IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

PRESO ATTO che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica     il Regolamento  (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

CONSIDERATO che tali Regolamenti disciplinano l’OCM vitivinicola, in parte modificando la disciplina precedentemente dettata dal Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in parte confermandola;

VISTO il Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7 luglio 2009 , n. 88; 

VISTO il Decreto Ministeriale 16.12.2010 (G.U. n.16 del 21.01.2011) recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 relativo alla tutela  delle DO e IG dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni della Giunta Regionale:

-          n. 159 del 07.03.2011 relativa a “n Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE)  n. 555/2008 della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello “Schedario Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni”;

-          n. 255 del 23.04.2012  Disposizioni per la classificazione delle varietà di vite per uve da vino nella Regione Abruzzo in applicazione  del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo”. Aggiornamento alla D.G.R. n. 671/2010 con l’inserimento dei vitigni  “Cannonau n.”, “Tannat n.”, “Terrano n.” e “Malvasia istriana b.”  tra quelli  idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

-          n. 571 del 10.09.2012  Regolamento (CE) n. 436/2009. Decreto Legislativo n. 61/2010. Allineamento delle superfici nello Schedario viticolo. Approvazione del “Piano Operativo” della Regione Abruzzo.

RICHIAMATE la propria Determinazione Dirigenziale:

-          n. DH27/134 del 19.10.2011 relativa al “DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei “Toponimi di vigna” per la campagna vendemmiale 2011/2012;

-          n. DH27/126 del 19.06.2012 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. Modalità per la predisposizione dell’Elenco positivo regionale delle menzioni di vigna per la campagna 2012/2013”;

-          DH27/166 del 20.08.2012 D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010  - D. M. 16.12.2010 -  DGR n. 159 del 07.03.2011 . Riapertura,  provvisoria per l’annualità 2012,  delle procedure di richiesta di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG;

-          n. DH27/172 del 31.08.2012 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. Predisposizione della “Prima Lista Provvisoria delle Menzioni di Vigna” della  Regione Abruzzo per la campagna 2012/2013”;

PRESO ATTO che con la Determinazione  n. DH27/172 del 31.08.2012  era stataredatta, la  “Prima Lista Provvisoria delle Menzioni di Vigna” della  Regione Abruzzo per la campagna 2012/2013”, in forma provvisoria in attesa di ulteriori indicazioni e precisazioni richieste al Ministero; 

PRESO ATTO che con nota n. 1843 del 19.10.2012  lo stesso Ministero ha comunicato, ai fini dell’iscrizione al registro  dei “Toponimi di vigna”, l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”;

 PRESO ATTOche, ai fini dell’individuazione dei “toponimi di vigna” occorre una documentazione con  cartina ufficiale che riporta la precisa individuazione della località e  che per l’utilizzo dei “nomi tradizionali” occorre dimostrare l’esistenza del “nome” da almeno 10 anni;

RITENUTO, necessario, che i “toponimi di vigna” e “nomi tradizionali”, assegnati provvisoriamente  per la campagna   2012/2013 qualora non rispondenti alle condizioni sopra riportate,  siano eliminati per la prossima produzione;

CONSIDERATO che l’attività da intraprendere ai fini del trasferimento dei preesistenti dati sia  del potenziale viticolo regionale che degli ex Albi ed Elenchi nel nuovo Schedario richiede l’impiego di personale tecnico specializzato;

DATO ATTO che Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali (ex l’ARSSA), impegnato nell’attività di autorizzazione delle idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG,  è dotato di personale con caratteristiche tecniche adeguate;

PREMESSO che la gestione del potenziale viticolo regionale e nazionale si trova ancora nella “fase transitoria” di realizzazione del nuovo schedario viticolo, e quindi non ha completato il trasferimento dei dati dagli  ex albi dei vigneti DO e IG nello “Schedario”;

RILEVATO il notevole e crescente interesse dei viticoltori abruzzesi verso le produzioni di qualità espresse dai vini a Denominazione di Origine e a Indicazione Geografica, nonché delle “Menzioni di Vigna”;

PRESO ATTO che l’AGEA, in qualità di Organismo di Coordinamento tra gli O.P., ha  messo a punto unl nuovo sistema sul portale SIAN, in grado di consentire la presentazione telematica delle richieste di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO, IG;

PRESO ATTO, inoltre,  che le domande possono esserepresentate sia in forma cartacea che in forma telematica attraverso il portale AGEA;

CONSIDERATO che occorre consentire, ai sensi del D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010  e del  D. M. 16.12.2010,   per l’ annualità 2013 e per quelle successive e comunque  entro il termine del 30 aprile di ciascun anno,   salvo diverse successive indicazioni , le presentazione delle richiesta di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG nonché all’indicazione delle “Menzioni di Vigna”;

VISTA la legge Regionale n. 77/1999;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse, che si intende completamente richiamato:

1.         di consentire, ai sensi del D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010  e del  D. M. 16.12.2010, la presentazione della richiesta di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO  e  IG  e  all’utilizzo delle menzioni di “Vigna”,  per la campagna vendemmiale 2013/2014 e successive nella Regione Abruzzo, sulla base dei modelli allegati;

2.         di prevedere che le richieste di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG, nello schedario viticolo abruzzese, possono esserepresentate sia in forma cartacea che in forma telematica attraverso il portale AGEA;

3.         di prendere atto che:

-          il Ministero con nota n. 1843 del 19.10.2012  ha comunicato, ai fini dell’iscrizione al registro  dei “toponimi di vigna”,  l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”;

-          ai fini dell’individuazione dei “toponimi di vigna” occorre una documentazione con  cartina ufficiale che riporta la precisa individuazione della località e  che per l’utilizzo dei “nomi tradizionali” occorre dimostrare l’esistenza del “nome” da almeno 10 anni;

4.         di stabilire che, qualora non rispondenti alle condizioni sopra riportate,  saranno eliminati per la prossima produzione i “toponimi di vigna” e “nomi tradizionali” provvisori concessi per il 2012;

5.         di stabilire che, una volta rilasciate telematicamente o predisposte  in forma cartacea, le richieste devono essere stampate e trasmesse  al Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali (ex l’ARSSA) – Via Nazionale, 38 -  65010 Villanova di Cepagatti, devono essere consegnate  entro il 30 aprile di ogni anno al suddetto Servizio e salvo diverse successive indicazioni;

6.         di ritenere valide le domande presentate prima della pubblicazione del presente atto;

7.         di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi della Direzione Politiche Agricole interessati ed alle Organizzazioni Professionali Agricole ed ai CAA vitivinicoli, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

8.         di disporre, vistal’urgenza,la diffusione dell’apertura dei termini attraverso la pubblicazione della presente Determinazione sul sito Internet della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole all'indirizzo : http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

9.         di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA della Regione Abruzzo;

10.       di ritenere quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-          La nota del MIPAAF n. 1843 del 19.10.2012  composta di n. 1 (una)  facciata;

-          Il modello di domanda cartaceo per le DO/IG composto di n. 3  (tre)  facciate;

-          Il modello di domanda cartaceo per l’utilizzo delle menzioni di “Vigna” composto di n. 1 (una) facciata.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

Segue allegato

Richiesta parere MIPAAF