IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
- che, sono considerate associazioni di
promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO
- che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T.
n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con
l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca
etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO
- che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett.
a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo
comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;
PRESO ATTO
- che, con Determinazione Direttoriale
n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle
more dell’imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti
amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al
Servizio Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e
Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi
Socio Assistenziali, U2;
DATO ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di
Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2,
il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL.
B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA
- l’istanza, acquisita al protocollo
della Direzione n. 18731 del 22/01/13, presentata, in carta libera ai sensi
dell'art. 17 del D.Lgs 460/97, dall’associazione di
promozione sociale denominata “GLI AMICI DELLA NEVOLA - ONLUS” concernente la
richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale,
articolazione c);
RILEVATO
- che il competente ufficio in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato
una carenza della documentazione inviata;
- che con nota prot.
n. 81166 del 25/03/13, il medesimo ufficio ha provveduto a comunicare, a norma
dell'art. 10 bis della L. 241/90 l'avvio del procedimento teso alla
formalizzazione del diniego d'iscrizione, fatta salva la possibilità di
integrazione della documentazione mancante da parte dell'Associazione;
PRESO ATTO
- che l'associazione “de qua”, ha
trasmesso con nota acquisita al protocollo della Direzione n. 97497 la documentazione richiesta;
DATO ATTO
- che il competente ufficio ha esaminato
la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e
la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale,
dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO
- pertanto, di poter procedere, ai sensi
delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione
dell’Associazione “GLI AMICI DELLA NEVOLA - ONLUS”, alla Sezione Prima,
articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e
tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
VISTA
- la L.R.
14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della
funzione dirigenziale), 24 (Competenze
del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente “Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”;
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e
trascritte:
- di prendere atto che con nota
acquisita al prot. della Direzione n. 10883 del
14/01/13 l’Associazione di Promozione
Sociale denominata “ GLI AMICI DELLA NEVOLA - ONLUS ”, con sede legale nel
Comune di Ortona (CH) alla via Ruella Petrilli, 65, ha presentato istanza di iscrizione al Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- di prendere inoltre atto che ai sensi
dell'art. 17 del D.Lgs 460/97 l'associazione gode
dell'esenzione dall'imposta di bollo;
- di dare atto che il competente
Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione “de qua”,
alla Sezione Prima, nell’ articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, “sport e tempo libero, turismo sociale;
- di iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “GLI AMICI DELLA
NEVOLA - ONLUS”, con sede legale nel Comune di Ortona (CH) alla via Ruella Petrilli, 65, alla Sezione
Prima del Registro Regionale, nella seguente articolazione c) ambiente, cultura
e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale esente
dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs
460/97;
- di disporre la notifica del presente
provvedimento all’Associazione interessata;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- di disporre ai sensi del comma 5 art.
8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale
della presente determinazione sul B.U.R.A.T..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO VACANTE
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis