IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 06.03.1980
n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia
di tratturi”;
VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II
Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza
relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e
autorizzazioni provvisorie;
VISTA la L.R. 29.07.1986
n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTA la L.R. 17.11.1998
n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R.
35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004
, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10
della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;
VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del
patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;
VISTA la deliberazione di G.R.
n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali
previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
VISTA la
legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’
affitto dei fondi rustici ;
VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2
marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei
canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per
l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile
dello Stato”;
CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto
Settore Agricoltura tramite l’ UTA di Avezzano (AQ) in data 18.12.2012 prot. n.
10.955 , la Ditta TESTA Agata , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al
Tratturo Celano – Foggia , rilasciato
con atto n. 160 del 16.03 2000 scaduto
il 31.10.2003 intestato a Falcone
Antonio ;
VISTA la nota del S.I.P.A.
di L’ Aquila n. RA/17867 del 22.01.2013 con la quale è stata trasmessa la
pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria ,
schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente
Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso
con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;
EVIDENZIATO
che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici
comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì
prevedere che le concessioni precarie
dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti
transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;
RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo
e la voltura della concessione della durata
di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed
all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni
dettate dal disciplinare allegato alla
nota del S.I.P.A. di L’ Aquila n. RA/17867 del 22.01.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012
fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e
con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti,
pena la decadenza della presente concessione ;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;
CONSIDERATO
che l’ area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle
norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;
VISTO l’art. 5 comma 3° della L.R.
del 14.09.1999 n. 77 ;
DETERMINA
1) Il
rinnovo e la voltura della concessione
precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall
‘ 01.11.2012 per uso di colture erbacee “ a favore della
Sig.ra TESTA Agata nata a Celano (AQ) il 27.11.1951 ed ivi residente in Via
Rione la Forma 5 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni
di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 750 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in
Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con
il numero 112 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2) l’
ammontare del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 4,54 ;
3) le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante
versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo –
Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4) di
dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’ Agricoltura di L’ Aquila
di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota del S.I.P.A.
medesimo n. RA/17867 del 22.01.2013 0,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima .
5) di
dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l’ Agricoltura di L’ Aquila , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art.
90 )
6) la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza
delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A.
di L’ Aquila n. RA/17867 del 22.01.2013 da parte del concessionario , nonché di
quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7) di
pubblicare la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8) la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco LA CIVITA