IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
la Ditta Inerti Valfino s.r.l., con sede legale in c.da
Madonna degli Angeli, comune di Elice (PE), è autorizzata all’apertura di una
cava di ghiaia in località “Masserie Amodio” nel
Comune di Città Sant’Angelo (PE), distinta in catasto al foglio n.58 particelle
nn. 46 e 58, alle seguenti norme e condizioni;
Art.
1
Devono essere osservate
le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta
Regionale n.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati
dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.
Art.
2
La zona interessata
dagli scavi deve essere delimitata con termini infissi sul terreno e disposti
sui vertici dell’area assegnata.
Art.
3
L’autorizzazione è
valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre
l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data
e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
La presente
Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di
esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta)
giorni.
Al Servizio Risorse del
Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art.
28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto
rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art.
4
Il deposito cauzionale
a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 310.000,00
(trecentodiecimila/00), è stato presentato con garanzia fidejussoria
n.547.071.0000000076 stipulata in data 14/1/2013 con la Compagnia Vittoria
Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Pescara Nord 547.
Art.
5
Devono essere forniti
al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi
necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali
prescrizioni impartite.
Art.
6
La Ditta deve altresì
attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) L’area sottoposta ad attività
estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile
recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura della via di accesso e la
posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti
autorizzativi e di conduzione;
2) La profondità di scavo deve comunque e
sempre salvaguardare un franco di 2,00 metri al di sopra del livello della
falda acquifera, mantenendo i piezometri, preventivamente installati,
costantemente in efficienza;
3) Gli scavi devono essere mantenuti ad
una distanza minima di 7,50 metri dalla condotta irrigua consortile nel
rispetto delle condizioni impartite dal consorzio di Bonifica Centro con nota
n.5537 del 15/6/2012;
4) Deve essere esclusa dagli scavi la
porzione di cava compresa tra l’adduttrice principale, del diametro di 1200
mm., e la strada che divide il lotto n.1 dal lotto n.2;
5) Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente
accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e
riutilizzato per la ricostituzione dello strato superficiale finale;
6) Il ritombamento
dello scavo deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalle normative
vigenti in materia ambientale;
7) La Ditta dovrà mantenere l’ordine
programmato dei lotti: il passaggio alla coltivazione del lotto successivo
potrà avvenire solo dopo che sia stato completato e comunicato il ripristino
del lotto precedente.
8) Le quietanze dei premi relativi alla
vigenza della polizza, di cui al precedente art. 4, devono essere trasmesse al
Servizio Risorse del Territorio, almeno 30 giorni prima delle scadenze previste
dal contratto, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino
all’accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di regolare
esecuzione del ripristino ambientale, di cui al successivo art. 10.
Nel caso di mancato
pagamento dei premi previsti dalla polizza, in assenza dell’emissione del
certificato di collaudo rilasciato dal Beneficiario, la Compagnia Vittoria
Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Pescara Nord 547, alla quale viene inviato il
presente provvedimento, provvederà, senza altro avviso, all’immediato pagamento
in favore del Beneficiario (Servizio Regionale Risorse del Territorio), della
somma garantita dalla polizza fidejussoria
n.547.071.0000000076 stipulata in data 14/1/2013.
Art.
7
La Ditta ha l’obbligo
di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio
lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Art.
8
La quantità media
estraibile annualmente è di circa mc. 18.365 e
complessivamente mc. 91.825 (novantunomilaottocentoventicinque)
per l’intera durata dell’attività.
Art.
9
La Ditta deve attenersi
alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati
dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante
l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e
manutenzione.
Art.
10
La ditta è tenuta ad
eseguire la sistemazione ambientale nel rispetto del progetto approvato,
timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del
Territorio.
Art.
11
La presente Determina
deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge e trasmessa
ai seguenti enti:
1) Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato di Pescara;
2) Comune
di Città Sant’Angelo (PE);
3) Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Pescara
Nord 547 – Pescara.
Avverso il presente
provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla
notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/1971) oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/1971).
lL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta