IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO:

-          che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

-          che, in particolare, la stessa L.R. n.85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale delle cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

-          che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

-          che, nelle more dell’attuazione della  L.R. n. 38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

-          che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere  dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;

-          che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione  per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;

-          che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTA l’istanza acquisita al prot. della Direzione n. RA/284058/DL33 del 12.12.2012, successivamente integrata con  le note acquisite al prot. n. RA/10857/DL33 in data 14.01.2013 e  prot. n. RA/66553/DL33 del 07.03.2013, presentata dalla Cooperativa sociale denominata “REALE INFANZIA Società cooperativa sociale a r.l. ” con sede legale nel Comune di L’AQUILA concernente la richiesta di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale;

 

RILEVATO che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopra menzionata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “A”  dell’Albo regionale;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della cooperativa sociale denominata “REALE INFANZIA Società cooperativa sociale a r.l. ” con sede legale nel Comune di L’AQUILA alla Sezione “A” dell’Albo regionale;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:

1.         prendere atto 

-          che, con nota acquisita al prot. della n. RA/284058/DL33 del 12.12.2012, successivamente integrata con  le note acquisite al prot. n. RA/10857/DL33 in data 14.01.2013 e  prot. n. RA/66553/DL33 del 07.03.2013, la Cooperativa sociale denominata “REALE INFANZIA Società cooperativa sociale a r.l. ” con sede legale nel Comune di L’AQUILA   ha presentato istanza di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale;

-          che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “A” dell’Albo regionale;

2.         iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata “REALE INFANZIA Società cooperativa sociale a r.l.” con sede legale nel Comune di L’AQUILA alla Sezione “A” dell’Albo regionale;

3.         disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

4.         disporre, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

 

per Il Dirigente del Servizio

vacante IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis