IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.

VISTA la L.R. n. 29 dell’11 agosto 2011“razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo”.

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente  le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:

-          prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

-          istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la decisione della Commissione n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione della commissione n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007 relativamente alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - punteruolo rosso delle palme;

VISTO il decreto del MIPAAF 7 febbraio 2011 - Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche;

VISTA la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO della determinazione dirigenziale del Servizio Fitosanitario, Difesa e Qualificazione Delle Produzioni – ex A.R.S.S.A. n. DH/FIT/001 del 13.03.2012 “Lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme “Rhynchophorus ferrugineus" (Olivier):Piano di azione regionale e Aggiornamento delimitazione delle aree interessate - D.M. 7 febbraio 2011;

CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 256 del 23.04.2012 le competenze del Servizio Fitosanitario, Difesa e Qualificazione Delle Produzioni – ex A.R.S.S.A. sono state trasferite al Servizio Produzioni Agricole e Mercato di questa Direzione;

CONSIDERATO che, sulla base dei monitoraggi eseguiti dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato, in ottemperanza al predetto decreto di lotta obbligatoria nonché delle segnalazioni pervenute allo stesso, è stata accertata la presenza del punteruolo delle palme in nuove aree del territorio regionale;

TENUTO CONTO del Piano d’azione nazionale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 15 dicembre 2010 nonché del Piano di Azione Regionale approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. DH/FIT/001 del 13.03.2012;

RITENUTO di:

-          aggiornare ai sensi del D.M. 7 febbraio 2011 la delimitazione delle diverse zone interessate dal punteruolo rosso secondo le risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del 4 aprile 2013;

-          definire “zona di contenimento” la zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l’impossibilità dell’eliminazione dell’organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l’eradicazione;

-          definire “zona infestata” l’intero territorio comunale dove è stata accertata la presenza, alla data del 4 aprile 2013, di R. ferrugineus su piante di palme sensibili e dove sono adottate misure fitosanitarie di eradicazione;

-          definire “zona cuscinetto” il territorio comunale ricadente nella fascia di 10 chilometri di raggio a partire dal confine esterno della “zona di contenimento” o della “zona infestata” dove sono adottate misure fitosanitarie per impedire l’introduzione di R. ferrugineus;

-          aggiornare il Piano di Azione Regionale approvato con determinazione dirigenziale n. DH/FIT/001 del 13.03.2012;

CONSIDERATO che, nei comuni Chieti, Francavilla al Mare (Ch), Ortona (Ch), San Giovanni Teatino (Ch) e Città Sant’Angelo (Pe) i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato che non è possibile l’eliminazione dell’organismo specifico entro il periodo supplementare di 1 anno;

RITENUTO altresì di:

-          approvare l’elenco dei comuni i cui territori rientrano nella “zona di contenimento”, nella “zona infestata” e nella “zona cuscinetto”, come sopra definite, che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante  e sostanziale (Allegato n. 1);

-          approvare di conseguenza la cartografia con le perimetrazioni della “zona contenimento”, della “zona infestata” e della “zona cuscinetto” che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);

-          approvare il “Piano di azione regionale” (Allegato n. 3) che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-          annullare la determinazione dirigenziale n. DH/FIT/001 del 13.03.2012 “Lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme “Rhynchophorus ferrugineus" (Olivier):Piano di azione regionale e Aggiornamento delimitazione delle aree interessate - D.M. 7 febbraio 2011;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

-          DI AGGIORNARE, ai sensi del D.M. 7 febbraio 2011, la delimitazione delle aree interessate da Rhynchophorus ferrugineus secondo le risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del 4 aprile 2013;

-          DI DEFINIRE “zona di contenimento” la zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l’impossibilità dell’eliminazione dell’organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l’eradicazione;

-          DI DEFINIRE “zona infestata” l’intero territorio comunale dove è stata accertata la presenza di Rhynchophorus ferrugineus fino alla data del 4 aprile 2013;

-          DI DEFINIRE “zona cuscinetto” il territorio comunale ricadente nella fascia di 10 chilometri di raggio a partire dal confine esterno della “zona di contenimento” o della “zona infestata”;

-          DI APPROVARE l’elenco dei comuni i cui territori rientrano nella “zona di contenimento”, nella “zona infestata” e nella “zona cuscinetto” riportato nell’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          DI APPROVARE di conseguenza la cartografia con la perimetrazione della “zona di contenimento”, della “zona infestata” e della “zona cuscinetto” come in Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          DI APPROVARE il “Piano d’azione regionale” con le relative misure fitosanitarie da applicare nelle diverse zone interessate da Rhynchophorus ferrugineus, come in Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Servizio Produzioni Agricole e Mercato disporrà le necessarie ed opportune misure fitosanitarie che dovranno essere poste in atto dalle ditte vivaistiche e commerciali ricadenti all’interno delle zone infestate.

La presente determinazione annulla la determinazione dirigenziale n. DH/FIT/001 del 13.03.2012 “Lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme “Rhynchophorus ferrugineus" (Olivier):Piano di azione regionale e Aggiornamento delimitazione delle aree interessate - D.M. 7 febbraio 2011.

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL DIRIGENTE

Dott. Franco La Civita

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3