Attività svolte:
Linee impiantistiche |
Impianto di incenerimento dei rifiuti ospedalieri |
Impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo |
Impianto di triturazione dei contenitori in plastica |
Impianto di lavaggio contenitori in platica |
Deposito Preliminare, Raggruppamento Preliminare e Messa
in riserva |
Impianto di elettrolisi per recupero argento |
L’AUTORITA’
COMPETENTE
D.G.R.
n. 310 del 29 Giugno 2009
VISTA la Direttiva
2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte
seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata
ambientale (AIA)”, come modificato dal D.Lgs
29.06.2010, n. 128 che rappresenta il nuovo strumento di recepimento della
direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed
in particolare i seguenti articoli:
- art. 29 - quater
“Procedure per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”;
- art. 29- octies
“Rinnovo e riesame”;
- art. 29 - sexies,
comma 9), che l’AIA può contenere altre condizioni specifiche ai fini dello
stesso decreto, giudicate opportune dall’Autorità Competente;
- art. 29 - decies
“Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 9;
RICHIAMATA la L. 241/90
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.,
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia
ambientale)” pubblicata sul BURA n.50 del 30/07/2010”;
VISTO il Decreto del
MATTM del 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18
febbraio 2005, n. 59”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art.
18 comma 2 del D.Lgs. 59/2005, mediante la
determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle
attività istruttorie e dei controlli di cui al D.Lgs..
59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale;
VISTO il D.M. 29
gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili in materia dei rifiuti, per le attività
elencate nell’allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005,
n. 59.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2007, n. 13 , S.O., che
individua le migliori tecniche disponibili per gli impianti rientranti nelle
categorie descritte a punti 5.1, 5.2, 5.3 dell’Allegato I del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 31
gennaio 2005 “Emanazione di linee-guida per l’individuazione e l’utilizzazione
delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell’allegato I
del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”;
VISTA la DGR n. 461 del
3.05.2006 “D.Lgs n. 59/2005 concernente attuazione
integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento”, con la quale sono stati approvati: la
modulistica, i calendari e le tariffe per l'istruttoria tecnica; fissando i
termini per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti esistenti,
cosi come definiti dall'art. 2 comma 1,
lett. d), al 31.07.2006, e per gli impianti nuovi, cosi come definiti dall'art.
2, comma 1, lett. e), al 30 novembre 2006;
VISTA la DGR n. 790 del
03.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova
disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del
22.02.2006” e s.m.i.;
RICHIAMATA la DGR n.
862 del 13.08.07 «Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006
avente per oggetto:D. Lgs. 59/05 concernente
“Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5
DGR 461/06. Regolamentazione art. 10, comma 4 D.Lgs.
59/05: approvazione modulistica»;
VISTA la DGR n. 1227
del 27.11.2007 “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni
regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 308 del
24.06.09 “DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e
integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 del DM 24 aprile 2008”;
VISTA la DGR n. 310 del
29.06.2009 che ha individuato la Direzione Protezione Civile – Ambiente, quale
Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,
relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a), 6.4.b), 6.5
dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 735 del
4.12.2009 “Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale
ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”;
VISTA la DGR n. 693 del
13.09.2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione
della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;
VISTA la DGR n. 778 del
11.10.2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti
al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;
VISTA la DGR n. 917 del
23.12.2011 «Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
"Norme in materia ambientale". Parte seconda "Procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" -
Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
contaminati"- Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle
modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art.
208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.»;
VISTO il D.M. 18
febbraio 2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto
applicabile;
RICHIAMATA
l’autorizzazione integrata ambientale n. 72/108 del 21.11.2008;
RICHIAMATA
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 10/11 del 16.12.2011, con la
quale l’Autorità Competente ha rilasciato in favore della ditta Maio Guglielmo srl l’autorizzazione integrata ambientale
relativa alla realizzazione dell’impianto di sterilizzazione per rifiuti
sanitari a rischio infettivo ubicato in zona industriale Val
di Sangro del Comune di Atessa,
identificabile nel N.C.T. del Comune di Atessa al
foglio n. 4, particella n.10;
VISTO il parere
espresso dall’ARTA Direzione Centrale con nota prot.
n. 1306 del 26.09.2011, acquisita al prot. del SGR n.
197745/RA del 28.09.2011;
RICHIAMATE le
disposizioni di cui all’art. 5 dell’AIA
n. 10/11 del 16.12.2011 nella quale è stato prescritto alla ditta Maio Guglielmo srl di trasmettere all’Autorità Competente,
al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto di sterilizzazione,
una comunicazione di fine lavori con
allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione del Direttore dei Lavori
(D.L.) attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto
approvato;
- dichiarazione del Direttore dei
Lavori (D.L.) attestante l’avvenuta
effettuazione, con esito positivo, delle verifiche di idoneità funzionale
dell’impianto, riferita a ciascuna sezione impiantistica ed alle connesse
macchine, attrezzature e strutture;
- nominativo del responsabile tecnico
della gestione dell’impianto.
- documentazione attestante la
prestazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente art. 3). Copia
della garanzia controfirmata per accettazione sarà restituita all’interessato;
- documentazione attestante la
conformità dell’impianto alle normative in materia antincendio;
VISTA la nota prot. n. VDS.027.13.DG del 21.03.2013, acquisita dal SGR al
prot. n. RA/79243 del 21.03.2012, con la quale la
ditta Maio Guglielmo srl ha trasmesso la
documentazione di cui all’art. 5
dell’AIA n. 10/11 del
16.12.2011 limitatamente ad una delle
tre sterilizzatrici autorizzate con AIA
n. 10/11 del 16.12.2011 ed agli impianti accessori comuni alle stesse;
EVIDENZIATO che con la
suddetta nota la ditta Maio Guglielmo srl ha
trasmesso, altresì, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 6
dell’AIA n. 10/11 del 16.12.2011, il
verbale di convalida reso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) del DPR n.
254 del 15.07.2003, redatto in data
20.03.2013 dal competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL N. 2 Lanciano –
Vasto – Chieti;
EVIDENZIATO che il suddetto
verbale di convalida è riferito alla sola prima linea dell’impianto di
sterilizzazione;
RICHIAMATE le
disposizioni di cui all’art. 6 dell’AIA n. 10/11 del 16.12.2011 con il quale si
è disposto che “…omissis… A seguito della
comunicazione di fine lavori di cui al precedente articolo 5, l’Autorità
Competente emanerà un nuovo provvedimento relativo alla gestione dell’impianto
di sterilizzazione. Nello stesso provvedimento saranno ricomprese tutte le
sezioni impiantistiche autorizzate con autorizzazione integrata ambientale n.
72/108 del 21.11.2008 e s.m.i. che sarà revocata a
partire dalla data di emanazione dello stesso.
Sino alla data di
emanazione di detto provvedimento la gestione dell’impianto di sterilizzazione
non può essere avviata. L’avvio dell’impianto è comunque condizionato alla
convalida dell’impianto di sterilizzazione ai sensi dei criteri e dei parametri
previsti dall’allegato III del DPR 254/2003, da parte dell’ASL competente
territorialmente”;
DATO ATTO che con nota prot. n. RA/44398 del 28.02.2012 il Servizio Gestione
Rifiuti, conformemente a quanto disposto all’art. 1 dell’ AIA n. 10/11 del
16.12.2011, ha diffidato la ditta Maio Guglielmo
srl ai sensi dell’art. 29 - decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs
152/2006 e s.m.i., dall’effettuare le operazioni di
gestione dei rifiuti difformemente da quanto stabilito dall’AIA n. 72/108 del
21.11.2008 e dalle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti e di
emissioni in atmosfera; ed ha intimato la realizzazione, entro n. 6 mesi dalla
data di notifica della stessa nota, delle modifiche ai sistemi di tenuta
dell’impianto di incenerimento e ad altri elementi della gestione automatica
del processo, allo scopo di ridurre il più possibile e tenere sotto controllo
le emissioni fuggitive del sistema di combustione a tamburo rotativo
dell’impianto di incenerimento nonché quelle provenienti dalla bocca di carico
del forno;
VISTA la nota prot. n. VDS.066.12.DG dell’08.12.2012, acquisita dal SGR
al prot. n. RA/187263 del 14.08.2012, con la quale la
ditta Maio Guglielmo srl ha richiesto il differimento dei termini
della suddetta diffida;
DATO ATTO che il SGR ha
provveduto a convocare, con nota inviata via mail del 30.08.2012, un’apposita
riunione per il giorno 5.09.2012 al fine di verificare la fattibilità tecnica
della proroga richiesta dalla ditta Maio Guglielmo
srl ;
PRESO ATTO di quanto
emerso nella riunione del 5.09.2012, e nello specifico:
“….omissis…Il
rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) richiama l’atto di
intimazione – diffida di cui alla nota prot. n.
RA/44398 del 28.02.2012, con il quale il SGR ha diffidato la Ditta Maio Guglielmo srl ai sensi dell’art.29 - decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs
152/2006 e s.m.i., dall’effettuare le operazioni di
gestione dei rifiuti difformemente da quanto stabilito dall’AIA n. 72/108 del
21.11.2008 e dalle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti e di
emissioni in atmosfera ed ha intimato la realizzazione, entro n. 6 mesi dalla
data di notifica della nota (scadenza 2.09.2012), delle modifiche ai sistemi di
tenuta dell’impianto di incenerimento e ad altri elementi della gestione
automatica del processo, allo scopo di ridurre il più possibile e tenere sotto
controllo le emissioni fuggitive del sistema di combustione a tamburo rotativo
dell’impianto di incenerimento nonché quelle provenienti dalla bocca di carico
del forno.
In riferimento alla
suddetta scadenza temporale, la Ditta Maio Guglielmo
srl ha inoltrato, con note prot. n. VDS.066.12.DG
dell’8.08.2012 e N. VDS.072.12.AM del 28.08.2012, istanza di proroga per ulteriori n. 8 mesi
(scadenza 2.05.2013) per le motivazioni riportate nella stessa nota.
Pertanto, al fine di
esaminare la richiesta avanzata dalla Ditta, nonchè
valutare lo stato attuale dell’esercizio dell’impianto e gli eventuali
interventi migliorativi da prescrivere per adeguarlo alle migliori tecniche
disponibili (M.T.D. ) e verificare lo stato di
attuazione dell’impianto di sterilizzazione di cui all’autorizzazione integrata
ambientale 10/11/2011, è stato convocato il presente incontro con nota mail del
29.08.2012
L’ASL ha comunicato
telefonicamente l’impossibilità a presenziare alla riunione.
Il rappresentante del
SGR da lettura della nota AUSL prot.n. 1598/Spsal/LV del 12.06.2012 con il quale l’Azienda Sanitaria ha
prorogato per ulteriori n. 180 giorni (scadenza 15.12.2012) la tempistica
necessaria per attuare le prescrizioni impartite alla Ditta, a seguito del
sopralluogo effettuato in data 21.11.2011, per la tutela dei lavoratori resa ai
sensi dell’art.20 commi 1 e 3 del D.Lgs 758/94.
I rappresentanti della
Ditta Maio Guglielmo srl fanno presente che in merito
alle prescrizioni della ASUL è stata realizzata
una cappa di aspirazione dei fumi che assicura la tutela igienico –
sanitaria dei lavoratori.
Il rappresentante del SGR,
preso atto che la proroga concessa dalla ASL risolve una parte delle
problematiche chiede ai rappresentanti dell’ARTA quali ulteriori interventi
possano essere previsti per rendere ambientalmente
sostenibile la gestione del transitorio prima del revamping
del forno.
I rappresentanti ARTA
ritengono opportuno integrare il sistema di abbattimento previsto
sull’emissione derivante dalla cappa con un abbattitore dei microinquinanti
organici (carbone attivo). Ritengono, altresì, opportuno prescrivere di effettuare
durante la marcia controllata del nuovo punto di missione il controllo di tutti
i parametri già monitorati al camino del forno (E2). A seguito della marcia
controllata la ditta invierà il QRE da autorizzare, sul quale l’ARTA si riserva
di inviare proprie valutazioni, che comunque non potrà essere meno restrittivo
dei valori limite attualmente autorizzati al forno come media giornaliera.
L’attivazione del nuovo punto di emissione costituisce il convogliamento di
un’emissione diffusa, che comporta un abbattimento delle emissioni globali
dell’impianto, ed è pertanto inquadrabile nell’ambito del percorso di
adeguamento alle M.T.D., fermo restando che permane
la necessità di eliminare alle fonte la produzione di emissioni
diffuse/fuggitive attraverso il revamping
dell’impianto.
I rappresentanti della
Ditta in merito alla tempistica di realizzazione dello sterilizzatore fanno
presente che i lavori saranno conclusi entro il mese di dicembre prossimo e che
l’installazione dell’abbattitore prescritto dall’ARTA sarà installato prima
della riattivazione del forno attualmente spento in virtù della scadenza
impartita con la nota di intimazione – diffida ( 2.09.2012).
Il rappresentante del
SGR, relativamente alla realizzazione e gestione all’impianto di sterilizzazione,
precisa che decorso la tempistica dichiarata dalla Ditta perla realizzazione
(31.12.2012) l’amministrazione regionale provvederà, come riportato all’art. 6
dell’AIA n. 10/11 del 16.12.2011, ad
emanare un nuovo provvedimento relativo alla gestione dello stesso fermo
restando che potranno aver luogo le iniziali fasi di messa in esercizio (
marcia controllata/ esercizio provvisorio finalizzato al collaudo) nel rispetto
delle prescrizioni fissate nella stessa AIA.
A seguito degli
approfondimenti e delle possibili prescrizioni tecniche gestionali si decide
quanto segue: si accoglie la richiesta di proroga dei termini temporali fissati
dalla nota di intimazione -diffida di cui alla nota prot.
n. RA/44398 del 28.02.2012 con le seguenti limitazioni e prescrizioni:
1. si prorogano i termini della diffida di
n. 6 mesi dalla data di riattivazione dell’impianto di incenerimento
attualmente spento che sarà debitamente
comunicato dalla Ditta all’Autorità Competente ed all’ARTA;
2. la riattivazione dell’impianto di incenerimento
è vincolata all’attuazione delle prescrizioni dell’ARTA sopra richiamate per le
quali il SGR provvederà ad aggiornare l’AIA ed a cui la Ditta è vincolata al
puntuale rispetto . Si chiarisce in riferimento all’AIA n. 72/108/2008 che nel
caso di fermo impianto la ditta può gestire i rifiuti in deposito preliminare
(D15) ovvero messa in riserva (R13) con il conferimento dei rifiuti presso
impianti terzi autorizzati;
3. i lavori di realizzazione dell’impianto
di sterilizzazione dovranno essere conclusi entro il 31.12.2012 per la gestione
del quale l’Autorità Competente provvederà, come riportato all’art. 6 dell’AIA
n. 10/11 del 16.12.2011, ad emanare un nuovo provvedimento relativo alla
gestione dello stesso fermo restando che potranno aver luogo le iniziali fasi
di messa in esercizio (marcia controllata/ esercizio provvisorio finalizzato al
collaudo) nel rispetto delle prescrizioni fissate nella stessa AIA.
A seguito di quanto sopra, che si intende interamente
condiviso dai rappresentanti degli Enti presenti e della Ditta, si ritiene che
il procedimento sanzionatorio ex art. 29 – decies del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sia
concluso nei limiti ed alle condizioni sopra descritte.
Il SGR, pertanto,
provvederà alla predisposizione ed emanazione di un apposito provvedimento
dirigenziale di chiusura del procedimento di che trattasi e di aggiornamento
dell’AIA n. 72/108/2008 previo invio parere dell’ARTA sul nuovo punto di
emissione, che sarà notificato al più presto ai soggetti interessati, anche al
fine di integrare e modificare le disposizioni di cui all’art. 6 dell’AIA n.
10/11 del 16.12.2011,concernente la gestione dell’impianto di sterilizzazione…omissis…”;
VISTA la nota prot. n. VDS.078.12.AM dell’11.09.2012, acquisita dal SGR
al prot. n. 203716 del 13.09.2012, con la quale la
Ditta Maio Guglielmo srl in ottemperanza a quanto
disposto nella riunione del 5.09.2012 ha trasmesso la seguente documentazione:
- QRE relativo al nuovo punto di
emissione E28 denominato “Cappa di aspirazione zona carico forno”;
- Copia della descrizione del filtro a
carbone attivo che sarà installato a valle del filtro a tasche;
PRESO ATTO di quanto
comunicato dalla Ditta Maio Guglielmo srl con nota prot. n. VDS.123.12.DG del 5.12.2012, acquisita dal SGR al prot. n. 279519 del 7.12.2012, in merito al posizionamento
delle unità mobili per il rilevamento ante operam
della qualità dell’aria e del programma delle attività di monitoraggio, in
ottemperanza delle prescrizioni di cui all’art. 7 dell’AIA n. 10/11 del
16.12.2011;
VISTA la nota prot. n. VDS.124.12.DG del 6.12.2012, acquisita dal SGR al prot. n. RA/282384 dell’11.12.2012, con la quale la ditta Maio Guglielmo srl ha trasmesso la revisione corretta del
QRE del punto di emissione E28;
VISTA la nota prot. n. 161 del 15.01.2013, acquisita dal SGR al prot. n. 15790 del 18.01.2013, con la quale l’ARTA
Distretto Provinciale di Chieti ha trasmesso le valutazioni in merito ai
sopralluoghi effettuati presso l’impianto in date 20.07.2012 e 16.11.2012 ed in
merito al QRE datato 6.12.2012 contenente i valori limite proposti per il
camino E28;
PRESO ATTO di quanto
comunicato dall’ l’ARTA Distretto Provinciale di Chieti ed in particolare:
1. in merito alla condizione di emergenza
verificatesi in data 20.07.2012, in considerazione che il tenore di ossigeno
rilevato in corrispondenza delle semiorarie oggetto di superamento è prossimo a
quello dell’aria ambiente, si chiede al gestore di effettuare uno studio mirato
e finalizzato ad individuare l’effettivo periodo temporale utile a completare
l’incenerimento dell’ultima carica, adottando, se necessario, ulteriori
indicatori quali ad esempio lo stesso tenore di ossigeno;
2. in merito alla perdita di tenuta delle
guarnizioni mettere in atto, sin da subito,
gli interventi tecnici necessari a a sanare
tale situazione;
3. in merito all’attivazione del nuovo QRE
alla luce delle disposizioni della DGR n. 917 del 23.12.2011 e degli esiti
della marcia controllata, lo stesso comporta una modifica sostanziale all’AIA
n. 72/108 del 21.11.2008;
EVIDENZIATO che l’attivazione
del nuovo punto di emissione E28 è stata effettuata dalla ditta Maio Gulielmo srl al fine di
adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla competente AUSL a seguito del
sopralluogo effettuato dalla stessa in data 21.11.2011, per la tutela dei
lavoratori resa ai sensi dell’art.20 commi 1 e 3 del D.Lgs
758/94 e che pertanto sono inquadrabili, per il procedimento di autorizzazione
integrata ambientali, come interventi necessari per l’adeguamento dell’impianto
alle migliori tecnologie di settore;
RITENUTO necessario,
alla luce delle considerazioni espresse dall’ARTA, che l’attività dell’impianto
di incenerimento (operazione di smaltimento D10) di cui all’art. 5, punto 2
dell’AIA n. 72/108 del 21.11.2008, venga sospesa al fine di:
- completare il revamping
impiantistico dell’impianto di incenerimento finalizzato a ridurre e tenere
sotto controllo le emissioni fuggitive dell’impianto stesso;
- attivare le procedure previste ai
sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di valutazione di impatto ambientali
relativamente all’attivazione del nuovo punto di emissione denominato E28;
RITENUTO che la
sospensione di cui sopra sarà revocata all’atto dell’acquisizione dei seguenti
documenti:
- parere del CRR-VIA in merito alla
valutazione degli impatti derivanti dell’attivazione del punto di emissione
E28;
- controllo e verifiche da parte
dell’ARTA Distretto Provinciale di Chieti che attesti, a seguito della
realizzazione e conclusione degli interventi di revamping
dell’inceneritore, l’effettiva funzionalità dello stesso nel rispetto delle
vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti e di emissioni in
atmosfera;
EVIDENZIATO che nelle
more del ripristino della funzionalità dell’inceneritore la Ditta Maio Guglielmo srl può effettuare, per i rifiuti di cui
all’art. 5, punto 2 dell’AIA n. 72/108 del 21.11.2008, la mera fase di deposito
preliminare (D15) con conferimento dei rifiuti presso impianti di smaltimento
terzi autorizzati;
EVIDENZIATO che sino
alla realizzazione delle rimanenti n. 2 linee di sterilizzazione, la ditta MAIO
Guglielmo srl può effettuare il trattamento (D15 – D9) per solo 8.000 tonn./anno, mentre per le rimanenti 16.000 tonn./anno può essere effettuato, esclusivamente, il mero
deposito preliminare (D15) con conferimento dei rifiuti presso impianti terzi
autorizzati;
VISTA la nota del
28.03.2013 prot. n.. VDS.02813.DG, acquisita dal SGR
al prot. n. RA/85809 del 28.03.2013, con la quale la
ditta MAIO Guglielmo srl ha trasmesso:
- la relazione relativa al monitoraggio
della qualità dell’aria ante – operam in ottemperanza
a quanto prescritto all’art. 7, lett. a) dell’autorizzazione integrata
ambientale n. 10/11 del 16.12.2011;
- la dichiarazione sostitutiva dei
certificazioni resa ai sensi della DGR 1227 del 27.11.2007;
VISTO il D.Lgs 6.09.2011, n. 159, inerente “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136 “ pubblicato sulla G.U. 28 settembre 2011, n. 226;
VISTO il D.Lgs 15.11.2012, n. 218 recante “Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della
legge 13 agosto 2010, n. 136” pubblicato suula G.U.
13 dicembre 2012, n. 299;
VISTA la dichiarazione
sostitutiva dei certificazioni resa ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000,
unitamente a copia del documento di identità dell’amministratore unico della
Ditta MAIO GUGLIELMO s.r.l., attestante il possesso dei requisiti soggettivi di
cui alla DGR 1227 del 27.11.2007, trasmessa con nota del 28.03.2013 prot. n.. VDS.02813.DG;
PRESO ATTO che le comunicazione
trasmessa dalla ditta Maio Guglielmo srl ai sensi
della DGR 1227/2007 è stata resa, altresì, conformemente alle disposizioni di
cui al suddetto D.Lgs 06.09.2011, n. 159 cosi come
modificato dal D.Lgs 15.11.2012, n. 218 e sarà
oggetto di verifica da parte di questa Autorità;
RITENUTO di procedere,
in relazione alle disposizioni di cui all’art. 6 dell’autorizzazione integrata
ambientale n. 10/11 del 16.12.2011 al rilascio dell’ esercizio dello
sterilizzatore (relativamente alla sola linea realizzata), ed all’aggiornamento
dell’autorizzazione integrata ambientale n. 72/108 del 21.11.2008;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
per tutto quanto
esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 29 -nonies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
la Ditta MAIO GUGLIELMO
S.r.l. Sede legale : Zona Industriale Val di Sangro - 66041 Atessa (CH) alla
gestione del complesso impiantistico ubicato nella Zona Industriale Val di Sangro del Comune di Atessa (CH), identificabile nel N.C.T. del Comune di Atessa al foglio n° 4 particella n. 10, composto delle seguenti linee
impiantistiche:
Linea
impiantistica |
Fase |
Impianto
di incenerimento dei rifiuti ospedalieri |
gestione * |
Impianto
di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo |
gestione** |
Impianto
di triturazione dei contenitori in plastica |
gestione |
Impianto
di lavaggio contenitori in platica |
gestione |
Deposito
preliminare, raggruppamento preliminare e messa in riserva |
gestione |
Impianto
di elettrolisi per recupero argento |
gestione |
* nel rispetto delle prescrizioni e
limitazioni di cui al successivo art. 5;
** nel rispetto delle
prescrizioni e limitazioni di cui al successivo art.6.
Caratteristiche
del complesso impiantistico |
|
Area
complessiva impianto (mq) |
14.214 |
Superficie
coperta (mq) |
5279 |
Superficie
scoperta impermeabilizzata (mq) |
6953 |
Superficie
scoperta non impermeabilizzata (mq) |
1982 |
Potenzialità
linea di deposito preliminare, raggruppamento preliminare e messa in riserva
(operazioni D13, D15, R13) |
30.000 t/anno |
Potenzialità
linea di recupero R4 |
208
mc/anno |
Potenzialità
linea di deposito preliminare ed incenerimento (operazioni di smaltimento
D15, D10) |
3486
t/anno * |
Potenzialità
linea di messa in riserva e recupero ( operazioni R13 – R3) |
3400
t/anno |
Potenzialità
impianto di sterilizzazione ( operazioni D15 E D9) |
24000
t/anno** |
* nel rispetto delle prescrizioni e
limitazioni di cui al successivo art. 5;
** nel rispetto delle
prescrizioni e limitazioni di cui al successivo art.6.