LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTO il D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
”Norme in materia ambientale”, che, alla parte Terza, Sezione II, definisce “la
disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee
perseguendo i seguenti obiettivi
- prevenire e ridurre l’inquinamento ed
attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello
stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli
delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;
- mitigare gli effetti delle inondazioni
e della siccità […];
- impedire un ulteriore deterioramento,
proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi
terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.”
CONSIDERATO che, ai
sensi del comma 2 dell’art. 73 del decreto citato, il raggiungimento degli
obiettivi sopra indicati si realizza anche attraverso “l’adeguamento dei
sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;
VISTA la Legge
Regionale n. 31 del 29/07/2010 “Norme Regionali contenenti la prima attuazione
del D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale”,
emanata a seguito della declaratoria di incostituzionalità, per motivi
puramente formali, della precedente L.R. 17/08, di
pari oggetto;
VISTO il Capo VI della Legge Regionale citata recante la ”Disciplina
dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue
urbane”;
PRESO ATTO che ai sensi
dell’art. 20 della Legge Regionale citata, la valutazione del progetto degli
impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata
dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere tecnico, sulla
base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto o, in caso di
parere negativo, respinge il progetto;
VISTO in particolare
l’art. 21, comma 4 della stessa Legge che prevede quanto segue: “con Delibera
di Giunta Regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la
valutazione dei progetti degli impianti di depurazione , secondo le indicazioni
del presente Capo”;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 442 del 10 agosto 2009 avente ad oggetto “Legge
Regionale 24 Novembre 2008, n. 17, art. 21 comma 4. – Definizione dei criteri
tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque
reflue urbane”, emanata in attuazione della allora vigente L.R.
17/08 poi dichiarata incostituzionale;
PRESO ATTO che risulta
necessario aggiornare le linee guida approvate con la Deliberazione di Giunta
n. 442/2009 succitata al fine di
- dare attuazione all’art. 21 comma 4
della L.R. 31/10 emanata a seguito della declaratoria
di incostituzionalità della precedente L.R. 17/08, di
pari oggetto;
- apportare alcune modifiche finalizzate
a semplificare le stesse linee guida dal punto formale nonché ad integrarle di taluni aspetti evidenziati
dagli Uffici regionali competenti e dall’ARTA Abruzzo in fase applicativa;
CONSIDERATO che il
documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di
depurazione di acque reflue urbane”, che si allega come parte integrante e
sostanziale del presente atto, contiene, in attuazione dell’articolo 21 comma 4
della L.R. 31/10, l’individuazione della
documentazione da presentare per la richiesta di approvazione dei progetti di
depurazione delle acque reflue urbane e le linee guida per la valutazione di
tali progetti;
PRESO ATTO che il
documento allegato descrive inoltre al paragrafo 1.2, nel rispetto dell’iter
già definito nel Capo VI della L.R.
31/10, le fasi e i dettagli del procedimento di approvazione nonché il campo di
applicazione della stessa norma, in riferimento al regime transitorio;
PRESO ATTO inoltre che,
allo scopo di fornire uno strumento utile al progettista e al valutatore del
progetto, il documento allegato contiene anche tre Appendici relative ai
criteri per la scelta della soluzione depurativa più idonea, alle indicazioni
relative al programma di monitoraggio degli scarichi degli impianti di
depurazione e alle modalità di caratterizzazione del corpo recettore;
PRESO ATTO pertanto che
il documento allegato sostituisce quello, di pari oggetto, precedentemente
approvato con la DGR 442/2009;
DATO ATTO che il
Direttore della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e
della Costa, Protezione Civile, ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa del presente Provvedimento;
UDITO il relatore e gli
interventi dei Componenti presenti;
A VOTI unanimi resi
nelle forme di Legge,
DELIBERA
Per le motivazioni
espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto
1. di revocare la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 442 del 10 agosto 2009 avente ad oggetto “Legge Regionale 24
Novembre 2008, n. 17, art. 21 comma 4. – Definizione dei criteri tecnici per la
valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane”;
2. di approvare il documento “Iter e linee
guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue
urbane” che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto e
che sostituisce il documento, di pari oggetto, precedentemente approvato con
DGR 442/2009;
3. di disporre la pubblicazione sul BURA
del presente atto.
Segue
Allegato