IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del
D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
VISTO l’art. 2 della
legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni,
sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione
dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed
integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed
utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della
L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;
VISTO il DM 22 Dicembre
1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle
norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi
d’n Abruzzo ;
VISTA la deliberazione
di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della
misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito
nella Legge 01.12.1981 n. 692;
VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli
Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;
VISTO il Decreto del
Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per
la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del
patrimonio disponibile dello Stato”;
CONSIDERATO che con
domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’ UTA di Ortona e
di Lanciano in data 04.12.2012 prot. n. RA /275131
, la Ditta IEZZI Carmela , ha
chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’ Aquila -
Foggia , rilasciato con atto n. DH7/820 del 88.11.2008 ;
VISTA la nota dell’ UTA
di Ortona e di Lanciano n. RA/34277 del
06.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente
istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare
concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica
dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265
datata 03.12.1984 ;
EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art.
5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i
perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da
strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le
concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a
favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei
Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;
RITENUTO che ricorrano
le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle
condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell’ UTA di Ortona e di
Lanciano n. RA/34277 del 06.02.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012
fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e
con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti ,
pena la decadenza della presente concessione ;
RITENUTO di dover
procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della
presente Determinazione ;
CONSIDERATO che l’ area interessata dalla concessione di
cui alla presente Determinazione
Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto
D. Lgs. 42/2004 ;
VISTO l’art. 5 comma 3°
della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;
DETERMINA
1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2012
per uso di seminativo e strada di accesso in terreno battuto “ a favore
della Sig.ra IEZZI Carmela nata a Torino
Di Sangro il
10.02.1955 e residente a Pescara in Via
Colle Pineta 99 , a corpo e non a misura
e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della
superficie di mq. 13.740 circa delle
zone del Tratturo L’ Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro
(CH) distinte sulla planimetria generale
delle concessioni con i numeri 109 , 130
, 149 e 150 , la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai
sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2) l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge
203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .94,14 ;
3) le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4) di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti
di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione , allegato alla nota dell
‘ UTA do Ortona e di Lanciano n. RA/ 34277 del 06.02.2013 , per l’espletamento
di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle
condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5) di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di Chieti
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui
alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia
del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art.
90 )
6) la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell ‘ UTA di Ortona e di
Lanciano n. RA/34277 del 06.02.2013 da
parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7) di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8) la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco LA CIVITA