LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
PREMESSO
Che con D.G.R. n.194 del 26 marzo 2012 avente ad oggetto: “L.R. 1/2011, ART.60. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. SERVIZI AUTOMOBILISTICI. ANNO 2012” si è provveduto
all’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale nella misura del
10% ai sensi della L.R. 10-1-2011 n. 1 Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011–2013
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011) che prevede
all’art.60, comma 1 che “allo scopo di consentire l'immediato contenimento
della spesa connessa ai minori trasferimenti statali, la Giunta regionale è
autorizzata ad adottare misure dirette all'efficientamento
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con interventi sul
sistema della contribuzione e delle tariffe e con azioni dirette al
miglioramento dell'efficienza dei servizi medesimi. Gli eventuali incrementi
tariffari non possono essere superiori al 10%”;
Che con la medesima
deliberazione è stato introdotto il
“titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano
(anche nell’area “Unico”), suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui
alla precedente manovra tariffaria (D.G.R. n.590 del
24.8.2011) agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro e
sono stati bloccati gli aumenti degli over 65 per gli
abbonamenti annuali nominativi relativamente alle linee urbane e all’Area
metropolitana UNICO;
Che con la D.G.R. n. 12 del 14 gennaio 2013 avente ad oggetto:
“SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ATTIVITÀ
PROPEDEUTICHE AGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI REGIONALI AI SENSI DELL’ART. 34
COMMI 20 e 21 DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221 E PROROGA DEL TITOLO DI
VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA” si è provveduto a estendere per un ulteriore anno,
fino al 31 dicembre 2013, la validità del nuovo “titolo di viaggio a tariffa
agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area UNICO)
suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra
tariffaria (DGR n. 590 del 24 agosto 2011) agli utenti in possesso di ISEE non
superiore a 10.000,00 euro;
RITENUTO necessario, al
fine di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico, ampliare l’offerta dei
titoli di viaggio calibrandoli il più possibile alle differenti esigenze di
mobilità dei lavoratori pendolari anche attraverso sperimentazioni che,
tuttavia, contemperino e sia in equilibrio con le esigenze tecniche,
organizzative e finanziarie delle aziende concessionarie dei servizi di
trasporto pubblico;
EVIDENZIATO, infatti,
che la politica tariffaria deve poter trovare il punto di equilibrio tra
le diverse e molteplici necessità di
spostamento dell’utenza e gli obiettivi finanziari imposti alle aziende del
trasporto pubblico locale, tenute, come noto, al raggiungimento dello 0,35
percento nel rapporto costi ricavi;
Che, pertanto, il
rapporto della tariffa (collegata al nuovo titolo di viaggio) con il prezzo
dell’unità tariffaria di base deve rispondere a criteri di calcolo che siano in
grado di dimostrare la sostenibilità economica dell’operazione così da non
provocare conseguenze negative, sotto il profilo della convenienza economica,
né per gli utenti né per i vettori;
Che, d’altra parte, le
condizioni di utilizzo dei nuovi titoli devono essere tali da consentire
un’efficace azione di controllo così da ridurre il più possibile fenomeni
elusivi;
Che infine i nuovi
titoli, in quanto inseriti all’interno di un sistema già formato di offerte,
devono poter presentare caratteristiche tali da ridurre il più possibile
effetti di squilibrio economico a danno dell’intero sistema tariffario;
RITENUTO pertanto:
- di introdurre il titolo di viaggio
annuale nominativo suburbano dato atto che medesimo titolo annuale nominativo è
già previsto per i servizi urbani e interurbani ma non per quelli suburbani;
- di introdurre, in via sperimentale
fino al 31.12.2013, il titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato
“abbonamento mensile lunedì – venerdì” cioè utilizzabile solo 5 giorni alla
settimana per venire incontro alla utenza pendolare che si sposta per motivi di
lavoro esclusivamente dal lunedì al venerdì;
- di introdurre il titolo di viaggio
nominativo semestrale a valere sui soli servizi extraurbani;
EVIDENZIATO che la
manovra sulle tariffe è strutturata con le seguenti modalità:
- con riferimento all’abbonamento
annuale nominativo suburbano il suo importo è calcolato moltiplicando per 10
(mesi) l’importo attuale dell’abbonamento mensile (allegato n.1) al pari di
quanto fatto per il calcolo della tariffa annuale dei servizi extraurbani;
- con riferimento all’abbonamento
extraurbano denominato “abbonamento mensile lunedì – venerdì”, da introdurre
sperimentalmente sulle tratte tra 50 km. e 150 km., l’importo è stato
determinato avendo riguardo al costo dell’abbonamento mensile e al suo rapporto
con l’abbonamento settimanale 5 giorni (rapporto che, sulle tratte
chilometriche citate, oscilla tra 4,0 e 4,4 volte l’abbonamento settimanale).
In tal modo, in considerazione della minore validità temporale del nuovo titolo
di viaggio rispetto a quello mensile la tariffa collegata al nuovo titolo è
calcolata in ragione della tariffa del settimanale 5 giorni moltiplicata per il
valore di 3,9 (allegato n.2);
- con riferimento al titolo nominativo
extraurbano semestrale va premesso che una delle regole basilari per la
determinazione della struttura tariffaria è quella che un abbonamento che vale
la metà del tempo, non può costare la metà. Il rapporto della tariffa stabilita
con il prezzo dell’unità tariffaria di base deve essere tale da non provocare
conseguenze negative, sotto il profilo della convenienza economica, né per gli
utenti né per i vettori. In altri termini, il rapporto tra l’abbonamento
semestrale e quello annuale deve essere sempre maggiore di 0,5 altrimenti di
fatto si sostituisce l’abbonamento annuale. Pertanto se l’abbonamento annuale è
il prodotto tra l’abbonamento mensile moltiplicato per 10 (mensilità) pare
congruo che l’abbonamento semestrale nominativo extraurbano venga calcolato moltiplicando l’abbonamento
mensile per 5,4 (allegato n.3);
CONSIDERATO che con
l’art. 44 della L.R. 10 gennaio 2013, n.2 è stato
inserito un titolo di viaggio denominato abbonamento tre giorni con possibilità
di utilizzo anche in giorni non consecutivi e con un costo pari alla metà della
tariffa prevista per l’abbonamento settimanale sei giorni;
CHE la scelta di
introdurre un titolo di viaggio senza dar conto dei meccanismi di costruzione
tariffaria e, per alcuni aspetti, in spregio ad essi, può provocare squilibri
economici alle aziende tali da ridurre considerevolmente le possibilità di
raggiungere il citato 0,35% dei ricavi con pesanti ripercussioni per il sistema
del trasporto pubblico regionale, la cui sostenibilità finanziaria a carico del
Fondo unico istituito con l’art. 1 comma 301 della L. 24 dicembre 2012, n.
228 è altresì rimessa alla dimostrazione
da parte delle singole Regioni del rispetto di una serie di parametri fra cui
anche il raggiungimento di tale percentuale;
EVIDENZIATA da un lato,
la contraddittorietà sistemica di un titolo di viaggio proposto come
abbonamento ma avente requisiti che non consentono di attrarlo tecnicamente
all’interno di tale genere (tre giorni anche non consecutivi) e, dall’altro il
rischio che l’introduzione di tale titolo rappresenti un danno economico
calcolato come un minor introito superiore
€ 1.000.000,00;
RITENUTO pertanto dare
mandato alla Direzione affinché provveda a presentare tempestivamente un
disegno di legge diretto all’abrogazione della disposizione introdotta con
l’art. 44 della L.R. 10 gennaio 2013, n.2;
DATO ATTO che il
sistema tariffario su gomma si applica ai servizi effettuati dalla Ferrovia
Adriatica Sangritana s.p.a. su gomma e non su quelli
ferroviari;
EVIDENZIATO che in base
agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n.
40, come interpretati dall’art.2 della L.R. 29-7-1998
n. 65, i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire,
aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla
Regione e che, in base all’art.62, comma 2 della L.R.
10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori
a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della
differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti
locali medesimi alle aziende;
DATO ATTO che il
presente provvedimento contiene misure dirette all'efficientamento
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con interventi sul
sistema delle tariffe e viene adottato, ai sensi del comma 4, dell’art 60 della
L.R. 10-1-2011 n. 1, dalla Giunta Regionale;
PRESO ATTO che il
Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione
Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica con la sottoscrizione attesta la
legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTA la normativa di
riferimento;
A VOTI UNANIMI resi nei
modi di legge
DELIBERA
per quanto espresso in
narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
1. di introdurre il titolo di viaggio annuale
nominativo suburbano negli importi definiti dall’allegato n.1;
2. di introdurre in via sperimentale fino
al 31.12.2013, il titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato
“abbonamento mensile lunedì – venerdì” valido sulle tratte tra 50 km. e 150 km.
negli importi definiti dall’allegato n.2;
3. di introdurre il titolo di viaggio
nominativo extraurbano semestrale negli importi definiti dall’allegato n.3;
4. di precisare che il sistema tariffario
previsto dal presente atto si applica ai servizi automobilistici esercitati
dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., mentre per i servizi ferroviari rimane confermato
il tariffario regionale dei servizi
ferroviari;
5. di dare atto che la manovra tariffaria
non comporterà oneri finanziari né diretti né indiretti a carico della Regione;
6. di dare atto che in base agli artt. 12,
13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come
interpretati dall’art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i
Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere,
non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e
che, in base all’art.62, comma 2 della L.R. 10
gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a
quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della
differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti
locali medesimi alle aziende;
7. di stabilire l’obbligo a carico delle
aziende di trasmettere al Servizio competente della Direzione regionale
Trasporti e Mobilità un report trimestrale sui flussi e dati di vendita dei
titoli introdotti;
8. di disporre la pubblicazione del
dispositivo del presente provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul
Bollettino della Regione Abruzzo;
Seguono
Allegati