LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO:

-          CHE a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 D.L. 9/02/2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito nella L. 4/04/2012 n.35 è stata trasferita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alle Regioni la competenza per l’istruttoria ed il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all’art. 109 D.Lgs. 152/06, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31.12.1982 n. 979 e 6.12.1991 n. 394;

-          CHE la movimentazione di sedimenti provenienti da zone portuali ed il loro utilizzo ai fini di interventi di ripascimento della fascia costiera o di immersione all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento in ambito costiero rientrano nella generale attività di “Gestione delle Coste” la cui competenza istruttoria e autorizzatoria, ai sensi degli artt. 70, comma 1 lett.a) e 89, comma 1 lett. h), della L. 112/98 nonché dell’art. 21 della L.179/2002, è già attribuita alle Regioni o agli Enti da esse demandati;

-          CHE analogamente, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con circolare n. 03/RAM/2008 del 22 settembre 2008, anche le attività di movimentazione di sedimenti in zone portuali e la loro successiva ricollocazione in ambienti marini limitrofi a quelli di provenienza sono da considerarsi rientranti nell’opera di competenza delle Regioni o degli Enti da esse demandati;

-          DATO ATTO, inoltre, che nelle more dell’emanazione del previsto Decreto interministeriale di cui al comma 2 del citato art.109 D.Lgs. 152/2006 che disciplina le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla immersione deliberata in mare dei materiali di escavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui alla lett. a), comma 1, del medesimo art. 109, la norma tecnica sino ad oggi adottata a riferimento dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è il D.M. 24.01.1996 (G.U. n. 3 del 17 febbraio 1996), come confermato con nota di detto Ministero prot. 7433 dell’11/04/2012;

-          VISTA la circolare n. 03/RAM/2008 del 22 settembre 2008 con la quale il Reparto Ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, in accordo con la Divisione VI della Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente, ha inteso “consolidare in modo puntuale gli aspetti attualmente in essere da tenere in considerazione per impostare correttamente un’istruttoria” indirizzata al rilascio dell’autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini, con conformità alla volontà del Legislatore di “considerare il mare come una soluzione residuale per destinare i materiali movimentati nell’ambito delle operazioni di dragaggio”;

-          RITENUTO opportuno rilasciare in conformità alle modalità stabilite dal Ministero dell’Ambiente con il D.M.24.01.1996 le autorizzazioni relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino, nonché utilizzare, per la valutazione dei risultati delle analisi del materiale e l’espressione dei pareri prodromici alle autorizzazioni in parola, i valori-soglia stabiliti nel “manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” redatto nel 2007 dall’APAT e dall’ICRAM per conto del Ministero, coì come auspicato nella richiamata nota ministeriale prot. 7433 dell’11/04/12 “al fine di omogeneizzare e rendere coerenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni in argomento nelle more dell’emanazione del decreto ex art. 109 D.Lgs. 106”;

-          VALUTATO tuttavia di fissare in. 25.000 mc3 la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente Autorità regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa Autorità competente la movimentazione inferiore a tale soglia – limite;

-          DATO ATTO che, più in generale quella relativa al mare è materia complessa e interessante la competenza di più Direzioni regionali;

-          VISTA la DGR n. 1118 del 20.11.2008 ad oggetto “Attribuzione provvisoria di funzioni e compiti amministrativi in attuazione del D.Lgs.112/98, art. 105, comma 2, lett.e), alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale” con la quale: 1) è stato assegnato temporaneamente, fino all’insediamento della futura Giunta Regionale, al servizio “Infrastrutture di Trasporto Nodali e Intermodali” della Direzione Trasporti, che ha già specifici compiti in materia di porti, il compito della gestione delle funzioni amministrative relative al rilascio o al rinnovo di concessioni all’interno delle aree portuali abruzzesi 2) è stato individuato temporaneamente, per l’esame e la istruttoria delle pratiche di cui al punto 1, fino all’insediamento della nuova Giunta Regionale, l’Ufficio “Concessioni Demaniali” del Servizio “Demanio Marittimo a scopo turistico ricreativo” della Direzione Turismo, con il relativo funzionario geom. MANTINI Ettore che, pur restando organicamente assegnato alla Direzione Turismo, relativamente alle materie in esame, dipenderà funzionalmente dal Servizio “Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali” della Direzione Trasporti;

-          CONSIDERATO che è urgente ed indifferibile l’adozione di un atto organizzativo che attribuisca le competenze afferenti il mare alle Direzioni regionali secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna di esse e più precisamente:

a)         le competenze in tema di immersione deliberata in mare dei materiali di cui al comma 1 lett. a) e b) dell’art. 109 D.Lgs. 152/06 ed in tema di movimentazione dei fondali marini ai sensi del comma 3 dell’art. 103 D.Lgs. 152/06 sono attribuite alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

b)         le competenze relative all’attività estrattiva di materiale solido a mare sono attribuite alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo;

c)         le competenze relative all’utilizzo degli spazi marini ai fini turistici (es. per pesca sportiva, trabocchi, ecc..) sono attribuite alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo;

d)         le competenze relative al rilascio o al rinnovo delle concessioni all’interno delle aree portuali abruzzesi alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica che ne curerà l’istruttoria con uffici organicamente (e non solo funzionalmente) assegnati alla Direzione stessa;

-          RITENUTO opportuno precisare che laddove la movimentazione dei fondali interessi materiali classificabili come rifiuti le competenze sono attribuite alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia che assicurerà il rispetto della normativa fissata dalla Parte II e della Parte IV del D.Lgs. 152/06;

-          VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

-          DATO ATTO che il Direttore degli Affari della Presidenza, mediante l’apposizione della propria firma, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

-          di prendere atto che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 D.L. 9/02/2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito nella L. 4/04/2012 n.35 è stata trasferita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alle Regioni la competenza per l’istruttoria ed il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all’art. 109 D.Lgs. 152/06, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31.12.1982 n. 979 e 6.12.1991 n. 394;

-          di stabilire che il rilascio delle autorizzazioni relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino avvenga in conformità alle modalità stabilite dal Ministero dell’Ambiente con il D.M.24.01.1996;

-          di stabilire che per la valutazione dei risultati delle analisi del materiale e l’espressione dei pareri prodromici alle autorizzazioni in parola, debbano essere utilizzati i valori-soglia stabiliti nel “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” redatto nel 2007 dall’APAT e dall’ICRAM per conto del Ministero;

-          di fissare in 25.000 mc3 la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente Autorità regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa Autorità competente la movimentazione inferiore a tale soglia  limite;

-          di attribuire competenze afferenti il mare alle Direzioni regionali secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna di esse e più precisamente:

-          le competenze in tema di immersione deliberata in mare dei materiali di cui al comma 1 lett.a) e b) dell’art. 109 D.Lgs. 152/06 ed in tema di movimentazione dei fondali marini ai sensi del comma 3 dell’art. 103 D.Lgs. 152/06 alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

-          le competenze relative all’attività estrattiva di materiale solido a mare alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo;

-          le competenze relative all’utilizzo degli spazi marini a fini turistici (es. per pesca sportiva, trabocchi, ecc..) alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo;

-          le competenze relative al rilascio o al rinnovo delle concessioni all’interno delle aree portuali abruzzesi alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica che ne curerà l’istruttoria con uffici organicamente (e non solo funzionalmente) assegnati alla Direzione stessa;

-          di precisare che laddove la movimentazione dei fondali interessi materiali classificabili come rifiuti le competenze sono attribuite alla DirezioneAffari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia che assicurerà il rispetto della normativa fissata dalla Parte II e della Parte IV del D.Lgs. 152/06;

-          di comunicare la presente deliberazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti organizzativinonché al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare per opportuna conoscenza;

-          di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito WEB della Regione Abruzzo.

 

Seguono Allegati

Decreto legge 9 febbraio 2012 n.5

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