LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTO il D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”, che, alla parte Terza, Sezione II, definisce “la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi

-          prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

-          conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

-          perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

-          mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;

-          mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità […];

-          impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.”

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 73 del decreto citato, il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si realizza anche attraverso “l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale”, emanata a seguito della declaratoria di incostituzionalità, per motivi puramente formali, della precedente L.R. 17/08, di pari oggetto;

VISTO il Capo VI della Legge Regionale citata recante la ”Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale citata, la valutazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;

VISTO in particolare l’art. 21, comma 4 della stessa Legge che prevede quanto segue: “con Delibera di Giunta Regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione , secondo le indicazioni del presente Capo”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 10 agosto 2009 avente ad oggetto “Legge Regionale 24 Novembre 2008, n. 17, art. 21 comma 4. – Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane”, emanata in attuazione della allora vigente L.R. 17/08 poi dichiarata incostituzionale;

PRESO ATTO che risulta necessario aggiornare le linee guida approvate con la Deliberazione di Giunta n. 442/2009 succitata al fine di

-          dare attuazione all’art. 21 comma 4 della L.R. 31/10 emanata a seguito della declaratoria di incostituzionalità della precedente L.R. 17/08, di pari oggetto;

-          apportare alcune modifiche finalizzate a semplificare le stesse linee guida dal punto formale nonché  ad integrarle di taluni aspetti evidenziati dagli Uffici regionali competenti e dall’ARTA Abruzzo in fase applicativa;

CONSIDERATO che il documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane”, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, contiene, in attuazione dell’articolo 21 comma 4 della L.R. 31/10, l’individuazione della documentazione da presentare per la richiesta di approvazione dei progetti di depurazione delle acque reflue urbane e le linee guida per la valutazione di tali progetti;

PRESO ATTO che il documento allegato descrive inoltre al paragrafo 1.2, nel rispetto dell’iter già definito nel Capo VI della L.R. 31/10, le fasi e i dettagli del procedimento di approvazione nonché il campo di applicazione della stessa norma, in riferimento al regime transitorio;

PRESO ATTO inoltre che, allo scopo di fornire uno strumento utile al progettista e al valutatore del progetto, il documento allegato contiene anche tre Appendici relative ai criteri per la scelta della soluzione depurativa più idonea, alle indicazioni relative al programma di monitoraggio degli scarichi degli impianti di depurazione e alle modalità di caratterizzazione del corpo recettore;

PRESO ATTO pertanto che il documento allegato sostituisce quello, di pari oggetto, precedentemente approvato con la DGR 442/2009;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente Provvedimento;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi resi nelle forme di Legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto

1.         di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 10 agosto 2009 avente ad oggetto “Legge Regionale 24 Novembre 2008, n. 17, art. 21 comma 4. – Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane”;

2.         di approvare il documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane” che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce il documento, di pari oggetto, precedentemente approvato con DGR 442/2009;

3.         di disporre la pubblicazione sul BURA del presente atto.

Segue Allegato

Iter e linee guida