L’AUTORITA’
COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e
s.m.i.)
VISTO il D.Lgs. 387/03 e
s.m.i., concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:
- al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
- allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è
rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico,
- al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed
urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabilialla
costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del
comma 3 del medesimo decreto,
- al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
- al comma 7 prevede la compatibilità degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui
vanno ad ubicarsi;
VISTO il D.M. 10 settembre 2010
“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”;
VISTO il D.Lgs. 28/11
“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE” che all’art. 5 fissa criteri generali per le modifiche
agli impianti, all’art. 6 introduce
VISTA
VISTA
VISTA
- struttura responsabile del provvedimento ha individuato
quale Autorità Competente e finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”
ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,
- ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con
relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del
D.Lgs. 387/03,
- ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteried indirizzi
per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/03”,
- ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di
cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;
VISTAla D.G.R. 1032 del
29/12/2010 “Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da Fonti Rinnovabili di cui al D.M. 10/09/2010”;
VISTE le note acquisite ai
protocolli regionali n. RA/205588 del 2/11/2010, n. RA/214765 del 12/11/2010,
n. RA/248912 del 22/12/2010 e ultima acquisita al protocollo regionale n.
RA/2503 del 05/01/2011 di regolarizzazione della documentazione di cui
all’istanza del 25/08/2010 acquisita al protocollo regionale n. RA/171808 del
14/09/2010, con la quale
DATO ATTO che con la domanda di
autorizzazione sopra riportata così come regolarizzata e resa procedibile dalle
note acquisite ai protocolli regionali n. RA/205588 del 2/11/2010, n. RA/214765
del 12/11/2010, n. RA/248912 del 22/12/2010 e con ultima regolarizzazione
acquisita al protocollo regionale n. RA/2503 del 05/01/2011, veniva depositato
il progetto definitivo cui procedere secondo il D.Lgs. 387/03 e che lo stesso è
agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA;
VISTA la nota prot. RA/2523 del
05/01/2011, con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si
convocava la conferenza dei servizi per il giorno 31/01/2011 i cui lavori si
sono conclusi con la richiesta di integrazioni documentali e si è acquisito il
parere favorevole condizionato del Servizio Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura di Chieti e il parere favorevole del Comune di Ortona “per la
parte di cavidotto ricadente su strada comunale Villa Panaro e per la
ubicazione della sottostazione AT/MT da ubicarsi a Villa Grande foglio n. 37
particelle 341 e 342 come riportato nella planimetria “Tavola T5B””;
PRESO ATTO:
- delladocumentazione progettuale integrativa datata marzo
2011, consegnata il 31/03/2011 e acquisita al protocollo regionale n. RA/75572
del 04/04/2011, a seguito della conferenza dei servizi del 31/01/2011, agli
atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA,
- della nota del 21/11/2011 acquisita al protocollo regionale
n. RA/240137 del 22/11/2011 con la quale la società Aura Energia srl ha
proposto su proprio impulso integrazioni progettuali tra le quali lo
svolgimento dell’attività di disalcolazione di materie vinose, nonché la
lavorazione di vinaccioli e vinacce, per la produzione di prodotti alcolici di
qualsiasi tipo e gradazione e la commercializzazione sia all’ingrosso che al
dettaglio di prodotti alcolici di ogni tipo e gradazione e dei prodotti delle
lavorazioni, nonché dei sottoprodotti della lavorazione,
- delle successivenote acquisite ai prott. n. RA/17068 del
24/01/2012 e n. RA/28053 del 08/02/2012 con le quali la società Aura Energia
srl ha fornito chiarimenti inerenti la vinaccia esausta ed ha precisato che “la
vinaccia esausta utilizzata da Aura Energia nella CTE come biomassa deriva da
un processo di distillazione (sub specie disalcolazione) svolto dalla medesima
società all’interno del medesimo suo ciclo produttivo” e che “ la vinaccia esausta da utilizzare
nell’impianto costituisce biomassa combustibile ai sensi dell’art. 2 bis del
D.L. 171/2008 convertito in L. 205/2008”,
- del verbale della conferenza dei servizi del 28/03/2012, i
cui lavori hanno condotto alla richiesta di documentazione relativamente alla
integrazione progettuale del 21/11/2011, che il proponente ha inviato con nota
acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA
con prot. RA/181143 del 03/08/2012,
- del parere del Servizio Regionale Affari Giuridici e Legali
per l’Ambiente e il Territorio prot. 7133 del 20/09/2012 relativo alla idoneità
della documentazione presentata dal Proponente in merito alla dimostrazione
della disponibilità delle aree interessate dall’intervento, necessaria ai fini
della prosecuzione del procedimento,
- della Conferenza dei Servizi del 26/09/2012 che si
aggiornava a nuova data al fine di poter acquisire e valutare il parere tecnico
dell’Arta e di quanto riportato nello stesso verbale “…omissis…Il proponente
dichiara che l’impianto di produzione di energia elettrica interessa le sole
particelle del foglio 54 riportate nella tavola T5 del 12/04/2012 e di seguito
riportate: 36-52-60-75-81-82-83-84-86-89-103-104-105-107-108-109-111-113-114-115-116-133-474-479-
499- 542- 575- 576- 577- 4108- 4110- 4111- 4112 - 4187-4189-578-132.
Il rappresentante del
Consorzio, vista
In merito all’approvazione del
progetto tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione in linea tecnica
del Consorzio n° 82 del 18/06/2012, il rappresentante del Consorzio precisa che
lo scarico delle acque reflue sarà oggetto di richiesta autorizzativa da
presentare all’ente gestore (non ancora oggetto di convenzione)…omissis…
…Il Consorzio dichiara che i
contratti preliminari agli atti del progetto sono corrispondenti al titolo
necessario per il rilascio del permesso di costruire e cioè titoli idonei alla
costruzione dell’impianto…omissis…”.
- della Conferenza dei Servizi del 20/10/2012 che si è
conclusa con esito positivo ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per
il progetto completo di tutte le integrazioni richieste e di quanto riportato
nel rispettivo verbale “…omissis…Il rappresentante della Provincia di Chieti
Settore 7, esprime parere favorevole
consegnando agli atti e dando lettura della nota acquisita agli atti della
conferenza dei servizi.
Il rappresentante dell’Agenzia
delle Dogane conferma il parere favorevole precedentemente espresso.
Il rappresentante del Comune di
Ortona, visto il parere del Sindaco prot. 5757 del 21/03/2012 considerato che
sono state in parte superate le prescrizioni ivi riportate, esprime parere
favorevole fermo restando l’effettuazione da parte della ditta della campagna
di misurazione del rumore ambientale ante operam. Inoltre ribadisce la
richiesta del rispetto delle prescrizioni elencate nel parere della ASL prot. 345 del 26/05/2011 ai punti
n. 4, 6, 7, 8, 10 e 11.
Il rappresentante del Consorzio
ASI Val Pescara riconferma il parere favorevole espresso in precedenza…omissis…”;
TENUTO CONTO inoltre di quanto
riportato nel verbale della conferenza dei servizi del 20/12/2012 “…omissis…Il
proponente si impegna a produrre la documentazione costituente l’ultima
revisione ricognitiva degli elaborati progettuali depositati agli atti della conferenza dei servizi,
corrispondente a quella già oggetto di valutazione con le prescrizioni ARTA
sopra indicate”;
ACQUISITA la nota del
07/01/2012, al protocollo regionale RA/12161 del 15/01/2012 con la quale il
Proponente ha prodotto la documentazione sotto elencata che dichiara essere
l’“ultima versione ricognitiva degli elaborati progettuali depositati agli atti
della conferenza dei servizi, corrispondente a quella già oggetto di
valutazione con le prescrizioni Arta e corrispondente altresì alla
documentazione già inviata a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di
autorizzazione unica, per l’espressione del parere di competenza. Inoltre per
tutto quanto sopra, il Legale Rappresentante della ditta dichiara che detta
documentazione progettuale è idonea al rilascio dell’Autorizzazione Unica e
chiede che sia l’unica cui fare riferimento per l’autorizzazione stessa” così
come dichiarato nel verbale del 15/01/2013:
- Tavola RSD-01: Relazione sintetica descrittiva –
07/01/2013;
- Tavola RTD-01: Relazione tecnica descrittiva - 07/01/2013;
- Tavola RTSm-01: Relazione tecnica di smantellamento –
07/01/2013;
- Tavola RTS-01: Relazione tecnica specialistica impianto
antincendio ai sensi del DM 04.05.98 – 07/01/2013;
- Tavola RTS-02: Relazione tecnica specialistica impianto di
climatizzazione – 07/01/2013;
- Tavola RTS-03: Relazione tecnica specialistica caldaia ed
impianto di trattamento dei fumi – 07/01/2013;
- Tavola RTS-04: Relazione tecnica specialistica impianto
elettrico – 07/01/2013;
- Tavola RTS-05: Relazione tecnica specialistica relativa
all’allacciamento in Alta Tensione (AT) alla rete RFI e relativo collegamento
in Media Tensione (MT) alla centrale a biomasse Aura Energia – 07/01/2013;
- Tavola RTC-01: Relazione tecnica di calcolo impianto
antincendio – 07/01/2013;
- Elaborato RT: Relazione tecnica elettrodotto – 07/01/2013;
- Elaborato R.T.A.: Relazione tecnica ambientale -
07/01/2013;
- Elaborato RSS: Relazione di dimensionamento sistema di
smaltimento – 07/01/2013;
- Diffusione degli inquinanti in atmosfera mediante modello
non stazionario - 07/01/2013;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Studio integrativo - Verifica scarpata morfologica;
- Rettifica allo studio integrativo – Verifica scarpata
morfologica;
- Relazione geomorfologica – Idrogeologica – integrazioni
nota n° 508 del 31/01/2011 – Arta;
- Elaborato P.d.M.: Piano di Monitoraggio integrato Rev. 4 –
07/01/2013;
- Elaborato: Nota tecnica “Compensazione delle emissioni” -
07/01/2013;
- Elaborato: Nota tecnica “Modalità stoccaggio ceneri e
rifiuti” - 07/01/2013;
- Elaborato: Chiarimenti relativi alle emissioni gassose di
fluoro - 07/01/2013;
- Tavola SG SF-01:Schema generale impianto di combustione,
trattamento fumi e cogenerazione – 07/01/2013;
- Tavola SG IM-01:Planimetria generale stato di fatto –
07/01/2013;
- Tavola SG IM-02:Planimetria generale stato di progetto –
07/01/2013;
- Tavola SG IM-03:Lay-out impianto stato di progetto –
07/01/2013;
- Tavola SG IM-04a:Pianta, prospetti e sezioni – 07/01/2013;
- Tavola SG IM-04b:Piante, prospetti e sezioni della zona
stoccaggio e cogenerazione – 07/01/2013;
- Tavola SG IM-05:Planimetria sorgenti sonore – 07/01/2013;
- Tavola SG IM-06:Palazzina uffici Pianta, sezioni e
prospetti – 07/01/2013;
- Tavola SG IM-07:Planimetria dei punti di emissione –
07/01/2013;
- Tavola SG IM-08:Planimetria ceneri e rifiuti – 07/01/2013;
- Tavola SG IM-09:Planimetria generali stoccaggi biomasse –
07/01/2013;
- Documento unico di integrazione in riferimento alle note
Arta n° 4951 del 11/10/2012, n°1514 del 26/03/2012 e n°4372 del 05/09/2012 –
07/01/2013;
- Tavola SG CV SF-01:Schema di flusso impianto di depurazione
– 07/01/2013;
- Tavola SG CV-01:Rete fognaria acque bianche e cogenerazione
– 07/01/2013;
- Tavola SG CV-02:Rete fognaria acque nere – 07/01/2013;
- Tavola SG CV-03:Allacciamento rete fognaria consortile –
07/01/2013;
- Tavola SG CV-04:Scarichi finali acque depurate, acque
seconda pioggia e scarichi puliti – 07/01/2013;
- Elaborato SG CV-04B: individuazione punto di presa acqua –
07/01/2013;
- Tavola SG IA IM-01:Distribuzione linee e terminali impianto
UNI45, Distribuzione linee e terminali impianti sprinkler – 07/01/2013;
- Tavola SG IA IM-02:Planimetria uscite di emergenza,
illuminazione di emergenza e posizionamento estintori – 07/01/2013;
- Tavola SG IA IM-03:Definizione comparti antincendio -
07/01/2013;
- Tavola SG IA IM-04:Planimetria vie di fuga e uscite di
sicurezza e posizionamento estintori – 07/01/2013;
- Tavola SG IA SF-01:Schema stazione di pompaggio – 07/01/2013;
- Tavola SG IA SF-02:Schema di flusso impianto sprinkler –
07/01/2013;
- Tavola SG CL SF-01:Impianto di climatizzazione palazzina
servizi – 07/01/2013;
- Tavola SG T IM-03:Planimetria distribuzione metano –
07/01/2013;
- Tavola SG IE S-01:Schema unifilare e centrale MT –
07/01/2013;
- Tavola SG IE S-02:Schema unifilare AT/MT 150kW/20kW –
07/01/2013;
- Tavola SG IE P-01:Planimetria linea MT, linea BT
privilegiata e interruttori di sgancio – 07/01/2013;
- Tavola SG IE P-03:Planimetria e prospetti nuova stazione
AT/MT 150/20kW – 07/01/2013;
- Tavola SG IE P-04:Sezione tipo disposizione polifere
interrate – 07/01/2013;
- Tavola CTE200 SF-01:Sistema di combustione caldaia rampe
bruciatori cabina di riduzione e rete di distribuzione – 07/01/2013;
- Tavola CTE200 SF-02:Schema di iniezione urea – 07/01/2013;
- Tavola CTE300 SF-01:Trattamento fumi per caldaia a biomasse
– 07/01/2013;
- Tavola CTE200 IM-01:Serbatoi urea, piante e prospetto –
07/01/2013;
- Tavola CTE200 IM-02:Cabina metano, pianta e prospetti –
07/01/2013;
- Tavola 01: Ciclo delle acque – 07/01/2013;
- Tavola 02: Bilancio di energia – 07/01/2013;
- Elaborato T1: Localizzazione – 07/01/2013;
- Elaborato T2: Distanza dai centri abitati – 07/01/2013;
- Elaborato T3: Inquadramento su C.T.R. – 07/01/2013;
- Elaborato T4: Vincoli – 07/01/2013;
- Elaborato T5: Inquadramento su catastale layout impianto,
stato di fatto – 07/01/2013;
- Elaborato T5B: Inquadramento su catastale, impianto, cabina
di consegna – 07/01/2013;
- Elaborato T5C: Inquadramento su catastale, percorso
cavidotto – 07/01/2013;
- Elaborato T6: Layout impianto, verifiche urbanistiche –
07/01/2013;
- Elaborato T7: Architettonico, Piante, Prospetti, Sezioni –
07/01/2013;
- Elaborato T8: Magazzino di stoccaggio biomasse, particolare
vasca di contenimento serbatoi – 07/01/2013;
- Protocollo d’Intesa tra Distilleria D’Auria SpA e Aura
Energia srl del 27/07/2012;
- Rapporti di prova Acque sotterranee n. 1439/1/LAB/10 del
10/08/10, n. 1439/2/LAB/10 del 10/08/10, n. 1479/4/LAB/12 del 22/10/12, n.
1479/3/LAB/12 del 22/10/12;
- Quadro Riassuntivo delle emissioni del 07/01/2013 superato
da QRE del 12/02/2013 - Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
- Elaborato: Impianto di produzione di energia elettrica e
vapore da fonti rinnovabili – Monitoraggio qualità dell’aria ante operam in
Contrada Stazione di Caldari Ortona (CH),
- Dichiarazione sulla potenza termica al focolare del
generatore di vapore della CTE Aura Energia del 05/10/2010
e che la stessa documentazione
è stata inviata dal proponente a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento
con nota del 22/01/2013 ed è agli atti del Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA nonché allegata al presente provvedimento;
PRESO ATTO che sono stati
acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA,
i seguenti pareri espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento:
- Nulla osta alla realizzazione dell’intervento rilasciato
dal III Settore Assetto e Territorio del Comune di Ortona con nota prot. 1925
del 28/01/2011,
- nota prot. 20120005757 del 21/03/2012 del Sindaco del
Comune di Ortona recante presa d’atto del parere favorevole con condizioni
rilasciato dalla ASL Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica prot. 345 del 26/05/2011,
- Nulla osta all’approvazione del progetto e parere
favorevole per la totalità dell’impianto già espresso con nota prot. 186 del 26/01/2011
del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara e
autorizzazione del solo allaccio tecnico alla rete fognaria consortile,
rilasciati rispettivamente con note prott. n. 1695 del 18/06/2012 e n. 949 del
30/03/2012 dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara,
- Verbale della Determinazione del Responsabile del
Procedimento Ufficio di Direzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
dell’Area Chieti-Pescara, n° 78 del 15/06/2012 “Esame progetto richiesta concessione
titolo edilizio per la realizzazione di impianto di produzione di energia
elettrica e vapore da parte di fonti rinnovabili, ditta Aura Energia srl – c.da
Caldari Stazione – Ortona”,
- Verbale della Determinazione del Responsabile del
Procedimento Ufficio di Direzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
dell’Area Chieti-Pescara, n° 82 del 18/06/2012 “Esame progetto istanza di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica c.da Caldari Stazione – Ortona (CH) – Richiesta
autorizzazione all’allaccio fognario ditta Aura Energia srl”,
- Autorizzazione all’escavazione di un pozzo con condizioni
rilasciata dalla Provincia di Chieti -Settore 5 con nota prot. 19733 del
04/04/2011,
- Nulla osta ai soli fini della viabilità con condizioni
rilasciato dalla Provincia di Chieti - Settore 6 - Servizio Concessioni con
nota prot. n° 4005 del 21/01/2011 confermato con note prott. n. 46493 del
24/09/2012 e n. 61792 del 20/12/2012,
- Parere con condizioni del Servizio Acque della Provincia di
Chieti con nota prot. 24044 del 17/05/2012 e parere favorevole del Settore 7
della Provincia di Chieti acquisito agli atti della conferenza dei servizi del
20/12/2012, confermati con nota prot. 6245 del 12/02/2013 della Provincia di
Chieti - Settore 7,
- Nulla osta con prescrizioni della Soprintendenza per i beni
Archeologici dell’Abruzzo-Chieti rilasciato con nota prot. 0001289 del
15/02/2011,
- Parere favorevole reso nell’ambito della conferenza dei
Servizi del 26/09/2012 con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali,
- Parere favorevole alla esecuzione dei lavori a condizione
che vengano effettuati in conformità del progetto e delle norme vigenti,
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti con nota
prot. n. 7197 del 09/07/2012,
- Nulla osta alla costruzione degli elettrodotti interrati in
Media Tensione e di collegamento dell’impianto alla rete elettrica nazionale
con condizioni, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise
con nota prot. 1483 del 14/02/2012 e confermato con nota prot. 1198 del
30/01/2013,
- Parere favorevole all’avvio alla costruzione ed esercizio
di stazione elettrica in AT e linea aerea AT per il vettoriamento di energia
elettrica, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per
le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot.
8565 del 24/07/2012 e confermato con nota prot. 1197 del 30/01/2013,
- Parere favorevole di RFI - Rete Ferroviaria Italiana
rilasciato con nota prot. RFI-DPR-DTP_AN.IT\A0018\P\2012\0001661 del
20/12/2012,
- Parere favorevole della C.O.GAS srl rilasciato con nota
prot. 1203 del 2011,
- Parere favorevole all’accoglimento dell’istanza per
l’autorizzazione
all’abbattimento/spostamento delle piante, rilasciato dal SIPA di Chieti
con nota prot. RA/133556 del 08/06/2012,
- Parere tecnico favorevole con condizioni rilasciato
dall’Arta Distretto Provinciale di Chieti con nota prot. n. 6083 del 20/12/2012
integrato e rettificato da nota prot. 446 del 30/01/2013;
VISTO inoltre il parere del
Dirigente del III Settore del Comune di Ortona rilasciato con nota prot.
20120009253 del 18/05/2012: nulla osta alla realizzazione e conduzione
dell’impianto di disalcolazione, “fermo restante la necessità di acquisire i
pareri della ASL, dei VVF e del Consorzio Industriale Valpescara”;
VISTI la nota prot. 934 del
13/06/2012 della ASL n. 02 Lanciano-Vasto-Chieti “Esame preventivo su progetto
edile. Parere tecnico-sanitario favorevole condizionato” e il verbale della
Determinazione del Responsabile del Procedimento Ufficio di Direzione del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, n° 77 del
15/06/2012 “Esame progetto richiesta concessione titolo edilizio per la
realizzazione e conduzione dell’impianto di disalcolazione, ditta Aura Energia
srl – c.da Caldari Stazione – Ortona”;
PRESO ATTO della Deliberazione
del Commissario Regionale delConsorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area
Chieti-Pescara n° 96 del 01/09/2010 “Assegnazione formale di area industriale a
favore della ditta Aura Energia S.p.A., in Ortona”;
PRESO ATTO infine dei contratti
preliminari di compravendita per la particelle del foglio 37 mappali n. 341,
342 registrati rispettivamente a Lanciano il 25/03/2013 n. 970 1T e n. 971 1T e
dell’ultimo contratto preliminare di compravendita per la particella n. 347
registrato a Ortona il 02/04/2013 n. 388;
PRESO ATTO del protocollo
d’intesa tra Distilleria D’Auria S.p.A. con sede legale in Ortona c.da Caldari
Stazione n° 48 e Aura Energia s.r.l. con stessa sede legale, sottoscritto il
27/07/2012 con il quale, tra l’altro, “Le Parti si danno atto che in attuazione
del presente Protocollo d’Intesa l’avvio dell’esercizio della Centrale
Termoelettrica sarà preceduto di almeno 72 ore dallo spegnimento e dalla
cessazione da parte di Distilleria D’Auria del camino relativo all’impianto di
essiccamento presente presso gli stabilimenti della medesima società”;
RITENUTO che, sulla base di
quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene
l’istruttoria favorevolmente conclusa;
DATO ATTO che il rilascio
dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
DATO ATTO che ai sensi del
comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in
ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come
previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del
09/05/2007);
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
per tutto quanto esposto in
premessa che in questa sede si intende riportato:
Art.
1
Art.
2
L’impianto e le opere connesse
devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza
dei servizi del 20/12/2012 agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria, SINA e riproposto nella “Edizione ricognitiva” con nota acquisita al
protocollo regionale n. RA/12161 del
15/01/2013 che a seguito delle dichiarazioni del Legale Rappresentante
riportate nel verbale del 15/01/2013 costituisce “ultima versione ricognitiva
degli elaborati progettuali depositati agli atti della conferenza dei servizi,
corrispondente a quella già oggetto di valutazione con le prescrizioni Arta e
corrispondente altresì alla documentazione già inviata a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica, per l’espressione del
parere di competenza”, allegato al presente provvedimento e depositato agli
atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.
Art.
3
L’autorizzazione è subordinata
al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del
procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e
di seguito riportare relativamente all’impianto in oggetto con le seguenti
caratteristiche:
POTENZA
TERMICA |
48 MW |
POTENZA
ELETTRICA LORDA MEDIA PRODOTTA |
10,5 – 11,2 MW |
POTENZA
ELETTRICA MEDIA CEDUTA ALLA RETE |
9,3 - 10 MW |
POTENZIA
ELETTICA NORMALE |
15 MW |
1. Stoccaggio ed utilizzo delle biomasse:
a) ai fini dell’esclusione delle
disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. deve essere
dimostrata la sussistenza dello status di sottoprodotto della biomassa
utilizzata;
b) la centrale sarà alimentata con un
quantitativo di biomassa pari a 16,9 ton/h nelle proporzioni indicate in
tabella sotto riportata e pertanto con un potere calorifico inferiore medio
pari a 10,249 MJ/kg; l’Arta Distretto Provinciale di Chieti si riserva di
verificare in sede di controllo la congruità della proposta del gestore e di
prevedere, qualora ritenuto opportuno, ulteriori sistemi di verifica della
quantità oraria della biomassa alimentata all’impianto allo scopo di constatare
il rispetto del dato di potenza termica indicato.
Tabella
1
BIOMASSA
UTILIZZATA |
QUANTITATIVO
ANNUO t/a |
% |
RIF.
NORMATIVO |
VINACCIA |
90.000 |
65 |
Disposto combinato di cui all’art 184 bis, art 293 del
D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii, D.L:. 171 del 2008 art 2 bis, Allegato X alla parte
V sezione 4, comma 1 lett b) del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. |
SANSA
DISOLEATA |
45.000 |
32 |
Allegato X alla parte V sezione 4, comma 1 lett c) |
POTATURE/SFALCI |
3800 |
3 |
Allegato X alla parte V sezione 4, comma 1 lett c,d) |
TOTALE
BIOMASSE |
138.800 |
|
QUANTITA’
MASSIMA AMMISSIBILE ALL’IMPIANTO |
c) Sansa disoleata e cippato: si richiama
quanto espressamente previsto alla lettera f dell’allegato X alla parte quinta
del D.lg. 152/06 e ss.mm.ii. in merito alle
caratteristiche che la sansa deve possedere ex lege, nonché le “norme per
l’identificazione delle biomasse” punto 3 sezione 4 dello stesso allegato
X. Il cippato da avviare alla
combustione deve provenire da legno vergine e presentare tutte le caratteristiche
previste dall’Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, sezione 4, comma
1 lett. c), d) nonché dalle norme unificate (UNI EN 14961). Sia il cippato che
la sansa disoleata devono recare adeguata documentazione attestante le
caratteristiche stabilite dalle norme unificate ove presenti; le biomasse
“asciutte”, ovvero quelle costituite da cippato e sansa, devono essere stoccate
all’interno dei capannoni;
d) Restano inoltre fissati i quantitativi
massimi di biomassa (su base annua) riportati in tabella 1, sopra riportata,
che costituiscono la potenzialità massima autorizzata; si precisa che le
potenzialità istantanee massime di stoccaggio delle biomasse devono essere
rispettate in quanto una loro eccedenza comporterebbe una diversa gestione dell’impianto;
e) Per lo stoccaggio della vinaccia
vergine:
i) è
necessario limitare al massimo i tempi di stoccaggio allo scopo di evitare
l’insorgenza di fenomeni maleodoranti. Si prescrive pertanto quale tempo
massimo di stoccaggio 30 giorni,
ii) i tempi
di stoccaggio e le quantità in deposito non devono eccedere mai i quantitativi
indicati,
iii)
nella considerazione che lo stoccaggio delle vinacce esauste in cumuli
rappresenti una fonte significativa di emissioni odorigene, qualora durante lo
stoccaggio dovessero evidenziarsi problemi di maleodori, il Proponente deve
provvedere ad un sollecito smaltimento,
iv) le
biomasse devono essere stoccate unicamente nelle aree adibite ed attrezzate e
non in aree diverse, neanche in condizioni di eccezionalità; qualora il
Proponente dovesse mettere a disposizioni le proprie aree per lo stoccaggio di
vinacce vergini di Distilleria D’Auria (come riportato nel Protocollo d’Intesa
del 27/07/2012 pag. 3 art. 2) tale stoccaggio deve essere effettuato nel
rispetto dei quantitativi massimi (annui e istantanei) e dei tempi indicati nel
parere dell’Arta Distretto Provinciale di Chieti prot. 6083 del 20/12/2012,
come peraltro previsto dallo stesso protocollo, ed esclusivamente nelle aree
opportunamente attrezzate;
f) Il Proponente deve predisporre un
registro su cui annotare le movimentazioni per ogni tipologia di biomassa allo
scopo di consentire agli organi di controllo di verificare il rispetto dei
tempi massimi di stoccaggio: le aree devono essere attrezzate con idonea cartellonistica
e deve essere predisposto un registro interno su cui annotare l’arrivo del
carico e l’uscita dello stesso per l’alimento in centrale. I cumuli di biomassa
(tutti) devono essere gestiti secondo una logica FIFO (first in, first out) e la loro altezza non deve mai eccedere
g) Serbatoi di stoccaggio: il Proponente
deve predisporre un idoneo programma di monitoraggio dei serbatoi per valutare
la tenuta degli stessi. Le verifiche dovranno essere annotate su un apposito
registro.
2. Emissioni in atmosfera:
a) le Emissioni in Atmosfera provenienti
dall’impiantodevono avere le caratteristiche così come descritte sul QUADRO
RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI datato 12/02/2013, Allegato 1 parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
b) l’impianto in oggetto potrà entrare in
esercizio solo se le emissioni della Distilleria D’Auria saranno dismesse
prima, così come previsto nel Protocollo d’Intesa tra Distilleria D’Auria SpA e
Aura Energia srl del 27/07/2012.
c) I valori di flusso di massa annuo
riportati nel QRE datato 12/02/2013
Allegato 1 al presente provvedimento sono da intendersi quale valore
limite da non superare su base annua.
d) I flussi di massa annui da confrontare
con il limite devono essere calcolati dai dati dello SME e devono comprendere
anche le emissioni relative ai periodi di avvio e di arresto ovvero anomalie
ecc.. In sostanza nel computo dei flussi di massa annui devono essere
contemplati tutti i dati misurati validi indipendentemente dalla loro
confrontabilità con il limite o meno. Il Proponente deve fornire mensilmente
all’Arta Distretto Provinciale di Chieti un elaborato recante il valore dei
flussi di massa mensili, opportunamente supportati dai dati dello SME nonché i dettagli del calcolo.
e) In merito ai valori limite proposti per
CO, HF e ammoniaca si ritiene che a far data da un anno dalla messa in
esercizio della centrale, visti i dati dei monitoraggi continui e periodici,
debba essere formalizzata una proposta di valori limite alle emissioni più
contenuti; per poter ridurre ulteriormente, per quanto tecnicamente possibile,
le emissioni di CO, deve essere effettuato un efficace e efficiente controllo
della combustione, inoltre devono essere rispettate le disposizioni di cui al
punto 2 sezione 4 allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
“Condizioni di utilizzo”.
f) Come previsto dallo stesso Proponente,
deve essere garantito un tempo di residenza adeguato dei fumi in camera di
combustione ed una temperatura adeguata (T>
g) Il minimo tecnico della caldaia deve
essere definito dal costruttore al momento della progettazione definitiva del
generatore di vapore che fornirà il diagramma di combustione. Tutti i parametri
che individuano il minimo tecnico devono essere monitorati e visualizzati in
continuo dalla SME allo scopo di definire ed individuare la confrontabilità con
i limiti ed i limiti da rispettare.
Si
rileva che le caldaie a biomasse solide operano al di sotto del minimo tecnico
nel periodo notturno al fine di mantenere condizioni di avvio controllabili e
facilitare il raggiungimento del minimo tecnico e delle condizioni di normale
funzionamento. Per tale motivazione l’ARTA Distretto Provinciale di Chieti,
acquisite le indicazioni di cui sopra, si riserva di prevedere comunque livelli
emissivi limite/di guardia anche in corrispondenza di tale assetto
impiantistico.
h) In riferimento alle anomalie/guasti che
possono comportare il superamento dei valori limite, si precisa che deve essere
interrotta tempestivamente l’alimentazione delle biomasse e deve essere avviata
la procedura di arresto.
i) Messain esercizio e messa a regime
degli impianti: al fine della definizione del termine della messa a regime,
dalla prima accensione – a metano (fase 1), fino alla conclusione della fase 2
(alimentazione a biomasse), non potrà decorrere un periodo superiore a 5 mesi
(fase 1 + fase 2).
j) Durante i primi tre mesi (fase 1) come
già assicurato dallo stesso Proponente, dovranno essere rispettati i valori
limite di emissione come da QRE datato 12/02/2013 Allegato 1 al presente
provvedimento, autorizzati fatta eccezione per l’NOx per il quale si ritiene
fissato un valore limite giornaliero pari alla media oraria.
k) Fin dalla prima accensione dovrà essere
attivo il sistema di monitoraggio in continuo.
l) Durante la fase 2 (messa in esercizio
vera e propria con alimento graduale di biomasse: durata massima 60 gg) i
valori limite si intendono fissati come
flusso di massa orario riportato sul QRE datato 12/02/2013 Allegato 1 al
presente provvedimento. In particolare si prescrive che tutti i sistemi di abbattimento
vengano mantenuti in perfetta efficienza.
FASE 1 |
RISPETTO DEI VALORI LIMITE COME DA QRE (MEDIE ORARIE E
GIORNALIERE, CONCENTRAZIONE E FLUSSO DI MASSA) |
FASE 2 |
RISPETTO DEI VALORI LIMITE IN FLUSSO DI MASSA ORARIO COME DA QRE |
m) Terminata
la fase 2 avrà inizio la marcia controllata (10 gg) che dovrà essere eseguita
in riferimento alle più gravose condizioni di esercizio e durante la quale
dovranno essere effettuati tre autocontrolli: uno il primo giorno, uno il
secondo giorno e uno un giorno intermedio, scelto dal Proponente.
n) In merito ai valori limite da
rispettare nelle fasi di avvio, arresto, condizioni di esercizio anomalo,
minimo tecnico e individuazione del minimo tecnico, fermo restando le condizioni proposte da ARTA
nel parere prot. 6083 del 20/12/2012, il Proponente deve produrre, almeno un
mese prima della messa in esercizio dell’impianto in oggetto, un QRE recante i
livelli emissivi attesi per tali fasi. ARTA valutata la proposta del proponente
ovvero in mancanza di tale proposta, individuerà i valori limite da rispettare
anche in queste condizioni di esercizio.
o) Il Proponente deve prevedere campagne
di monitoraggio della qualità dell’aria con cadenza quadrimestrale fino
all’entrata in funzione della centralina di monitoraggio della qualità
dell’aria della rete regionale la cui collocazione è prevista proprio in C.da
Caldari. In aggiunta ai parametri proposti dal Proponente dovrà essere
monitorato anche il PM 2,5.
p) Prima della fase di cantierizzazione
della centrale deve essere prodotto un documento di dettaglio, da condividere
con ARTA, delle campagne di monitoraggio recante gli inquinanti monitorati, le
postazioni di monitoraggio (coordinate) e le metodiche di riferimento. A far
data dall’entrata in funzione della centralina di monitoraggio della qualità
dell’aria il proponente potrà richiedere una frequenza di monitoraggio meno
onerosa (limitatamente agli inquinati monitorati dalla stessa).
q) Le campagne di monitoraggio delle
emissioni odorigene, in termini di U.O. (UNI EN 13725:2004) nonché dei composti
solforati e dell’azoto e di tutti quelli previsti nel piano di monitoraggio
integrato, non monitorati dalla centralina della rete regionale sita in c.da
Caldari, devono essere monitorati con campagne con mezzo mobile a cadenza
semestrale.
3. Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in
atmosfera (SCME):
a) La gestione del Sistema di Monitoraggio
in Continuo delle Emissioni è responsabilità del Proponente. Le modalità di
validazione dei dati misurati dallo SME deve essere dettagliatamente concordata
con ARTA Distretto Provinciale di Chieti, dandone evidenza all'Autorità
Competente. A seguito dell'individuazione in modo condiviso dei criteri di
validazione dei dati, il Proponente deve elaborare un Manuale di Gestione dello
SME (preventivo), ed inviarlo ad ARTA Distretto Provinciale di Chieti, in
maniera coerente con le Linee Guida ISPRA, prima della messa in esercizio
dell’impianto. Entro sei mesi dalla messa a regime deve essere prodotto e
validato il manuale di gestione definitivo che deve contemplare la più ampia
casistica degli assetti impiantistici/anomalie che possono verificarsi e quali
sono le azioni intraprese. In merito alla taratura del sistema di monitoraggio
in continuo (SME), oltre ad effettuare quanto previsto dall’All. VI alla parte
quinta del D.Lgs. 152/06 (verifica in campo e calcolo dello IAR con cadenza
annuale), il Proponente deve applicare con cadenza triennale la procedura di
calibrazione denominata QAL2 prevista dalla UNI EN 14181/05; con cadenza
annuale il test di sorveglianza denominato AST nella medesima norma UNI EN
14181/05, (il Proponente è esonerato da tale verifica negli anni in cui
effettua
b) Il controllo della qualità per i
sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere una serie di procedure
(QAL1, QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2005, che
assicurino:
b.1) la
corretta installazione della strumentazione, la verifica dell’accuratezza delle
misure tramite il confronto con un metodo di riferimento (taratura), una prova
di variabilità da eseguire tramite i metodi standard di riferimento;
b.2) la
verifica della consistenza tra le derive di zero e di span determinate durante
la procedura QAL 1 (Norma UNI EN 14956:2004) e le derive di zero e di span
verificate durante il normale funzionamento dello SME;
b.3) la
verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SMCE e la valutazione
della variabilità e della validità della taratura mediante la conduzione del
test di sorveglianza annuale (AST);
b.4) relativamente
ai metodi di riferimento per l’assicurazione della qualità dello SMCE, devono
essere utilizzati i metodi standard di riferimento;
b.5) il
test di sorveglianza annuale sarà realizzato da un laboratorio accreditato
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. La verifica durante il normale
funzionamento dell’impianto sarà realizzata sotto la responsabilità del
Proponente/Gestore. Tutta la strumentazione sarà manutenzionata in accordo alle
prescrizioni del costruttore e sarà tenuto un registro elettronico delle
manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle
linee di campionamento;
b.6)
per i parametri portata/velocità, ossigeno e vapore acqueo deve essere
determinato l’indice di accuratezza relativo, in accordo a quanto previsto nel
D.lg. 152/06 (Parte V - Allegato 6), devono essere utilizzati i metodi standard
di riferimento;
b.7)
nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo,
manchino misure di uno o più inquinanti, il proponente deve attuare le seguenti
azioni:
- per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in
funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali;
dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima
delle emissioni basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione
al camino e citata nel Manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in
Continuo delle emissioni,
- Il Proponente dovrà altresì notificare all’Ente di
Controllo e alla Regione l’evento; dopo le prime 48 ore di blocco dovranno
essere eseguite due misure discontinue al giorno della durata di almeno 120
minuti se utilizzato un sistema di misura automatico, o in alternativa dovranno
essere forniti almeno tre valori di concentrazione al giorno ottenuti ciascuno
come media di almeno tre misure consecutive riferite ad un’ora di funzionamento
dell’impianto (nelle condizioni di esercizio più gravose); per i parametri di
normalizzazione dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite due
misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti se utilizzato
un sistema di misura automatico, in alternativa dovranno essere forniti almeno
tre valori di concentrazione ottenuti ciascuno come media di almeno tre misure
consecutive riferite ad un’ora di funzionamento dell’impianto (nelle condizioni
di esercizio più gravose);
b.8) se
il Proponente prevede che le misure in continuo di uno o più inquinanti non
possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore
continuative è tenuto ad informare tempestivamente, a mezzo fax, Regione e ARTA
Distretto Provinciale di Chieti, che potranno disporre anche l’arresto
dell’impianto;
b.9) al
fine di ridurre al minimo i periodi di mancanza dati, il Proponente deve
provvedere ad effettuare quanto di seguito indicato:
- implementare i report generati dal sistema informatico
dello SMCE con registro delle anomalie, al fine di correlare i periodi in cui i
dati non sono stati registrati ovvero non risultano validi alle condizioni di
esercizio dell’impianto e dello SMCE stesso,
- in caso di malfunzionamento dell’analizzatore di Polveri,
deve essere eseguita la misura indiretta di tale parametro per estrapolazione
dalle condizioni di esercizio dei sistemi di abbattimento,
- in caso di malfunzionamento del misuratore di portata, deve
essere eseguita la misura indiretta di tale parametro per estrapolazione dall’
assorbimento dell’ aspiratore;
b.10)
relativamente agli aspetti tecnico-gestionali inerenti l’attività di
combustione, in caso di malfunzionamento del Sistema di Monitoraggio in
Continuo delle emissioni, all’interno del Manuale deve essere individuato un
assetto di impianto in grado di garantire i limiti al camino anche in assenza
della misura di uno o più parametri dello SMCE, eventualmente valutando una
riduzione del carico massimo di processo;
c) Sarà cura del Proponente prevedere la
condivisione dei dati monitorati in continuo mediante collegamento on – line
con il Distretto ARTA di Chieti. Dovrà essere fornito al Distretto un PC +
monitor necessario alla predisposizione del collegamento.
d) Validità dei dati elementari:
d.1) il
dato istantaneo misurato è da ritenersi non valido se i dati elementari sono
stati acquisiti in presenza di segnalazioni di anomalia del sistema di misura
tali da rendere inaffidabile la misura stessa;
d.2) il
valore medio orario è da ritenersi non valido se il numero di dati istantanei
validi che hanno concorso al calcolo del valore medio orario è inferiore al 70%
del numero dei valori teoricamente acquisibili nell’arco di un’ora (Id<70%);
d.3) la
validità dei dati elementari acquisiti dallo SME non deve essere connessa in
alcun modo ai parametri di processo dell’impianto, ma è funzione solo delle
condizioni di funzionamento del sistema di misura (SME). Quindi, sono definiti
validi i valori elementari acquisiti durante momenti di funzionamento regolare
dello SME, mentre dovranno essere esclusi tutti i valori acquisiti durante
guasti, anomalie, manutenzioni e tarature del sistema SME.
e) Condivisione on-line: il proponente deve
predisporre la condivisione on line dei valori limite e riportare nella propria
condivisione on-line le seguenti informazioni:
- Parametri chimici (autorizzati) e relativo indice di
disponibilità,
- Parametri fisici (portata, T, P, tenore di ossigeno, umidità)e
relativo indice di disponibilità,
- Parametro-i che definiscono il Minimo Tecnico,
- Portata di biomassa in alimentazione,
- Parametri indicativi dello stato di funzionamento dei
sistemi di abbattimento,
- Valori degli intervalli di confidenza derivanti dalla
Taratura, se applicati per il calcolo della concentrazione,
- Valori medi delle Concentrazioni tal quali e delle
concentrazioni corrette (medie orarie e giornaliere) e database dei valori
emissivi storici,
- Algoritmo e/o funzione utilizzata per il calcolo della
concentrazione tal quale (effettiva),
- Indice di disponibilità dei dati istantanei e dei dati
orari,
- n. di medie orarie scartate in ciascun giorno e n. di medie
giornaliere scartate nell'anno per disfunzioni o manutenzioni del sistema di
misurazione in continuo, per ciascun parametro,
- il n. di medie orarie e giornaliere superate a decorrere
nel corso dell’anno solare,
- il n. di medie orarie e giornaliere non confrontabili con i
limiti per funzionamento al di sotto del minimo tecnico,
- il Proponente deve concordare con l’ARTA Distretto
Provinciale di Chieti, tutti gli aspetti della visualizzazione on-line,
- Inoltre il proponente deve fornire al Distretto ogni mese i
seguenti dati:
- N. di medie orarie e non confrontabili con il limite e
motivazioni,
- N. di medie orarie non valide per malfunzionamenti SME.
f) Indicazioni sulle modalità di
gestione dei dati dello SME: al fine di consentire una corretta trattazione
degli stessi, è necessario che i dati registrati, a qualsiasi livello di
elaborazione, dallo SME (ad es. dati “strumentali”, dati grezzi campionati dal
server, dati pre-elaborati per riportarli alle unità di misura convenzionali,
medie, medie ricalcolate QAL2, medie detratte dell’intervallo di confidenza,
medie normalizzate sui vari intervalli temporali) ed i relativi dati di
impianto, definiti significativi ai fini della verifica delle emissioni, siano
conservati per un periodo minimo di 5 anni.
4 La valutazione dei risultati delle misurazioni continue e
periodiche (discontinue) deve essere eseguita secondo le seguenti indicazioni:
a) I valori limite di cui al QRE datato
12/02/2013, Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,
s’intendono riferiti al normale funzionamento dell’impianto, al di sopra del
minimo tecnico, con esclusione delle fasi di avvio, arresto e malfunzionamento
(D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche (art. 268 definizioni bb) cc) dd)).
b) I valori limite di emissione espressi
in concentrazione, salvo diversamente disposto dall’autorizzazione, sono
stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di
esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la
verifica di conformità ai limiti di emissione (misurazioni
discontinue/controlli ARTA) si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o
campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un’ora di
funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più
gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che
utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere
calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in
questo caso, ad un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle
condizioni di esercizio più gravose.
c) Gli inquinanti per cui sono previsti
autocontrolli periodici (tutti) e i cui valori limite sono definiti su base
oraria, devono essere analizzati con la cadenza (trimestrale il primo anno e
quadrimestrale i successivi), utilizzando i metodi di campionamento ed analisi
definiti dall’art 271 c. 17 e secondo la gerarchia di fonti ivi riportata. La
conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE Allegato 1 al presente
provvedimento è verificata come media oraria.
d) Per i periodi di avvio e di arresto la
cui durata è circa di tre giorni saranno assunti quali livelli emissivi limite
i flussi di massa orari autorizzati.
e) I valori limite di emissione,
relativamente alle misurazioni in continuo, si intendono rispettati se sono
verificate le seguenti condizioni, riferite ai valori medi elaborati come
prescritto:
- I valori limite di emissione
relativamente ai parametri monitorati in continuo si considerano rispettati se
la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore di normale funzionamento,
durante un anno civile, nessun valore medio giornaliero valido supera i
pertinenti valori limite di emissione e nessun valore medio orario valido
supera i pertinenti valori limite di emissione.
- Per ottenere un valore medio orario
valido e un valore medio giornaliero valido si rimanda a quanto indicato
nell’Allegato VI alla parte quinta del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.
- I flussi di massa annui dovranno
essere minori o uguali ai pertinenti valori limite, così come individuati e
fissati sul QRE Allegato 1 al presente provvedimento.
f) In merito alla portata volumetrica
della emissione: nessun valore medio giornaliero e orario deve superare il
valore limite.
g) I valori limite di emissione
relativamente alle misurazioni discontinue di Metalli, IPA, PCDD/PCDF si
intendono rispettati se NESSUNO dei valori medi rilevati durante il periodo di
campionamento, di durata pari almeno al minimo prescritto (1 ora /otto ore),
supera il rispettivo limite di emissione. I risultati delle misurazioni
discontinue devono essere riportati su rapporti di prova che devono indicare:
il periodo di campionamento e la durata, il risultato della misurazione
(normalizzato e direttamente confrontabile con i limiti di emissione). Nel caso
in cui il risultato della misurazione sia ottenuto come somma di singoli
composti, in particolare per gli inquinanti IPA e PCDD/PCDF, alcuni o tutti dei
quali a concentrazione inferiore al limite di rilevabilità, nel calcolo della
sommatoria tali composti devono essere considerati pari alla concentrazione
corrispondente a 1/2 del limite di rilevabilità stesso (rapporto ISTISAN
04/15).
h) Intervallo di confidenza: i valori
degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni
effettuate in continuo non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori
limite di emissione riferiti alla media giornaliera:
- Polveri totali 30%
- Ossidi di azoto espressi come NO2 20%
- Ossidi di zolfo espressi come SO2 20%
- Carbonio Organico Totale 30%
- Acido cloridrico 40%
- Acido fluoridrico 40%
- Monossido di carbonio 10%
- Ammoniaca 40%
5 Normalizzazione dei dati e valore di
portata
a) La normalizzazione del dato rispetto a tenore
di ossigeno, umidità, temperatura e pressione deve essere effettuata sul dato
orario e non sul dato elementare, in quanto ciò comporterebbe un’amplificazione
dell’errore di calcolo. Per il calcolo del flusso di massa orario deve essere
adoperata la portata oraria secca normalizzata
e corretta al tenore di O2 dell’11%.
b) Il valore di portata, riportato sul QRE
Allegato 1 al presente provvedimento, è da intendersi valore limite di portata
riferito al tenore volumetrico di ossigeno, e gas secco, in condizioni normali
(p = 1 atm e T =
c) Il Proponente deve individuare il
massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell’impianto stesso.
Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo
scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo,
il proponente dovrà dare evidenza di tale circostanza.
6 Punti di prelievo
a)
Prescrizioni inerenti l'accessibilità dei punti di prelievo:
a.1) i
sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono
garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, D.lgs. 81/2008 e
successive modifiche).
a.2) Il
Proponente deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire
prelievi e misure alle emissioni. Il Proponente deve garantire l’adeguatezza di
coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito
sopraelevati, in
relazione
al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di
lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di
prelievo e misura. Il percorso di
accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato
nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la
circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi,
passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni
di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese
sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati
in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale
fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse
verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di
dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. Nel caso di scale
molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in
varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario
il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in
quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, il proponente
deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:
a.3) La
postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e
protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone
in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono
essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio
orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in
caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di
accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione
contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a
b) Caratteristiche dei punti di
prelievo:
b.1)
Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con
scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo
devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare
(circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,
curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.
Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle
misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare
le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN
13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri
idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E’ facoltà dell’Autorità
Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora
in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle
dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo, in
conformità a quanto predisposto dalla norma UNI 10169 sezioni 7 – 8 – 9.
b.2)
Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro
interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa
b.3)I
punti di prelievo per i controlli manuali non devono provocare interferenze
fluodinamiche e/o interferire con i rilievi delle sonde/dispositivi dedicate/i
al sistema di monitoraggio in continuo della emissione e devono essere
collocati a valle del SMCE. L’accesso ai punti di prelievo deve essere
progettato in sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e sue successive
modificazioni ed integrazioni. Le
emissioni devono essere univocamente definite e la loro numerazione deve essere
presente scritta in maniera indelebile nel punto di prelievo o alla base del
camino.
7. Ciclo delle acque – scarichi idrici:
a) La separazione delle acque di seconda
pioggia deve essere effettuata per by – pass e non per sfioro.
b) La vasca di raccolta acque di prima
pioggia deve essere resa completamente disponibile entro 72 ore dall’evento
meteorico: quindi lo scarico dovrà essere attivato dopo 48 ore dall’inizio
dell’evento meteorico ed entro 72 ore. Entro 72 ore dalla fine dell’evento
meteorico la vasca seppur parzialmente piena, dovrà essere completamente
svuotata, fatta eccezione per il battente di liquido strettamente necessario.
c) I campionamenti degli scarichi
industriali, devono essere effettuati, compatibilmente con i tempi di
svuotamento della vasca, su un arco temporale di tre ore pertanto il pozzetto
asservito allo scarico SF01 deve essere idoneo all’installazione di un auto
campionatore. Alternativamente, laddove non tecnicamente possibile, potrà
essere effettuato il campionamento istantaneo.
d) I pozzetti di prelievo, ai fini del
controllo degli scarichi, devono essere idonei al prelevamento di campioni
delle acque reflue, gli stessi vanno mantenuti costantemente accessibili, a
disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica
attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza
del sistema.
e) Deve essere effettuata la manutenzione
agli impianti di trattamento acque industriali e di prima pioggia, al fine di
mantenere efficiente il sistema di depurazione.
f) Ogni eventuale variazione strutturale
che modifichi il regime o la qualità degli scarichi, deve essere comunicata
alla Regione e ad ARTA.
g) Si ritiene condivisibile la frequenza
di monitoraggio proposta dal Proponente in merito agli scarichi finali. Per
quel che concerne lo scarico SF03 i campionamenti e le analisi potranno essere
effettuati con cadenza diversa da quella trimestrale, compatibilmente con gli
eventi meteorici pur rimanendo fissato il numero di 4 controlli l’anno. Il
Proponente deve avere cura di effettuare tali campionamenti durante la stagione
estiva (2) e quella invernale (2). Per il primo anno di esercizio della
centrale deve essere effettuato con cadenza semestrale (a scopo conoscitivo) il
monitoraggio degli scarichi parziali.
h) Lo scarico nel corpo recettore delle
acque di raffreddamento deve costantemente mantenersi entro i limiti previsti dalla
tab. 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e per il parametro Temperatura il
limite deve essere tale che la variazione massima tra temperature medie di
qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione
non deve superare i
i) Lo scarico avviato nel corpo idrico
recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di
prima pioggia (dopo 15 minuti), così detto “di seconda pioggia”, può avvenire
direttamente, cioè senza alcun trattamento, in quanto costituito da acque
“pulite” a condizione, però che le biomasse stoccate siano tenute al coperto in
modo da evitare fenomeni di dilavamento.
j) Il Proponente, prima dell’attivazione
dell’impianto, è tenuto ad accertare la presenza e il funzionamento
dell’impianto di depurazione a valle della rete. In mancanza delle condizione
poste, il Proponente è tenuto a proprie spese a smaltire i reflui nel rispetto
della normativa vigente, dandone comunicazione al Consorzio per lo Sviluppo
Industriale dell’Area Chieti Pescara.
8. Consumi idrici: in merito agli approvvigionamenti idrici,
deve essere installato un apposito misuratore delle acque utilizzate, i cui
dati andranno registrati e comunicati con il piano di monitoraggio e controllo.
Deve essere altresì annotato anche l’emungimento delle acque dal pozzo e si
ritiene opportuno prevedere, per quanto possibile, che il Proponente riutilizzi
le acque di seconda pioggia allo scopo di attingere il meno possibile dal
pozzo.
9. Gestione dei rifiuti:
a) effettuare il deposito temporaneo per
categorie omogenee di rifiuti;
b) rispettate le norme tecniche che
disciplinano il deposito dei rifiuti pericolosi;
c) apporre adeguata cartellonistica riportante
il codice CER dei rifiuti in deposito temporaneo;
d) i rifiuti pericolosi (ove prodotti)
andranno collocati necessariamente sotto tettoia, i rifiuti polverulenti
andranno stoccati in modalità tale da impedire la dispersione seppur
accidentale di polveri;
e) le aree adibite a deposito temporaneo
devono essere opportunamente individuate e delimitate mediante apposizione di
segnaletica orizzontale e verticale. Devono essere inoltre riportate tutte le
caratteristiche di pericolo dei rifiuti in deposito e i comportamenti da
assumere in zona.
10. Rumore: il Proponente deve effettuare una campagna di
misurazione del rumore ambientale ante operam. Entro 30 (trenta) giorni
dall’inizio dell’attività il Proponente deve rimettere alla ASL competente una
relazione di “collaudo acustico” redatta da un tecnico competente in acustica
ambientale, così come previsto dalla L.R. 23/07; tale relazione deve attestare
il rispetto dei limiti di legge e le misure di mitigazione adottate per il
rientro nei suddetti limiti al fine di ottenere il nulla osta da parte
dell’Ufficio Ambiente del Comune di Ortona ai sensi dell’art. 8, comma 6 della
L. 447/05.
11. Piano di Monitoraggio: il Piano di Monitoraggio, così come
integrato con
12. Beni Archeologici: tutti gli scavi di sbancamento previsti in
sede di inizio lavori devono essere eseguiti sotto controllo archeologico; a
tal fine la data di inizio lavori deve essere concordata almeno 15 giorni prima
con
13. Sicurezza Antincendio: al termine dei lavori e comunque prima
della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell’art. 4 del DPR
151/2011, deve essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) al Comando Provinciale dei VVF di Chieti come indicato nella nota prot.
7197 del 09/07/2012.
14. Beni Ambientali: Seppure evidenziato nel progetto, si
ribadisce che le opere, compresa la recinzione, siano realizzate almeno a
15. Elettrodotti:
a) interrati in MT: In fase esecutiva
delle opere per la realizzazione degli elettrodotti interrati in MT, deve
essere contattato il funzionario responsabile del procedimento del Ministero
per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato
Territoriale Abruzzo, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del
tracciato degli elettrodotti;
b) Stazione elettrica in AT e linea aerea AT: il Proponente deve inviare
al Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni -
Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise il progetto esecutivo delle opere e
delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze
elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazioni delle
varie società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio di
nulla osta di competenza;
c) l’elettrodotto interrato e le relative
cabine di trasformazione devono essere realizzate in modo da assicurare il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici,
alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.
16. Viabilità: tutte le strutture previste in progetto devono
essere ubicate a distanza non inferiore a ml. 20,00 dal confine stradale; prima
dell’esecuzione dei lavori inerenti l’attraversamento della strada provinciale
“Iurisci” con l’elettrodotto necessario per la connessione della centrale
termoelettrica dell’impianto nonché con le condutture idriche e fognanti per
l’allaccio alle relative reti comunali, e ancora prima della realizzazione dei
lavori afferenti l’apertura dell’accesso carrabile previsto a servizio
dell’impianto e quelli relativi alla costruzione della eventuale recinzione del
lotto di pertinenza, la società richiedente deve munirsi dei rispettivi atti
autorizzativi definitivi di competenza della Provincia di Chieti, i quali
conterranno tutte le prescrizioni a cui attenersi per la corretta esecuzione
dei lavori stessi.
17. Escavazione del pozzo: nella eventuale scoperta di acque
sotterranee il Proponente è tenuto a produrre al Servizio Acque Pubbliche ed
Impianti Elettrici della Provincia di Chieti, una dichiarazione debitamente
sottoscritta contenente dati e notizie relative alla portata espressa il l/s,
al diametro ed alla profondità del pozzo ecc., inoltre, trattandosi di
estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee per uso industriale, il
Proponente deve produrre al Servizio provinciale sopra citato istanza di
derivazione ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e D.P.G.R. 13/08/2007; qualora
la perforazione superi la profondità di metri trenta dal piano di campagna, il
Proponente è obbligato all’osservanza della L. 04/08/1984 n. 464 con l’unica
variazione dell’invio della stessa documentazione alla Regione Abruzzo Servizio
Attività Estrattive e Minerarie di Pescara, ai sensi della L. 59/79 e D.Lgs.
112/98 e per conoscenza al servizio provinciale, usando i modelli allegati alla
nota prot. 19733 del 04/04/2011 del Servizio Acque Pubbliche ed Impianti
Elettrici della Provincia di Chieti.
18. Deve essere prevista una adeguata fascia verde perimetrale
all’impianto con elementi arborei formati sia da caducifoglie che da
sempreverdi in grado di esercitare un efficace effetto barriera (frangivento,
rumori, polveri, ecc.) nonché di inserimento paesaggistico.
19. Deve essere garantito un idoneo indice di aree sistemate a
verde, nonché di permeabilità delle aree scoperte; gli interventi edificatori
devono tener conto anche dei principi di sostenibilità ambientale, limitazione
delle superfici impermeabili- riflettenti, produzione energetica da fonti
rinnovabili, messa a dimora di essenze autoctone nelle aree verdi.
20. Il Proponente è obbligato al rispetto ed alla salvaguardia di
infrastrutture ed impianti tecnologici a servizio delle aree industriali,
eventualmente presenti nella zona dell’intervento proposto; il Proponente è
obbligato a predisporre, all’esterno della proprietà ed in corrispondenza degli
allacci al collettore fognario
consortile, tutti gli accorgimenti ai fini della sicurezza, nonché opportuna
segnaletica, anche luminosa per le ore notturne, affinché sia scongiurato il
pericolo di danni a terzi, animali o cose, per tutta la durata dei lavori.
21. Inoltre il Proponente deve rispettare ogni altra indicazione,
condizione e prescrizione non sopra riportata inserita nei pareri richiamati
nelle premesse del dispositivo formulate dai soggetti coinvolti nel
procedimento.
22. Resta ferma l’adozione di un idonea impianto di
climatizzazione degli ambienti, il relativo punto di presa esterna dell’aria di
ricambio deve essere posizionato lontano da fonti di inquinamento (sfiati,
punti emissivi, ecc.).
23. Il Proponente deve tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree
non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori.
24. Il Proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito
della dismissione dell’impianto nonché di procedere, a garanzia di tale
adempimento, deve provvedere a stipulare di una polizza fideiussoria (bancaria
o assicurativa) a favore del Comune di Ortona (CH) pari ad almeno il 2%
dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi al momento della
comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a
semplice richiesta scritta del beneficiario.
25. Il Proponente deve provvedere alla compensazione ambientale
all’atto dell’emanazione dei criteri applicativi della L.R. 27/06 da parte
della Regione.
26. La gestione dell’attività deve essere disciplinata dal dettato
della normativa ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria,
rifiuti, terreno, rumore, campi elettromagnetici, con l’obbligo, per il
Proponente, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa
stessa.
27. Il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia
di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza negli ambienti di lavoro per
tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti
regolamentate dal presente atto.
Art.
4
L’inizio dei lavori per la
realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso
deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data
del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo al Proponente
di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Ortona,
all’Arta Distretto Provinciale di Chieti la data di inizio lavori nonché quella
di ultimazione.
Il Proponente ha l’obbligo di
comunicare al Consorzio, prima dell’avvio dei lavori, l’inizio degli stessi, i
nominativi delle Imprese esecutrici che, per la esecuzione dei lavori loro
affidati, hanno necessità di transitare sulle strade consortili, nonché le
Imprese esecutrici per l’allaccio fognario; la comunicazione deve contenere le
esatte generalità ed il completo recapito delle Imprese, l’indicazione dei
lavori loro affidati, la durata presuntiva degli stessi e il tipo i trasporto
previsto.
Il Proponente deve comunicare
almeno quindici giorni prima l’inizio dei lavori anche alle Soprintendenze per
i Beni Archeologici dell’Abruzzo e per i Beni Architettonici e Paesaggistici
dell’Abruzzo.
Al termine dei lavori per la
realizzazione degli elettrodotti e della realizzazione della stazione elettrica
AT, nonché degli elettrodotti in MT, il Proponente deve dare comunicazione al
Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni-
Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, così come previsto dalle note prott.
n. 1197 e n. 1198 del 30/01/2013.
Entro i termini previsti dalle
norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare al
all’Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero
di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità
dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di
tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.
Quindici giorni prima
dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, all’Arta Distretto Provinciale
di Chieti e al Sindaco del Comune di Ortona.
La messa in esercizio
dell’impianto deve essere comunicata al Comune di Ortona, almeno 15 giorni
prima, così come previsto dall’art. 216 comma 6 del T.U.LL.SS., allegando:
a) una pianta planimetrica e prospetti riportanti la
sistemazione a verde perimetrale dell’impianto nonché un dettagliata relazione
descrittiva sulla sistemazione arborea adottata,
b) i risultati dei controlli ambientali eseguiti in fase di
cantiere,
c) una relazione asseverata a firma di tecnico competente circa
il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 08/07/2003 di cui
all’art. 3 punto 15 lettera c),
d) una dichiarazione da parte del Legale Rappresentante della
ditta proponente circa l’impegno alla contestuale disattivazione dei punti di
emissione in atmosfera indicati E3, E4 ed E5bis della Distilleria D’Auria di
c.da Caldari Stazione di Ortona nonché copia della comunicazione alla Provincia
di Chieti per la revoca dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei
suddetti punti.
Entro quindici giorni dalla
data di messa a regime dei nuovi impianti il Proponente è tenuto a trasmettere,
tramite raccomandata AR, indirizzata alla Regione, al Comune di Ortona, Arta
Distretto Provinciale di Chieti, i dati rilevati.
Nel caso in cui la data ultima
fissata per la messa a regime non sia rispettata, il proponente deve darne
comunicazione preventiva, a mezzo lettera raccomandata AR, indicando le
motivazioni e le data stimata.
Il proponente dovrà inviare
comunicazione all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti:
- con un preavviso minimo di 15 giorni, la data di
effettuazione delle tarature e delle manutenzioni ordinarie del Sistema di
Monitoraggio in Continuo delle Emissioni e con preavviso di 24 hr le
manutenzioni straordinarie;
- quanto prima e comunque entro le successive 24 hr, nel caso
in cui si registri il superamento delle concentrazioni limite (medie semiorarie
o giornaliere, ovvero durante le misure discontinue), indicando i provvedimenti
intrapresi (art 271 c. 20 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.).
- quanto prima e comunque non oltre le successive 8 hr, in
caso di malfunzionamento dello SME (anche di un solo analizzatore), indicando i
provvedimenti intrapresi;
- in caso di avvio dell’operazione di spegnimento o di
accensione almeno 24 hr prima;
- qualora durante l’espletamento degli autocontrolli il
Proponente rilevasse superamenti dei valori limite autorizzati dovrà procedere
alla tempestiva comunicazione entro 24 hr dall’accertamento (art 271 c. 20 del
D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii..).
Le comunicazioni devono essere
effettuate anche via fax o e-mail all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti e
devono contenere oltre ai provvedimenti intrapresi anche le motivazioni che
hanno causato il superamento. Si chiede di fornire almeno le informazioni
riportate nel seguente format:
Format
delle comunicazioni di anomalo funzionamento
Descrizione della condizione di anomalo funzionamento |
Parametro/inquinante |
valore |
u.m. |
Inizio superamento (data e ora) |
Fine superamento (data e ora) |
Commenti |
Art.
5
Il Proponente deve inviare all’
Autorità Competente, a mezzo
raccomandata A.R. entro
il 30 aprile di ciascun anno, i dat
funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché
qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del
Servizio Regionale stesso.
Il Proponente deve
periodicamente comunicare anche al Comune di Ortona i dati relativi ai
controlli effettuati secondo il piano di monitoraggio proposto e riportato nel
relativo allegato tecnico con particolare riferimento ai controlli di qualità
dell’aria e del clima acustico.
Il Proponente ha l’obbligo di
comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Ortona, all’Autorità
Competente e all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni
e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la
salute e la sicurezza.
Art.
6
In caso di inosservanza delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede,
secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con
l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere
eliminate;
b) alla diffida ed alla
contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato,
ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca
dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione
dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o
per l'ambiente.
Art.
7
Al fine di consentire
l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio
dell’impianto
Le attività di vigilanza e
controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze.
Art.
8
La presente Autorizzazione
Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo
richiesta di proroga debitamente motivata.
Resta fermo l'obbligo per il
Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente
assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
Ogni modifica al progetto
autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30
giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale. Nel caso di
modifica non sostanziale, l’Autorità Competente può aggiornare l’autorizzazione
e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento di autorizzazione unica.
La variazione del nominativo
del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro
30 giorni dalla stessa.
Art.
9
Per tutto quanto non
espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle
“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.
Il presente provvedimento viene
redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge,
alla Aura Energia s.r.l. con sede legale a Ortona (CH) in Via Caldari Stazione
n°48, nella persona del Legale
Rappresentante pro tempore;
Il Responsabile del
Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti
coinvolti nel procedimento
autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest’ultimo procederà alla pubblicazione
dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco
Segue
allegato