LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTI
- gli artt. 117 e 118 della Costituzione
che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e
Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- la L. 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c),
della Legge 28 marzo 2003 n. 53”;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005
n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”,
con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e
Formazione professionale contenuta nel Capo III;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 622, come modificato dall’articolo 64, comma 4-bis, del Decreto
Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto
2008, n. 133 che ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno dieci
anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226;
- il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente,
all’art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, con
particolare riferimento al comma 1-quinquies, che prevede l’adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi
degli Istituti Tecnico-Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi
professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio
nazionale;
- il Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296” che prevede, tra l’altro, all’art. 2, comma 2,
“l’equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell’identità
dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei
diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”;
- il Decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il Decreto del Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è
stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze
acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- il Decreto del Presidente della
Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, recante “Norme per il riordino degli
Istituti Professionali a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.
133”;
- il Decreto Interministeriale 15 giugno
2010 di recepimento dell’Accordo in data 29 aprile 2010 tra il Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il
primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione
professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, con il quale è stato stabilito di assumere le figure e gli
standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi
allegati A e 1, 2, 3, 4 e 5;
- la Direttiva del Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca 28 luglio 2010, n. 65, contenente le Linee-guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli
Istituti Professionali a norma dell’art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- il Decreto del Ministro
dell’Istruzione, Università e ricerca n. 4/2011 di adozione delle Linee-guida di cui all’Allegato A, e relative Tabelle 1, 2
e 3, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010
riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti
professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma
dell’art. 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- il Decreto del Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali 11 novembre 2011, con il quale è stato recepito
l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n.
137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto
Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- l’Accordo in Conferenza Unificata 27
luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree
professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226;
- il Decreto del Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca 23 aprile 2012, con il quale è stato
recepito l’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni 19
gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l’integrazione del
Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con
l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai
relativi allegati che ne fanno parte integrante;
- la Decisione del Parlamento Europeo e
del Consiglio 15 dicembre 2004, relativa al Quadro comunitario unico per la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- la Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro
Europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente - EQF;
- la Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009, sull’istituzione di un sistema europeo
di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);
CONSIDERATO
- che in base all’art. 2, comma 3, del
ripetuto Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, gli
Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel
rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo
integrativo e complementare rispetto al sistema di Istruzione e Formazione
Professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, ai fini del conseguimento, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di
qualifiche e diplomi professionali previsti all’art. 17, comma 1, lettere a) e
b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all’art. 13 del Decreto Legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007,
n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies
dell’articolo medesimo;
- che il Capo II delle ripetute Linee-guida di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata il 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta
sussidiaria degli Istituti Professionali, precisamente:
A) Offerta sussidiaria integrativa, secondo
cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali
finalizzati all’acquisizione dei diplomi di istruzione professionale possono
conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica
professionale di cui all’allegato 1), in relazione all’indirizzo di studio
frequentato, validi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione;
B) Offerta sussidiaria complementare,
secondo cui gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli
standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei
livelli essenziali di cui al Capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005, ove
gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale;
RICHIAMATA
- la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 700 in data 13 settembre 2010, con la quale è stato recepito il ripetuto
Accordo in data 29 aprile 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 266 in data 18 aprile 2011, con la quale è stato, tra l’altro, deliberato:
- di adottare la tipologia dell’offerta
sussidiaria integrativa, quale modalità di prima attuazione delle Linee-guida di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata il 16 dicembre 2010.
- di approvare l’allegato Schema di
Accordo tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo,
per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di
durata triennale, in regime di sussidiarietà ai sensi dell’art. 2, comma 3, del
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, da parte degli Istituti professionali statali
della Regione Abruzzo elencati nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo allegata al medesimo schema di Accordo.
- di dare atto che al fine di rendere
univoca e trasparente l’offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie,
a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 ha termine il regime surrogatorio di
cui all’art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 226/2005 e
all’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 87/2010.
- di dare atto che l’Accordo di che
trattasi ha validità per il ciclo triennale di IeFP a
partire dall’anno scolastico 2011/2012.
- la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 854 in data 10 dicembre 2012, con la quale sono stati recepiti i ripetuti
Accordo in Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, Accordo in Conferenza
Unificata 27 luglio 2011 e Accordo in Conferenza Stato-Regioni 19 gennaio 2012;
- la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 510 in data 3 agosto 2012, recante “Riformulazione dell’assetto
organizzativo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e
Istruzione, Politiche Sociali”;
PRESO ATTO
- che in data 12 maggio 2011 è stato
sottoscritto tra l’Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali della Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo, l’Accordo per la realizzazione di percorsi di
istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di
sussidiarietà ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, da
parte degli Istituti Professionali statali della Regione Abruzzo elencati nella
nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo allegata al medesimo
Accordo;
- che l’art. 10 del ripetuto Accordo ha
stabilito che per l’attuazione del medesimo, e con particolare riferimento
all’art. 7, sarà istituito con apposita deliberazione di Giunta Regionale un
Tavolo Tecnico Interistituzionale composto da rappresentanti della Regione
Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale, nonché dai Dirigenti scolastici
individuati dall’USR;
- che il ripetuto art. 10 ha inoltre
stabilito che detto Tavolo potrà disporre la convocazione di altri Soggetti per
le necessarie audizioni e gli opportuni confronti in merito alle tematiche da
affrontare e che per la partecipazione al medesimo nulla è dovuto ai relativi
componenti;
RITENUTO
- pertanto di istituire il suddetto
Tavolo Tecnico Interistituzionale composto come di seguito indicato:
- In rappresentanza della Regione
Abruzzo:
- Dirigente del Servizio competente in
materia della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione,
Politiche Sociali;
- Responsabile del competente Ufficio
del suddetto Servizio.
- In rappresentanza dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo:
- Dirigente competente in materia;
- Funzionario competente in materia.
- Dirigenti scolastici individuati
dall’Ufficio Scolastico Regionale e comunicati con nota prot.
n. AOODRAB-13448 del 7 novembre 2012 (Allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento)
- Evangelista Domenico, I.I.S. “Da Vinci” L’Aquila
- Giusti Anna Maria, I.I.S.
“Pomilio” Chieti
- Orecchioni Gianni, I.I.S.
“Da Vinci-De Giorgio” Lanciano (CH)
- Frascari
Carlo, I.I.S. “Di Marzio-Michetti”
Pescara
- Maloni Leonilde, I.I.S. “Cerulli-Crocetti”
Giulianova (TE)
- di rinviare a distinti atti della Direzione
“Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali” la
definizione degli strumenti necessari diretti a garantire l’avvio e
l’operatività del suddetto Tavolo, in conseguenza ed in aderenza a quanto sopra
esplicitato;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Dirigente del Servizio “Politiche dell’Istruzione” e
dal
Direttore Regionale
della “Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione,
Politiche Sociali”, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa
del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni di
cui in narrativa che s’intendono qui integralmente trascritte ed approvate
1. di istituire il suddetto Tavolo Tecnico
Interistituzionale nella composizione di seguito indicata:
- In rappresentanza della Regione
Abruzzo:
- Dirigente del Servizio competente in
materia della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione,
Politiche Sociali;
- Responsabile del competente Ufficio
del suddetto Servizio.
- In rappresentanza dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo:
- Dirigente competente in materia;
- Funzionario competente in materia.
- Dirigenti scolastici individuati
dall’Ufficio Scolastico Regionale e comunicati con nota prot.
n. AOODRAB-13448 del 7 novembre 2012 (Allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento)
- Evangelista Domenico, I.I.S. “Da Vinci” L’Aquila
- Giusti Anna Maria, I.I.S.
“Pomilio” Chieti
- Orecchioni Gianni, I.I.S.
“Da Vinci-De Giorgio” Lanciano (CH)
- Frascari
Carlo, I.I.S. “Di Marzio-Michetti”
Pescara
- Maloni Leonilde, I.I.S. “Cerulli-Crocetti”
Giulianova (TE)
2. di precisare che il Tavolo Tecnico
Interistituzionale potrà disporre la convocazione di altri Soggetti per le necessarie
audizioni e gli opportuni confronti in merito alle tematiche da affrontare.
3. di precisare che per la partecipazione
al suddetto Tavolo nulla è dovuto ai componenti del medesimo.
4. di rinviare a distinti atti della
Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche
Sociali” la definizione degli strumenti necessari diretti a garantire l’avvio e
l’operatività del suddetto Tavolo, in conseguenza ed in aderenza a quanto sopra
esplicitato.
5. di disporre la pubblicazione integrale
del presente atto, comprensivo degli allegati, nel B.U.R.A.
e sul sito internet della Regione http://www.regione.abruzzo.it.
Segue
Allegato