IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la
Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante
“Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione
alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che ai sensi
dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di
Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al
competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la
documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
PRESO ATTO che, con
Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio
2012, è stata assegnata, nelle more dell’imminente riorganizzazione, la
gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio Politiche di Promozione e
Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture.
Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2;
DATO ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di
Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2,
il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL.
B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita al protocollo della Direzione n. 90179 del 04/04/13, presentata
dall’associazione di promozione sociale denominata “Associazione PANTA REI di
promozione sociale” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima,
del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, articolazione c);
DATO ATTO che il competente
ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione dell’Associazione “Associazione PANTA REI di promozione sociale”,
alla Sezione Prima, articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare,
gli artt.5 (Autonomia della funzione
dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed
art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7
(finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R.
14.09.1999 n.77”;
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e
trascritte:
- di prendere atto che con nota
acquisita al prot. della Direzione n. RA/90179/DL33
del 04/04/13 l’Associazione di
Promozione Sociale denominata “ Associazione PANTA REI di promozione sociale ”,
con sede legale nel Comune di L'Aquila, ha presentato istanza di iscrizione al
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- di dare atto che il competente
Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionata istanza ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione "de
qua", alla Sezione Prima, nell’articolazione c) ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- di iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Associazione
PANTA REI di promozione sociale”, con sede legale nel Comune di L'Aquila, alla
Sezione Prima del Registro Regionale, nella seguente articolazione c) ambiente,
cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- di disporre la notifica del presente
provvedimento all’Associazione interessata;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- di disporre ai sensi del comma 5 art.
8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale
della presente determinazione sul B.U.R.A.T..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio
vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis