IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-          che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-          che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO

-          che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO

-          che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

-          che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-          che il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12,  individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a)         socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b)         solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c)         ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-          che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-          che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-          che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-          che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO

-          che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

PRESO ATTO

-          che, con Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle more dell’imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2;

DATO ATTO

-          che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

-          che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati  per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA

-          l’istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. 18731 del 22/01/13, presentata, in carta libera ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97, dall’associazione di promozione sociale denominata “GLI AMICI DELLA NEVOLA - ONLUS” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,  articolazione c);

RILEVATO

-          che il competente ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato una carenza della documentazione inviata;

-          che con nota prot. n. 81166 del 25/03/13, il medesimo ufficio ha provveduto a comunicare, a norma dell'art. 10 bis della L. 241/90 l'avvio del procedimento teso alla formalizzazione del diniego d'iscrizione, fatta salva la possibilità di integrazione della documentazione mancante da parte dell'Associazione;

PRESO ATTO

-          che l'associazione “de qua”, ha trasmesso con nota acquisita al protocollo della Direzione n. 97497  la documentazione richiesta;

DATO ATTO

-          che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO

-          pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell’Associazione “GLI AMICI DELLA NEVOLA - ONLUS”, alla Sezione Prima, articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA

-          la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione  dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

-          di prendere atto che con nota acquisita al prot. della Direzione n. 10883 del 14/01/13  l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ GLI AMICI DELLA NEVOLA - ONLUS ”, con sede legale nel Comune di Ortona (CH) alla via Ruella Petrilli, 65, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;

-          di prendere inoltre atto che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97 l'associazione gode dell'esenzione dall'imposta di bollo;

-          di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione “de qua”, alla Sezione Prima, nell’ articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, “sport e tempo libero, turismo sociale;

-          di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “GLI AMICI DELLA NEVOLA - ONLUS”, con sede legale nel Comune di Ortona (CH) alla via Ruella Petrilli, 65, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nella seguente articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97;

-          di disporre la notifica del presente provvedimento all’Associazione interessata;

-          di trasmettere copia del presente atto al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;

-          di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VACANTE

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis