DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

 

Art. 1

(Oggetto)

1.         Il presente disciplinare determina i criteri e le modalità per il sorteggio

a)         tra gli iscritti all’Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo (di seguito denominato Elenco), formato ai sensi dell’art. 5 , comma 1 ter, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 da nominare o designare a componenti gli organi di controllo degli enti regionali e delle Aziende sanitarie regionali ai sensi del comma 1 quater del medesimo art. 5;

b)         tra gli iscritti nell’Elenco di candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo (di seguito denominato Elenco regionale) formato ai sensi dell’art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.

Art. 2

(Criteri)

1.         La nomina o la designazione dei revisori contabili di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) è effettuata nel rispetto delle disposizioni regionali o statali che disciplinano il funzionamento degli Enti cui i revisori contabili sono destinati.

2.         La nomina dei revisori di cui all’art.1, comma 1, lett b), è effettuata nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 e smi;

3.         Il Consiglio nella nomina dei revisori contabili garantisce l’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi in conformità a quanto disposto dall’art. 42, comma 4, dello Statuto regionale.

4.         Le nomine o designazioni di cui al comma 1 rispondono ai requisiti stabiliti dalla L.R. 4/2009.

5.         La nomina dei Revisori di  cui al comma 2 risponde ai requisiti di cui all’art. 25, comma 2, della L.R. 68/2012.           

Art. 3

(Modalità del sorteggio per le nomine e designazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a))

 

1.         Il sorteggio dei revisori contabili avviene in seduta aperta al pubblico della Conferenza di Capigruppo consiliari.

2.         Per assicurare il rispetto della pubblicità della seduta di cui al comma 1 il Servizio Affari Istituzionali ed Europei (di seguito denominato Servizio Competente) pubblica sul sito istituzionale del Consiglio, prima della data stabilita per il sorteggio,  un avviso che indica gli Enti presso cui le nomine devono essere effettuate nonché la data e l’ora in cui il sorteggio sarà effettuato.

3.         L’Elenco riporta in ordine alfabetico i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione; a ciascuno dei suddetti iscritti nell’elenco è attribuito un numero progressivo d’ordine che, in caso di omonimia, è attribuito per sorteggio; l’integrazione periodica dell’Elenco segue il medesimo criterio di iscrizione (numero progressivo d’ordine, ordine alfabetico);

4.         Il sorteggio avviene nell’ordine stabilito dal Servizio competente con riferimento alle singole nomine da effettuare; nel caso in cui il collegio dei revisori da nominare sia composto da membri effettivi e membri supplenti, si procede nell’ordine prima al sorteggio dei nominativi dei membri effettivi e successivamente al sorteggio dei nominativi dei membri supplenti. Nell’ambito del sorteggio ciascun soggetto può essere assegnato all’organo di controllo di un solo Ente regionale.

5.         I numeri assegnati a ciascuno dei nominativi iscritti nell’Elenco sono riposti all’interno di un grande contenitore, con modalità atte a garantire la loro segregazione. Per ciascun componente dell’organo di revisione da nominare sono estratti tre nominativi, il primo dei quali è individuato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto nominato. Successivamente, la Struttura competente provvede a richiedere al nominato l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione della non esistenza di cause di incompatibilità nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

6.         I numeri corrispondenti ad iscritti nell’Elenco già nominati in altro ente regionale sono preventivamente esclusi dall’estrazione.

7.         Il sorteggio è effettuato dal Presidente del Consiglio o da Suo delegato, con l’assistenza del Dirigente del Servizio competente.

8.         Dell’estrazione per sorteggio è redatto verbale dal Funzionario responsabile dell’Ufficio competente che funge da Segretario delle operazioni di sorteggio.

9.         In caso di cessazione per qualunque causa di un revisore incaricato, per la sostituzione si tiene conto del genere del revisore cessato.

Art. 4

(Modalità del sorteggio per le nomine e designazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. b))

1.         Il sorteggio dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo avviene in seduta aperta al pubblico della Conferenza di Capigruppo consiliari.

2.         Per assicurare il rispetto della pubblicità della seduta di cui al comma 1 il Servizio Competente pubblica sul sito istituzionale del Consiglio, prima della data stabilita per il sorteggio, un avviso che indica la data e l’ora in cui il sorteggio sarà effettuato.

3.         L’Elenco regionale riporta in ordine alfabetico i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione; a ciascuno dei suddetti iscritti nell’elenco è attribuito un numero progressivo d’ordine che, in caso di omonimia, è attribuito per sorteggio; l’integrazione periodica dell’Elenco regionale segue il medesimo criterio di iscrizione (numero progressivo d’ordine, ordine alfabetico);

4.         I numeri assegnati a ciascuno dei nominativi iscritti nell’Elenco regionale sono riposti all’interno di un grande contenitore, con modalità atte a garantire la loro segregazione. Per ciascun componente dell’organo di revisione da nominare sono estratti tre nominativi, il primo dei quali è individuato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto nominato. Successivamente, la Struttura competente provvede a richiedere al nominato l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione della non esistenza di cause di incompatibilità nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

5.         I numeri corrispondenti ad iscritti nell’Elenco già nominati in altro ente regionale sono preventivamente esclusi dall’estrazione.

6.         Il sorteggio è effettuato dal Presidente del Consiglio o da Suo delegato, con l’assistenza del Dirigente del Servizio competente.

7.         Dell’estrazione per sorteggio è redatto verbale dal Funzionario responsabile dell’Ufficio competente che funge da Segretario delle operazioni di sorteggio.

8.         In caso di cessazione per qualunque causa di un revisore incaricato, per la sostituzione si tiene conto del genere del revisore cessato.

Art. 5

( Modalità comuni del sorteggio dall’Elenco e dall’Elenco regionale)

1.         A garanzia dell’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi, in caso di estrazione consecutiva di numeri relativi a nominativi appartenenti ad un solo genere, si procede ad esclusione nell’ordine degli ultimi numeri estratti, in proporzione al numero dei soggetti da nominare; i numeri relativi ai nominativi esclusi sono reinseriti nel contenitore per l’estrazione.

2.         L’estrazione dei nominativi del genere da integrare è effettuata da due distinti contenitori, predisposti in aggiunta al contenitore principale, in cui sono inseriti i numeri assegnati a ciascuno dei nominativi iscritti nell’Elenco regionale, rispettivamente del genere solo femminile e solo maschile, con modalità atte a garantire la loro segregazione.

Art. 6

Trasparenza e comunicazione

1.         Gli esiti del sorteggio sono pubblicati a cura del Servizio competente sul sito istituzionale del Consiglio, nella sezione Trasparenza valutazione e merito, sottosezione Nomine di competenza, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2.         L’avvenuta estrazione per sorteggio è altresì comunicata dal Servizio competente ai soggetti i cui nominativi sono stati estratti dall’Elenco a mezzo di posta certificata o, qualora il destinatario ne sia sprovvisto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento contestualmente alla pubblicazione degli esiti del sorteggio sul sito istituzionale del Consiglio.

3.         Il risultato delle operazioni di sorteggio per ciascuna delle nomine da effettuare, di cui all’art. 1, comma1, lett. a), è riportato in un decreto del Presidente del Consiglio regionale che è inviato agli Enti destinatari delle stesse ed alle competenti Direzioni della Giunta regionale per quanto di competenza.

4.         Il risultato delle operazioni di sorteggio per la nomina dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo di cui all’art. 1, comma1, lett. b), è riportato in un decreto del Presidente del Consiglio regionale che è inviato alle competenti Direzioni dei Consiglio e della Giunta regionale per quanto di competenza.