IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia
di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.
VISTA la L.R. n. 29 dell’11 agosto 2011“razionalizzazione e
rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo”.
VISTO il Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di
controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi
dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:
- prescrivere, sul territorio di propria
competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti
tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa
essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno
specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure
fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi,
compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di
detti organismi;
VISTA la decisione
della Commissione n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione
della commissione n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007 relativamente alle misure
d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) - punteruolo rosso delle palme;
VISTO il decreto del
MIPAAF 7 febbraio 2011 - Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo
rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche;
VISTA la Direttiva del
Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione
contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;
TENUTO CONTO della
determinazione dirigenziale del Servizio Fitosanitario, Difesa e Qualificazione
Delle Produzioni – ex A.R.S.S.A. n. DH/FIT/001 del
13.03.2012 “Lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme “Rhynchophorus ferrugineus"
(Olivier):Piano di azione regionale e Aggiornamento delimitazione delle aree
interessate - D.M. 7 febbraio 2011;
CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 256 del 23.04.2012 le competenze del Servizio
Fitosanitario, Difesa e Qualificazione Delle Produzioni – ex A.R.S.S.A. sono state trasferite al Servizio Produzioni
Agricole e Mercato di questa Direzione;
CONSIDERATO che, sulla
base dei monitoraggi eseguiti dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato, in
ottemperanza al predetto decreto di lotta obbligatoria nonché delle
segnalazioni pervenute allo stesso, è stata accertata la presenza del
punteruolo delle palme in nuove aree del territorio regionale;
TENUTO CONTO del Piano
d’azione nazionale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta
del 15 dicembre 2010 nonché del Piano di Azione Regionale approvato con la
predetta determinazione dirigenziale n. DH/FIT/001 del 13.03.2012;
RITENUTO di:
- aggiornare ai sensi del D.M. 7
febbraio 2011 la delimitazione delle diverse zone interessate dal punteruolo
rosso secondo le risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del 4
aprile 2013;
- definire “zona di contenimento” la
zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3
anni hanno evidenziato l’impossibilità dell’eliminazione dell’organismo nocivo
e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non
possa avvenire l’eradicazione;
- definire “zona infestata” l’intero
territorio comunale dove è stata accertata la presenza, alla data del 4 aprile
2013, di R. ferrugineus su piante di palme sensibili
e dove sono adottate misure fitosanitarie di eradicazione;
- definire “zona cuscinetto” il
territorio comunale ricadente nella fascia di 10 chilometri di raggio a partire
dal confine esterno della “zona di contenimento” o della “zona infestata” dove
sono adottate misure fitosanitarie per impedire l’introduzione di R. ferrugineus;
- aggiornare il Piano di Azione
Regionale approvato con determinazione dirigenziale n. DH/FIT/001 del
13.03.2012;
CONSIDERATO che, nei
comuni Chieti, Francavilla al Mare (Ch), Ortona (Ch), San Giovanni Teatino (Ch) e
Città Sant’Angelo (Pe) i risultati dei controlli
annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato che non è possibile
l’eliminazione dell’organismo specifico entro il periodo supplementare di 1
anno;
RITENUTO altresì di:
- approvare l’elenco dei comuni i cui
territori rientrano nella “zona di contenimento”, nella “zona infestata” e
nella “zona cuscinetto”, come sopra definite, che, allegato alla presente
determinazione, ne costituisce parte integrante
e sostanziale (Allegato n. 1);
- approvare di conseguenza la
cartografia con le perimetrazioni della “zona
contenimento”, della “zona infestata” e della “zona cuscinetto” che, allegata
alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato n. 2);
- approvare il “Piano di azione
regionale” (Allegato n. 3) che, allegato alla presente determinazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- annullare la determinazione
dirigenziale n. DH/FIT/001 del 13.03.2012 “Lotta obbligatoria al punteruolo
rosso delle palme “Rhynchophorus ferrugineus"
(Olivier):Piano di azione regionale e Aggiornamento delimitazione delle aree
interessate - D.M. 7 febbraio 2011;
DETERMINA
per le motivazioni in
narrativa che si intendono richiamate:
- DI
AGGIORNARE, ai sensi del D.M. 7 febbraio 2011, la delimitazione delle aree
interessate da Rhynchophorus ferrugineus
secondo le risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del 4 aprile
2013;
- DI DEFINIRE
“zona di contenimento” la zona infestata per la quale i risultati dei controlli
annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l’impossibilità dell’eliminazione
dell’organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo
supplementare di un anno non possa avvenire l’eradicazione;
- DI DEFINIRE
“zona infestata” l’intero territorio comunale dove è stata accertata la
presenza di Rhynchophorus ferrugineus
fino alla data del 4 aprile 2013;
- DI DEFINIRE
“zona cuscinetto” il territorio comunale ricadente nella fascia di 10
chilometri di raggio a partire dal confine esterno della “zona di contenimento”
o della “zona infestata”;
- DI APPROVARE
l’elenco dei comuni i cui territori rientrano nella “zona di contenimento”,
nella “zona infestata” e nella “zona cuscinetto” riportato nell’Allegato n. 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE
di conseguenza la cartografia con la perimetrazione
della “zona di contenimento”, della “zona infestata” e della “zona cuscinetto”
come in Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE
il “Piano d’azione regionale” con le relative misure fitosanitarie da applicare
nelle diverse zone interessate da Rhynchophorus ferrugineus, come in Allegato n. 3, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Il Servizio Produzioni
Agricole e Mercato disporrà le necessarie ed opportune misure fitosanitarie che
dovranno essere poste in atto dalle ditte vivaistiche e commerciali ricadenti
all’interno delle zone infestate.
La presente
determinazione annulla la determinazione dirigenziale n. DH/FIT/001 del
13.03.2012 “Lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme “Rhynchophorus ferrugineus"
(Olivier):Piano di azione regionale e Aggiornamento delimitazione delle aree
interessate - D.M. 7 febbraio 2011.
La presente
determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL
DIRIGENTE
Dott.
Franco La Civita
Seguono
allegati