LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO

Che con D.G.R. n.194 del 26 marzo 2012 avente ad oggetto: “L.R. 1/2011, ART.60. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. SERVIZI AUTOMOBILISTICI. ANNO 2012” si è provveduto all’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale nella misura del 10% ai sensi della L.R. 10-1-2011 n. 1 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011–2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011) che prevede all’art.60, comma 1 che “allo scopo di consentire l'immediato contenimento della spesa connessa ai minori trasferimenti statali, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare misure dirette all'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con interventi sul sistema della contribuzione e delle tariffe e con azioni dirette al miglioramento dell'efficienza dei servizi medesimi. Gli eventuali incrementi tariffari non possono essere superiori al 10%”;

Che con la medesima deliberazione è stato introdotto  il “titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area “Unico”), suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria (D.G.R. n.590 del 24.8.2011) agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro e sono stati bloccati gli aumenti degli over 65 per gli abbonamenti annuali nominativi relativamente alle linee urbane e all’Area metropolitana UNICO;

Che con la D.G.R. n. 12 del 14 gennaio 2013 avente ad oggetto: “SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI REGIONALI AI SENSI DELL’ART. 34 COMMI 20 e 21 DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221 E PROROGA DEL TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA” si è provveduto a estendere per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2013, la validità del nuovo “titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area UNICO) suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria (DGR n. 590 del 24 agosto 2011) agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro;

RITENUTO necessario, al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico, ampliare l’offerta dei titoli di viaggio calibrandoli il più possibile alle differenti esigenze di mobilità dei lavoratori pendolari anche attraverso sperimentazioni che, tuttavia, contemperino e sia in equilibrio con le esigenze tecniche, organizzative e finanziarie delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico;

EVIDENZIATO, infatti, che la politica tariffaria deve poter trovare il punto di equilibrio tra le  diverse e molteplici necessità di spostamento dell’utenza e gli obiettivi finanziari imposti alle aziende del trasporto pubblico locale, tenute, come noto, al raggiungimento dello 0,35 percento nel rapporto costi ricavi;

Che, pertanto, il rapporto della tariffa (collegata al nuovo titolo di viaggio) con il prezzo dell’unità tariffaria di base deve rispondere a criteri di calcolo che siano in grado di dimostrare la sostenibilità economica dell’operazione così da non provocare conseguenze negative, sotto il profilo della convenienza economica, né per gli utenti né per i vettori;

Che, d’altra parte, le condizioni di utilizzo dei nuovi titoli devono essere tali da consentire un’efficace azione di controllo così da ridurre il più possibile fenomeni elusivi;

Che infine i nuovi titoli, in quanto inseriti all’interno di un sistema già formato di offerte, devono poter presentare caratteristiche tali da ridurre il più possibile effetti di squilibrio economico a danno dell’intero sistema tariffario;

RITENUTO pertanto:

-          di introdurre il titolo di viaggio annuale nominativo suburbano dato atto che medesimo titolo annuale nominativo è già previsto per i servizi urbani e interurbani ma non per quelli suburbani;

-          di introdurre, in via sperimentale fino al 31.12.2013, il titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato “abbonamento mensile lunedì – venerdì” cioè utilizzabile solo 5 giorni alla settimana per venire incontro alla utenza pendolare che si sposta per motivi di lavoro esclusivamente dal lunedì al venerdì;

-          di introdurre il titolo di viaggio nominativo semestrale a valere sui soli servizi extraurbani;

EVIDENZIATO che la manovra sulle tariffe è strutturata con le seguenti modalità:

-          con riferimento all’abbonamento annuale nominativo suburbano il suo importo è calcolato moltiplicando per 10 (mesi) l’importo attuale dell’abbonamento mensile (allegato n.1) al pari di quanto fatto per il calcolo della tariffa annuale dei servizi extraurbani;

-          con riferimento all’abbonamento extraurbano denominato “abbonamento mensile lunedì – venerdì”, da introdurre sperimentalmente sulle tratte tra 50 km. e 150 km., l’importo è stato determinato avendo riguardo al costo dell’abbonamento mensile e al suo rapporto con l’abbonamento settimanale 5 giorni (rapporto che, sulle tratte chilometriche citate, oscilla tra 4,0 e 4,4 volte l’abbonamento settimanale). In tal modo, in considerazione della minore validità temporale del nuovo titolo di viaggio rispetto a quello mensile la tariffa collegata al nuovo titolo è calcolata in ragione della tariffa del settimanale 5 giorni moltiplicata per il valore di 3,9 (allegato n.2);

-          con riferimento al titolo nominativo extraurbano semestrale va premesso che una delle regole basilari per la determinazione della struttura tariffaria è quella che un abbonamento che vale la metà del tempo, non può costare la metà. Il rapporto della tariffa stabilita con il prezzo dell’unità tariffaria di base deve essere tale da non provocare conseguenze negative, sotto il profilo della convenienza economica, né per gli utenti né per i vettori. In altri termini, il rapporto tra l’abbonamento semestrale e quello annuale deve essere sempre maggiore di 0,5 altrimenti di fatto si sostituisce l’abbonamento annuale. Pertanto se l’abbonamento annuale è il prodotto tra l’abbonamento mensile moltiplicato per 10 (mensilità) pare congruo che l’abbonamento semestrale nominativo extraurbano  venga calcolato moltiplicando l’abbonamento mensile per 5,4 (allegato n.3);

CONSIDERATO che con l’art. 44 della L.R. 10 gennaio 2013, n.2 è stato inserito un titolo di viaggio denominato abbonamento tre giorni con possibilità di utilizzo anche in giorni non consecutivi e con un costo pari alla metà della tariffa prevista per l’abbonamento settimanale sei giorni;

CHE la scelta di introdurre un titolo di viaggio senza dar conto dei meccanismi di costruzione tariffaria e, per alcuni aspetti, in spregio ad essi, può provocare squilibri economici alle aziende tali da ridurre considerevolmente le possibilità di raggiungere il citato 0,35% dei ricavi con pesanti ripercussioni per il sistema del trasporto pubblico regionale, la cui sostenibilità finanziaria a carico del Fondo unico istituito con l’art. 1 comma 301 della L. 24 dicembre 2012, n. 228  è altresì rimessa alla dimostrazione da parte delle singole Regioni del rispetto di una serie di parametri fra cui anche il raggiungimento di tale percentuale;

EVIDENZIATA da un lato, la contraddittorietà sistemica di un titolo di viaggio proposto come abbonamento ma avente requisiti che non consentono di attrarlo tecnicamente all’interno di tale genere (tre giorni anche non consecutivi) e, dall’altro il rischio che l’introduzione di tale titolo rappresenti un danno economico calcolato come un minor introito superiore  € 1.000.000,00;

RITENUTO pertanto dare mandato alla Direzione affinché provveda a presentare tempestivamente un disegno di legge diretto all’abrogazione della disposizione introdotta con l’art. 44 della L.R. 10 gennaio 2013, n.2;

DATO ATTO che il sistema tariffario su gomma si applica ai servizi effettuati dalla Ferrovia Adriatica Sangritana s.p.a. su gomma e non su quelli ferroviari;

EVIDENZIATO che in base agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati dall’art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base all’art.62, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende;

DATO ATTO che il presente provvedimento contiene misure dirette all'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con interventi sul sistema delle tariffe e viene adottato, ai sensi del comma 4, dell’art 60 della L.R. 10-1-2011 n. 1, dalla Giunta Regionale;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica con la sottoscrizione attesta la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la normativa di riferimento;

A VOTI UNANIMI resi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1.         di introdurre il titolo di viaggio annuale nominativo suburbano negli importi definiti dall’allegato n.1;

2.         di introdurre in via sperimentale fino al 31.12.2013, il titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato “abbonamento mensile lunedì – venerdì” valido sulle tratte tra 50 km. e 150 km. negli importi definiti dall’allegato n.2;

3.         di introdurre il titolo di viaggio nominativo extraurbano semestrale negli importi definiti dall’allegato n.3;

4.         di precisare che il sistema tariffario previsto dal presente atto si applica ai servizi automobilistici esercitati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., mentre per i servizi ferroviari rimane confermato il tariffario regionale dei  servizi ferroviari;

5.         di dare atto che la manovra tariffaria non comporterà oneri finanziari né diretti né indiretti a carico della Regione;

6.         di dare atto che in base agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati dall’art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base all’art.62, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende;

7.         di stabilire l’obbligo a carico delle aziende di trasmettere al Servizio competente della Direzione regionale Trasporti e Mobilità un report trimestrale sui flussi e dati di vendita dei titoli introdotti;

8.         di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul Bollettino della Regione Abruzzo;

 

Seguono Allegati

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3