IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTE

-          la Legge 8 novembre 1991, n. 381;

-          la L.R.  8 novembre 1994 n. 85;

-          la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, e s.m.i.,

-          la L.R. 9 novembre 2005, n. 33, art. 1, comma 7;

-          la L.R. 1° ottobre 2007, n. 34 ;

CONSIDERATO che,  nelle more dell’attuazione della  L.R. n. 38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente alle tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad essere disposte dal competente Sevizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i.;

PRESO ATTO            che la Cooperativa sociale denominata “BACO DA SETA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Castellalto (TE), con nota datata 08.10.2012, acquisita al protocollo della direzione con n. RA/228805/DL26b in data 12.10.2012, ha presentato istanza, corredata della relativa documentazione, per l’iscrizione alla Sez. “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali;

che il  competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla  verifica istruttoria della predetta istanza,  nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando  sinteticamente le seguenti principali criticità:

-          nell’oggetto sociale dello  statuto della cooperativa  de qua, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91,  nonché quale requisito per l’iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare tra le attività elencate nel menzionato statuto rientrano nella tipologia b) “…promuovere attività, strutture e spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo…”;

-          assenza di conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto;

che con nota prot. n. RA/230749/DL26b del 22.10.2012, il competente Ufficio, ai sensi dell’art. 7, della L. 241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali, ferma restando  la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi,  nel termine di giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO  che la Cooperativa sociale de qua non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione inerenti alla sopraindicata nota prot. n.   RA/230749/DL26b del 22.10.12;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa sociale denominata “BACO DA SETA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Castellalto (TE),  alla Sez. “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali  per la carenza, sia documentale, che dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff); 

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:  

1.         prendere atto dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla Cooperativa sociale denominata “BACO DA SETA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Castellalto (TE),  finalizzata ad ottenere l’iscrizione  alla Sez. “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali, con nota datata 08.10.2012, acquisita al protocollo della direzione con n. RA/228805/DL26b in data 12.10.2012;

2.         formalizzare il diniego all’iscrizione alla Sez. “A” dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa sociale denominata “BACO DA SETA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Castellalto (TE) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente Ufficio:

-          commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, nonché quale requisito per l’iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare tra le attività elencate nel menzionato statuto rientrano nella tipologia b) “…promuovere attività, strutture e spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo…”;

-          assenza di conformità all’originale  dell’atto costitutivo e dello statuto.

3.         precisare che,  avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero,  al Presidente della Repubblica, nei termini di legge;

4.         disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione per estratto sul   BURAT del presente provvedimento, nonché la relativa notifica alla Cooperativa interessata.

 

per Il Dirigente del Servizio vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis