IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

la Ditta Inerti Valfino s.r.l., con sede legale in c.da Madonna degli Angeli, comune di Elice (PE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Masserie Amodio” nel Comune di Città Sant’Angelo (PE), distinta in catasto al foglio n.58 particelle nn. 46 e 58, alle seguenti norme e condizioni;

Art. 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 310.000,00 (trecentodiecimila/00), è stato presentato con garanzia fidejussoria n.547.071.0000000076 stipulata in data 14/1/2013 con la Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Pescara Nord 547.

Art. 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Art. 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

 

1)         L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura della via di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione;

2)         La profondità di scavo deve comunque e sempre salvaguardare un franco di 2,00 metri al di sopra del livello della falda acquifera, mantenendo i piezometri, preventivamente installati, costantemente in efficienza;

3)         Gli scavi devono essere mantenuti ad una distanza minima di 7,50 metri dalla condotta irrigua consortile nel rispetto delle condizioni impartite dal consorzio di Bonifica Centro con nota n.5537 del 15/6/2012;

4)         Deve essere esclusa dagli scavi la porzione di cava compresa tra l’adduttrice principale, del diametro di 1200 mm., e la strada che divide il lotto n.1 dal lotto n.2;

5)         Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la ricostituzione dello strato superficiale finale;

6)         Il ritombamento dello scavo deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalle normative vigenti in materia ambientale;

7)         La Ditta dovrà mantenere l’ordine programmato dei lotti: il passaggio alla coltivazione del lotto successivo potrà avvenire solo dopo che sia stato completato e comunicato il ripristino del lotto precedente.

8)         Le quietanze dei premi relativi alla vigenza della polizza, di cui al precedente art. 4, devono essere trasmesse al Servizio Risorse del Territorio, almeno 30 giorni prima delle scadenze previste dal contratto, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino all’accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di regolare esecuzione del ripristino ambientale, di cui al successivo art. 10.

Nel caso di mancato pagamento dei premi previsti dalla polizza, in assenza dell’emissione del certificato di collaudo rilasciato dal Beneficiario, la Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Pescara Nord 547, alla quale viene inviato il presente provvedimento, provvederà, senza altro avviso, all’immediato pagamento in favore del Beneficiario (Servizio Regionale Risorse del Territorio), della somma garantita dalla polizza fidejussoria n.547.071.0000000076 stipulata in data 14/1/2013.

Art. 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 18.365 e complessivamente mc. 91.825 (novantunomilaottocentoventicinque) per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Art. 10

La ditta è tenuta ad eseguire la sistemazione ambientale nel rispetto del progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Art. 11

La presente Determina deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge e trasmessa ai seguenti enti:

1)         Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;

2)         Comune  di Città Sant’Angelo (PE);

3)         Compagnia Vittoria  Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Pescara Nord 547 – Pescara.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/1971).

 

lL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta