IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato con la prescritta maggioranza,
Nessuna richiesta di
referendum è stata presentata;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge statutaria:
Art.
1
(Modifica
all’articolo 14 dello Statuto regionale)
1. Il comma 1 dell’articolo 14 dello
Statuto regionale è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio è composto di ventinove
membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente
della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta
che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.".
Art.
2
(Modifiche
all’articolo 24 dello Statuto regionale)
1. All’articolo 24 dello Statuto regionale
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "della
legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi
dall'istituzione";
b) al comma 4 le parole
"contemporaneamente più di quattro" sono sostituite dalle seguenti:
"più di due".
Art.
3
(Modifica
all’articolo 43 dello Statuto regionale)
1. Al comma 1 dell’articolo 43 dello
Statuto regionale le parole "10 Assessori" sono sostituite dalle
seguenti: "sei Assessori".
Art.
4
(Modifiche
all’articolo 85 dello Statuto regionale)
1. Il comma 1 dell’articolo 85 dello
Statuto regionale è sostituito dal seguente:
"1. La Regione
istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante
estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione dell’ente."
2. Il comma 3 dell’art. 85 dello Statuto
regionale è abrogato.
******************
Attesto che il
Consiglio regionale, ha approvato la presente legge di modifica allo Statuto
nel medesimo testo in prima lettura nella seduta del 2.10.2012, verbale n.
128/3 ed in seconda lettura nella seduta del 4.12.2012, verbale n. 135/1.
IL
PRESIDENTE
La presente Legge
Statutaria Regionale è pubblicata nel
"Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo".
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila addì 2 aprile
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
Testo di Deliberazione
Statutaria della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio regionale, ai sensi
dell’art. 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in
data 2 ottobre 2012 n. 128/3 e con seconda deliberazione in data 4 dicembre
2012 n. 135/1. Non sono state presentate richieste di referendum nei termini
previsti dall’articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 23 gennaio 2004, n. 5.
La presente Legge Regionale è promulgata ai sensi dell’articolo 3 della Legge
Regionale 23 gennaio 2004, n. 5.