Art.
1
(Oggetto)
1. Il presente disciplinare determina i
criteri e le modalità per il sorteggio
a) tra gli iscritti all’Elenco regionale
dei componenti gli organi di controllo (di seguito denominato Elenco), formato
ai sensi dell’art. 5 , comma 1 ter, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 da nominare o designare a
componenti gli organi di controllo degli enti regionali e delle Aziende
sanitarie regionali ai sensi del comma 1 quater del
medesimo art. 5;
b) tra gli iscritti nell’Elenco di
candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo (di seguito
denominato Elenco regionale) formato ai sensi dell’art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
Art.
2
(Criteri)
1. La nomina o la designazione dei
revisori contabili di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) è effettuata nel rispetto
delle disposizioni regionali o statali che disciplinano il funzionamento degli
Enti cui i revisori contabili sono destinati.
2. La nomina dei revisori di cui
all’art.1, comma 1, lett b), è effettuata nel
rispetto della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 e smi;
3. Il Consiglio nella nomina dei revisori
contabili garantisce l’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi in
conformità a quanto disposto dall’art. 42, comma 4, dello Statuto regionale.
4. Le nomine o designazioni di cui al
comma 1 rispondono ai requisiti stabiliti dalla L.R.
4/2009.
5. La nomina dei Revisori di cui al comma 2 risponde ai requisiti di cui
all’art. 25, comma 2, della L.R. 68/2012.
Art.
3
(Modalità
del sorteggio per le nomine e designazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett.
a))
1. Il sorteggio dei revisori contabili
avviene in seduta aperta al pubblico della Conferenza di Capigruppo consiliari.
2. Per assicurare il rispetto della
pubblicità della seduta di cui al comma 1 il Servizio Affari Istituzionali ed Europei
(di seguito denominato Servizio Competente) pubblica sul sito istituzionale del
Consiglio, prima della data stabilita per il sorteggio, un avviso che indica gli Enti presso cui le
nomine devono essere effettuate nonché la data e l’ora in cui il sorteggio sarà
effettuato.
3. L’Elenco riporta in ordine alfabetico i
nominativi di coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione; a ciascuno dei
suddetti iscritti nell’elenco è attribuito un numero progressivo d’ordine che,
in caso di omonimia, è attribuito per sorteggio; l’integrazione periodica
dell’Elenco segue il medesimo criterio di iscrizione (numero progressivo
d’ordine, ordine alfabetico);
4. Il sorteggio avviene nell’ordine
stabilito dal Servizio competente con riferimento alle singole nomine da effettuare;
nel caso in cui il collegio dei revisori da nominare sia composto da membri
effettivi e membri supplenti, si procede nell’ordine prima al sorteggio dei
nominativi dei membri effettivi e successivamente al sorteggio dei nominativi
dei membri supplenti. Nell’ambito del sorteggio ciascun soggetto può essere
assegnato all’organo di controllo di un solo Ente regionale.
5. I numeri assegnati a ciascuno dei
nominativi iscritti nell’Elenco sono riposti all’interno di un grande
contenitore, con modalità atte a garantire la loro segregazione. Per ciascun
componente dell’organo di revisione da nominare sono estratti tre nominativi,
il primo dei quali è individuato per la nomina di revisore dei conti mentre gli
altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o
impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto nominato.
Successivamente, la Struttura competente provvede a richiedere al nominato
l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione della non esistenza di cause di
incompatibilità nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
6. I numeri corrispondenti ad iscritti
nell’Elenco già nominati in altro ente regionale sono preventivamente esclusi
dall’estrazione.
7. Il sorteggio è effettuato dal
Presidente del Consiglio o da Suo delegato, con l’assistenza del Dirigente del
Servizio competente.
8. Dell’estrazione per sorteggio è redatto
verbale dal Funzionario responsabile dell’Ufficio competente che funge da
Segretario delle operazioni di sorteggio.
9. In caso di cessazione per qualunque
causa di un revisore incaricato, per la sostituzione si tiene conto del genere
del revisore cessato.
Art.
4
(Modalità
del sorteggio per le nomine e designazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett.
b))
1. Il sorteggio dei Revisori dei conti
della Regione Abruzzo avviene in seduta aperta al pubblico della Conferenza di
Capigruppo consiliari.
2. Per assicurare il rispetto della
pubblicità della seduta di cui al comma 1 il Servizio Competente pubblica sul
sito istituzionale del Consiglio, prima della data stabilita per il sorteggio,
un avviso che indica la data e l’ora in cui il sorteggio sarà effettuato.
3. L’Elenco regionale riporta in ordine
alfabetico i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione; a
ciascuno dei suddetti iscritti nell’elenco è attribuito un numero progressivo
d’ordine che, in caso di omonimia, è attribuito per sorteggio; l’integrazione
periodica dell’Elenco regionale segue il medesimo criterio di iscrizione
(numero progressivo d’ordine, ordine alfabetico);
4. I numeri assegnati a ciascuno dei
nominativi iscritti nell’Elenco regionale sono riposti all’interno di un grande
contenitore, con modalità atte a garantire la loro segregazione. Per ciascun
componente dell’organo di revisione da nominare sono estratti tre nominativi,
il primo dei quali è individuato per la nomina di revisore dei conti mentre gli
altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o
impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto nominato.
Successivamente, la Struttura competente provvede a richiedere al nominato
l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione della non esistenza di cause di
incompatibilità nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
5. I numeri corrispondenti ad iscritti
nell’Elenco già nominati in altro ente regionale sono preventivamente esclusi
dall’estrazione.
6. Il sorteggio è effettuato dal
Presidente del Consiglio o da Suo delegato, con l’assistenza del Dirigente del
Servizio competente.
7. Dell’estrazione per sorteggio è redatto
verbale dal Funzionario responsabile dell’Ufficio competente che funge da
Segretario delle operazioni di sorteggio.
8. In caso di cessazione per qualunque
causa di un revisore incaricato, per la sostituzione si tiene conto del genere
del revisore cessato.
Art.
5
(
Modalità comuni del sorteggio dall’Elenco e dall’Elenco regionale)
1. A garanzia dell’equilibrata presenza di
rappresentanti dei due generi, in caso di estrazione consecutiva di numeri
relativi a nominativi appartenenti ad un solo genere, si procede ad esclusione
nell’ordine degli ultimi numeri estratti, in proporzione al numero dei soggetti
da nominare; i numeri relativi ai nominativi esclusi sono reinseriti nel
contenitore per l’estrazione.
2. L’estrazione dei nominativi del genere
da integrare è effettuata da due distinti contenitori, predisposti in aggiunta
al contenitore principale, in cui sono inseriti i numeri assegnati a ciascuno
dei nominativi iscritti nell’Elenco regionale, rispettivamente del genere solo
femminile e solo maschile, con modalità atte a garantire la loro segregazione.
Art.
6
Trasparenza
e comunicazione
1. Gli esiti del sorteggio sono pubblicati
a cura del Servizio competente sul sito istituzionale del Consiglio, nella
sezione Trasparenza valutazione e merito, sottosezione Nomine di competenza,
nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali ( D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L’avvenuta estrazione per sorteggio è
altresì comunicata dal Servizio competente ai soggetti i cui nominativi sono
stati estratti dall’Elenco a mezzo di posta certificata o, qualora il
destinatario ne sia sprovvisto, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento contestualmente alla pubblicazione degli esiti del sorteggio sul
sito istituzionale del Consiglio.
3. Il risultato delle operazioni di
sorteggio per ciascuna delle nomine da effettuare, di cui all’art. 1, comma1,
lett. a), è riportato in un decreto del Presidente del Consiglio regionale che
è inviato agli Enti destinatari delle stesse ed alle competenti Direzioni della
Giunta regionale per quanto di competenza.
4. Il risultato delle operazioni di
sorteggio per la nomina dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo di cui
all’art. 1, comma1, lett. b), è riportato in un decreto del Presidente del
Consiglio regionale che è inviato alle competenti Direzioni dei Consiglio e
della Giunta regionale per quanto di competenza.