IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'art. 4 della L.R. 29/2011)

 

1.         Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo) è sostituito dal seguente:

"7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione".

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 4 della L.R. 6/2013)

1.         L’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Norma finanziaria)

1.         Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede:

a)         con le risorse iscritte nell’ambito del capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito, con modifiche, in Legge 17.12.2012, n. 221" di euro 23.498,00;

 

b)         con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della L.R. 11.3.2013, n. 6" di euro 404.502,00.

2.         Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321907, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è ridotto di euro 404.502,00;

b)         lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502 denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - articolo 4 della L.R. 11.3.2013, n. 6" è incrementato di euro 404.502,00.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)")

1.         L'Allegato 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è integrato con il prospetto "Allegato 3.1".

Art. 4

(Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 3 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 - 2015")

1.         Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nel "Prospetto A" allegato alla presente legge.

Art. 5

(Finanziamento al Comune di Avezzano per le “Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015")

1.         Per l’esercizio 2013 è concesso un finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo alle spese per le "Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" pari a euro 10.000,00.

2.         Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

a)         il Cap. 321907 -02.01.009 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è diminuito di euro 10.000,00;

b)         è istituito il nuovo capitolo di spesa denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano - Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015", per un importo pari a euro 10.000,00.

Art. 6

(Rifinanziamento del capitolo di spesa "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano")

1.         Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)", quantificati per l’anno 2013 in euro 70.000,00, si provvede mediante rifinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 - 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" istituito dal comma 2 dell’articolo 31 della L.R. n. 1/2012.

2.         Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         UPB 10.01.004 – Cap. 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" è in aumento di euro 70.000,00;

b)         UPB 02.01.009 – Cap. 321907 "Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" in diminuzione di euro 70.000,00.

Art. 7

(Modifiche all’art. 15 ter della legge regionale 17.12.1997, n. 143 e s.m.i.)

1.         All’articolo 15 ter, comma 1, della legge regionale 17.12.1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e s.m.i., le parole "entro il termine perentorio del 30 aprile 2013" sono sostituite dalle parole "entro il termine perentorio del 15 settembre 2013".

2.         All’articolo 15 ter, comma 5, della L.R. 143/1997, le parole "entro il termine perentorio del 30 giugno 2013" sono sostituite dalle parole "entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013".

Art. 8

(Variazioni al bilancio di previsione 2013)

1.         Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come riportate nel "Prospetto di variazione" allegato alla presente legge Tabella 1.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 145/2 del 16.4.2013, ha approvato la presente legge.

 

Seguono allegati

Prospetto A

Allegato 3.1

Bilancio di previsione 2013

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 15-TER DELLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143

"Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"

DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 29

"Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 24 aprile 2013, n. 10

"Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 17 dicembre 1997, n. 143

Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.

Art. 15-ter

(Unioni Montane)

1.         Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

2.         Alla "Unione Montana" possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.

3.         Ciascun Comune montano può aderire ad una sola Unione.

4.         L'"Unione Montana" può esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani.

5.         I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione. L'insediamento dovrà avvenire entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'"Unione Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di Comunità Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008.

6.         L' Unione Montana di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30.06.2013, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati.

7.         Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies.

8.         Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunità Montana.

L.R. 11 agosto 2011, n. 29

Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

Art. 4

(Commissario liquidatore)

1.         La liquidazione dell'ARSSA è affidata ad un Commissario liquidatore, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole, fra soggetti in possesso delle conoscenze tecnico giuridiche necessarie e dei requisiti occorrenti per l'accesso all'incarico di Direttore presso le Direzioni della Giunta regionale.

2.         Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, assicurando le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, e salvo espressa rinuncia da parte dello stesso, l'incarico di Commissario liquidatore è affidato al Commissario straordinario in carica presso l'ARSSA al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3.         Il decreto di nomina del Commissario liquidatore è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4.         Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso ed il termine ultimo per la conclusione dell'attività di liquidazione che non potrà superare la data del 31 dicembre 2012.

5.         Fino alla nomina del Commissario liquidatore, il Commissario straordinario continua a svolgere l'incarico conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2010, n. 81 in regime di prorogatio.

6.         Il Commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni mobili ed immobili.

7.         Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione.

7-bis. La Direzione regionale competente in materia di Politiche agricole e Sviluppo Rurale, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 7.

8.         Gli atti deliberativi assunti dal Commissario liquidatore, in rapporto al disbrigo degli affari correnti necessari a garantire la continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale secondo la disciplina già vigente per l'Agenzia soppressa.

9.         Per gli adempimenti di sua competenza il Commissario liquidatore si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale, scelto tra i soggetti già in servizio presso l'Agenzia soppressa.

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 25

Variazioni al bilancio.

1.         La legge di approvazione del bilancio regionale autorizzi le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2.         Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni. I provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

3.         La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

3-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici. Il provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

4.         La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilitá nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4-bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l’istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro venti giorni dall’adozione.

4-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali.

4-quater. Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo.

5.         Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21.

6.         Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo quelle di cui agli articoli 18 e 20.

7.         La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro 20 giorni.

 

Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 31

(Finanziamento a sostegno del Teatro Lanciavicchio di Avezzano)

1.         La Regione Abruzzo riconosce l'importanza dell'attività svolta dal teatro Lanciavicchio di Avezzano. A tal fine concede, per l'anno 2012, un contributo straordinario di € 30.000,00, finalizzato al sostegno dell'attività teatrale del Teatro Lanciavicchio di Avezzano.

2.         Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in € 30.000,00, si provvede mediante stanziamento di € 30.000,00 nel capitolo di nuova istituzione 61673 della UPB 10.01.004 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano".

3.         Allo schema di bilancio sono apportate le seguenti variazioni:

a)         capitolo di spesa 11223 - UPB 02.01.005, denominato "Fondo per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale", in diminuzione di € 30.000,00;

b)         capitolo di spesa 61673 - UPB 10.01.004, denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano", in aumento di € 30.000,00.