IL
DIRETTORE REGIONALE
VISTO il Reg. (CE) n.
1698 del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008, con la quale la Giunta ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo,
nella versione ufficiale approvata dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2008)701 del 15 febbraio 2008;
VISTA la D.G.R. n.787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta ha
preso atto della Decisione della Commissione C(2009) 10341 del 17 dicembre
2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della
Regione Abruzzo;
VISTO il Reg. (CE) n.
1975 del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg.
(CE) n.1698/2005, per quanto riguarda l’attuazione delle procedure e dei
controlli per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Reg. (UE) n.
65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg.
(CE) n.1698/2005, per quanto riguarda l’attuazione delle procedure e dei
controlli per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale e che abroga il
Reg.(CE) 1975/2006;
VISTO il “Manuale delle
Procedure e dei Controlli AGEA - Reg. (CE) n. 1698/05 P.S.R.
2007/2013” – Edizione 1.1;
VISTO, altresì, lo
specifico Manuale per le procedure relative alla Misura 3.1.3. –
“Incentivazione attività turistiche”, approvato con determinazione direttoriale
n. DH/03/2013 datata 15/01/2013;
RITENUTO opportuno
rettificare l’incongruenza contenuta nel Manuale per le procedure relative alla
Misura 3.1.3. – “Incentivazione attività turistiche”, approvato con
determinazione direttoriale n. DH/03/2013 datata 15/01/2013 – nel paragrafo
4.3.3.3 “Recesso dagli impegni assunti e cause forza maggiore” - decimo
capoverso – pagina 18, in adesione
all’art. 47 secondo comma del Reg. (CE) n. 1974/2006, laddove il periodo: “La
documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per
iscritto ai servizi competenti per l’istruttoria entro 30 (trenta) giorni
lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato o gli aventi causa,
sono in grado di provvedervi” deve essere sostituito dal seguente: “La
documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per
iscritto ai servizi competenti per l’istruttoria entro 10 (dieci) giorni
lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato o gli aventi causa, sono
in grado di provvedervi”;
VISTA la Legge
Regionale 77/99;
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di rettificare l’incongruenza contenuta
nel Manuale per le procedure relative alla Misura 3.1.3. – “Incentivazione
attività turistiche”, approvato con determinazione direttoriale n. DH/03/2013
datata 15/01/2013 – nel paragrafo 4.3.3.3 “Recesso dagli impegni assunti e
cause forza maggiore” - decimo capoverso – pagina 18, in adesione all’art. 47 secondo
comma del Reg. (CE) n. 1974/2006, laddove il periodo: “La documentazione
relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto ai
servizi competenti per l’istruttoria entro 30 (trenta) giorni lavorativi a
decorrere dal momento in cui l’interessato o gli aventi causa, sono in grado di
provvedervi” è sostituito dal seguente: “La documentazione relativa ai casi di
forza maggiore deve essere notificata per iscritto ai servizi competenti per
l’istruttoria entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
l’interessato o gli aventi causa, sono in grado di provvedervi”;
2) di pubblicare la presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito
internet della Regione Abruzzo.
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Ing. Luigi De Collibus