IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R.
01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”
pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del
14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l’altro, il Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro
stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che ai sensi
dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di
Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al
competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la
documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
PRESO ATTO che, con
Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio
2012, è stata assegnata, nelle more dell’imminente riorganizzazione, la
gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio Politiche di Promozione e
Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture.
Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2;
DATO ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di Promozione
e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture.
Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2, il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL.
B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita al protocollo della Direzione n. RA/289073/DL33 del 17/12/2012,
presentata dall’associazione di promozione sociale denominata “A.C.L.I. Sede
Provinciale di Pescara” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione
Prima, articolazione b) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
PRESO ATTO che il competente Ufficio, in applicazione delle
richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta
istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando
che:
- mancanza di quanto
richiesto ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera e (relazione del legale
rappresentante.....), lettera f (copia
conforme certificato di attribuzione del codice fiscale) e lettera g
(......dichiarazione dell'organo centrale.......) della L.R.
11/12;
DATO ATTO che, con nota
prot. n. RA/57693/DL33 del 27/02/2013, il competente
Ufficio ha comunicato, a norma dell’art.
10 bis della
L. 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del
formale provvedimento di diniego all’iscrizione, evidenziandone i motivi ostativi e
riservando, ai sensi della vigente normativa, la facoltà al richiedente di trasmettere
idonea documentazione atta a rimuovere i sopra evidenziati motivi ostativi, nel
termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della
sopracitata comunicazione;
RILEVATO altresì che
permane l’impossibilità all’iscrizione al Registro Regionale delle associazioni
di Promozione Sociale in quanto, l'associazione “de qua”, nel termine
assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi
ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione
stessa;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione
dell'associazione denominata “A.C.L.I. Sede Provinciale di Pescara” con sede
legale nel Comune di Pescara (PE), alla sezione Prima articolazione b) del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;
VISTA la L.R. 14 settembre
1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in
particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24
(competenza del dirigente di servizio e di staff);
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte
di
- prendere atto che con nota acquisita
al prot. della Direzione n. RA/289073/DL33 del
17/12/2012 l’Associazione di Promozione Sociale denominata “A.C.L.I. Sede
Provinciale di Pescara” con sede legale nel Comune di Pescara (PE) ha
presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- prendere inoltre atto dell’esito
negativo dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito
alla istanza presentata dall'associazione denominata “A.C.L.I. Sede Provinciale
di Pescara” con sede legale nel Comune di Pescara (PE) finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla
sezione Prima articolazione b) del Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
- formalizzare il diniego
all’iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
dell’Associazione denominata “A.C.L.I. Sede Provinciale di Pescara” con sede
legale nel Comune di Pescara (PE) alla Sezione Prima articolazione b) del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- precisare che, avverso la presente
determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e
2, dell’art.11, della L.R. 11/12;
- trasmettere copia del presente atto al
Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
- disporre, ai sensi dell’art. 3, comma
3 della L.R. 38/04 e s.m.i,
la pubblicazione integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché
la relativa notifica all'associazione interessata.
Per
il DIRIGENTE
del
Servizio vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis