IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Modifiche
all'art. 4 della L.R. 29/2011)
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale
11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di
Sviluppo Agricolo) è sostituito dal seguente:
"7. Le risultanze
delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi
e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto
consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale
al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale
mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo),
nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante
integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie
dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di
liquidazione".
Art.
2
(Sostituzione
dell'art. 4 della L.R. 6/2013)
1. L’articolo 4 della legge regionale 11
marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e
della Pesca in Abruzzo) è sostituito dal seguente:
"Art.
4
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri finanziari derivanti
dall’attuazione dell’articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro
428.000,00, si provvede:
a) con le risorse iscritte nell’ambito del
capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato "Aiuti alla marineria
pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito,
con modifiche, in Legge 17.12.2012, n. 221" di euro 23.498,00;
b) con le risorse iscritte sul capitolo di
spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare "Intervento
straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della L.R. 11.3.2013, n. 6" di euro 404.502,00.
2. Al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in
termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa
02.01.009 – 321907, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti
passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del
personale" è ridotto di euro 404.502,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa
08.01.016 - 141502 denominato "Intervento straordinario in favore della
Marineria di Pescara - articolo 4 della L.R.
11.3.2013, n. 6" è incrementato di euro 404.502,00.
Art.
3
(Modifiche
alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)")
1. L'Allegato 3 dell'articolo 7 della legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2013)" è integrato con il prospetto "Allegato
3.1".
Art.
4
(Modifiche
alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 3 "Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 -
2015")
1. Al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni in termini di competenza
e di cassa riportate nel "Prospetto A" allegato alla presente legge.
Art.
5
(Finanziamento
al Comune di Avezzano per le “Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015")
1. Per l’esercizio 2013 è concesso un
finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo alle spese per le
"Celebrazioni centenario terremoto Marsica
2015" pari a euro 10.000,00.
2. Al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in
termini di competenza e cassa:
a) il Cap. 321907 -02.01.009 denominato
"Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed
interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è diminuito di
euro 10.000,00;
b) è istituito il nuovo capitolo di spesa
denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano -
Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015",
per un importo pari a euro 10.000,00.
Art.
6
(Rifinanziamento
del capitolo di spesa "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano")
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e
pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale
2012)", quantificati per l’anno 2013 in euro 70.000,00, si provvede
mediante rifinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 - 61673 denominato
"Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio
di Avezzano" istituito dal comma 2 dell’articolo 31 della L.R. n. 1/2012.
2. Al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in
termini di competenza e di cassa:
a) UPB 10.01.004 – Cap. 61673 denominato
"Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio
di Avezzano" è in aumento di euro 70.000,00;
b) UPB 02.01.009 – Cap. 321907 "Oneri
derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi
passivi in materia di ordinamento del personale" in diminuzione di euro
70.000,00.
Art.
7
(Modifiche
all’art. 15 ter della legge regionale 17.12.1997, n.
143 e s.m.i.)
1. All’articolo 15 ter,
comma 1, della legge regionale 17.12.1997, n. 143 (Norme in materia di riordino
territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e
delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e s.m.i., le parole "entro il termine perentorio del 30
aprile 2013" sono sostituite dalle parole "entro il termine
perentorio del 15 settembre 2013".
2. All’articolo 15 ter,
comma 5, della L.R. 143/1997, le parole "entro
il termine perentorio del 30 giugno 2013" sono sostituite dalle parole
"entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013".
Art.
8
(Variazioni
al bilancio di previsione 2013)
1. Al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni, in termini di
competenza e di cassa, come riportate nel "Prospetto di variazione"
allegato alla presente legge Tabella 1.
Art.
9
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
***************
Attesto che il
Consiglio regionale, con provvedimento n. 145/2 del 16.4.2013, ha approvato la
presente legge.
Seguono
allegati
****************
TESTI
DELL'ARTICOLO
15-TER DELLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143
"Norme
in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni,
delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni
e Fusioni"
DELL'ARTICOLO
4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 29
"Razionalizzazione
e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo"
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 24 aprile 2013, n. 10
"Modifiche
alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione
dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della
Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale
2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore
dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in
materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni,
delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni
e Fusioni) e altre disposizioni normative"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R.
17 dicembre 1997, n. 143
Norme in materia di
riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle
denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e
Fusioni.
Art.
15-ter
(Unioni
Montane)
1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere
alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito nella
Legge 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità
Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre
2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai
sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le
quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane,
o ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con
cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale
e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie
demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.
2. Alla "Unione Montana" possono
aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.
3. Ciascun Comune montano può aderire ad
una sola Unione.
4. L'"Unione Montana" può
esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di
tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44,
comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori
montani.
5. I Comuni, con la medesima deliberazione
di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi
dell'Unione. L'insediamento dovrà avvenire entro il termine perentorio del 31
ottobre 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'"Unione
Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità
Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze
personale dipendente di Comunità Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui
al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008.
6. L' Unione Montana di cui al comma 1,
entro il termine perentorio del 30.06.2013, trasmette al Presidente della
Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia
dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati.
7. Per l'assunzione del personale di cui
al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo
15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno
previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 15-quinquies.
8. Nelle more dell'insediamento degli
organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale,
come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo,
anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunità Montana.
L.R.
11 agosto 2011, n. 29
Razionalizzazione e
rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.
Art.
4
(Commissario
liquidatore)
1. La liquidazione dell'ARSSA è affidata
ad un Commissario liquidatore, nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto alle Politiche
Agricole, fra soggetti in possesso delle conoscenze tecnico giuridiche
necessarie e dei requisiti occorrenti per l'accesso all'incarico di Direttore
presso le Direzioni della Giunta regionale.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di
cui al comma 1, assicurando le migliori condizioni di efficacia, efficienza e
rapidità, e salvo espressa rinuncia da parte dello stesso, l'incarico di
Commissario liquidatore è affidato al Commissario straordinario in carica
presso l'ARSSA al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Il decreto di nomina del Commissario
liquidatore è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
4. Con il decreto di nomina sono stabiliti
l'eventuale compenso ed il termine ultimo per la conclusione dell'attività di
liquidazione che non potrà superare la data del 31 dicembre 2012.
5. Fino alla nomina del Commissario
liquidatore, il Commissario straordinario continua a svolgere l'incarico
conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2010, n.
81 in regime di prorogatio.
6. Il Commissario liquidatore sottopone
all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni
mobili ed immobili.
7. Le risultanze delle operazioni di
liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi e del saldo di
cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal
piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine
dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante
variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25
marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto
del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione
dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale
importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione.
7-bis. La Direzione
regionale competente in materia di Politiche agricole e Sviluppo Rurale,
procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti
iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 7.
8. Gli atti deliberativi assunti dal
Commissario liquidatore, in rapporto al disbrigo degli affari correnti
necessari a garantire la continuità delle funzioni e la gestione economica e
patrimoniale, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale secondo la
disciplina già vigente per l'Agenzia soppressa.
9. Per gli adempimenti di sua competenza
il Commissario liquidatore si avvale del personale messo a disposizione dalla
Giunta regionale, scelto tra i soggetti già in servizio presso l'Agenzia
soppressa.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art.
25
Variazioni
al bilancio.
1. La legge di approvazione del bilancio
regionale autorizzi le variazioni che possono essere apportate al bilancio
mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi
della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per
l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legge o da specifiche convenzioni. I provvedimenti sono inviati
entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del
Consiglio regionale.
3. La Giunta può effettuare, con
provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa
unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di
natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per
quelle direttamente regolate dalla legge.
3-bis. La Giunta
regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le
variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti delle
unità previsionali di base dell’entrata e della spesa finalizzate alla
restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici. Il
provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.
4. La legge di bilancio o le rispettive
variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative
all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di
base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di
uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare
la necessaria flessibilitá nella gestione delle
disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare
variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le
variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da
intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
4-bis. Al fine di
conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo
delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della Legge 27
dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con
provvedimento amministrativo l’istituzione e le variazioni delle unità
previsionali di base dell’entrata e della spesa per adeguare il sistema di
contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell’Economia e delle
Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio
economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse alla
Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro venti giorni dall’adozione.
4-ter. La Giunta
regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni
di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione
e rifinanziamento delle passività regionali.
4-quater. Ai fini di
una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata ad
assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli
previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema
contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere
attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando
il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente
e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo.
5. Ogni altra variazione al bilancio è
disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli
articoli 18, 19, 20 e 21.
6. Le variazioni al bilancio devono essere
approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo
quelle di cui agli articoli 18 e 20.
7. La Giunta può disporre variazioni
compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base
di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a
condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi
relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1. Il
relativo provvedimento è comunicato alla Commissione Bilancio del Consiglio
regionale entro 20 giorni.
Il testo dell'articolo
31 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione
Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
31
(Finanziamento
a sostegno del Teatro Lanciavicchio di Avezzano)
1. La Regione Abruzzo riconosce
l'importanza dell'attività svolta dal teatro Lanciavicchio
di Avezzano. A tal fine concede, per l'anno 2012, un contributo straordinario
di € 30.000,00, finalizzato al sostegno dell'attività teatrale del Teatro Lanciavicchio di Avezzano.
2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati complessivamente in € 30.000,00, si provvede mediante
stanziamento di € 30.000,00 nel capitolo di nuova istituzione 61673 della UPB
10.01.004 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano".
3. Allo schema di bilancio sono apportate
le seguenti variazioni:
a) capitolo di spesa 11223 - UPB
02.01.005, denominato "Fondo per il finanziamento di retribuzione di
posizione e di risultato del personale dirigenziale", in diminuzione di €
30.000,00;
b) capitolo di spesa 61673 - UPB
10.01.004, denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano", in aumento di € 30.000,00.