Attività svolte:

Linee impiantistiche

Impianto di incenerimento dei rifiuti ospedalieri

Impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Impianto di triturazione dei contenitori in plastica

Impianto di lavaggio contenitori in platica

Deposito Preliminare, Raggruppamento Preliminare e Messa in riserva

Impianto di elettrolisi per recupero argento

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 Giugno 2009

 

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152  “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, come modificato dal D.Lgs 29.06.2010, n. 128 che rappresenta il nuovo strumento di recepimento della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

-          art. 29 - quater “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”;

-          art. 29- octies “Rinnovo e riesame”;

-          art. 29 - sexies, comma 9), che l’AIA può contenere altre condizioni specifiche ai fini dello stesso decreto, giudicate opportune dall’Autorità Competente;

-          art. 29 - decies “Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 9;

RICHIAMATA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.,

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)” pubblicata sul BURA n.50 del 30/07/2010”;

VISTO il Decreto del MATTM del 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18 comma 2 del D.Lgs. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D.Lgs.. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2007, n. 13 , S.O., che individua le migliori tecniche disponibili per gli impianti rientranti nelle categorie descritte a punti 5.1, 5.2, 5.3 dell’Allegato I del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee-guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”;

VISTA la DGR n. 461 del 3.05.2006 “D.Lgs n. 59/2005 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, con la quale sono stati approvati: la modulistica, i calendari e le tariffe per l'istruttoria tecnica; fissando i termini per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti esistenti, cosi come  definiti dall'art. 2 comma 1, lett. d), al 31.07.2006, e per gli impianti nuovi, cosi come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), al 30 novembre 2006;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 862 del 13.08.07 «Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto:D. Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR 461/06. Regolamentazione art. 10, comma 4 D.Lgs. 59/05: approvazione modulistica»;

VISTA la DGR n. 1227 del 27.11.2007 “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 308 del 24.06.09 “DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 del DM 24 aprile 2008”;

VISTA la DGR n. 310 del 29.06.2009 che ha individuato la Direzione Protezione Civile – Ambiente, quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a), 6.4.b), 6.5 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 735 del 4.12.2009 “Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”;

VISTA la DGR n. 693 del 13.09.2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

VISTA la DGR n. 778 del 11.10.2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

VISTA la DGR n. 917 del 23.12.2011 «Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" - Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati"- Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.»;

VISTO il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto applicabile;

RICHIAMATA l’autorizzazione integrata ambientale n. 72/108 del 21.11.2008;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 10/11 del 16.12.2011, con la quale l’Autorità Competente ha rilasciato in favore della ditta Maio Guglielmo srl l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla realizzazione dell’impianto di sterilizzazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo ubicato in zona industriale Val di Sangro del Comune di Atessa, identificabile nel N.C.T. del Comune di Atessa al foglio n. 4, particella n.10;

VISTO il parere espresso dall’ARTA Direzione Centrale con nota prot. n. 1306 del 26.09.2011, acquisita al prot. del SGR n. 197745/RA  del 28.09.2011;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 5 dell’AIA  n. 10/11 del 16.12.2011 nella quale è stato prescritto alla ditta Maio Guglielmo srl di trasmettere all’Autorità Competente, al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto di sterilizzazione, una  comunicazione di fine lavori con allegati i seguenti documenti:

-          dichiarazione del Direttore dei Lavori (D.L.) attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-          dichiarazione del Direttore dei Lavori  (D.L.) attestante l’avvenuta effettuazione, con esito positivo, delle verifiche di idoneità funzionale dell’impianto, riferita a ciascuna sezione impiantistica ed alle connesse macchine, attrezzature e strutture;

-          nominativo del responsabile tecnico della gestione dell’impianto.

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente art. 3). Copia della garanzia controfirmata per accettazione sarà restituita all’interessato;

-          documentazione attestante la conformità dell’impianto alle normative in materia antincendio;

VISTA la nota prot. n. VDS.027.13.DG del 21.03.2013, acquisita dal SGR al prot. n. RA/79243 del 21.03.2012, con la quale la ditta Maio Guglielmo srl ha trasmesso la documentazione di cui all’art. 5  dell’AIA  n. 10/11 del 16.12.2011  limitatamente ad una delle tre sterilizzatrici autorizzate con AIA  n. 10/11 del 16.12.2011 ed agli impianti accessori comuni alle stesse;

EVIDENZIATO che con la suddetta nota la ditta Maio Guglielmo srl ha trasmesso, altresì, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 6 dell’AIA  n. 10/11 del 16.12.2011, il verbale di convalida reso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) del DPR n. 254 del 15.07.2003,  redatto in data 20.03.2013 dal competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL N. 2 Lanciano – Vasto – Chieti;

EVIDENZIATO che il suddetto verbale di convalida è riferito alla sola prima linea dell’impianto di sterilizzazione;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 6 dell’AIA n. 10/11 del 16.12.2011 con il quale si è disposto che “…omissis… A seguito della comunicazione di fine lavori di cui al precedente articolo 5, l’Autorità Competente emanerà un nuovo provvedimento relativo alla gestione dell’impianto di sterilizzazione. Nello stesso provvedimento saranno ricomprese tutte le sezioni impiantistiche autorizzate con autorizzazione integrata ambientale n. 72/108 del 21.11.2008 e s.m.i. che sarà revocata a partire dalla data di emanazione dello stesso.

Sino alla data di emanazione di detto provvedimento la gestione dell’impianto di sterilizzazione non può essere avviata. L’avvio dell’impianto è comunque condizionato alla convalida dell’impianto di sterilizzazione ai sensi dei criteri e dei parametri previsti dall’allegato III del DPR 254/2003, da parte dell’ASL competente territorialmente”;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/44398 del 28.02.2012 il Servizio Gestione Rifiuti, conformemente a quanto disposto all’art. 1 dell’ AIA n. 10/11 del 16.12.2011, ha diffidato la ditta Maio Guglielmo srl  ai sensi dell’art. 29 - decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dall’effettuare le operazioni di gestione dei rifiuti difformemente da quanto stabilito dall’AIA n. 72/108 del 21.11.2008 e dalle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti e di emissioni in atmosfera; ed ha intimato la realizzazione, entro n. 6 mesi dalla data di notifica della stessa nota, delle modifiche ai sistemi di tenuta dell’impianto di incenerimento e ad altri elementi della gestione automatica del processo, allo scopo di ridurre il più possibile e tenere sotto controllo le emissioni fuggitive del sistema di combustione a tamburo rotativo dell’impianto di incenerimento nonché quelle provenienti dalla bocca di carico del forno;

VISTA la nota prot. n. VDS.066.12.DG dell’08.12.2012, acquisita dal SGR al prot. n. RA/187263 del 14.08.2012, con la quale la ditta Maio Guglielmo srl  ha richiesto il differimento dei termini della suddetta diffida;

DATO ATTO che il SGR ha provveduto a convocare, con nota inviata via mail del 30.08.2012, un’apposita riunione per il giorno 5.09.2012 al fine di verificare la fattibilità tecnica della proroga richiesta dalla ditta Maio Guglielmo srl ;

PRESO ATTO di quanto emerso nella riunione del 5.09.2012, e nello specifico:

….omissis…Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) richiama l’atto di intimazione – diffida di cui alla nota prot. n. RA/44398 del 28.02.2012, con il quale il SGR ha diffidato la Ditta Maio Guglielmo srl ai sensi dell’art.29 - decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dall’effettuare le operazioni di gestione dei rifiuti difformemente da quanto stabilito dall’AIA n. 72/108 del 21.11.2008 e dalle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti e di emissioni in atmosfera ed ha intimato la realizzazione, entro n. 6 mesi dalla data di notifica della nota (scadenza 2.09.2012), delle modifiche ai sistemi di tenuta dell’impianto di incenerimento e ad altri elementi della gestione automatica del processo, allo scopo di ridurre il più possibile e tenere sotto controllo le emissioni fuggitive del sistema di combustione a tamburo rotativo dell’impianto di incenerimento nonché quelle provenienti dalla bocca di carico del forno.

In riferimento alla suddetta scadenza temporale, la Ditta Maio Guglielmo srl ha inoltrato, con note prot. n. VDS.066.12.DG dell’8.08.2012 e N. VDS.072.12.AM del 28.08.2012,  istanza di proroga per ulteriori n. 8 mesi (scadenza 2.05.2013) per le motivazioni riportate nella stessa nota.

Pertanto, al fine di esaminare la richiesta avanzata dalla Ditta, nonchè valutare lo stato attuale dell’esercizio dell’impianto e gli eventuali interventi migliorativi da prescrivere per adeguarlo alle migliori tecniche disponibili (M.T.D. ) e verificare lo stato di attuazione dell’impianto di sterilizzazione di cui all’autorizzazione integrata ambientale 10/11/2011, è stato convocato il presente incontro con nota mail del 29.08.2012

L’ASL ha comunicato telefonicamente l’impossibilità a presenziare alla riunione.

Il rappresentante del SGR da lettura della nota AUSL prot.n. 1598/Spsal/LV del 12.06.2012 con il quale l’Azienda Sanitaria ha prorogato per ulteriori n. 180 giorni (scadenza 15.12.2012) la tempistica necessaria per attuare le prescrizioni impartite alla Ditta, a seguito del sopralluogo effettuato in data 21.11.2011, per la tutela dei lavoratori resa ai sensi dell’art.20 commi 1 e 3 del D.Lgs 758/94.

I rappresentanti della Ditta Maio Guglielmo srl fanno presente che in merito alle prescrizioni della ASUL è stata realizzata  una cappa di aspirazione dei fumi che assicura la tutela igienico – sanitaria dei lavoratori.

Il rappresentante del SGR, preso atto che la proroga concessa dalla ASL risolve una parte delle problematiche chiede ai rappresentanti dell’ARTA quali ulteriori interventi possano essere previsti per rendere ambientalmente sostenibile la gestione del transitorio prima del revamping del forno.

I rappresentanti ARTA ritengono opportuno integrare il sistema di abbattimento previsto sull’emissione derivante dalla cappa con un abbattitore dei microinquinanti organici (carbone attivo). Ritengono, altresì, opportuno prescrivere di effettuare durante la marcia controllata del nuovo punto di missione il controllo di tutti i parametri già monitorati al camino del forno (E2). A seguito della marcia controllata la ditta invierà il QRE da autorizzare, sul quale l’ARTA si riserva di inviare proprie valutazioni, che comunque non potrà essere meno restrittivo dei valori limite attualmente autorizzati al forno come media giornaliera. L’attivazione del nuovo punto di emissione costituisce il convogliamento di un’emissione diffusa, che comporta un abbattimento delle emissioni globali dell’impianto, ed è pertanto inquadrabile nell’ambito del percorso di adeguamento alle M.T.D., fermo restando che permane la necessità di eliminare alle fonte la produzione di emissioni diffuse/fuggitive attraverso il revamping dell’impianto.

 

I rappresentanti della Ditta in merito alla tempistica di realizzazione dello sterilizzatore fanno presente che i lavori saranno conclusi entro il mese di dicembre prossimo e che l’installazione dell’abbattitore prescritto dall’ARTA sarà installato prima della riattivazione del forno attualmente spento in virtù della scadenza impartita con la nota di intimazione – diffida ( 2.09.2012).

Il rappresentante del SGR, relativamente alla realizzazione e gestione all’impianto di sterilizzazione, precisa che decorso la tempistica dichiarata dalla Ditta perla realizzazione (31.12.2012) l’amministrazione regionale provvederà, come riportato all’art. 6 dell’AIA  n. 10/11 del 16.12.2011, ad emanare un nuovo provvedimento relativo alla gestione dello stesso fermo restando che potranno aver luogo le iniziali fasi di messa in esercizio ( marcia controllata/ esercizio provvisorio finalizzato al collaudo) nel rispetto delle prescrizioni fissate nella stessa AIA.

A seguito degli approfondimenti e delle possibili prescrizioni tecniche gestionali si decide quanto segue: si accoglie la richiesta di proroga dei termini temporali fissati dalla nota di intimazione -diffida di cui alla nota prot. n. RA/44398 del 28.02.2012 con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

1.         si prorogano i termini della diffida di n. 6 mesi dalla data di riattivazione dell’impianto di incenerimento attualmente spento  che sarà debitamente comunicato dalla Ditta all’Autorità Competente ed all’ARTA;

2.         la riattivazione dell’impianto di incenerimento è vincolata all’attuazione delle prescrizioni dell’ARTA sopra richiamate per le quali il SGR provvederà ad aggiornare l’AIA ed a cui la Ditta è vincolata al puntuale rispetto . Si chiarisce in riferimento all’AIA n. 72/108/2008 che nel caso di fermo impianto la ditta può gestire i rifiuti in deposito preliminare (D15) ovvero messa in riserva (R13) con il conferimento dei rifiuti presso impianti terzi autorizzati;

3.         i lavori di realizzazione dell’impianto di sterilizzazione dovranno essere conclusi entro il 31.12.2012 per la gestione del quale l’Autorità Competente provvederà, come riportato all’art. 6 dell’AIA n. 10/11 del 16.12.2011, ad emanare un nuovo provvedimento relativo alla gestione dello stesso fermo restando che potranno aver luogo le iniziali fasi di messa in esercizio (marcia controllata/ esercizio provvisorio finalizzato al collaudo) nel rispetto delle prescrizioni fissate nella stessa AIA.

A seguito di  quanto sopra, che si intende interamente condiviso dai rappresentanti degli Enti presenti e della Ditta, si ritiene che il procedimento sanzionatorio ex art. 29 – decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sia concluso nei limiti ed alle condizioni sopra descritte.

Il SGR, pertanto, provvederà alla predisposizione ed emanazione di un apposito provvedimento dirigenziale di chiusura del procedimento di che trattasi e di aggiornamento dell’AIA n. 72/108/2008 previo invio parere dell’ARTA sul nuovo punto di emissione, che sarà notificato al più presto ai soggetti interessati, anche al fine di integrare e modificare le disposizioni di cui all’art. 6 dell’AIA n. 10/11 del 16.12.2011,concernente la gestione dell’impianto di sterilizzazione…omissis…”;

 

VISTA la nota prot. n. VDS.078.12.AM dell’11.09.2012, acquisita dal SGR al prot. n. 203716 del 13.09.2012, con la quale la Ditta Maio Guglielmo srl in ottemperanza a quanto disposto nella riunione del 5.09.2012 ha trasmesso la seguente documentazione:

-          QRE relativo al nuovo punto di emissione E28 denominato “Cappa di aspirazione zona carico forno”;

-          Copia della descrizione del filtro a carbone attivo che sarà installato a valle del filtro a tasche;

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Ditta Maio Guglielmo srl con nota prot. n. VDS.123.12.DG del 5.12.2012, acquisita dal SGR al prot. n. 279519 del 7.12.2012, in merito al posizionamento delle unità mobili per il rilevamento ante operam della qualità dell’aria e del programma delle attività di monitoraggio, in ottemperanza delle prescrizioni di cui all’art. 7 dell’AIA n. 10/11 del 16.12.2011;

VISTA la nota prot. n. VDS.124.12.DG del 6.12.2012, acquisita dal SGR al prot. n. RA/282384 dell’11.12.2012, con la quale la ditta Maio Guglielmo srl ha trasmesso la revisione corretta del QRE del punto di emissione E28;

VISTA la nota prot. n. 161 del 15.01.2013, acquisita dal SGR al prot. n. 15790 del 18.01.2013, con la quale l’ARTA Distretto Provinciale di Chieti ha trasmesso le valutazioni in merito ai sopralluoghi effettuati presso l’impianto in date 20.07.2012 e 16.11.2012 ed in merito al QRE datato 6.12.2012 contenente i valori limite proposti per il camino E28;

PRESO ATTO di quanto comunicato dall’ l’ARTA Distretto Provinciale di Chieti ed in particolare:

1.         in merito alla condizione di emergenza verificatesi in data 20.07.2012, in considerazione che il tenore di ossigeno rilevato in corrispondenza delle semiorarie oggetto di superamento è prossimo a quello dell’aria ambiente, si chiede al gestore di effettuare uno studio mirato e finalizzato ad individuare l’effettivo periodo temporale utile a completare l’incenerimento dell’ultima carica, adottando, se necessario, ulteriori indicatori quali ad esempio lo stesso tenore di ossigeno;

2.         in merito alla perdita di tenuta delle guarnizioni mettere in atto, sin da subito,  gli interventi tecnici necessari a a sanare tale situazione;

3.         in merito all’attivazione del nuovo QRE alla luce delle disposizioni della DGR n. 917 del 23.12.2011 e degli esiti della marcia controllata, lo stesso comporta una modifica sostanziale all’AIA n. 72/108 del 21.11.2008;

EVIDENZIATO che l’attivazione del nuovo punto di emissione E28 è stata effettuata dalla ditta Maio Gulielmo srl al fine di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla competente AUSL a seguito del sopralluogo effettuato dalla stessa in data 21.11.2011, per la tutela dei lavoratori resa ai sensi dell’art.20 commi 1 e 3 del D.Lgs 758/94 e che pertanto sono inquadrabili, per il procedimento di autorizzazione integrata ambientali, come interventi necessari per l’adeguamento dell’impianto alle migliori tecnologie di settore;

RITENUTO necessario, alla luce delle considerazioni espresse dall’ARTA, che l’attività dell’impianto di incenerimento (operazione di smaltimento D10) di cui all’art. 5, punto 2 dell’AIA n. 72/108 del 21.11.2008, venga sospesa al fine di:

-          completare il revamping impiantistico dell’impianto di incenerimento finalizzato a ridurre e tenere sotto controllo le emissioni fuggitive dell’impianto stesso;

-          attivare le procedure previste ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di valutazione di impatto ambientali relativamente all’attivazione del nuovo punto di emissione denominato E28;

RITENUTO che la sospensione di cui sopra sarà revocata all’atto dell’acquisizione dei seguenti documenti:

-          parere del CRR-VIA in merito alla valutazione degli impatti derivanti dell’attivazione del punto di emissione E28;

-          controllo e verifiche da parte dell’ARTA Distretto Provinciale di Chieti che attesti, a seguito della realizzazione e conclusione degli interventi di revamping dell’inceneritore, l’effettiva funzionalità dello stesso nel rispetto delle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti e di emissioni in atmosfera;

EVIDENZIATO che nelle more del ripristino della funzionalità dell’inceneritore la Ditta Maio Guglielmo srl può effettuare, per i rifiuti di cui all’art. 5, punto 2 dell’AIA n. 72/108 del 21.11.2008, la mera fase di deposito preliminare (D15) con conferimento dei rifiuti presso impianti di smaltimento terzi autorizzati;

EVIDENZIATO che sino alla realizzazione delle rimanenti n. 2 linee di sterilizzazione, la ditta MAIO Guglielmo srl può effettuare il trattamento (D15 – D9) per solo 8.000 tonn./anno, mentre per le rimanenti 16.000 tonn./anno può essere effettuato, esclusivamente, il mero deposito preliminare (D15) con conferimento dei rifiuti presso impianti terzi autorizzati;

VISTA la nota del 28.03.2013 prot. n.. VDS.02813.DG, acquisita dal SGR al prot. n. RA/85809 del 28.03.2013, con la quale la ditta MAIO Guglielmo srl ha trasmesso:

-          la relazione relativa al monitoraggio della qualità dell’aria ante – operam in ottemperanza a quanto prescritto all’art. 7, lett. a) dell’autorizzazione integrata ambientale n. 10/11 del 16.12.2011;

-          la dichiarazione sostitutiva dei certificazioni resa ai sensi della DGR 1227 del 27.11.2007;

VISTO il D.Lgs 6.09.2011, n. 159, inerente “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “ pubblicato sulla G.U. 28 settembre 2011, n. 226;

VISTO il D.Lgs 15.11.2012, n. 218 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136” pubblicato suula G.U. 13 dicembre 2012, n. 299;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dei certificazioni resa ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000, unitamente a copia del documento di identità dell’amministratore unico della Ditta MAIO GUGLIELMO s.r.l., attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla DGR 1227 del 27.11.2007, trasmessa con nota del 28.03.2013 prot. n.. VDS.02813.DG;

PRESO ATTO che le comunicazione trasmessa dalla ditta Maio Guglielmo srl ai sensi della DGR 1227/2007 è stata resa, altresì, conformemente alle disposizioni di cui al suddetto D.Lgs 06.09.2011, n. 159 cosi come modificato dal D.Lgs 15.11.2012, n. 218 e sarà oggetto di verifica da parte di questa Autorità;

RITENUTO di procedere, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 6 dell’autorizzazione integrata ambientale n. 10/11 del 16.12.2011 al rilascio dell’ esercizio dello sterilizzatore (relativamente alla sola linea realizzata), ed all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale n. 72/108 del 21.11.2008;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 29 -nonies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

la Ditta MAIO GUGLIELMO S.r.l. Sede legale : Zona Industriale Val di Sangro -  66041 Atessa (CH) alla  gestione del complesso impiantistico ubicato nella Zona Industriale Val di Sangro del Comune di Atessa (CH), identificabile nel N.C.T. del Comune di Atessa al foglio  4 particella n. 10, composto delle seguenti linee impiantistiche:

Linea impiantistica

Fase

Impianto di incenerimento dei rifiuti ospedalieri

gestione *

Impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

gestione**

Impianto di triturazione dei contenitori in plastica

gestione

Impianto di lavaggio contenitori in platica

gestione

Deposito preliminare, raggruppamento preliminare e messa in riserva

gestione

Impianto di elettrolisi per recupero argento

gestione

 

*   nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni di cui al successivo art. 5;

** nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni di cui al successivo art.6.

Caratteristiche del complesso impiantistico

Area complessiva impianto (mq)

14.214

Superficie coperta (mq)

5279

Superficie scoperta impermeabilizzata (mq)

6953

Superficie scoperta non impermeabilizzata (mq)

1982

Potenzialità linea di deposito preliminare, raggruppamento preliminare e messa in riserva (operazioni D13, D15, R13)

30.000 t/anno

Potenzialità linea di recupero R4

208 mc/anno

Potenzialità linea di deposito preliminare ed incenerimento (operazioni di smaltimento D15, D10)

3486 t/anno *

Potenzialità linea di messa in riserva e recupero ( operazioni R13 – R3)

3400 t/anno

Potenzialità impianto di sterilizzazione ( operazioni D15 E D9)

24000 t/anno**

 

*   nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni di cui al successivo art. 5;

** nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni di cui al successivo art.6.

 

Articolato del PROVVEDIMENTO A.I.A.