IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato con la prescritta maggioranza,

 

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge statutaria:

 

Art. 1

(Modifica all’articolo 14 dello Statuto regionale)

 

1.         Il comma 1 dell’articolo 14 dello Statuto regionale è sostituito dal seguente:

"1.        Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.".

Art. 2

(Modifiche all’articolo 24 dello Statuto regionale)

1.         All’articolo 24 dello Statuto regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a)         al comma 2 le parole "della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi dall'istituzione";

b)         al comma 4 le parole "contemporaneamente più di quattro" sono sostituite dalle seguenti: "più di due".

Art. 3

(Modifica all’articolo 43 dello Statuto regionale)

1.         Al comma 1 dell’articolo 43 dello Statuto regionale le parole "10 Assessori" sono sostituite dalle seguenti: "sei Assessori".

Art. 4

(Modifiche all’articolo 85 dello Statuto regionale)

1.         Il comma 1 dell’articolo 85 dello Statuto regionale è sostituito dal seguente:

"1. La Regione istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente."

2.         Il comma 3 dell’art. 85 dello Statuto regionale è abrogato.

******************

Attesto che il Consiglio regionale, ha approvato la presente legge di modifica allo Statuto nel medesimo testo in prima lettura nella seduta del 2.10.2012, verbale n. 128/3 ed in seconda lettura nella seduta del 4.12.2012, verbale n. 135/1.

IL PRESIDENTE

La presente Legge Statutaria Regionale è  pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge  della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila addì 2 aprile 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

Testo di Deliberazione Statutaria della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 2 ottobre 2012 n. 128/3 e con seconda deliberazione in data 4 dicembre 2012 n. 135/1. Non sono state presentate richieste di referendum nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 23 gennaio 2004, n. 5. La presente Legge Regionale è promulgata ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale 23 gennaio 2004, n. 5.