IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che, con Legge Regionale 8 novembre
1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n.85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale delle
cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per
l’iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che
ne fanno domanda;
RILEVATO
- che, con L.R.
12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in
materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell’attuazione
della L.R. n.
38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9
novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo
regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle
tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad essere disposte dal competente Servizio
della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo
conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale
istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n.
15/04;
PRESO ATTO
- che la L.R.
01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il
funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere dal
180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono
soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le
disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni
normative elencate col medesimo oggetto”;
- che, tra gli Organismi regionali soppressi,
al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- che il comma 3 dell’art. 8 medesimo,
riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della
Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i
rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività
in essere da parte degli stessi;
VISTA l’istanza
acquisita al prot. della Direzione n. RA/284058/DL33
del 12.12.2012, successivamente integrata con
le note acquisite al prot. n. RA/10857/DL33 in
data 14.01.2013 e prot.
n. RA/66553/DL33 del 07.03.2013, presentata dalla Cooperativa sociale
denominata “REALE INFANZIA Società cooperativa sociale a r.l.
” con sede legale nel Comune di L’AQUILA concernente la richiesta di iscrizione
alla sezione “A” dell’Albo regionale;
RILEVATO che il
competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopra menzionata
ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti,
necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione
“A” dell’Albo regionale;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione della cooperativa sociale denominata “REALE INFANZIA Società
cooperativa sociale a r.l. ” con sede legale nel
Comune di L’AQUILA alla Sezione “A” dell’Albo regionale;
VISTA la L.R. 14 settembre
1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in
particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24
(competenza del dirigente di servizio e di staff);
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
1. prendere atto
- che, con nota acquisita al prot. della n. RA/284058/DL33 del 12.12.2012,
successivamente integrata con le note
acquisite al prot. n. RA/10857/DL33 in data
14.01.2013 e prot.
n. RA/66553/DL33 del 07.03.2013, la Cooperativa sociale denominata “REALE INFANZIA
Società cooperativa sociale a r.l. ” con sede legale
nel Comune di L’AQUILA ha presentato
istanza di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale;
- che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata all’istanza stessa ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la
iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “A” dell’Albo regionale;
2. iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata “REALE
INFANZIA Società cooperativa sociale a r.l.” con sede
legale nel Comune di L’AQUILA alla Sezione “A” dell’Albo regionale;
3. disporre la notifica del presente
provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, altresì, la pubblicazione,
per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T.,
ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
per
Il Dirigente del Servizio
vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis