

305, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370. 371, 372, 373, 415, 487, 499, 500, 501, 506, 507, 586, 587, 685, 710, 711, 712, 713.

2

Ripristino ambientale

27

Particelle in disponibilità in virtù del Decreto n. 70 del Commissario Delegato per la Ricostruzione e del verbale di accertamento  dello stato di consistenza  e di immissione in possesso redatti in data 1.08.2011.

323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 845, 846, 847, 983, 894, 895.

 

ed in conformità ai seguenti elaborati progettuali:

ELABORATI DESCRITTIVI

-          Elaborato A:  Relazione generale;

-          Elaborato B:  Relazione tecnica

-          Elaborato C: Relazione Geologica, Geomorfologia ed Idrogeologica;

-          Elaborato D: Relazione Idrologica ed idraulica;

-          Elaborato E: Relazione geotecnica e sismica;

-          Elaborato F: Studio di inserimento urbanistico;

-          Elaborato G: Studio di fattibilità ambientale;

-          Elaborato H: Relazione paesaggistica;

-          Elaborato I: Cronoprogramma;

-          Elaborato J: Documentazione fotografica

-          Relazione: Manuale operativo per la gestione dei materiali provenienti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 6.04.2009 per l’intervento di ripristino ambientale della cava Ex Teges.

ELABORATI GRAFICI

-          Elaborato n. 1: Corografia di inquadramento;

-          Elaborato n. 2: Corografia generale;

-          Elaborato n. 3: Planimetria con ubicazione delle indagini geologiche, geotecniche e ambientali;

-          Elaborato n. 4: Carta geologica;

-          Elaborato n. 5: Carta geomorfologia;

-          Elaborato n. 6: Carta idrogeologica;

-          Elaborato n. 7: Corografia dei bacini;

-          Elaborato n. 8: Rilievo planoaltimetrico con ubicazione coni ottici;

-          Elaborato n. 9: Planimetria catastale;

-          Elaborato n. 10: Fase 1: ampliamento piazzale a quota ingresso invaso n. 1 – planimetria;

-          Elaborato n. 11: Fase 1: ampliamento piazzale a quota ingresso invaso n. 1 – sezioni;

-          Elaborato n.  12: Fase 2: messa in sicurezza scarpate invaso n. 2 – Planimetria e profilo;

-          Elaborato n.  13: Fase 2: messa in sicurezza scarpate invaso n. 2 – Sezioni;

-          Elaborato n.  14: Fase 2:  invaso n. 2 riempimento fino a q.ta  608.00 – Planimetria e profilo;

-          Elaborato n.  15: Fase 2:  invaso n. 2 riempimento fino a q.ta  608.00 – Sezioni;

-          Elaborato n.  16: Fase 3:  messa in sicurezza scarpate invaso n. 1 – Planimetria e profilo;

-          Elaborato n.  17: Fase 3:  messa in sicurezza scarpate invaso n. 1 – Sezioni 1/2;

-          Elaborato n.  18: Fase 3:  messa in sicurezza scarpate invaso n. 1 – Sezioni 2/2;

-          Elaborato n.  19: Riempimento invaso 1 q.ta 594.00 e messa in sicurezza scarpate – Planimetrie e profili;

-          Elaborato n.  20: Riempimento invaso 1 q.ta 594.00 e messa in sicurezza scarpate – Sezioni;

-          Elaborato n.  21: Fase 3 : Invaso n.1 post – operam –Planimetria e profilo;

-          Elaborato n.  22: Fase 3 : Invaso n.1 post – operam –Sezioni;

-          Elaborato n.  23: Fase 4 : Invaso n.2 post – operam  - Planimetria e profilo;

-          Elaborato n.  24: Fase 4 : Invaso n.2 post – operam  - Sezioni;

presentato da ASM SpA, con sede legale ubicata in via dell’Industria snc della Zona Industriale di Bazzano del Comune dell’Aquila (AQ);

2)         di AUTORIZZARE ai sensi dell art. 2, comma 6, lett. c)dell’OPCM  n. 4014 del 23 marzo 2012 la realizzazione e l’eserciziodell’impianto di messa in riserva (R13) ed la realizzazione del ripristino ambientale della cava denominata “Ex Teges” (invaso n. 1 e n. 2 ) nel rispetto degli elaborati di cui al precedente punto 1);

3)         di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al punto 2), in relazione alle attività già svolte e da svolgere nel sito in oggetto,  ha validità di 3 (tre) anni rinnovabili, a decorrere dalla data di notifica all’ASM SpA del presente provvedimento;

4)         di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-          dovrà essere garantita e documentata la rintracciabilità dei vari lotti di rifiuto da sottoporre a caratterizzazione analitica: i relativi rapporti di prova dovranno essere conservati presso gli uffici dell’ASM SpA e messi a disposizione, su richiesta, agli Enti preposti al controllo. Le campagne di campionamento dovranno essere comunicate all’ARTA Abruzzo competente per territorio con sufficiente anticipo, anche per il tramite di fax o mail. Entro il mese di marzo di ogni anno dovrà essere trasmessa al Distretto Provinciale ARTA Abruzzo di l’Aquila ed all’Amministrazione Provinciale – Settore Ambiente, una relazione riepilogativa delle lavorazioni effettuate nell’annualità precedente comprensiva dei quantitativi dei rifiuti trattati, dei risultati degli accertamenti analitici effettuati sui singoli lotti prima e dopo le operazioni di trattamento come previsto dal manuale operativo in parola, la destinazione finale (idoneità o meno del recupero o smaltimento);

-          tutti i rifiuti conferiti presso l’impianto per l’attività di messa in riserva, devono essere utilizzati a seguito di apposito recupero (R5) da realizzare tramite l’attivazione di apposite campagne di impianti mobili conformemente alle disposizioni di cui all’art. 208, comma 15) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il ripristino ambientale della cava ex teges (invasi 1 e 2);

5)         di STABILIRE chepossono essere conferiti i rifiuti identificabili, esclusivamente per le fasi di raccolta e trasporto, con il CER 200399, secondo le disposizioni di cui all’art.1, comma 2 dell’OPCM n. 4014 del 23.03.2012, per la loro successiva caratterizzazione e classificazione con l’assegnazione del corrispondente CER, conformemente a quanto descritto e stabilito nell’elaborato denominato: “Manuale operativo per la gestione dei materiali provenienti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 6.04.2009 per l’intervento di ripristino ambientale della cava ex teges”;

6)         di STABILIRE che il CER 200399, a seguito di caratterizzazione possa essere classificato con uno dei CER elencati nella suddetta tabella, da intendersi, comunque, non esaustiva:

 

CER

Denominazione

Operazione di recupero

170101

Cemento

R13

170102

Mattoni

R13

170103

Mattonelle e ceramiche

R13

170107

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106

R13

170302

Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301

R13

170504

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

R13

170604

Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

R13

170802

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*

R13

170904

Rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*

R13

 

 7)        di STABILIRE che l’operazione di recupero (R5) dei rifiuti conferiti e caratterizzati conformemente a quanto stabilito nel precedente punto 5), può avvenire tramite l’installazione nel sito di un impianto di trattamento mobile tramite l’attivazione di specifiche campagne di attività ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

8)         di STABILIRE per l’impianto di messa in riserva R13 le seguenti potenzialità giornaliere ed istantanee;

-          potenzialità massima di rifiuti conferibili presso l’impianto: 2.000 t/g;

-          potenzialità istantanea dell’impianto: 500.000 t.

9)         di STABILIRE che il ripristino ambientale dell’invaso n. 2, potrà avvenire solo a seguito della realizzazione del Piano di Caratterizzazione (PdCa), approvato in sede di CdS del 24.07.2012 e della conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

10)       di STABILIRE che l’esercizio dell’impianto di messa in riserva R13 è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

10.1) La documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 13);

10.2)trasmissione di  un nuovo crono - programma di riempimento dell’invaso n. 1,  da attuare nelle more della definizione della procedura di caratterizzazione dell’invaso n. 2;

10.3) Comunicazione  alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

-          10.3.1) L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-          10.3.2) L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

-          10.3.3) Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

11)       di DISPORRE che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto riferita alle singole linee impiantistiche, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui al punto 2) deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto: 

11.1) La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

11.2) La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

11.3) L’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

11.4) Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

11.5) L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

11.6) Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

12)       di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

13)       di OBBLIGARE la Ditta a prestare prima dell’avvio dell’impianto  adeguate garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 790/2007 e s.m.i.;

14)       di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

14.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

14.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

14.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

14.4) Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

15)       di RICHIAMARE la Ditta ASM SPA. al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di L’Aquila ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

16)       di RICHIAMARE la Ditta ASM SPA srl all’osservanza di quanto previsto dal  D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i.;

17)       di DARE ATTO che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 45 e s.m.i.;

18)       di FARE SALVE eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. Sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

19)       di REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta ASM SPA via dell’industria snc della zona industriale di Bazzano del Comune dell’Aquila (AQ);

20)       di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo,  al Comune di L’Aquila, alla SOGESID SPA, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Sede Centrale di Pescara  ed  all’A.R.T.A. Distretto di L’Aquila;

21)       di TRASMETTERE,altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

22)       di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL SOGGETTO ATTUATORE PER LA RIMOZIONE DELLE MACERIE

Ing Giuseppe Romano