LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTI

-          gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

-          la L. 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

-          il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003 n. 53”;

-          il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-          il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale contenuta nel Capo III;

-          la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, come modificato dall’articolo 64, comma 4-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno dieci anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

-          il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all’art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies, che prevede l’adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Tecnico-Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

-          il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” che prevede, tra l’altro, all’art. 2, comma 2, “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”;

-          il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

-          il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, recante “Norme per il riordino degli Istituti Professionali a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell’Accordo in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale è stato stabilito di assumere le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4 e 5;

-          la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 28 luglio 2010, n. 65, contenente le Linee-guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell’art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

-          il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca n. 4/2011 di adozione delle Linee-guida di cui all’Allegato A, e relative Tabelle 1, 2 e 3, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;

-          il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 novembre 2011, con il quale è stato recepito l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

-          l’Accordo in Conferenza Unificata 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

-          il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 23 aprile 2012, con il quale è stato recepito l’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante;

-          la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente - EQF;

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009, sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);

CONSIDERATO

-          che in base all’art. 2, comma 3, del ripetuto Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all’art. 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all’art. 13 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies dell’articolo medesimo;

-          che il Capo II delle ripetute Linee-guida di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli Istituti Professionali, precisamente:

A)        Offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all’acquisizione dei diplomi di istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all’allegato 1), in relazione all’indirizzo di studio frequentato, validi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

B)        Offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005, ove gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale;

RICHIAMATA

-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 in data 13 settembre 2010, con la quale è stato recepito il ripetuto Accordo in data 29 aprile 2010;

-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 in data 18 aprile 2011, con la quale è stato, tra l’altro, deliberato:

-          di adottare la tipologia dell’offerta sussidiaria integrativa, quale modalità di prima attuazione delle Linee-guida di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010.

-          di approvare l’allegato Schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, da parte degli Istituti professionali statali della Regione Abruzzo elencati nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo allegata al medesimo schema di Accordo.

-          di dare atto che al fine di rendere univoca e trasparente l’offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 ha termine il regime surrogatorio di cui all’art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 226/2005 e all’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 87/2010.

-          di dare atto che l’Accordo di che trattasi ha validità per il ciclo triennale di IeFP a partire dall’anno scolastico 2011/2012.

-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 854 in data 10 dicembre 2012, con la quale sono stati recepiti i ripetuti Accordo in Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, Accordo in Conferenza Unificata 27 luglio 2011 e Accordo in Conferenza Stato-Regioni 19 gennaio 2012;   

-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 510 in data 3 agosto 2012, recante “Riformulazione dell’assetto organizzativo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali”;

PRESO ATTO

-          che in data 12 maggio 2011 è stato sottoscritto tra l’Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali della Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, l’Accordo per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Abruzzo elencati nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo allegata al medesimo Accordo;

-          che l’art. 10 del ripetuto Accordo ha stabilito che per l’attuazione del medesimo, e con particolare riferimento all’art. 7, sarà istituito con apposita deliberazione di Giunta Regionale un Tavolo Tecnico Interistituzionale composto da rappresentanti della Regione Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale, nonché dai Dirigenti scolastici individuati dall’USR;

-          che il ripetuto art. 10 ha inoltre stabilito che detto Tavolo potrà disporre la convocazione di altri Soggetti per le necessarie audizioni e gli opportuni confronti in merito alle tematiche da affrontare e che per la partecipazione al medesimo nulla è dovuto ai relativi componenti;

RITENUTO

-          pertanto di istituire il suddetto Tavolo Tecnico Interistituzionale composto come di seguito indicato:

-          In rappresentanza della Regione Abruzzo:

-          Dirigente del Servizio competente in materia della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali;

-          Responsabile del competente Ufficio del suddetto Servizio.

-          In rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo:

-          Dirigente competente in materia;

-          Funzionario competente in materia.

-          Dirigenti scolastici individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale e comunicati con nota prot. n. AOODRAB-13448 del 7 novembre 2012 (Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)

-          Evangelista Domenico, I.I.S. “Da Vinci” L’Aquila

-          Giusti Anna Maria, I.I.S.Pomilio” Chieti

-          Orecchioni Gianni, I.I.S. “Da Vinci-De Giorgio” Lanciano (CH)

-          Frascari Carlo, I.I.S. “Di Marzio-Michetti” Pescara

-          Maloni Leonilde,  I.I.S.Cerulli-Crocetti” Giulianova (TE)

-          di rinviare a distinti atti della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali” la definizione degli strumenti necessari diretti a garantire l’avvio e l’operatività del suddetto Tavolo, in conseguenza ed in aderenza a quanto sopra esplicitato;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio “Politiche dell’Istruzione” e dal

Direttore Regionale della “Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali”, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa che s’intendono qui integralmente trascritte ed approvate

1.         di istituire il suddetto Tavolo Tecnico Interistituzionale nella composizione di seguito indicata:

-          In rappresentanza della Regione Abruzzo:

-          Dirigente del Servizio competente in materia della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali;

-          Responsabile del competente Ufficio del suddetto Servizio.

-          In rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo:

-          Dirigente competente in materia;

-          Funzionario competente in materia.

-          Dirigenti scolastici individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale e comunicati con nota prot. n. AOODRAB-13448 del 7 novembre 2012 (Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)

-          Evangelista Domenico, I.I.S. “Da Vinci” L’Aquila

-          Giusti Anna Maria, I.I.S.Pomilio” Chieti

-          Orecchioni Gianni, I.I.S. “Da Vinci-De Giorgio” Lanciano (CH)

-          Frascari Carlo, I.I.S. “Di Marzio-Michetti” Pescara

-          Maloni Leonilde,  I.I.S.Cerulli-Crocetti” Giulianova (TE)

2.         di precisare che il Tavolo Tecnico Interistituzionale potrà disporre la convocazione di altri Soggetti per le necessarie audizioni e gli opportuni confronti in merito alle tematiche da affrontare.

3.         di precisare che per la partecipazione al suddetto Tavolo nulla è dovuto ai componenti del medesimo.

4.         di rinviare a distinti atti della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali” la definizione degli strumenti necessari diretti a garantire l’avvio e l’operatività del suddetto Tavolo, in conseguenza ed in aderenza a quanto sopra esplicitato.

5.         di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli allegati, nel B.U.R.A. e sul sito internet della Regione http://www.regione.abruzzo.it.

 

Segue Allegato

Allegato A