IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTE
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- la L.R. 8 novembre 1994 n. 85;
- la L.R. 12
novembre 2004, n. 38, e s.m.i.,
- la L.R. 9
novembre 2005, n. 33, art. 1, comma 7;
- la L.R. 1°
ottobre 2007, n. 34 ;
CONSIDERATO che, nelle more dell’attuazione della L.R. n. 38/04, ai
sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre
2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale
delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente alle tipologie “A”,
“B” e “C”, continuano ad essere disposte dal competente Sevizio della Giunta
regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R.
85/94 e s.m.i.;
PRESO ATTO che la Cooperativa sociale
denominata “BACO DA SETA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Castellalto (TE), con nota datata 08.10.2012, acquisita al
protocollo della direzione con n. RA/228805/DL26b in data 12.10.2012, ha
presentato istanza, corredata della relativa documentazione, per l’iscrizione
alla Sez. “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali;
che il competente Ufficio, in applicazione delle
richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa
allegata, riscontrando sinteticamente le
seguenti principali criticità:
- nell’oggetto sociale dello statuto della cooperativa de qua, commistione di attività riconducibili
sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, nonché quale requisito per l’iscrizione ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R.
85/94, in particolare tra le attività elencate nel menzionato statuto rientrano
nella tipologia b) “…promuovere attività, strutture e
spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo…”;
- assenza di conformità all’originale
dell’atto costitutivo e dello statuto;
che con nota prot. n. RA/230749/DL26b del 22.10.2012, il competente
Ufficio, ai sensi dell’art. 7, della L. 241/90 e s.m.i.,
ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle
Cooperative sociali, ferma restando la
facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati
motivi ostativi, nel termine di giorni
10 dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
DATO ATTO che la Cooperativa sociale de qua non ha
prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi alla
iscrizione inerenti alla sopraindicata nota prot.
n. RA/230749/DL26b del 22.10.12;
RITENUTO, pertanto,
alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della
Cooperativa sociale denominata “BACO DA SETA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con
sede in Castellalto (TE), alla Sez. “A” dell’Albo regionale delle
cooperative sociali per la carenza, sia
documentale, che dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
VISTA la L.R. 14 settembre
1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in
particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24
(competenza del dirigente di servizio e di staff);
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa, di:
1. prendere atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla
istanza presentata dalla Cooperativa sociale denominata “BACO DA SETA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Castellalto
(TE), finalizzata ad ottenere
l’iscrizione alla Sez. “A” dell’Albo
regionale delle cooperative sociali, con nota datata 08.10.2012, acquisita al
protocollo della direzione con n. RA/228805/DL26b in data 12.10.2012;
2. formalizzare il diniego all’iscrizione
alla Sez. “A” dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa sociale
denominata “BACO DA SETA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Castellalto (TE) permanendo i motivi ostativi di seguito
indicati e così come rilevati dal competente Ufficio:
- commistione di attività riconducibili
sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, nonché quale
requisito per l’iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e
3 della L.R. 85/94, in particolare tra le attività
elencate nel menzionato statuto rientrano nella tipologia b) “…promuovere attività, strutture e spazi di socializzazione
ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo…”;
- assenza di conformità
all’originale dell’atto costitutivo e
dello statuto.
3. precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente,
ovvero, al Presidente della Repubblica,
nei termini di legge;
4. disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 3
della L.R. 38/04 e s.m.i,
la pubblicazione per estratto sul BURAT del presente provvedimento, nonché la
relativa notifica alla Cooperativa interessata.
per
Il Dirigente del Servizio vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis