L’AUTORITA’ COMPETENTE

 

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

VISTO il D.Lgs. 387/03 e s.m.i., concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-          al comma 3 sottopone ad Autorizzazione   Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,

-          allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,

-          al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabilialla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,

-          al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,

-          al comma 7 prevede la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.Lgs. 28/11 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che all’art. 5 fissa criteri generali per le modifiche agli impianti, all’art. 6 introduce la PAS e all’art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;

VISTA la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;

VISTA la L.R. n. 11 del 05/05/2010 recante: “Modifiche ed integrazioni all’art. 4 (Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti) della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, recante: Disposizioni in materia ambientale”, pubblicata sul BURA n. 31 del 14/05/2010;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:

-          struttura responsabile del provvedimento ha individuato quale Autorità Competente e finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,

-          ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-          ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteried indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-          ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

VISTAla D.G.R. 1032 del 29/12/2010 “Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili di cui al D.M. 10/09/2010”;

VISTE le note acquisite ai protocolli regionali n. RA/205588 del 2/11/2010, n. RA/214765 del 12/11/2010, n. RA/248912 del 22/12/2010 e ultima acquisita al protocollo regionale n. RA/2503 del 05/01/2011 di regolarizzazione della documentazione di cui all’istanza del 25/08/2010 acquisita al protocollo regionale n. RA/171808 del 14/09/2010, con la quale la Società Aura Energia S.p.A. con sede legale a Chieti in Via S. Antonio Abate n° 4 oggi Aura Energia s.r.l. con sede legale in Ortona (CH) in Via Caldari Stazione n°48,di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, presentava domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 15 MW alimentato a biomasse da ubicarsi in loc. Caldari Stazione del Comune di Ortona (CH);

DATO ATTO che con la domanda di autorizzazione sopra riportata così come regolarizzata e resa procedibile dalle note acquisite ai protocolli regionali n. RA/205588 del 2/11/2010, n. RA/214765 del 12/11/2010, n. RA/248912 del 22/12/2010 e con ultima regolarizzazione acquisita al protocollo regionale n. RA/2503 del 05/01/2011, veniva depositato il progetto definitivo cui procedere secondo il D.Lgs. 387/03 e che lo stesso è agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA; 

VISTA la nota prot. RA/2523 del 05/01/2011, con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 31/01/2011 i cui lavori si sono conclusi con la richiesta di integrazioni documentali e si è acquisito il parere favorevole condizionato del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti e il parere favorevole del Comune di Ortona “per la parte di cavidotto ricadente su strada comunale Villa Panaro e per la ubicazione della sottostazione AT/MT da ubicarsi a Villa Grande foglio n. 37 particelle 341 e 342 come riportato nella planimetria “Tavola T5B””;

PRESO ATTO:

-          delladocumentazione progettuale integrativa datata marzo 2011, consegnata il 31/03/2011 e acquisita al protocollo regionale n. RA/75572 del 04/04/2011, a seguito della conferenza dei servizi del 31/01/2011, agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA,

-          della nota del 21/11/2011 acquisita al protocollo regionale n. RA/240137 del 22/11/2011 con la quale la società Aura Energia srl ha proposto su proprio impulso integrazioni progettuali tra le quali lo svolgimento dell’attività di disalcolazione di materie vinose, nonché la lavorazione di vinaccioli e vinacce, per la produzione di prodotti alcolici di qualsiasi tipo e gradazione e la commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio di prodotti alcolici di ogni tipo e gradazione e dei prodotti delle lavorazioni, nonché dei sottoprodotti della lavorazione,

-          delle successivenote acquisite ai prott. n. RA/17068 del 24/01/2012 e n. RA/28053 del 08/02/2012 con le quali la società Aura Energia srl ha fornito chiarimenti inerenti la vinaccia esausta ed ha precisato che “la vinaccia esausta utilizzata da Aura Energia nella CTE come biomassa deriva da un processo di distillazione (sub specie disalcolazione) svolto dalla medesima società all’interno del medesimo suo ciclo produttivo”  e che “ la vinaccia esausta da utilizzare nell’impianto costituisce biomassa combustibile ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 171/2008 convertito in L. 205/2008”,

-          del verbale della conferenza dei servizi del 28/03/2012, i cui lavori hanno condotto alla richiesta di documentazione relativamente alla integrazione progettuale del 21/11/2011, che il proponente ha inviato con nota acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA con prot. RA/181143 del 03/08/2012,

-          del parere del Servizio Regionale Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente e il Territorio prot. 7133 del 20/09/2012 relativo alla idoneità della documentazione presentata dal Proponente in merito alla dimostrazione della disponibilità delle aree interessate dall’intervento, necessaria ai fini della prosecuzione del procedimento,

-          della Conferenza dei Servizi del 26/09/2012 che si aggiornava a nuova data al fine di poter acquisire e valutare il parere tecnico dell’Arta e di quanto riportato nello stesso verbale “…omissis…Il proponente dichiara che l’impianto di produzione di energia elettrica interessa le sole particelle del foglio 54 riportate nella tavola T5 del 12/04/2012 e di seguito riportate: 36-52-60-75-81-82-83-84-86-89-103-104-105-107-108-109-111-113-114-115-116-133-474-479- 499- 542- 575- 576- 577- 4108- 4110- 4111- 4112 - 4187-4189-578-132.

Il rappresentante del Consorzio, vista la Deliberazione del Commissario Regionale n. 96 del 1/09/2010   dichiara ai sensi DPR 445/00, che tutte le particelle sopra elencate rientrano nel perimetro consortile come assegnazione formale alla ditta di area industriale.

In merito all’approvazione del progetto tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione in linea tecnica del Consorzio n° 82 del 18/06/2012, il rappresentante del Consorzio precisa che lo scarico delle acque reflue sarà oggetto di richiesta autorizzativa da presentare all’ente gestore (non ancora oggetto di convenzione)…omissis…

…Il Consorzio dichiara che i contratti preliminari agli atti del progetto sono corrispondenti al titolo necessario per il rilascio del permesso di costruire e cioè titoli idonei alla costruzione dell’impianto…omissis…”.

-          della Conferenza dei Servizi del 20/10/2012 che si è conclusa con esito positivo ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per il progetto completo di tutte le integrazioni richieste e di quanto riportato nel rispettivo verbale “…omissis…Il rappresentante della Provincia di Chieti Settore 7,  esprime parere favorevole consegnando agli atti e dando lettura della nota acquisita agli atti della conferenza dei servizi.

Il rappresentante dell’Agenzia delle Dogane conferma il parere favorevole precedentemente espresso.

Il rappresentante del Comune di Ortona, visto il parere del Sindaco prot. 5757 del 21/03/2012 considerato che sono state in parte superate le prescrizioni ivi riportate, esprime parere favorevole fermo restando l’effettuazione da parte della ditta della campagna di misurazione del rumore ambientale ante operam. Inoltre ribadisce la richiesta del rispetto delle prescrizioni elencate nel parere  della ASL prot. 345 del 26/05/2011 ai punti n. 4, 6, 7, 8, 10  e 11.

Il rappresentante del Consorzio ASI Val Pescara riconferma il parere favorevole espresso in  precedenza…omissis…”;

TENUTO CONTO inoltre di quanto riportato nel verbale della conferenza dei servizi del 20/12/2012 “…omissis…Il proponente si impegna a produrre la documentazione costituente l’ultima revisione ricognitiva degli elaborati progettuali depositati  agli atti della conferenza dei servizi, corrispondente a quella già oggetto di valutazione con le prescrizioni ARTA sopra indicate”;

ACQUISITA la nota del 07/01/2012, al protocollo regionale RA/12161 del 15/01/2012 con la quale il Proponente ha prodotto la documentazione sotto elencata che dichiara essere l’“ultima versione ricognitiva degli elaborati progettuali depositati agli atti della conferenza dei servizi, corrispondente a quella già oggetto di valutazione con le prescrizioni Arta e corrispondente altresì alla documentazione già inviata a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica, per l’espressione del parere di competenza. Inoltre per tutto quanto sopra, il Legale Rappresentante della ditta dichiara che detta documentazione progettuale è idonea al rilascio dell’Autorizzazione Unica e chiede che sia l’unica cui fare riferimento per l’autorizzazione stessa” così come dichiarato nel verbale del 15/01/2013:

-          Tavola RSD-01: Relazione sintetica descrittiva – 07/01/2013;

-          Tavola RTD-01: Relazione tecnica descrittiva - 07/01/2013;

-          Tavola RTSm-01: Relazione tecnica di smantellamento – 07/01/2013;

-          Tavola RTS-01: Relazione tecnica specialistica impianto antincendio ai sensi del DM 04.05.98 – 07/01/2013;

-          Tavola RTS-02: Relazione tecnica specialistica impianto di climatizzazione – 07/01/2013;

-          Tavola RTS-03: Relazione tecnica specialistica caldaia ed impianto di trattamento dei fumi – 07/01/2013;

-          Tavola RTS-04: Relazione tecnica specialistica impianto elettrico – 07/01/2013;

-          Tavola RTS-05: Relazione tecnica specialistica relativa all’allacciamento in Alta Tensione (AT) alla rete RFI e relativo collegamento in Media Tensione (MT) alla centrale a biomasse Aura Energia – 07/01/2013;

-          Tavola RTC-01: Relazione tecnica di calcolo impianto antincendio – 07/01/2013;

-          Elaborato RT: Relazione tecnica elettrodotto – 07/01/2013;

-          Elaborato R.T.A.: Relazione tecnica ambientale - 07/01/2013;

-          Elaborato RSS: Relazione di dimensionamento sistema di smaltimento – 07/01/2013;

-          Diffusione degli inquinanti in atmosfera mediante modello non stazionario - 07/01/2013;

-          Relazione geologica e geotecnica;

-          Studio integrativo - Verifica scarpata morfologica;

-          Rettifica allo studio integrativo – Verifica scarpata morfologica;

-          Relazione geomorfologica – Idrogeologica – integrazioni nota n° 508 del 31/01/2011 – Arta;

-          Elaborato P.d.M.: Piano di Monitoraggio integrato Rev. 4 – 07/01/2013;

-          Elaborato: Nota tecnica “Compensazione delle emissioni” - 07/01/2013;

-          Elaborato: Nota tecnica “Modalità stoccaggio ceneri e rifiuti” - 07/01/2013;

-          Elaborato: Chiarimenti relativi alle emissioni gassose di fluoro - 07/01/2013;

-          Tavola SG SF-01:Schema generale impianto di combustione, trattamento fumi e cogenerazione – 07/01/2013;

-          Tavola SG IM-01:Planimetria generale stato di fatto – 07/01/2013;

-          Tavola SG IM-02:Planimetria generale stato di progetto – 07/01/2013;

-          Tavola SG IM-03:Lay-out impianto stato di progetto – 07/01/2013;

-          Tavola SG IM-04a:Pianta, prospetti e sezioni – 07/01/2013;

-          Tavola SG IM-04b:Piante, prospetti e sezioni della zona stoccaggio e cogenerazione – 07/01/2013;

-          Tavola SG IM-05:Planimetria sorgenti sonore – 07/01/2013;

-          Tavola SG IM-06:Palazzina uffici Pianta, sezioni e prospetti – 07/01/2013;

-          Tavola SG IM-07:Planimetria dei punti di emissione – 07/01/2013;

-          Tavola SG IM-08:Planimetria ceneri e rifiuti – 07/01/2013;

-          Tavola SG IM-09:Planimetria generali stoccaggi biomasse – 07/01/2013;

-          Documento unico di integrazione in riferimento alle note Arta n° 4951 del 11/10/2012, n°1514 del 26/03/2012 e n°4372 del 05/09/2012 – 07/01/2013;

-          Tavola SG CV SF-01:Schema di flusso impianto di depurazione – 07/01/2013;

-          Tavola SG CV-01:Rete fognaria acque bianche e cogenerazione – 07/01/2013;

-          Tavola SG CV-02:Rete fognaria acque nere – 07/01/2013;

-          Tavola SG CV-03:Allacciamento rete fognaria consortile – 07/01/2013;

-          Tavola SG CV-04:Scarichi finali acque depurate, acque seconda pioggia e scarichi puliti – 07/01/2013;

-          Elaborato SG CV-04B: individuazione punto di presa acqua – 07/01/2013;

-          Tavola SG IA IM-01:Distribuzione linee e terminali impianto UNI45, Distribuzione linee e terminali impianti sprinkler – 07/01/2013;

-          Tavola SG IA IM-02:Planimetria uscite di emergenza, illuminazione di emergenza e posizionamento estintori – 07/01/2013;

-          Tavola SG IA IM-03:Definizione comparti antincendio - 07/01/2013;

-          Tavola SG IA IM-04:Planimetria vie di fuga e uscite di sicurezza e posizionamento estintori – 07/01/2013;

-          Tavola SG IA SF-01:Schema stazione di pompaggio – 07/01/2013;

-          Tavola SG IA SF-02:Schema di flusso impianto sprinkler – 07/01/2013;

-          Tavola SG CL SF-01:Impianto di climatizzazione palazzina servizi – 07/01/2013;

-          Tavola SG T IM-03:Planimetria distribuzione metano – 07/01/2013;

-          Tavola SG IE S-01:Schema unifilare e centrale MT – 07/01/2013;

-          Tavola SG IE S-02:Schema unifilare AT/MT 150kW/20kW – 07/01/2013;

-          Tavola SG IE P-01:Planimetria linea MT, linea BT privilegiata e interruttori di sgancio – 07/01/2013;

-          Tavola SG IE P-03:Planimetria e prospetti nuova stazione AT/MT 150/20kW – 07/01/2013;

-          Tavola SG IE P-04:Sezione tipo disposizione polifere interrate – 07/01/2013;

-          Tavola CTE200 SF-01:Sistema di combustione caldaia rampe bruciatori cabina di riduzione e rete di distribuzione – 07/01/2013;

-          Tavola CTE200 SF-02:Schema di iniezione urea – 07/01/2013;

-          Tavola CTE300 SF-01:Trattamento fumi per caldaia a biomasse – 07/01/2013;

-          Tavola CTE200 IM-01:Serbatoi urea, piante e prospetto – 07/01/2013;

-          Tavola CTE200 IM-02:Cabina metano, pianta e prospetti – 07/01/2013;

-          Tavola 01: Ciclo delle acque – 07/01/2013;

-          Tavola 02: Bilancio di energia – 07/01/2013;

-          Elaborato T1: Localizzazione – 07/01/2013;

-          Elaborato T2: Distanza dai centri abitati – 07/01/2013;

-          Elaborato T3: Inquadramento su C.T.R. – 07/01/2013;

-          Elaborato T4: Vincoli – 07/01/2013;

-          Elaborato T5: Inquadramento su catastale layout impianto, stato di fatto – 07/01/2013;

-          Elaborato T5B: Inquadramento su catastale, impianto, cabina di consegna – 07/01/2013;

-          Elaborato T5C: Inquadramento su catastale, percorso cavidotto – 07/01/2013;

-          Elaborato T6: Layout impianto, verifiche urbanistiche – 07/01/2013;

-          Elaborato T7: Architettonico, Piante, Prospetti, Sezioni – 07/01/2013;

-          Elaborato T8: Magazzino di stoccaggio biomasse, particolare vasca di contenimento serbatoi – 07/01/2013;

-          Protocollo d’Intesa tra Distilleria D’Auria SpA e Aura Energia srl del 27/07/2012;

-          Rapporti di prova Acque sotterranee n. 1439/1/LAB/10 del 10/08/10, n. 1439/2/LAB/10 del 10/08/10, n. 1479/4/LAB/12 del 22/10/12, n. 1479/3/LAB/12 del 22/10/12;

-          Quadro Riassuntivo delle emissioni del 07/01/2013 superato da QRE del 12/02/2013 - Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-          Elaborato: Impianto di produzione di energia elettrica e vapore da fonti rinnovabili – Monitoraggio qualità dell’aria ante operam in Contrada Stazione di Caldari Ortona (CH),

-          Dichiarazione sulla potenza termica al focolare del generatore di vapore della CTE Aura Energia del 05/10/2010

e che la stessa documentazione è stata inviata dal proponente a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con nota del 22/01/2013 ed è agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA nonché allegata al presente provvedimento;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, i seguenti pareri espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento:

-          Nulla osta alla realizzazione dell’intervento rilasciato dal III Settore Assetto e Territorio del Comune di Ortona con nota prot. 1925 del 28/01/2011,

-          nota prot. 20120005757 del 21/03/2012 del Sindaco del Comune di Ortona recante presa d’atto del parere favorevole con condizioni rilasciato dalla ASL Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica prot. 345 del 26/05/2011,

-          Nulla osta all’approvazione del progetto e parere favorevole per la totalità dell’impianto già espresso con nota prot. 186 del 26/01/2011 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara e autorizzazione del solo allaccio tecnico alla rete fognaria consortile, rilasciati rispettivamente con note prott. n. 1695 del 18/06/2012 e n. 949 del 30/03/2012 dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara,

-          Verbale della Determinazione del Responsabile del Procedimento Ufficio di Direzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, n° 78 del 15/06/2012 “Esame progetto richiesta concessione titolo edilizio per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica e vapore da parte di fonti rinnovabili, ditta Aura Energia srl – c.da Caldari Stazione – Ortona”,

-          Verbale della Determinazione del Responsabile del Procedimento Ufficio di Direzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, n° 82 del 18/06/2012 “Esame progetto istanza di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica c.da Caldari Stazione – Ortona (CH) – Richiesta autorizzazione all’allaccio fognario ditta Aura Energia srl”,

-          Autorizzazione all’escavazione di un pozzo con condizioni rilasciata dalla Provincia di Chieti -Settore 5 con nota prot. 19733 del 04/04/2011,

-          Nulla osta ai soli fini della viabilità con condizioni rilasciato dalla Provincia di Chieti - Settore 6 - Servizio Concessioni con nota prot. n° 4005 del 21/01/2011 confermato con note prott. n. 46493 del 24/09/2012 e n.  61792 del 20/12/2012,

-          Parere con condizioni del Servizio Acque della Provincia di Chieti con nota prot. 24044 del 17/05/2012 e parere favorevole del Settore 7 della Provincia di Chieti acquisito agli atti della conferenza dei servizi del 20/12/2012, confermati con nota prot. 6245 del 12/02/2013 della Provincia di Chieti - Settore 7,

-          Nulla osta con prescrizioni della Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo-Chieti rilasciato con nota prot. 0001289 del 15/02/2011,

-          Parere favorevole reso nell’ambito della conferenza dei Servizi del 26/09/2012 con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

-          Parere favorevole alla esecuzione dei lavori a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto e delle norme vigenti, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti con nota prot. n. 7197 del 09/07/2012,

-          Nulla osta alla costruzione degli elettrodotti interrati in Media Tensione e di collegamento dell’impianto alla rete elettrica nazionale con condizioni, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. 1483 del 14/02/2012 e confermato con nota prot. 1198 del 30/01/2013,

-          Parere favorevole all’avvio alla costruzione ed esercizio di stazione elettrica in AT e linea aerea AT per il vettoriamento di energia elettrica, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. 8565 del 24/07/2012 e confermato con nota prot. 1197 del 30/01/2013,

-          Parere favorevole di RFI - Rete Ferroviaria Italiana rilasciato con nota prot. RFI-DPR-DTP_AN.IT\A0018\P\2012\0001661 del 20/12/2012,

-          Parere favorevole della C.O.GAS srl rilasciato con nota prot. 1203 del 2011,

-          Parere favorevole all’accoglimento dell’istanza per l’autorizzazione  all’abbattimento/spostamento delle piante, rilasciato dal SIPA di Chieti con nota prot. RA/133556 del 08/06/2012,

-          Parere tecnico favorevole con condizioni rilasciato dall’Arta Distretto Provinciale di Chieti con nota prot. n. 6083 del 20/12/2012 integrato e rettificato da nota prot. 446 del 30/01/2013;

VISTO inoltre il parere del Dirigente del III Settore del Comune di Ortona rilasciato con nota prot. 20120009253 del 18/05/2012: nulla osta alla realizzazione e conduzione dell’impianto di disalcolazione, “fermo restante la necessità di acquisire i pareri della ASL, dei VVF e del Consorzio Industriale Valpescara”;

VISTI la nota prot. 934 del 13/06/2012 della ASL n. 02 Lanciano-Vasto-Chieti “Esame preventivo su progetto edile. Parere tecnico-sanitario favorevole condizionato” e il verbale della Determinazione del Responsabile del Procedimento Ufficio di Direzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, n° 77 del 15/06/2012 “Esame progetto richiesta concessione titolo edilizio per la realizzazione e conduzione dell’impianto di disalcolazione, ditta Aura Energia srl – c.da Caldari Stazione – Ortona”;

PRESO ATTO della Deliberazione del Commissario Regionale delConsorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara n° 96 del 01/09/2010 “Assegnazione formale di area industriale a favore della ditta Aura Energia S.p.A., in Ortona”;

PRESO ATTO infine dei contratti preliminari di compravendita per la particelle del foglio 37 mappali n. 341, 342 registrati rispettivamente a Lanciano il 25/03/2013 n. 970 1T e n. 971 1T e dell’ultimo contratto preliminare di compravendita per la particella n. 347 registrato a Ortona il 02/04/2013 n. 388;

PRESO ATTO del protocollo d’intesa tra Distilleria D’Auria S.p.A. con sede legale in Ortona c.da Caldari Stazione n° 48 e Aura Energia s.r.l. con stessa sede legale, sottoscritto il 27/07/2012 con il quale, tra l’altro, “Le Parti si danno atto che in attuazione del presente Protocollo d’Intesa l’avvio dell’esercizio della Centrale Termoelettrica sarà preceduto di almeno 72 ore dallo spegnimento e dalla cessazione da parte di Distilleria D’Auria del camino relativo all’impianto di essiccamento presente presso gli stabilimenti della medesima società”;

RITENUTO che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007);

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società  Aura Energia s.r.l. con sede legale a Ortona (CH) in Via Caldari Stazione n°48, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 15 MW alimentato a biomassa da ubicarsi in loc. Caldari Stazione del Comune di Ortona (CH), condizionando la validità dell’autorizzazione in essere al rispetto di quanto previsto nel Protocollo d’Intesa tra Distilleria D’Auria S.p.A. con sede legale in Ortona c.da Caldari Stazione n° 48 e Aura Energia s.r.l. con stessa sede legale, sottoscritto il 27/07/2012 e al rispetto di quanto riportato nell’elaborato: nota tecnica “compensazione delle emissioni” del 07/01/2013, relativamente alla dismissione dei punti di emissione dell’impianto della Distilleria D’Auria ivi riportati.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 20/12/2012 agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e riproposto nella “Edizione ricognitiva” con nota acquisita al protocollo regionale n. RA/12161 del  15/01/2013 che a seguito delle dichiarazioni del Legale Rappresentante riportate nel verbale del 15/01/2013 costituisce “ultima versione ricognitiva degli elaborati progettuali depositati agli atti della conferenza dei servizi, corrispondente a quella già oggetto di valutazione con le prescrizioni Arta e corrispondente altresì alla documentazione già inviata a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica, per l’espressione del parere di competenza”, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e di seguito riportare relativamente all’impianto in oggetto con le seguenti caratteristiche:

POTENZA TERMICA

48 MW

POTENZA ELETTRICA LORDA MEDIA PRODOTTA

10,5 – 11,2  MW

POTENZA ELETTRICA MEDIA CEDUTA ALLA RETE

9,3 - 10  MW

POTENZIA ELETTICA NORMALE

15 MW

 

1.         Stoccaggio ed utilizzo delle biomasse:

a)         ai fini dell’esclusione delle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. deve essere dimostrata la sussistenza dello status di sottoprodotto della biomassa utilizzata;

b)         la centrale sarà alimentata con un quantitativo di biomassa pari a 16,9 ton/h nelle proporzioni indicate in tabella sotto riportata e pertanto con un potere calorifico inferiore medio pari a 10,249 MJ/kg; l’Arta Distretto Provinciale di Chieti si riserva di verificare in sede di controllo la congruità della proposta del gestore e di prevedere, qualora ritenuto opportuno, ulteriori sistemi di verifica della quantità oraria della biomassa alimentata all’impianto allo scopo di constatare il rispetto del dato di potenza termica indicato.

Tabella 1

BIOMASSA UTILIZZATA

QUANTITATIVO ANNUO

t/a

%

RIF. NORMATIVO

VINACCIA

90.000

65

 

Disposto combinato di cui all’art 184 bis, art 293 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii, D.L:. 171 del 2008 art 2 bis, Allegato X alla parte V sezione 4, comma 1 lett b) del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.

SANSA DISOLEATA

45.000

32

Allegato X alla parte V sezione 4, comma 1 lett c)

POTATURE/SFALCI

3800

3

Allegato X alla parte V sezione 4, comma 1 lett c,d)

TOTALE BIOMASSE

138.800

 

QUANTITA’ MASSIMA AMMISSIBILE ALL’IMPIANTO

 

c)         Sansa disoleata e cippato: si richiama quanto espressamente previsto alla lettera f dell’allegato X alla parte quinta del D.lg. 152/06 e ss.mm.ii. in  merito alle caratteristiche che la sansa deve possedere ex lege, nonché le “norme per l’identificazione delle biomasse” punto 3 sezione 4 dello stesso allegato X.  Il cippato da avviare alla combustione deve provenire da legno vergine e presentare tutte le caratteristiche previste dall’Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, sezione 4, comma 1 lett. c), d) nonché dalle norme unificate (UNI EN 14961). Sia il cippato che la sansa disoleata devono recare adeguata documentazione attestante le caratteristiche stabilite dalle norme unificate ove presenti; le biomasse “asciutte”, ovvero quelle costituite da cippato e sansa, devono essere stoccate all’interno dei capannoni;

d)         Restano inoltre fissati i quantitativi massimi di biomassa (su base annua) riportati in tabella 1, sopra riportata, che costituiscono la potenzialità massima autorizzata; si precisa che le potenzialità istantanee massime di stoccaggio delle biomasse devono essere rispettate in quanto una loro eccedenza comporterebbe una diversa gestione dell’impianto;

e)         Per lo stoccaggio della vinaccia vergine:

i) è necessario limitare al massimo i tempi di stoccaggio allo scopo di evitare l’insorgenza di fenomeni maleodoranti. Si prescrive pertanto quale tempo massimo di stoccaggio 30 giorni,

ii) i tempi di stoccaggio e le quantità in deposito non devono eccedere mai i quantitativi indicati,

iii) nella considerazione che lo stoccaggio delle vinacce esauste in cumuli rappresenti una fonte significativa di emissioni odorigene, qualora durante lo stoccaggio dovessero evidenziarsi problemi di maleodori, il Proponente deve provvedere ad un sollecito smaltimento,

iv) le biomasse devono essere stoccate unicamente nelle aree adibite ed attrezzate e non in aree diverse, neanche in condizioni di eccezionalità; qualora il Proponente dovesse mettere a disposizioni le proprie aree per lo stoccaggio di vinacce vergini di Distilleria D’Auria (come riportato nel Protocollo d’Intesa del 27/07/2012 pag. 3 art. 2) tale stoccaggio deve essere effettuato nel rispetto dei quantitativi massimi (annui e istantanei) e dei tempi indicati nel parere dell’Arta Distretto Provinciale di Chieti prot. 6083 del 20/12/2012, come peraltro previsto dallo stesso protocollo, ed esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate;

f)          Il Proponente deve predisporre un registro su cui annotare le movimentazioni per ogni tipologia di biomassa allo scopo di consentire agli organi di controllo di verificare il rispetto dei tempi massimi di stoccaggio: le aree devono essere attrezzate con idonea cartellonistica e deve essere predisposto un registro interno su cui annotare l’arrivo del carico e l’uscita dello stesso per l’alimento in centrale. I cumuli di biomassa (tutti) devono essere gestiti secondo una logica FIFO (first in, first out) e  la loro altezza non deve mai eccedere 1 m la tamponatura laterale (quindi max 7 m di altezza). Le materie prime ovvero le sostanze di servizio/ausiliarie allo stato liquido, detenute in contenitori mobili, devono essere stoccate in idonee aree segregate, al fine di assicurare il confinamento di eventuali perdite nel caso di eventi accidentali. Le cisternette mobili presenti all’interno dello stabilimento devono essere correttamente gestite e allocate in appositi piazzali confinati con idonee cordolature;

 

g)         Serbatoi di stoccaggio: il Proponente deve predisporre un idoneo programma di monitoraggio dei serbatoi per valutare la tenuta degli stessi. Le verifiche dovranno essere annotate su un apposito registro.

2.         Emissioni in atmosfera:

a)         le Emissioni in Atmosfera provenienti dall’impiantodevono avere le caratteristiche così come descritte sul QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI datato 12/02/2013, Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

b)         l’impianto in oggetto potrà entrare in esercizio solo se le emissioni della Distilleria D’Auria saranno dismesse prima, così come previsto nel Protocollo d’Intesa tra Distilleria D’Auria SpA e Aura Energia srl del 27/07/2012.

c)         I valori di flusso di massa annuo riportati nel QRE datato 12/02/2013  Allegato 1 al presente provvedimento sono da intendersi quale valore limite da non superare su base annua.

d)         I flussi di massa annui da confrontare con il limite devono essere calcolati dai dati dello SME e devono comprendere anche le emissioni relative ai periodi di avvio e di arresto ovvero anomalie ecc.. In sostanza nel computo dei flussi di massa annui devono essere contemplati tutti i dati misurati validi indipendentemente dalla loro confrontabilità con il limite o meno. Il Proponente deve fornire mensilmente all’Arta Distretto Provinciale di Chieti un elaborato recante il valore dei flussi di massa mensili, opportunamente supportati dai dati  dello SME nonché i dettagli del calcolo.

e)         In merito ai valori limite proposti per CO, HF e ammoniaca si ritiene che a far data da un anno dalla messa in esercizio della centrale, visti i dati dei monitoraggi continui e periodici, debba essere formalizzata una proposta di valori limite alle emissioni più contenuti; per poter ridurre ulteriormente, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni di CO, deve essere effettuato un efficace e efficiente controllo della combustione, inoltre devono essere rispettate le disposizioni di cui al punto 2 sezione 4 allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Condizioni di utilizzo”.

f)          Come previsto dallo stesso Proponente, deve essere garantito un tempo di residenza adeguato dei fumi in camera di combustione ed una temperatura adeguata (T>850°C per almeno 2 sec). Inoltre l’iniezione di carbone attivo deve essere prevista e resa operativa fin dalla prima accensione della centrale CTE, allo scopo di limitare ulteriormente le emissioni di micro inquinati organici.

g)         Il minimo tecnico della caldaia deve essere definito dal costruttore al momento della progettazione definitiva del generatore di vapore che fornirà il diagramma di combustione. Tutti i parametri che individuano il minimo tecnico devono essere monitorati e visualizzati in continuo dalla SME allo scopo di definire ed individuare la confrontabilità con i limiti ed i limiti da rispettare.

Si rileva che le caldaie a biomasse solide operano al di sotto del minimo tecnico nel periodo notturno al fine di mantenere condizioni di avvio controllabili e facilitare il raggiungimento del minimo tecnico e delle condizioni di normale funzionamento. Per tale motivazione l’ARTA Distretto Provinciale di Chieti, acquisite le indicazioni di cui sopra, si riserva di prevedere comunque livelli emissivi limite/di guardia anche in corrispondenza di tale assetto impiantistico.

h)         In riferimento alle anomalie/guasti che possono comportare il superamento dei valori limite, si precisa che deve essere interrotta tempestivamente l’alimentazione delle biomasse e deve essere avviata la procedura di arresto.

i)          Messain esercizio e messa a regime degli impianti: al fine della definizione del termine della messa a regime, dalla prima accensione – a metano (fase 1), fino alla conclusione della fase 2 (alimentazione a biomasse), non potrà decorrere un periodo superiore a 5 mesi (fase 1 + fase 2).

j)          Durante i primi tre mesi (fase 1) come già assicurato dallo stesso Proponente, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione come da QRE datato 12/02/2013 Allegato 1 al presente provvedimento, autorizzati fatta eccezione per l’NOx per il quale si ritiene fissato un valore limite giornaliero pari alla media oraria.

k)         Fin dalla prima accensione dovrà essere attivo il sistema di monitoraggio in continuo.

l)          Durante la fase 2 (messa in esercizio vera e propria con alimento graduale di biomasse: durata massima 60 gg) i valori limite si intendono fissati come  flusso di massa orario riportato sul QRE datato 12/02/2013 Allegato 1 al presente provvedimento. In particolare si prescrive che tutti i sistemi di abbattimento vengano mantenuti in perfetta efficienza.

  FASE 1

RISPETTO DEI VALORI LIMITE COME DA QRE (MEDIE ORARIE E GIORNALIERE, CONCENTRAZIONE E FLUSSO DI MASSA)

FASE 2

RISPETTO DEI VALORI LIMITE IN FLUSSO  DI MASSA ORARIO COME DA QRE

 

 m)       Terminata la fase 2 avrà inizio la marcia controllata (10 gg) che dovrà essere eseguita in riferimento alle più gravose condizioni di esercizio e durante la quale dovranno essere effettuati tre autocontrolli: uno il primo giorno, uno il secondo giorno e uno un giorno intermedio, scelto dal Proponente.

n)         In merito ai valori limite da rispettare nelle fasi di avvio, arresto, condizioni di esercizio anomalo, minimo tecnico e individuazione del minimo tecnico,  fermo restando le condizioni proposte da ARTA nel parere prot. 6083 del 20/12/2012, il Proponente deve produrre, almeno un mese prima della messa in esercizio dell’impianto in oggetto, un QRE recante i livelli emissivi attesi per tali fasi. ARTA valutata la proposta del proponente ovvero in mancanza di tale proposta, individuerà i valori limite da rispettare anche in queste condizioni di esercizio.

o)         Il Proponente deve prevedere campagne di monitoraggio della qualità dell’aria con cadenza quadrimestrale fino all’entrata in funzione della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale la cui collocazione è prevista proprio in C.da Caldari. In aggiunta ai parametri proposti dal Proponente dovrà essere monitorato anche il PM 2,5.

p)         Prima della fase di cantierizzazione della centrale deve essere prodotto un documento di dettaglio, da condividere con ARTA, delle campagne di monitoraggio recante gli inquinanti monitorati, le postazioni di monitoraggio (coordinate) e le metodiche di riferimento. A far data dall’entrata in funzione della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria il proponente potrà richiedere una frequenza di monitoraggio meno onerosa (limitatamente agli inquinati monitorati dalla stessa).

q)         Le campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene, in termini di U.O. (UNI EN 13725:2004) nonché dei composti solforati e dell’azoto e di tutti quelli previsti nel piano di monitoraggio integrato, non monitorati dalla centralina della rete regionale sita in c.da Caldari, devono essere monitorati con campagne con mezzo mobile a cadenza semestrale.

 

3.         Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SCME):

a)         La gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni è responsabilità del Proponente. Le modalità di validazione dei dati misurati dallo SME deve essere dettagliatamente concordata con ARTA Distretto Provinciale di Chieti, dandone evidenza all'Autorità Competente. A seguito dell'individuazione in modo condiviso dei criteri di validazione dei dati, il Proponente deve elaborare un Manuale di Gestione dello SME (preventivo), ed inviarlo ad ARTA Distretto Provinciale di Chieti, in maniera coerente con le Linee Guida ISPRA, prima della messa in esercizio dell’impianto. Entro sei mesi dalla messa a regime deve essere prodotto e validato il manuale di gestione definitivo che deve contemplare la più ampia casistica degli assetti impiantistici/anomalie che possono verificarsi e quali sono le azioni intraprese. In merito alla taratura del sistema di monitoraggio in continuo (SME), oltre ad effettuare quanto previsto dall’All. VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (verifica in campo e calcolo dello IAR con cadenza annuale), il Proponente deve applicare con cadenza triennale la procedura di calibrazione denominata QAL2 prevista dalla UNI EN 14181/05; con cadenza annuale il test di sorveglianza denominato AST nella medesima norma UNI EN 14181/05, (il Proponente è esonerato da tale verifica negli anni in cui effettua la QAL2). Il Proponente produrrà copia all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti della documentazione attestante gli esiti delle verifiche effettuate sullo SME entro due mesi dalla conclusione delle verifiche stesse.

b)         Il controllo della qualità per i sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere una serie di procedure (QAL1, QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2005, che assicurino:

b.1) la corretta installazione della strumentazione, la verifica dell’accuratezza delle misure tramite il confronto con un metodo di riferimento (taratura), una prova di variabilità da eseguire tramite i metodi standard di riferimento;

b.2) la verifica della consistenza tra le derive di zero e di span determinate durante la procedura QAL 1 (Norma UNI EN 14956:2004) e le derive di zero e di span verificate durante il normale funzionamento dello SME;

b.3) la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SMCE e la valutazione della variabilità e della validità della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza annuale (AST);

b.4) relativamente ai metodi di riferimento per l’assicurazione della qualità dello SMCE, devono essere utilizzati i metodi standard di riferimento;

b.5) il test di sorveglianza annuale sarà realizzato da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. La verifica durante il normale funzionamento dell’impianto sarà realizzata sotto la responsabilità del Proponente/Gestore. Tutta la strumentazione sarà manutenzionata in accordo alle prescrizioni del costruttore e sarà tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento;

b.6) per i parametri portata/velocità, ossigeno e vapore acqueo deve essere determinato l’indice di accuratezza relativo, in accordo a quanto previsto nel D.lg. 152/06 (Parte V - Allegato 6), devono essere utilizzati i metodi standard di riferimento;

b.7) nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, il proponente deve attuare le seguenti azioni:

-          per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali; dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel Manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni,

-          Il Proponente dovrà altresì notificare all’Ente di Controllo e alla Regione l’evento; dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite due misure discontinue al giorno della durata di almeno 120 minuti se utilizzato un sistema di misura automatico, o in alternativa dovranno essere forniti almeno tre valori di concentrazione al giorno ottenuti ciascuno come media di almeno tre misure consecutive riferite ad un’ora di funzionamento dell’impianto (nelle condizioni di esercizio più gravose); per i parametri di normalizzazione dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite due misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti se utilizzato un sistema di misura automatico, in alternativa dovranno essere forniti almeno tre valori di concentrazione ottenuti ciascuno come media di almeno tre misure consecutive riferite ad un’ora di funzionamento dell’impianto (nelle condizioni di esercizio più gravose);

b.8) se il Proponente prevede che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative è tenuto ad informare tempestivamente, a mezzo fax, Regione e ARTA Distretto Provinciale di Chieti, che potranno disporre anche l’arresto dell’impianto;

b.9) al fine di ridurre al minimo i periodi di mancanza dati, il Proponente deve provvedere ad effettuare quanto di seguito indicato:

-          implementare i report generati dal sistema informatico dello SMCE con registro delle anomalie, al fine di correlare i periodi in cui i dati non sono stati registrati ovvero non risultano validi alle condizioni di esercizio dell’impianto e dello SMCE stesso,

-          in caso di malfunzionamento dell’analizzatore di Polveri, deve essere eseguita la misura indiretta di tale parametro per estrapolazione dalle condizioni di esercizio dei sistemi di abbattimento,

-          in caso di malfunzionamento del misuratore di portata, deve essere eseguita la misura indiretta di tale parametro per estrapolazione dall’ assorbimento dell’ aspiratore;

b.10) relativamente agli aspetti tecnico-gestionali inerenti l’attività di combustione, in caso di malfunzionamento del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni, all’interno del Manuale deve essere individuato un assetto di impianto in grado di garantire i limiti al camino anche in assenza della misura di uno o più parametri dello SMCE, eventualmente valutando una riduzione del carico massimo di processo;

c)         Sarà cura del Proponente prevedere la condivisione dei dati monitorati in continuo mediante collegamento on – line con il Distretto ARTA di Chieti. Dovrà essere fornito al Distretto un PC + monitor necessario alla predisposizione del collegamento.

d)         Validità dei dati elementari:

d.1) il dato istantaneo misurato è da ritenersi non valido se i dati elementari sono stati acquisiti in presenza di segnalazioni di anomalia del sistema di misura tali da rendere inaffidabile la misura stessa;

d.2) il valore medio orario è da ritenersi non valido se il numero di dati istantanei validi che hanno concorso al calcolo del valore medio orario è inferiore al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell’arco di un’ora  (Id<70%);

d.3) la validità dei dati elementari acquisiti dallo SME non deve essere connessa in alcun modo ai parametri di processo dell’impianto, ma è funzione solo delle condizioni di funzionamento del sistema di misura (SME). Quindi, sono definiti validi i valori elementari acquisiti durante momenti di funzionamento regolare dello SME, mentre dovranno essere esclusi tutti i valori acquisiti durante guasti, anomalie, manutenzioni e tarature del sistema SME.

e)         Condivisione on-line: il proponente deve predisporre la condivisione on line dei valori limite e riportare nella propria condivisione on-line le seguenti informazioni:

-          Parametri chimici (autorizzati) e relativo indice di disponibilità,

-          Parametri fisici (portata, T, P, tenore di ossigeno, umidità)e relativo indice di disponibilità,

-          Parametro-i che definiscono il Minimo Tecnico,

-          Portata di biomassa in alimentazione,

-          Parametri indicativi dello stato di funzionamento dei sistemi di abbattimento,

-          Valori degli intervalli di confidenza derivanti dalla Taratura, se applicati per il calcolo della concentrazione,

-          Valori medi delle Concentrazioni tal quali e delle concentrazioni corrette (medie orarie e giornaliere) e database dei valori emissivi storici,

-          Algoritmo e/o funzione utilizzata per il calcolo della concentrazione tal quale (effettiva),

-          Indice di disponibilità dei dati istantanei e dei dati orari,

-          n. di medie orarie scartate in ciascun giorno e n. di medie giornaliere scartate nell'anno per disfunzioni o manutenzioni del sistema di misurazione in continuo, per ciascun parametro,

-          il n. di medie orarie e giornaliere superate a decorrere nel corso dell’anno solare,

-          il n. di medie orarie e giornaliere non confrontabili con i limiti per funzionamento al di sotto del minimo tecnico,

-          il Proponente deve concordare con l’ARTA Distretto Provinciale di Chieti, tutti gli aspetti della visualizzazione on-line,

-          Inoltre il proponente deve fornire al Distretto ogni mese i seguenti dati:

-          N. di medie orarie e non confrontabili con il limite e motivazioni, 

-          N. di medie orarie non valide per malfunzionamenti SME.

f)          Indicazioni sulle modalità di gestione dei dati dello SME: al fine di consentire una corretta trattazione degli stessi, è necessario che i dati registrati, a qualsiasi livello di elaborazione, dallo SME (ad es. dati “strumentali”, dati grezzi campionati dal server, dati pre-elaborati per riportarli alle unità di misura convenzionali, medie, medie ricalcolate QAL2, medie detratte dell’intervallo di confidenza, medie normalizzate sui vari intervalli temporali) ed i relativi dati di impianto, definiti significativi ai fini della verifica delle emissioni, siano conservati per un periodo minimo di 5 anni.

 

4          La valutazione dei risultati delle misurazioni continue e periodiche (discontinue) deve essere eseguita secondo le seguenti indicazioni:

a)         I valori limite di cui al QRE datato 12/02/2013, Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, s’intendono riferiti al normale funzionamento dell’impianto, al di sopra del minimo tecnico, con esclusione delle fasi di avvio, arresto e malfunzionamento (D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche (art. 268 definizioni bb) cc) dd)).

b)         I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto dall’autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione (misurazioni discontinue/controlli ARTA) si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

c)         Gli inquinanti per cui sono previsti autocontrolli periodici (tutti) e i cui valori limite sono definiti su base oraria, devono essere analizzati con la cadenza (trimestrale il primo anno e quadrimestrale i successivi), utilizzando i metodi di campionamento ed analisi definiti dall’art 271 c. 17 e secondo la gerarchia di fonti ivi riportata. La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE Allegato 1 al presente provvedimento è verificata come media oraria.

d)         Per i periodi di avvio e di arresto la cui durata è circa di tre giorni saranno assunti quali livelli emissivi limite i flussi di massa orari autorizzati.

e)         I valori limite di emissione, relativamente alle misurazioni in continuo, si intendono rispettati se sono verificate le seguenti condizioni, riferite ai valori medi elaborati come prescritto:

-          I valori limite di emissione relativamente ai parametri monitorati in continuo si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore di normale funzionamento, durante un anno civile, nessun valore medio giornaliero valido supera i pertinenti valori limite di emissione e nessun valore medio orario valido supera i pertinenti valori limite di emissione.

-          Per ottenere un valore medio orario valido e un valore medio giornaliero valido si rimanda a quanto indicato nell’Allegato VI alla parte quinta del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.

-          I flussi di massa annui dovranno essere minori o uguali ai pertinenti valori limite, così come individuati e fissati sul QRE Allegato 1 al presente provvedimento.

f)          In merito alla portata volumetrica della emissione: nessun valore medio giornaliero e orario deve superare il valore limite.

g)         I valori limite di emissione relativamente alle misurazioni discontinue di Metalli, IPA, PCDD/PCDF si intendono rispettati se NESSUNO dei valori medi rilevati durante il periodo di campionamento, di durata pari almeno al minimo prescritto (1 ora /otto ore), supera il rispettivo limite di emissione. I risultati delle misurazioni discontinue devono essere riportati su rapporti di prova che devono indicare: il periodo di campionamento e la durata, il risultato della misurazione (normalizzato e direttamente confrontabile con i limiti di emissione). Nel caso in cui il risultato della misurazione sia ottenuto come somma di singoli composti, in particolare per gli inquinanti IPA e PCDD/PCDF, alcuni o tutti dei quali a concentrazione inferiore al limite di rilevabilità, nel calcolo della sommatoria tali composti devono essere considerati pari alla concentrazione corrispondente a 1/2 del limite di rilevabilità stesso (rapporto ISTISAN 04/15).

h)         Intervallo di confidenza: i valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate in continuo non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

-          Polveri totali 30%

-          Ossidi di azoto espressi come NO2 20%

-          Ossidi di zolfo espressi come SO2 20%

-          Carbonio Organico Totale 30%

-          Acido cloridrico 40%

-          Acido fluoridrico 40%

-          Monossido di carbonio 10%

-          Ammoniaca 40%

 

5          Normalizzazione dei dati e valore di portata

a)         La normalizzazione del dato rispetto a tenore di ossigeno, umidità, temperatura e pressione deve essere effettuata sul dato orario e non sul dato elementare, in quanto ciò comporterebbe un’amplificazione dell’errore di calcolo. Per il calcolo del flusso di massa orario deve essere adoperata la portata oraria secca normalizzata  e corretta al tenore di O2 dell’11%.

b)         Il valore di portata, riportato sul QRE Allegato 1 al presente provvedimento, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, e gas secco, in condizioni normali (p = 1 atm e T = 0°C).

c)         Il Proponente deve individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell’impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il proponente dovrà dare evidenza di tale circostanza.

 

6          Punti di prelievo

a) Prescrizioni inerenti l'accessibilità dei punti di prelievo:

a.1) i sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, D.lgs. 81/2008 e successive modifiche).

a.2) Il Proponente deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. Il Proponente deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in

relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.  Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, il proponente deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

 

a.3) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

b) Caratteristiche dei punti di prelievo:

b.1) Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo, in conformità a quanto predisposto dalla norma UNI 10169 sezioni 7 – 8 – 9.

b.2) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall’ARTA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività a ridotto inquinamento atmosferico che si avvalgono di autorizzazione generale. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

b.3)I punti di prelievo per i controlli manuali non devono provocare interferenze fluodinamiche e/o interferire con i rilievi delle sonde/dispositivi dedicate/i al sistema di monitoraggio in continuo della emissione e devono essere collocati a valle del SMCE. L’accesso ai punti di prelievo deve essere progettato in sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni.  Le emissioni devono essere univocamente definite e la loro numerazione deve essere presente scritta in maniera indelebile nel punto di prelievo o alla base del camino.

 

7.         Ciclo delle acque – scarichi idrici:

a)         La separazione delle acque di seconda pioggia deve essere effettuata per by – pass e non per sfioro.

b)         La vasca di raccolta acque di prima pioggia deve essere resa completamente disponibile entro 72 ore dall’evento meteorico: quindi lo scarico dovrà essere attivato dopo 48 ore dall’inizio dell’evento meteorico ed entro 72 ore. Entro 72 ore dalla fine dell’evento meteorico la vasca seppur parzialmente piena, dovrà essere completamente svuotata, fatta eccezione per il battente di liquido strettamente necessario.

c)         I campionamenti degli scarichi industriali, devono essere effettuati, compatibilmente con i tempi di svuotamento della vasca, su un arco temporale di tre ore pertanto il pozzetto asservito allo scarico SF01 deve essere idoneo all’installazione di un auto campionatore. Alternativamente, laddove non tecnicamente possibile, potrà essere effettuato il campionamento istantaneo.

d)         I pozzetti di prelievo, ai fini del controllo degli scarichi, devono essere idonei al prelevamento di campioni delle acque reflue, gli stessi vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.

e)         Deve essere effettuata la manutenzione agli impianti di trattamento acque industriali e di prima pioggia, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione.

f)          Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi il regime o la qualità degli scarichi, deve essere comunicata alla Regione e ad ARTA.

g)         Si ritiene condivisibile la frequenza di monitoraggio proposta dal Proponente in merito agli scarichi finali. Per quel che concerne lo scarico SF03 i campionamenti e le analisi potranno essere effettuati con cadenza diversa da quella trimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici pur rimanendo fissato il numero di 4 controlli l’anno. Il Proponente deve avere cura di effettuare tali campionamenti durante la stagione estiva (2) e quella invernale (2). Per il primo anno di esercizio della centrale deve essere effettuato con cadenza semestrale (a scopo conoscitivo) il monitoraggio degli scarichi parziali.

h)         Lo scarico nel corpo recettore delle acque di raffreddamento deve costantemente mantenersi entro i limiti previsti dalla tab. 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e per il parametro Temperatura il limite deve essere tale che la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C e su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C.

i)          Lo scarico avviato nel corpo idrico recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia (dopo 15 minuti), così detto “di seconda pioggia”, può avvenire direttamente, cioè senza alcun trattamento, in quanto costituito da acque “pulite” a condizione, però che le biomasse stoccate siano tenute al coperto in modo da evitare fenomeni di dilavamento.

j)          Il Proponente, prima dell’attivazione dell’impianto, è tenuto ad accertare la presenza e il funzionamento dell’impianto di depurazione a valle della rete. In mancanza delle condizione poste, il Proponente è tenuto a proprie spese a smaltire i reflui nel rispetto della normativa vigente, dandone comunicazione al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti Pescara.

8.         Consumi idrici: in merito agli approvvigionamenti idrici, deve essere installato un apposito misuratore delle acque utilizzate, i cui dati andranno registrati e comunicati con il piano di monitoraggio e controllo. Deve essere altresì annotato anche l’emungimento delle acque dal pozzo e si ritiene opportuno prevedere, per quanto possibile, che il Proponente riutilizzi le acque di seconda pioggia allo scopo di attingere il meno possibile dal pozzo.

9.         Gestione dei rifiuti:

a)         effettuare il deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti;

b)         rispettate le norme tecniche che disciplinano il deposito dei rifiuti pericolosi;

c)         apporre adeguata cartellonistica riportante il codice CER dei rifiuti in deposito temporaneo;

d)         i rifiuti pericolosi (ove prodotti) andranno collocati necessariamente sotto tettoia, i rifiuti polverulenti andranno stoccati in modalità tale da impedire la dispersione seppur accidentale di polveri;

e)         le aree adibite a deposito temporaneo devono essere opportunamente individuate e delimitate mediante apposizione di segnaletica orizzontale e verticale. Devono essere inoltre riportate tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti in deposito e i comportamenti da assumere in zona.

10.       Rumore: il Proponente deve effettuare una campagna di misurazione del rumore ambientale ante operam. Entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’attività il Proponente deve rimettere alla ASL competente una relazione di “collaudo acustico” redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, così come previsto dalla L.R. 23/07; tale relazione deve attestare il rispetto dei limiti di legge e le misure di mitigazione adottate per il rientro nei suddetti limiti al fine di ottenere il nulla osta da parte dell’Ufficio Ambiente del Comune di Ortona ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L. 447/05.

11.       Piano di Monitoraggio: il Piano di Monitoraggio, così come integrato con la Rev. 04 del 07/01/2013 deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno oggetto di monitoraggio e deve essere trasmesso all’Arta Distretto Provinciale di Chieti entro il 31 di marzo dell’anno successivo alla loro esecuzione; inoltre il Proponente deve comunicare allo stesso Distretto Arta, le date dei monitoraggi con almeno 15 giorni di anticipo.

12.       Beni Archeologici: tutti gli scavi di sbancamento previsti in sede di inizio lavori devono essere eseguiti sotto controllo archeologico; a tal fine la data di inizio lavori deve essere concordata almeno 15 giorni prima con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo- Chieti.

13.       Sicurezza Antincendio: al termine dei lavori e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011, deve essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando Provinciale dei VVF di Chieti come indicato nella nota prot. 7197 del 09/07/2012.

14.       Beni Ambientali: Seppure evidenziato nel progetto, si ribadisce che le opere, compresa la recinzione, siano realizzate almeno a 50 m dalla sponda più prossima del Fosso Riccio.

15.       Elettrodotti:

a)         interrati in MT: In fase esecutiva delle opere per la realizzazione degli elettrodotti interrati in MT, deve essere contattato il funzionario responsabile del procedimento del Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti;

b)         Stazione elettrica in AT  e linea aerea AT: il Proponente deve inviare al Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazioni delle varie società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio di nulla osta di competenza;

c)         l’elettrodotto interrato e le relative cabine di trasformazione devono essere realizzate in modo da assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.

16.       Viabilità: tutte le strutture previste in progetto devono essere ubicate a distanza non inferiore a ml. 20,00 dal confine stradale; prima dell’esecuzione dei lavori inerenti l’attraversamento della strada provinciale “Iurisci” con l’elettrodotto necessario per la connessione della centrale termoelettrica dell’impianto nonché con le condutture idriche e fognanti per l’allaccio alle relative reti comunali, e ancora prima della realizzazione dei lavori afferenti l’apertura dell’accesso carrabile previsto a servizio dell’impianto e quelli relativi alla costruzione della eventuale recinzione del lotto di pertinenza, la società richiedente deve munirsi dei rispettivi atti autorizzativi definitivi di competenza della Provincia di Chieti, i quali conterranno tutte le prescrizioni a cui attenersi per la corretta esecuzione dei lavori stessi.

17.       Escavazione del pozzo: nella eventuale scoperta di acque sotterranee il Proponente è tenuto a produrre al Servizio Acque Pubbliche ed Impianti Elettrici della Provincia di Chieti, una dichiarazione debitamente sottoscritta contenente dati e notizie relative alla portata espressa il l/s, al diametro ed alla profondità del pozzo ecc., inoltre, trattandosi di estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee per uso industriale, il Proponente deve produrre al Servizio provinciale sopra citato istanza di derivazione ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e D.P.G.R. 13/08/2007; qualora la perforazione superi la profondità di metri trenta dal piano di campagna, il Proponente è obbligato all’osservanza della L. 04/08/1984 n. 464 con l’unica variazione dell’invio della stessa documentazione alla Regione Abruzzo Servizio Attività Estrattive e Minerarie di Pescara, ai sensi della L. 59/79 e D.Lgs. 112/98 e per conoscenza al servizio provinciale, usando i modelli allegati alla nota prot. 19733 del 04/04/2011 del Servizio Acque Pubbliche ed Impianti Elettrici della Provincia di Chieti.

18.       Deve essere prevista una adeguata fascia verde perimetrale all’impianto con elementi arborei formati sia da caducifoglie che da sempreverdi in grado di esercitare un efficace effetto barriera (frangivento, rumori, polveri, ecc.) nonché di inserimento paesaggistico.

19.       Deve essere garantito un idoneo indice di aree sistemate a verde, nonché di permeabilità delle aree scoperte; gli interventi edificatori devono tener conto anche dei principi di sostenibilità ambientale, limitazione delle superfici impermeabili- riflettenti, produzione energetica da fonti rinnovabili, messa a dimora di essenze autoctone nelle aree verdi.

20.       Il Proponente è obbligato al rispetto ed alla salvaguardia di infrastrutture ed impianti tecnologici a servizio delle aree industriali, eventualmente presenti nella zona dell’intervento proposto; il Proponente è obbligato a predisporre, all’esterno della proprietà ed in corrispondenza degli allacci  al collettore fognario consortile, tutti gli accorgimenti ai fini della sicurezza, nonché opportuna segnaletica, anche luminosa per le ore notturne, affinché sia scongiurato il pericolo di danni a terzi, animali o cose, per tutta la durata dei lavori.

21.       Inoltre il Proponente deve rispettare ogni altra indicazione, condizione e prescrizione non sopra riportata inserita nei pareri richiamati nelle premesse del dispositivo formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento.

22.       Resta ferma l’adozione di un idonea impianto di climatizzazione degli ambienti, il relativo punto di presa esterna dell’aria di ricambio deve essere posizionato lontano da fonti di inquinamento (sfiati, punti emissivi, ecc.).

23.       Il Proponente deve tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori.

24.       Il Proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché di procedere, a garanzia di tale adempimento, deve provvedere a stipulare di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) a favore del Comune di Ortona (CH) pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

25.       Il Proponente deve provvedere alla compensazione ambientale all’atto dell’emanazione dei criteri applicativi della L.R. 27/06 da parte della Regione.

26.       La gestione dell’attività deve essere disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria, rifiuti, terreno, rumore, campi elettromagnetici, con l’obbligo, per il Proponente, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

27.       Il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza negli ambienti di lavoro per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Ortona, all’Arta Distretto Provinciale di Chieti la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare al Consorzio, prima dell’avvio dei lavori, l’inizio degli stessi, i nominativi delle Imprese esecutrici che, per la esecuzione dei lavori loro affidati, hanno necessità di transitare sulle strade consortili, nonché le Imprese esecutrici per l’allaccio fognario; la comunicazione deve contenere le esatte generalità ed il completo recapito delle Imprese, l’indicazione dei lavori loro affidati, la durata presuntiva degli stessi e il tipo i trasporto previsto.

Il Proponente deve comunicare almeno quindici giorni prima l’inizio dei lavori anche alle Soprintendenze per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Abruzzo.

Al termine dei lavori per la realizzazione degli elettrodotti e della realizzazione della stazione elettrica AT, nonché degli elettrodotti in MT, il Proponente deve dare comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, così come previsto dalle note prott. n. 1197 e n. 1198 del 30/01/2013.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare al all’Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente, all’Arta Distretto Provinciale di Chieti e al Sindaco del Comune di Ortona.

La messa in esercizio dell’impianto deve essere comunicata al Comune di Ortona, almeno 15 giorni prima, così come previsto dall’art. 216 comma 6 del T.U.LL.SS., allegando:

a)         una pianta planimetrica e prospetti riportanti la sistemazione a verde perimetrale dell’impianto nonché un dettagliata relazione descrittiva sulla sistemazione arborea adottata,

b)         i risultati dei controlli ambientali eseguiti in fase di cantiere,

c)         una relazione asseverata a firma di tecnico competente circa il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 08/07/2003 di cui all’art. 3 punto 15 lettera c),

d)         una dichiarazione da parte del Legale Rappresentante della ditta proponente circa l’impegno alla contestuale disattivazione dei punti di emissione in atmosfera indicati E3, E4 ed E5bis della Distilleria D’Auria di c.da Caldari Stazione di Ortona nonché copia della comunicazione alla Provincia di Chieti per la revoca dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei suddetti punti.

Entro quindici giorni dalla data di messa a regime dei nuovi impianti il Proponente è tenuto a trasmettere, tramite raccomandata AR, indirizzata alla Regione, al Comune di Ortona, Arta Distretto Provinciale di Chieti, i dati rilevati.

Nel caso in cui la data ultima fissata per la messa a regime non sia rispettata, il proponente deve darne comunicazione preventiva, a mezzo lettera raccomandata AR, indicando le motivazioni e le data stimata.

Il proponente dovrà inviare comunicazione all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti:

-          con un preavviso minimo di 15 giorni, la data di effettuazione delle tarature e delle manutenzioni ordinarie del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni e con preavviso di 24 hr le manutenzioni straordinarie;

-          quanto prima e comunque entro le successive 24 hr, nel caso in cui si registri il superamento delle concentrazioni limite (medie semiorarie o giornaliere, ovvero durante le misure discontinue), indicando i provvedimenti intrapresi (art 271 c. 20 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.).

-          quanto prima e comunque non oltre le successive 8 hr, in caso di malfunzionamento dello SME (anche di un solo analizzatore), indicando i provvedimenti intrapresi;

-          in caso di avvio dell’operazione di spegnimento o di accensione almeno 24 hr prima;

-          qualora durante l’espletamento degli autocontrolli il Proponente rilevasse superamenti dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione entro 24 hr dall’accertamento (art 271 c. 20 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii..).

Le comunicazioni devono essere effettuate anche via fax o e-mail all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti e devono contenere oltre ai provvedimenti intrapresi anche le motivazioni che hanno causato il superamento. Si chiede di fornire almeno le informazioni riportate nel seguente format:

Format delle comunicazioni di anomalo funzionamento

Descrizione della condizione di anomalo funzionamento

Parametro/inquinante

valore

u.m.

Inizio superamento (data e ora)

Fine superamento (data e ora)

Commenti

                                                                                             

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’ Autorità Competente,  a mezzo raccomandata A.R.  entro

 il 30 aprile di ciascun anno, i dat funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento  e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente deve periodicamente comunicare anche al Comune di Ortona i dati relativi ai controlli effettuati secondo il piano di monitoraggio proposto e riportato nel relativo allegato tecnico con particolare riferimento ai controlli di qualità dell’aria e del clima acustico.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Ortona, all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la Aura Energia s.r.l.  deve consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga debitamente motivata.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale. Nel caso di modifica non sostanziale, l’Autorità Competente può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Aura Energia s.r.l. con sede legale a Ortona (CH) in Via Caldari Stazione n°48,  nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco

Segue allegato

Allegato 1