REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
LUIGI
|
MAZZELLA |
Presidente |
GAETANO
|
SILVESTRI |
Giudice |
GIUSEPPE |
TESAURO |
“ |
PAOLO
MARIA |
NAPOLITANO |
“ |
GIUSEPPE |
FRIGO |
“ |
ALESSANDRO |
CRISCUOLO |
“ |
PAOLO |
GROSSI |
“ |
GIORGIO |
LATTANZI |
“ |
ALDO |
CAROSI |
“ |
MARTA |
CARTABIA |
“ |
SERGIO |
MATTARELLA |
“ |
MARIO
ROSARIO |
MORELLI |
“ |
GIANCARLO |
CORAGGIO |
“ |
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell' art. 1, commi lO,
11, primo periodo, 14 e 16, della
legge della Regione
Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato
della Regione Abruzzo),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per
la notifica ilio luglio
2011, ricevuto il successivo 6 luglio, depositato in cancelleria l'Il luglio,
ed
iscritto al n. 67 del
registro ricorsi 2011.
Omissis
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1. dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 1, comma Il, primo periodo, della legge della Regione Abruzzo 12
aprile 2011, n. 9 (Nonne in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione
Abruzzo), limitatamente alle parole "e vincolanti";
2. dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 14, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente
alle parole" e vincolante";
3. dichiara, in via consequenziale, ai
sensi dell'art. 27 della legge Il marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011,
limitatamente alle parole" e vincolante";
4. dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 16, secondo periodo, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 20
Il, nel testo vigente prima della sua abrogazione;
5. dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma l0, della legge reg. Abruzzo n. 9
del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo
2013.
Presidente
Luigi MAZZELLA
Depositata
in Cancelleria il 28 marzo 2013